Il Ddl mare è legge: le tutele introdotte

Legge 7 maggio 2026, n. 7

(Il Ddl mare è legge: le tutele introdotte)

La legge 7 maggio 2026, n. 70, nota come «Legge per la valorizzazione della risorsa mare» o "Ddl mare" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026), rappresenta uno dei più rilevanti interventi sistematici per il settore marittimo italiano, in vigore dal 10 maggio 2026. Il provvedimento punta a rilanciare la blue economy e a rafforzare la tutela ambientale.

Il Ddl mare è legge: le tuteleEcco una sintesi dei punti salienti.

Governance e pianificazione

«Zona Contigua» (fino a 24 miglia): viene autorizzata l'istituzione della zona contigua al di fuori del mare territoriale, rafforzando i poteri di controllo dello Stato (contrasto ad attività illecite, gestione della sicurezza e ambientale).
Comitato Interministeriale (Cipom): viene rafforzato il ruolo del «Comitato interministeriale per le politiche del mare», con l'inclusione del ministero dell'Università e la valorizzazione del diporto tra gli indirizzi strategici.
«Piano del mare»: La durata del piano passa da tre a quattro anni, con aggiornamenti biennali, per favorire una pianificazione più stabile.

Turismo subacqueo e patrimonio sommerso

Regolamentazione subacquea: introdotta una disciplina specifica per il turismo subacqueo, con requisiti professionali definiti per istruttori e guide.
Standard di immersione: fissati standard per i centri di immersione e criteri per le zone di interesse turistico subacqueo (archeologico e naturalistico).

Tutela Ambientale

Ancoraggi e habitat: nuove regole per l'ancoraggio, che non deve danneggiare gli habitat marini sensibili, in particolare le praterie di Posidonia oceanica.
Monitoraggio: potenziato il monitoraggio del capitale naturale marino.

La legge mira a integrare la valorizzazione economica con la tutela ambientale, cercando di proteggere la biodiversità e sostenere le comunità insulari.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato.

Il Ddl mare è legge: le tutele 
 
Legge 7 maggio 2026, n. 70 

Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)

(Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2026)
Vigente al 10 maggio 2026

Capo I

Coordinamento delle politiche del mare

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1
Comitato interministeriale per le politiche del mare

 

1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema
portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la
valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi
strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto
dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi
di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la
legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A
tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito
di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del
Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno
lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del
Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono
trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il
CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo'
esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina
recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli
indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;
d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le
seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»;
e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite
dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «con cadenza biennale».

 

Art. 2

 

Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre
2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole:
«dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio
dei ministri,»;
b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri».

 

Capo II
Zona contigua e linee di base

Art. 3
Istituzione della zona contigua

 

1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n.
689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua.
2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare
agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o
lo fronteggia.

 

Art. 4
Estensione della zona contigua

 

1. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine
dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare
territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi
marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e'
definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla
procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80
della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali
accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo
da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

 

Art. 5
Esercizio dei diritti nella zona contigua

 

1. Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti
attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli
relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia
doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle
acque interne o nel mare territoriale italiani;
b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera
a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare
territoriale;
c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le
modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti
dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente
assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi
indicati.

 

Art. 6
Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua

 

1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio,
in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale
e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in
opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti
previsti dalle norme internazionali vigenti.

 

Art. 7
Linee di base

 

1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in
attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento
ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento
geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di
chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione
dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate
secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei
punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della
presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte,
le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla
cartografia ufficiale dello Stato in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, e' abrogato.
3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare
territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate
geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono
affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli
approdi della Repubblica.

 

Capo III

Disposizioni per la valorizzazione dell'attivita' subacquea a scopo
ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio
ambientale e culturale

Art. 8
Ambito di applicazione e finalita'

 

1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi
fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione
e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi
all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito
di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di
tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le
immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di
ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private,
e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle
norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure
internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di
attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel
rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo
ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei
fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio
culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la
conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo
ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la
destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a
garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale,
biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la
cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la
protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e
fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita'
subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in
materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile
della risorsa mare.

 

Art. 9
Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita'
ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione
e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento
di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione
e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante
l'immersione subacquea;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione
all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e
rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica
per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure
internazionalmente riconosciuta;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del
corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per
le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita'
subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non
continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche
dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e
specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle
altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente
brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo
singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto
delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
e) «organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel
settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia
didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale
principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a
quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO
vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa
o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di
tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi
specializzati, attraverso il supporto alla pratica e
all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel
rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative
applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina,
lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita'
naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano
la tutela e la promozione.

 

Art. 10
Immersione subacquea

 

1. Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto
delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela
del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri
enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali
e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero
della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di
dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio
culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso
o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse
ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la
flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo
ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida
finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della
flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono
definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale.
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione
ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11,
12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di
unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo
e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e
91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni
subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero
minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e
f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti
durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e
supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito
alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro
conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a
scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di
comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente
alle norme in materia di tutela ambientale.
6. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di
posizionamento del subacqueo.

 

Art. 11
Esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo
e di guida subacquea

1. L'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea puo'
essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', gli istruttori subacquei
e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in
conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del
brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al
termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame
teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di
assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura
dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento
dell'attivita'; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative
stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o
dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore
subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attivita', purche'
sia provato il rapporto di collaborazione;
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o
collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore
subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle
attivita' svolte;
g) certificato medico, in corso di validita', rilasciato con
oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro
della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento
delle professioni di cui al presente articolo in conformita' alla
normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro
attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera
prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della
qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in
applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del
2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di
provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli
equipaggiamenti di loro proprieta' in conformita' alla normativa
vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati
attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con
provvedimento dell'autorita' politica delegata per le politiche del
mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i
dettagli tecnici e le modalita' inerenti al sistema di certificazione
delle attivita' di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle
funzioni di controllo.
5. L'istruttore subacqueo puo' svolgere anche l'attivita' di guida
subacquea.

 

Art. 12
Esercizio dell'attivita' di centro di immersione
e di addestramento subacqueo

1. L'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo e' subordinato al possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) partita IVA;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita'
teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in
perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con
requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al
primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a
terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o
collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore
subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle
attivita' svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo,
nell'esercizio della propria attivita', devono avvalersi di
istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 11.
3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento
subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione,
verifica e annota in apposito registro:
a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei
partecipanti all'immersione;
b) l'orario d'inizio dell'immersione;
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di
guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.
4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di
immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota
inoltre:
a) l'orario di fine dell'immersione;
b) la profondita' massima raggiunta;
c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria
utilizzata.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura
del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo
di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorita' competenti
nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione
svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida
subacquea e' di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o
di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle
procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel
rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti
e in osservanza della vigente normativa di settore.
8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonche' di libretto delle
immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato
digitale:
a) le generalita' del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell'immersione;
d) la localita' dell'immersione;
e) l'orario di inizio dell'immersione;
f) l'orario di fine dell'immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondita' massima programmata;
l) la profondita' massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento
subacqueo;
n) le generalita' dell'istruttore subacqueo o della guida
subacquea responsabile dell'immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).
9. Ai natanti e alle unita' di appoggio alle immersioni subacquee,
anche con riguardo alle dimensioni dell'unita' e alla relativa
dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonche' al personale di bordo
si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi
decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso e'
disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle
prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del
Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della
guida dell'unita' impiegata come unita' di appoggio per il
trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un
istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo
dell'unita' per tutta la durata dell'immersione.
10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve
apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi
di emergenza in luogo visibile a tutti.
11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente
articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.

 

Art. 13
Organizzazioni senza scopo di lucro

1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e
di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita'
teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in
perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con
requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al
primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a
terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o
collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore
subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle
attivita' svolte.
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli
obblighi di cui all'articolo 12.

 

Art. 14
Zone di interesse turistico subacqueo

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con
l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, ove
nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che
definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione
anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in
conformita' alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in
coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale
regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai
seguenti criteri:
a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per
le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti,
la visibilita' subacquea, la profondita' delle acque e la
disponibilita' di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;
b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat
marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive,
ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle
diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque
marine delle isole minori;
c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di
particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi,
strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre
testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del
patrimonio subacqueo;
d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a
tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano
il patrimonio storico-culturale sommerso.
2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali
caratterizzate da particolari peculiarita' naturali, biologiche,
archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma
restando la possibilita' di svolgere immersioni private ove
consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse
turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di
interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di
immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai
competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare,
monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse
turistico subacqueo.
4. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e valorizzazione
delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime
privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo
possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in
materia di tutela ambientale.
5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorita' politica delegata
per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale
nel campo dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, favorendo la
condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra
Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse
turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorita' politica
delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' stipulare
accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi
culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

 

Art. 15
Sanzioni

 

1. L'esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo o di guida
subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di
addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza
scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e
13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e
4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000
a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3
e' disposta la sospensione dell'attivita' fino a sei mesi, ferma
restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma
8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.500.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo e'
accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto
della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle
disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorita' competente e'
individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state
accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da
essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal
pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla
regione di cui al primo periodo.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di
cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti
dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano
applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con
una piu' grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa
statale o regionale.

 

Capo IV
Navigazione da diporto

Art. 16

Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171

 

1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare
il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare
le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la
concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto
e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e
noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata
esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e'
ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi
dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;
2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono
inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti
normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo
che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi
della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di
responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di
sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce
la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza
della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di
responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di
sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di
sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso
commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione
ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli
indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera
a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale»;
b) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per
la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista
(STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento
della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e
importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante
i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita'
sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino
all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non
superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e'
consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della
licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
c) all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta
giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo
rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici
dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio
della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del
ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo»;
d) dopo l'articolo 26-bis e' inserito il seguente:
«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unita'
da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o
stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di
protezione ecologica italiani, di proprieta' di cittadini italiani o
persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale
in Italia, devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita'
dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme dello
stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano
certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un
organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se
lo stato dell'unita' presenta potenziali rischi per l'integrita'
dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione
ha durata quinquennale»;
e) all'articolo 31:
1) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata
della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da
diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e
territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario
all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c).
Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento
di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con
le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo
e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle
attivita' amministrative di cui al presente comma»;
2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di
lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;
f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto
il seguente:
«Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni
equipollenti estere). - 1. I cittadini italiani, che risultano
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e
che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da
diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero
di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami
della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della
residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43,
secondo comma, del codice civile.
2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica
italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio
di idoneita' di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146, e' presentata all'autorita' marittima competente per
circoscrizione territoriale in base alla localita' di residenza del
richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
3. L'autorita' marittima accerta il possesso dei requisiti
morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del
casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di
abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina
nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti
sul titolo estero nonche' le eventuali limitazioni e prescrizioni
contenute nel giudizio di idoneita' di cui al comma 2, che, se piu'
severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo
estero.
5. Il titolo estero e' restituito in ogni caso al richiedente»;
g) all'articolo 40:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario,
o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e'
limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente
all'autorita' competente»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilita'
del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita'
competente dei dati del locatario o del conducente»;
h) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il
conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i
rischi derivanti dalla sua condotta»;
i) dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). - 1.
Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da
diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo
professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in
qualita' di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone
trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il
comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone
trasportabili, indicato nel certificato di omologazione
dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere
stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al
contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti
di bordo per tutta la durata della locazione»;
l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato
periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario
concordato»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la
vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui
all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente
hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle
prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime
previste dalla normativa italiana»;
n) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato,
salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non
provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per
il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di
bordo, per la durata del contratto»;
o) all'articolo 49-bis:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben
visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta
"noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di
lunghezza e 20 centimetri di altezza»;
2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione
alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del
contrassegno previsto al comma 1-bis»;
p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
«d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di
idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina
generale»;
q) all'articolo 49-octies:
1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti
nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro
che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono
associati da almeno un anno»;
2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,»
sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione
commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche,»;
r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'accosto per lo
sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da
diporto adibiti a noleggio»;
s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo
55-bis»;
t) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»;
u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola:
«prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».

 

Art. 17
Archivio telematico centrale delle unita' da diporto

 

1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera
v) e' inserita la seguente:
«v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva
all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

 

Art. 18
Passaggi di proprieta' di beni mobili registrati

 

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' ai titolari degli sportelli telematici del
diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unita' da diporto, presso
la sede dello STED, in regime di terzieta' ed esclusivamente se in
possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n.
264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla
disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i
soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare
l'autenticazione».
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
«3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si
svolgono in due distinte prove autonome:
a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla
predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione
stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul
pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria
afferente al settore, ed elementi di diritto privato;
b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla
predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e
legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.
3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al
comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti».
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono aggiornate le modalita' di svolgimento
dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

 

Art. 19
Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti
per le attivita' di raccomandazione marittima

 

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made
in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie
raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri
tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di
raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi
che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le
attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti
marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai
legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori
qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali
obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione
periodica delle tariffe».

 

Art. 20
Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione
dell'ancoraggio di tutti i natanti

 

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio
alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, ne' determinare
la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione
di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie
vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie
di Posidonia oceanica.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini
sensibili o protetti:
a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o
minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo
relativo alle zone particolarmente protette e alla diversita'
biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;
c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilita'
fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le
biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

 

Capo V
Navigazione marittima e cantieristica

Art. 21
Modifiche al codice della navigazione

 

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite
dalle seguenti:
«, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello
Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia,
di altri Stati»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare
i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica
che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di
coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i
diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni
rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a
indirizzo marittimo»;
b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
«c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza
previsti dall'articolo 119»;
c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Modalita' delle annotazioni). - Fatto salvo
quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di
navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario
dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma
apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria
qualifica.
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti
di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il
funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro
quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante,
nelle forme previste dalla legge.
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri
dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai
servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della
nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e
provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio
marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla
legge»;
d) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente:
«Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere
l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei
registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento
per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il
proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede
l'iscrizione i seguenti documenti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica
o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore,
l'estratto del registro delle navi in costruzione;
b) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici
dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera
estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della
licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
c) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata
eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel
caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle
convenzioni internazionali.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia
stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il
proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma,
ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i
certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei
caratisti.
L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il
proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi
dell'articolo 140»;
e) dopo l'articolo 152 e' inserito il seguente:
«Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato
il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152,
l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la
nave in via provvisoria previa consegna della seguente
documentazione:
a) copia del titolo di proprieta';
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di
vincoli e gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o
provvisoria, dal registro straniero;
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le
copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d)
nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di
cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva
iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a
tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei
documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle
matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;
f) all'articolo 156:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia
di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti:
«rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente
autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo
13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti
non trascritti anche di natura previdenziale»;
2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il
termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27»;
3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta
nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non
appartenente all'Unione europea»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a
straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro
Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea
iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione,
la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo
149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo
145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente
codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234,
e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della
nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui
all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo
ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita'
mediante affissione negli uffici del porto»;
g) all'articolo 169, dopo il quarto comma e' aggiunto il
seguente:
«Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente
articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;
h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:
«Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei
documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito
internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti
dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO),
possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su
supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:
a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli
articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del
presente codice;
c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 108;
d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del
presente codice;
f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del
presente codice;
g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti
alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto
dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal
decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78),
di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo
delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del
10 ottobre 2008;
l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione
internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra
e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla
risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla
risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con
carattere cogente.
Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto
disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i
requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle
carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis
del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della
trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione,
dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonche'
dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il
supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorita'
competenti, sono approvati con uno o piu' decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento
degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti
di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si
provvede secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento
dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante
gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»;
i) all'articolo 174, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente:
«Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono
soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;
l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto
dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS -
Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17
del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge
23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62
del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in
lingua inglese»;
m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di
bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad
eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica
per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro
d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico
di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque
anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei
libri di bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante
della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna
che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi
cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i
libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della
nave»;
n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le
parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata
dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di
una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o
il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
autorizzata dal comandante»;
o) all'articolo 569, secondo comma:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite
le seguenti: «e la valuta»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;
p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo
l'articolo 577 e' aggiunto il seguente:
«Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di
cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per
l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo
registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di
cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».
2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale
operante nella navigazione interna con quelli del personale operante
nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1),
della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito e'
esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei
termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».

 

Art. 22

 

Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.
2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai
seguenti articoli del codice della navigazione:
a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito
all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto
dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;
b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito
all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto
dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;
c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi
riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti
dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.

 

Art. 23
Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo

 

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 107:
1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato
nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al
modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made
in Italy»;
2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
b) all'articolo 176:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e
concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I
dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio
1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1992»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i
compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente
articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».
2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla
seguente:
«n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d),
numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d),
numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con
riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per
la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio
del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per
quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato
di sicurezza passeggeri»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio
provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui
all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo
11 e' competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in
Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui
all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e
controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176,
comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia
direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita'
marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita'
consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti,
qualora delegati dall'Amministrazione»;
c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, ciascuno»;
d) all'articolo 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria
effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici
di bordo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, ciascuno»;
2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, ciascuno»;
3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»;
f) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a
carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze».

 

Art. 24
Sostegno alla cantieristica regionale

 

1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il
codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo
della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea
sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni
fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica
e la formazione professionale specializzata.

 

Capo VI
Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di
pesca e di ambiente

Art. 25
Isole minori

 

1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di
isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, e' previsto un punteggio
aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a
favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei
plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui
all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno
centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno
centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio
aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle
pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi
scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale e'
determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di
mobilita' a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato
servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle
piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva
la possibilita' per le regioni di destinare risorse proprie per il
potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e
le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi
per il reclutamento, per valorizzare l'attivita' prestata dagli
esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari
presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private
accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Art. 26
Servizio di rifornimento idrico

 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo
l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole
minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di
rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto
mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del
bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;
b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a
favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le
modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni
di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36».

 

Art. 27
Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale

 

1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate»
sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una
rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli
ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori
portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

 

Art. 28
Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione
di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

 

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti:
«sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la
dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di
idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di
assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei
relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo
conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della
ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico
che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati
aventi quest'ultima come substrato artificiale».

 

Art. 29
Attivita' di ricerca e supporto tecnico scientifico
degli enti pubblici di ricerca

 

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove
iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire
una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
2. Gli enti pubblici di ricerca nonche' gli enti di ricerca
regionali e le universita' del territorio che svolgono, tra i compiti
prioritari e le funzioni statutarie, attivita' di ricerca, o hanno
specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge,
possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche
competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le
finalita' previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo
periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le
amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri
a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati,
informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie
infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 30
Regime previdenziale agevolato per favorire
il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione

 

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori
del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del
regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca,
alle imprese che imbarcano sulle unita' da pesca da loro armate
soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le
quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante
demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, e'
riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio
contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e
assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente
regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma e'
concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante
demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto
il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi,
nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento
della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco
avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unita' da pesca
demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorita' marittima e
che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale
sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di
diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la
riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di
2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilita' previste
dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 31
Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali per il settore della pesca

 

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione
salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di
erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo
periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

 

Art. 32

 

Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
in materia di pesca
1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale
imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla
navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a)
e' abrogata;
b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore
alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar
Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e
dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste
africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla
costa».

 

Art. 33
Rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

 

1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato
dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante
della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da
un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e
delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative
e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste».
2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da
corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca
sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2
della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

Art. 34

 

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che
modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un
decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' dei principi e criteri
direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13
giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del
medesimo articolo 10.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le
autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono
comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.

 

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad
eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative
disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 36

 

Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di
una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le
parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i
diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».

 

Art. 37
Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 2026

Allegato 1

(Articolo 7, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

(Photo credits)

 

Allegati

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