Impianti rifiuti e Pnrr: al via le procedure per assegnare le risorse finanziarie

Impianti rifiuti Pnrr
Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021. L'ammontare complessivo è pari a 1.500.000.000,00 euro

Impianti rifiuti e Pnrr: al via le procedure di evidenza pubblica per assegnare le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli  interventi relativi all'investimento 1.1, missione 2, componente 1 del piano nazionale di ripresa e resilienza. È quanto stabilisce il decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247) le cui misure riguardano:

  • la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti;
  • l'ammodernamento di impianti esistenti.

 

Le linee di intervento

Gli interventi sono suddivisi in tre linee:

  • linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  • linea d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti  esistenti)   e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti  urbani  provenienti  dalla  raccolta differenziata;
  • linea d'intervento C - ammodernamento (anche con  ampliamento  di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti  innovativi  di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

 

Gli importi

L'ammontare complessivo da assegnare è pari a 1.500.000.000,00 euro e il contributo  massimo erogabile per ciascuna proposta non potrà superare la somma complessiva di:

  • euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea  d'intervento A;
  • euro 40.000.000,00  (quaranta  milioni  di  euro)  per  la  linea d'intervento B;
  • euro  10.000.000,00  (dieci  milioni  di  euro)  per   la   linea d'intervento C.

 

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021

Definizione delle procedure di  evidenza  pubblica  da  avviarsi  per
l'assegnazione delle risorse finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli  interventi  relativi   all'Investimento   1.1,   Missione   2,
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  per
la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  e
l'ammodernamento di impianti esistenti. (21A06015)

(in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,

a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la

ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante

l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e

resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.

1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di

attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di

COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti

relative al Fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e

altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti,   convertito   con

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021   n.   77,   concernente

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione  e  snellimento   delle   procedure»   convertito   con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, nello specifico, l'art. 8,  del  suddetto  decreto-legge  n.

77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare

di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle

relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,

rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per  il

rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche

amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7

del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta

del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla

individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari

di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3,  secondo  cui  la

notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN

recante  "Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10

"costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da

parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto

disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Considerato che, a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza da  parte  del  Consiglio  ECOFIN,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze con  decreto  del  06  agosto  2021  ha

assegnato  alle  singole  amministrazioni  le   risorse   finanziarie

previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR);

Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze del 06 agosto 2021 assegna  (Tabella  A)  al  Ministero

della   transizione   ecologica   1.500.000.000,00   euro   per    la

realizzazione  di  nuovi  impianti  di   gestione   dei   rifiuti   e

l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento

1.1, Missione 2, Componente  1  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR);

Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui

alla Tabella  B  del  medesimo  decreto,  l'adozione  di  un  decreto

ministeriale di approvazione dei criteri di  selezione  dei  progetti

relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura;

Considerato che per  gli  interventi  finanziati  dall'investimento

dovranno  essere  garantiti:  la   coerenza   con   la   legislazione

comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia

circolare,   con   particolare   riferimento   al    contributo    al

raggiungimento  degli  obiettivi  di  preparazione  al  riutilizzo  e

riciclaggio per i rifiuti urbani di  cui  all'art.  181  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli  strumenti  di

pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla  risoluzione

del   contenzioso   comunitario;   il   contributo    all'innovazione

tecnologica e alla  digitalizzazione  dei  processi;  la  coerenza  e

complementarieta' con  i  programmi  della  politica  di  coesione  e

progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;

Vista  la  decisione  di  esecuzione  2019/1004  della  Commissione

europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la

verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato  che  sulla  base  dell'applicazione  della   gerarchia

comunitaria per la gestione  dei  rifiuti  e  del  principio  Do  Not

Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della

Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili

gli impianti di smaltimento, di  trattamento  meccanico  biologico  e

trattamento meccanico  della  frazione  indifferenziata  dei  rifiuti

urbani, gli inceneritori;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha

definito le funzioni;

Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia

ambientale;

 

Decreta:

 

1.  Le  risorse  finanziarie  previste   per   l'attuazione   degli

interventi relativi all'investimento 1. 1, Missione 2,  Componente  1

del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR)   per   la

realizzazione  di  nuovi  impianti  di   gestione   dei   rifiuti   e

l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00  Euro

sono assegnate mediante procedure di evidenza  pubblica  da  avviarsi

entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con

pubblicazione  dei  relativi  avvisi  sul  sito   istituzionale   del

Ministero della transizione ecologica (MITE). Il  60%  delle  risorse

saranno destinate a  interventi  da  realizzarsi  nelle  regioni  del

centro e del sud Italia.

2. Al fine della indizione delle procedure  ad  evidenza  pubblica,

entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi

ad oggetto proposte per il  finanziamento  di  interventi  rientranti

nelle seguenti aree tematiche:

linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete

di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

linea d'intervento B - ammodernamento (anche con  ampliamento  di

impianti  esistenti)   e   realizzazione   di   nuovi   impianti   di

trattamento/riciclo dei rifiuti  urbani  provenienti  dalla  raccolta

differenziata;

linea d'intervento C - ammodernamento (anche con  ampliamento  di

impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti  innovativi  di

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad

uso  personale  (PAD),  i  fanghi  di  acque  reflue,  i  rifiuti  di

pelletteria e i rifiuti tessili.

3. I destinatari dell'avviso sono  gli  Enti  di  Governo  d'ambito

territoriale ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152 e successive modificazioni ed  integrazioni  o,  laddove

questi non siano stati costituiti,  i  comuni.  I  destinatari  delle

risorse  potranno  presentare  la  proposta  di  finanziamento  degli

interventi previsti  dal  presente  decreto,  anche  avvalendosi  dei

gestori incaricati  del  servizio  rifiuti  igiene  urbana,  da  loro

appositamente delegati ad agire in  nome  e  per  conto  loro.  Fermo

quanto precede, la proposta presentata da un gestore  incaricato  del

suddetto servizio  pubblico,  potra'  essere  anche  da  quest'ultimo

completamente o parzialmente elaborata, purche' in nome e  per  conto

dell'EGATO, o del comune, ognuno dei quali  rimarra'  unico  soggetto

destinatario e  responsabile  nei  confronti  del  Ministero  per  le

risorse assegnate.

4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le  opere,

previsti per l'attuazione degli interventi proposti  ed  oggetto  del

presente decreto  dovranno  necessariamente  rimanere  di  proprieta'

pubblica.

5. I criteri di ammissibilita' e di valutazione delle  proposte  di

cui al punto 2 e di riparto delle risorse per  le  singole  linee  di

intervento individuate, sono  indicati  nell'Allegato  1,  che  forma

parte integrante e sostanziale del presente decreto.

6. Le proposte di cui al punto 2 saranno  oggetto  di  selezione  e

valutazione da parte di apposita Commissione che sara'  nominata  con

successivo decreto  ministeriale  e  sara'  composta  da  tre  membri

nominati  dal  MITE,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente  di

Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed  ENEA,  quattro

membri indicati dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  Province

autonome, in rappresentanza delle  diverse  aree  geografiche:  Nord,

Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita'  di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA).   La   stessa

Commissione provvedera' alla  formulazione  della  graduatoria  delle

proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

7. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della  graduatoria

delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di  revoca

o riduzione del finanziamento  ai  sensi  del  successivo  punto  13,

risultino risorse residue non assegnate,  si  potra'  procedere  alla

riallocazione  di  tali  risorse  nell'ambito   delle   altre   linee

d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi'  da

assicurare il completo utilizzo  della  dotazione  finanziaria  della

misura di cui al punto 1, nel  rispetto  dei  limiti  di  allocazione

delle risorse stanziate.

8. Nel caso di cui al  punto  7,  il  Ministro  provvedera',  entro

trenta giorni dall'approvazione dell'ultima  delle  tre  graduatorie,

con apposito decreto a  individuare  le  modalita'  di  rimodulazione

delle eventuali economie sopravvenute.

9. Gli avvisi, di cui al punto 2, dovranno prevedere le modalita' e

i termini di presentazione delle proposte da  parte  dei  destinatari

delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle

spese ammissibili.

10. Il contributo  massimo  erogabile  per  ciascuna  proposta  non

potra' superare la somma complessiva di:

euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea  d'intervento

A;

euro 40.000.000,00  (quaranta  milioni  di  euro)  per  la  linea

d'intervento B;

euro  10.000.000,00  (dieci  milioni  di  euro)  per   la   linea

d'intervento C.

11. Entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle  risorse

dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  nonche'  di

tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti  realizzatori

di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento.

Ai fini dell'individuazione dei  soggetti  realizzatori,  i  soggetti

destinatari potranno avvalersi,  ai  sensi  della  normativa  vigente

applicabile, anche  dei  gestori  da  loro  incaricati  del  servizio

rifiuti igiene urbana. La  individuazione  potra'  aver  luogo  anche

mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico  privato

mediante finanza di progetto, in conformita' a quanto sara'  previsto

da ciascun avviso.

12.  Gli  interventi  oggetto  delle   proposte   dovranno   essere

completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

13. Le erogazioni di cui  al  presente  decreto  sono  revocate  in

misura totale o parziale nei seguenti casi:

perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti  di  ammissibilita',

ovvero irregolarita' della documentazione  non  sanabile  oppure  non

sanata entro dieci giorni dalla richiesta;

mancato   rispetto   del    cronoprogramma    di    realizzazione

dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati  in  sede

di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili

al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;

mancata  realizzazione,  anche   parziale,   del   programma   di

investimento (che comportera' la revoca totale nel  caso  in  cui  la

parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Il Ministero della transizione ecologica  si  riserva  altresi'  di

revocare il finanziamento  concesso  nel  caso  in  cui  il  soggetto

destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarita'

essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti  e

disposizioni amministrative vigenti.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato sul sito  istituzionale  del  Ministero  della

transizione ecologica e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Esso  entra  in

vigore  il  giorno  stesso   della   sua   pubblicazione   sul   sito

istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

 

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