L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il committente (o il responsabile dei lavori) a nominare i coordinatori solo in caso di presenza di più imprese esecutrici, direttamente coinvolte nell’esecuzione dell’opera edile o di ingegneria civile. Però la direttiva comunitaria 92/57/Cee parla più semplicemente di imprese tout court. Come ci si deve regolare al riguardo?
Come è noto, l’art. 59, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato il campo di applicazione del titolo IV, capo I del D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs. n. 494/96), segnatamente quanto all’estensione dell’obbligo, per il committente, di procedere alla designazione dei coordinatori nei cantieri edili o di ingegneria civile ai sensi della previsione dell’art. 90, commi 3 e 4. Mentre fino al 19 agosto 2009, requisito per la designazione dei coordinatori era lo svolgimento dei lavori edili e di ingegneria civile elencati all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (ex allegato I del D.Lgs. n. 494/96) nei cantieri in cui era prevista la presenza (anche non contemporanea) di «più imprese», dal 20 agosto 2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009) l’obbligo di designazione dei coordinatori concerne, più limitatamente, i cantieri in cui è prevista la presenza (anche non contemporanea) di «più imprese esecutrici».
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