Infortuni sul lavoro: ridotti premi e contributi

La misura, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pari al 16,61%

Ridotti del 16,61% i premi e i contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E' quanto stabilisce la determinazione del Presidente dell'Inail 27 luglio 2015, n. 283, resa ufficiale tramite il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2015, n. 286.

A seguire il testo del provvedimento

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2015


Riduzione dei premi  e  contributi  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali. (15A09132)

in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2015, n. 286


                        IL DIRETTORE GENERALE
            PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO
                     DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  recante
"Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.  55,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove  tariffe
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le
malattie  professionali  delle   gestioni   industria,   artigianato,
terziario, altre attivita' e relative modalita' di applicazione";
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge  27  dicembre  2013  n.  147
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato" che ha stabilito, con effetto dal 1º gennaio
2014 la riduzione percentuale dell'importo  dei  premi  e  contributi
dovuti per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di  premi
e contributi oggetto di  riduzione,  nel  limite  complessivo  di  un
importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014,  1.100  milioni
di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
aprile 2014, che in attuazione del citato art. 1,  comma  128,  della
legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha approvato i criteri e  le  modalita'
di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi  e  contributi
dovuti per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la  riduzione  nella
misura del 14,17%;
  Visto l'art. 2 del citato decreto del 22 aprile  2014  secondo  cui
"nelle more della revisione tariffaria prevista  dall'art.  1,  comma
128 della legge 147 del 2013 i criteri e le modalita' di applicazione
e di calcolo della riduzione di cui all'art. 1 si  applicano  per  il
triennio  2014-2016  e  possono  essere   modificati,   su   proposta
dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze";
  Visto l'art. 3 comma 2 del citato decreto del 22 aprile  2014  che,
al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le
modalita' applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1  e
2 del decreto medesimo, ha stabilito che "per i successivi anni  2015
e 2016  la  percentuale  di  riduzione  dei  premi  e  contributi  e'
aggiornata, in applicazione  dei  criteri  di  cui  all'art.  1,  con
determina del Presidente dell'Inail  sulla  base  delle  elaborazioni
della  Consulenza  Statistico  Attuariale  dell'Istituto,  comunicata
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  quello  di  riferimento  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  per  l'approvazione  tramite  decreto
direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di
riferimento";
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica" ed in particolare l'art. 7, comma 8, che  ha  devoluto  al
Presidente  le   competenze   gia'   attribuite   al   Consiglio   di
amministrazione;
  Visto il d.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;
  Visto  il  decreto  direttoriale  in  data  14  gennaio   2015   di
approvazione della determinazione del Presidente  dell'INAIL  n.  327
del 3 novembre 2014 che ha fissato per l'anno 2015  la  misura  della
riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, prevista dall'art. 1 comma 128 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 al 15,38%;
  Vista la determinazione del Presidente dell'Inail  n.  283  del  27
luglio 2015 concernente la "Riduzione  dei  premi  e  contributi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128,  legge
27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).  Misura
della riduzione per il 2016"  con  la  quale  l'Istituto  ravvisa  la
necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  della  percentuale   di
riduzione dei premi e contributi da applicare  per  l'anno  2016,  in
relazione alle risorse previste per l'anno  di  riferimento,  pari  a
1.200 milioni di euro ed alla stima dei premi  e  contributi  che  si
prevede di accertare per la medesima annualita';
  Vista, in particolare, la nota tecnica della Consulenza  Statistica
Attuariale dell'Inail allegata  alla  determinazione  del  Presidente
dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015;
  Considerato che nella citata determinazione  presidenziale  n.  283
del 27 luglio 2015 l'Inail non ha ritenuto  sussistano,  allo  stato,
motivazioni di ordine tecnico per la modifica  dei  criteri  e  delle
modalita' di applicazione e di calcolo della riduzione, gia'  fissati
con il citato dm del 22 aprile 2014;
  Vista la nota prot. n.  61296  del  29.07.2015,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha  comunicato  di  non  aver
osservazioni da formulare in merito all'approvazione della  determina
del Presidente dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015;

                              Decreta:

  E' approvata la determinazione del Presidente dell'Inail n. 283 del
27 luglio 2015 che fissa per l'anno 2016 al 16,61%  la  misura  della
riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, prevista  dall'art.  1,  comma  128,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e
contributi destinatari della riduzione.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali nella sezione "pubblicita' legale".

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