Inquinamento acustico: la disciplina di settore cambia volto

Rumore
Con i decreti legislativi 17 febbraio 2017, nn. 41-42 la legislazione nazionale è stata armonizzata al quadro europeo come disposto dalla legge europea 2013-bis. Variazioni anche per la legge quadro n. 447/1995. Novità importanti per il tecnico competente

Grandi novità per la legislazione nazionale in materia di rumore, armonizzata alla normativa comunitaria con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 4 aprile 2017, n. 79 di due provvedimenti:

  • decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo  19,  comma  2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161»;
  • decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 «Disposizioni in materia di armonizzazione della  normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,  comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161».

Per effetto sono modificati:

  • il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000  concernente   l'emissione acustica ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare all'aperto;
  • il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e alla gestione del rumore ambientale;
  • la legge 26  ottobre  1995,  n.  447  (legge  quadro sull'inquinamento acustico).

Le modifiche sono state introdotte ai sensi della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis).

Molto importante il capo VI del D.Lgs. n. 42/2017 che mette a fuoco la figura del tecnico competente e il relativo tavolo tecnico nazionale di coordinamento.

Infine, al capo IV del D.Lgs. n. 42/2017 sono state aggiornate le discipline delle emissioni sonore prodotte:

  • nello svolgimento delle attività motoristiche
  • dai luoghi in cui si svolgono attività sportive.

Di seguito i testi dei decreti legislativi nn. 41-42/2017, disponibili anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni  per  l'armonizzazione  della  normativa  nazionale   in

materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il

regolamento (CE) n. 765/2008, a  norma  dell'articolo  19,  comma  2,

lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)

           in gazzetta ufficiale del 4 aprile 2017, n. 79

 Vigente al: 19-4-2017 

(omissis)

                               Art. 1
 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
                                 262

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262,

dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Qualora  il

fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato

il mandatario di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  j),  gli

obblighi di cui al presente  decreto  gravano  su  chiunque,  persona

fisica o giuridica, immette in  commercio  o  mette  in  servizio  le

macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».
   
                                Art. 2
  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                              n. 262

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.

262, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Gli  organismi  di

certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di

cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Gli  organismi  di

certificazione   sono   accreditati   dall'organismo   nazionale   di

accreditamento designato ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della

legge 23 luglio 2009, n. 99, previa  verifica  dei  requisiti  minimi

previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di

cui al comma 1 e' subordinata ad apposita  autorizzazione  rilasciata

con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su

istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato

IX, parte b), ai fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti

prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data

di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

    c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1»  e

alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  comunica  al

Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di

cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni  ai  sensi

delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini  della  notifica  alla

Commissione europea.»;

    e) al comma 5 le  parole:  «Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'

europee»    sono     sostituite     dalle     seguenti:     «Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea».
   
                                 Art. 3
  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                                n. 262
    
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.

262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e  le

modifiche degli allegati  al  presente  decreto  sono  apportate  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400.».
    
                               Art. 4
  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                                n. 262
   
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.

262, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di

cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono  in  servizio

macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte  c),

per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale  il  superamento  del  livello  di

potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai  casi  in  cui  la

violazione  costituisce  reato,  alla  sanzione  amministrativa   del

pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

    b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le  attivita'

di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni  sono

svolte  dall'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale.».
   
                               Art. 5
   Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                                n. 262
 
  1.  All'allegato  IX,  parte  A,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    1) nella rubrica, le parole: «la  designazione»  sono  sostituite

dalle seguenti:  «l'accreditamento»  e  le  parole:  «comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

    2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono  sostituite

dalle seguenti: «l'accreditamento»;

    3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente:

    «3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso

dei seguenti requisiti minimi:

      a) almeno un fonometro di classe 1;

      b) microfoni in campo libero;

      c) calibratore acustico di classe 1;

      d)   stazione   meteo   (umidita',    pressione    atmosferica,

temperatura, velocita' del vento).»;

    4) il punto 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  personale

incaricato dei controlli deve essere in possesso di  almeno  uno  dei

seguenti requisiti:

      a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

      b) aver frequentato con profitto  un  corso  di  formazione  in

materia  di  acustica  ambientale,  compresa   l'applicazione   della

direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

  2.  All'allegato  IX,  parte  B,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    1) nella rubrica, le parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 2»;

    2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai  fini

dell'autorizzazione di cui all'articolo  12,  comma  2,  deve  essere

indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e  del  mare  e,  per  conoscenza,  al   Ministero   dello   sviluppo

economico.»;

    3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni  di  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

                                 Art. 6
                       Disposizioni di attuazione

  1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,

stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte

A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002,  n.

262.
 
                               Art. 7
                  Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono

all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della  normativa  nazionale

in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,  comma

2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30  ottobre  2014,

n. 161. (17G00055)

          in gazzetta ufficiale del 4 aprile 2017, n. 79

 
 Vigente al: 19-4-2017  

Capo I 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a)

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 
(omissis)
 
                               Art. 1 
                       Modifiche dell'articolo 2 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

   1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla lettera aa), la parola: «comunale»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»; 

    b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente: 

  «bb) "zona  silenziosa  in  aperta  campagna":  una  zona,  esterna

all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente

su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona  ricade

nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo

d'intesa tra le medesime - che non risente  del  rumore  prodotto  da

infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da  attivita'

ricreative.». 

                                 Art. 2 
                         Modifiche dell'articolo 3 
            del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo  2022

e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le

parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:

«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e

l'ultimo periodo e' soppresso; 

    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di

infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di

piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli

enti gestori trasmettono la  mappatura  acustica  e  i  dati  di  cui

all'allegato  6  relativi  a  dette   infrastrutture,   riferiti   al

precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e alle regioni o province autonome  competenti,

entro il 30 giugno 2017  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni.  I

medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle  regioni

e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili  per  la

redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»; 

    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre

2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  gennaio  2017  e,

successivamente, ogni cinque anni» e,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti:  «La  comunicazione  deve  includere  anche  tutti  i  dati

utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico

dell'infrastruttura,  flussi  di  traffico  suddivisi  per  mezzi   e

relative velocita', nonche',  in  caso  di  infrastrutture  stradali,

tipologia del manto stradale e stato  di  manutenzione,  in  caso  di

infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno

per i convogli merci, lunghezza, tipo di  freni  e  ogni  altro  dato

necessario all'elaborazione della  mappatura  acustica,  al  fine  di

consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre

le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»; 

    d) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le

mappature acustiche sono redatte in conformita'  ai  criteri  e  alle

specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 14 marzo 2007, che  istituisce  un'infrastruttura

per l'informazione territoriale nella  Comunita'  europea  (Inspire),

sulla  base  di  linee  guida  adottate,  su  proposta  dell'Istituto

superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.»; 

    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma  restando  la

tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche  strategiche

e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate  e

rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»; 

    f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel

caso in cui le regioni  o  le  province  autonome  siano  i  soggetti

responsabili della redazione delle mappature acustiche  ovvero  delle

mappe  acustiche  strategiche  degli  agglomerati,  le  attivita'  di

verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita'  di

verifica, le regioni o le provincie autonome possono  avvalersi,  ove

necessario, del supporto dell'Agenzia per  la  protezione  ambientale

competente per territorio, e il Ministero del supporto  dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).». 
  

                               Art. 3 
                        Modifiche dell'articolo 4 
            del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,

sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite  dalle

seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023

e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le

parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:

«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e

l'ultimo periodo e' soppresso; 

    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di

infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di

piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli

enti gestori trasmettono  i  piani  d'azione  e  le  sintesi  di  cui

all'allegato  6  relativi  a  dette   infrastrutture   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni

o  province  autonome  competenti,  entro  il  18  luglio   2018   e,

successivamente,  ogni  cinque  anni.  I  medesimi  termini  per   la

trasmissione si applicano anche  alle  regioni  e  province  autonome

quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione  dei  piani

di azione.»; 

    c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»; 

    d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono

inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui  al

comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta

necessario e» sono soppresse; 

    e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel

caso in cui le  regioni  o  le  province  autonome  sono  i  soggetti

responsabili della redazione dei piani di azione  degli  agglomerati,

le attivita' di verifica sono svolte dal  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare.  Nello  svolgimento  delle

predette attivita' di verifica, le regioni o  le  provincie  autonome

possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia  per  la

protezione ambientale competente per territorio, e il  Ministero  del

supporto dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale (ISPRA).»; 

    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  I  piani  d'azione

previsti ai commi 1 e  3  recepiscono  i  piani  di  contenimento  ed

abbattimento  del  rumore  prodotto  dallo  svolgimento  dei  servizi

pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative  infrastrutture

adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge  26  ottobre

1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni

sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,  i

piani   regionali   triennali   di   intervento   per   la   bonifica

dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,

adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

i), dell'articolo 4, comma 2,  e  dell'articolo  7,  comma  1,  della

predetta legge.  Ai  fini  del  recepimento  dei  predetti  piani  di

contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le  indicazioni

contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,  della

legge 26 ottobre 1995, n. 447.»; 

    g) dopo il comma 10,  sono  inseriti  i  seguenti:  «10-bis.  Con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del  mare,  adottato  su  proposta  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  sono  stabilite  le

modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di

un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 

  10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di  azione

elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici  di

trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli

agglomerati   interessati,   l'autorita'   individuata    ai    sensi

dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento  la

coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di  azioni  e

interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.». 

  
                               Art. 4 
                       Modifiche dell'articolo 7 
            del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
   
  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1: 

      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il  30

giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli

assi  stradali  e  ferroviari  principali,  nonche'   gli   aeroporti

principali;»; 

      2) la lettera b) e' soppressa; 

      3) alla lettera c)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date

stabilite all'articolo 3, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni  cinque

anni,»; 

      4) alla lettera d)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date

stabilite all'articolo 4, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente,  ogni  cinque

anni,»; 

    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 

  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni  e  le  province

autonome  territorialmente  competenti,  per  gli  agglomerati  e  le

infrastrutture dei trasporti principali non  di  interesse  nazionale

ne' di interesse di piu' regioni,  nonche'  per  le  zone  silenziose

degli agglomerati e per le zone silenziose in  aperta  campagna,  per

quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare: 

    a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i

dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone

silenziose degli  agglomerati  ed  alle  zone  silenziose  in  aperta

campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica; 

    b) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo

3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe  acustiche  strategiche  e

alle mappature acustiche previsti all'allegato 6; 

    c) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo

4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato

6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste  nei

piani stessi. 

  2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e  gli  enti

gestori  di  servizi  pubblici  di   trasporto   o   delle   relative

infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,

compresi  gli  aeroporti  principali,  per   quanto   di   competenza

comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, entro il 31 maggio 2020  e,  successivamente,  ogni  cinque

anni i dati di cui al comma 1, lettera a).». 

                                  Art. 5 
                        Modifiche dell'articolo 8 
            del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
  
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  39,

e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195.». 

                                 Art. 6 
                       Modifiche dell'articolo 11 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa'  e  gli

enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o  delle  relative

infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3,

commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di  cui  all'articolo  4,

commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di

ritardo.»; 

    b) al comma  3,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 2-bis». 


Capo II 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

                              Art. 7 
                    Sostituzione dell'allegato 2 
             decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
   
  1. A decorrere dal 31 dicembre  2018,  in  luogo  dell'applicazione

dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei  descrittori  acustici»

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi

comuni per la determinazione del  rumore  stabiliti,  a  norma  della

direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996. 
    
                               Art. 8 
                        Commissione per la tutela 
                      dall'inquinamento acustico 
   
  1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del  territorio  e  del  mare   una   Commissione   per   la   tutela

dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti  dei  Ministeri

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,

delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. 

  2. La Commissione di cui al comma  1  svolge  compiti  di  supporto

tecnico-scientifico in materia di: 

    a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla  direttiva

2002/49/CE; 

    b) definizione della tipologia e dei valori limite da  comunicare

alla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  5,  comma  8  della

direttiva  2002/49/CE,  tenendo  in  considerazione  le   indicazioni

fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa

in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre

1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi; 

    c) coerenza dei valori di riferimento cui  all'articolo  2  della

legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE; 

    d) modalita'  di  introduzione  dei  valori  limite  che  saranno

stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di  un  loro

graduale utilizzo in relazione ai  controlli  e  alla  pianificazione

acustica; 

    e) aggiornamento dei decreti attuativi  della  legge  26  ottobre

1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione  dei  descrittori

acustici di cui all'allegato 2 della  direttiva  2002/49/CE  ed  alla

definizione dei valori limite ambientali, anche  secondo  criteri  di

semplificazione. 

  3. La  Commissione  e'  costituita  con  decreto  direttoriale  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed

e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di

presidente e  uno  con  funzioni  di  supplente  del  presidente,  un

rappresentante del Ministero  della  salute,  un  rappresentante  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  un  rappresentante

del Ministero dello sviluppo economico. 

  4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica  e'  nominato

un supplente. 

  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare convoca le riunioni della Commissione. 

  6. Ai componenti della Commissione non sono  corrisposti  compensi,

indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti

comunque denominati. 

Capo III 

 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

  
                               Art. 9 
                         Modifiche dell'articolo 2 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1: 

      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente

sonora specifica: sorgente sonora selettivamente  identificabile  che

costituisce la causa  del  potenziale  inquinamento  acustico  e  che

concorre al livello di rumore ambientale, come definito  dal  decreto

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»; 

      2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  valore  di

attenzione: il valore di  immissione,  indipendente  dalla  tipologia

della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio  della

zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad  un  intervento  di

mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove  ricorrono   i

presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»; 

      3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:  «h-bis)  valore

limite di immissione specifico: valore massimo del  contributo  della

sorgente sonora specifica misurato  in  ambiente  esterno  ovvero  in

facciata al ricettore.»; 

    b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite  dalle  seguenti:

«, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nelle

zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione  specifico  non

si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in  vigore

della presente  legge,  qualora  la  classificazione  del  territorio

preveda il contatto diretto di aree classificate con  valori  che  si

discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro  equivalente.

In tali casi si applica quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  1,

lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei  piani  di

risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque  la

prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove  compatibili  con  la

destinazione d'uso della zona stessa.». 

                                  Art. 10 
                        Modifiche dell'articolo 3 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le

parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di

modifiche normative». 
   
                               Art. 11 
                        Modifiche dell'articolo 7 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 7  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Nei  comuni  con

popolazione  superiore  a  centomila  abitanti,  la  giunta  comunale

presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato

acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale

ed e' trasmessa alla  regione  almeno  entro  il  31  marzo  2020,  e

successivamente ogni cinque anni, anche al fine  di  consentire  alla

regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti  comuni  tra

gli agglomerati individuati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  19

agosto  2005,  n.  194.  Sono  esentati  dalla  presentazione   della

relazione i comuni individuati dalle  regioni  quali  agglomerati  ai

fini della presentazione delle mappe  acustiche  strategiche  di  cui

all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»; 

    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  In  sede  di

concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o  statali,

destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui  alla

presente  legge,  e'  data  priorita'  ai  comuni   che   ottemperano

all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni

individuati  dalla  regione  o   dalla   provincia   autonoma   quali

agglomerati  che  hanno  ottemperato  alla  redazione   delle   mappe

acustiche strategiche di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 194.». 

                                  Art. 12 
                         Modifiche dell'articolo 8 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 8  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.   La

valutazione  di  impatto  acustico  di  infrastrutture  di  trasporto

lineari, aeroportuali e marittime  deve  tenere  conto,  in  fase  di

progettazione,  dei  casi  di  pluralita'   di   infrastrutture   che

concorrono all'immissione di  rumore,  secondo  quanto  previsto  dal

decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»; 

    b) il comma 3-bis e' abrogato; 

    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  La  documentazione

di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti  ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita'  di  cui

al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.

445.»; 

    d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte  le

seguenti: «, ai  fini  del  rilascio  del  nulla-osta  da  parte  del

comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso. 

                                  Art. 13 
                       Modifiche dell'articolo 10 
                   della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

     1. All'articolo 10, della legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono

apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a  lire  20.000.000»

sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»; 

    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.   Chiunque,

nell'esercizio o nell'impiego di  una  sorgente  fissa  o  mobile  di

emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma

1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),  e'  punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  1.000

euro a 10.000 euro.»; 

    c) al comma 3, le parole: «da lire  500.000  a  lire  20.000.000»

sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»; 

    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il  70  per  cento

delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative

di cui ai commi 1, 2 e 3,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento  dei

piani di risanamento di cui all'articolo 7  e  alle  agenzie  per  la

protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione  dei

controlli di competenza.»; 

    e)  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.   La

rendicontazione giustificativa  delle  modalita'  di  utilizzo  delle

somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla  regione  entro

il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.  Entro

il 31  maggio  di  ogni  anno,  la  regione  trasmette  al  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   la

rendicontazione di  cui  al  periodo  precedente  per  i  comuni  del

territorio di competenza.»; 

    f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento

dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel

caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di

cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio  previsti

per le attivita' di manutenzione.» sono  inserite  le  seguenti:  «Le

modalita'  di  accantonamento  delle  predette  somme,   della   loro

comunicazione,  nonche'  del  loro  utilizzo  finale,  sono  definite

secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente.  Al  fine  di

garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono

essere indicate le  voci  di  bilancio  relative  alle  attivita'  di

manutenzione e di potenziamento delle  infrastrutture  stesse,  sulle

quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»; 

    g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo  di

accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che

non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento  e

di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei  regolamenti  di

esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale  circostanza  deve  essere

data dimostrazione mediante una relazione motivata da  presentare  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per

le infrastrutture di interesse  nazionale  o  di  interesse  di  piu'

regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente  competenti

per le restanti infrastrutture. Per  il  gestore  dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale, il  suddetto  obbligo  di  accantonamento  non

sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano

di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a

carico dei fondi disciplinati da  contratti  di  programma  ai  sensi

dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»; 

    h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter.  In  caso

di inottemperanza da parte delle societa' e  degli  enti  gestori  di

servizi pubblici di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  a

quanto stabilito al comma 5,  relativamente  alla  predisposizione  e

presentazione del piano  o  all'attuazione  del  medesimo  nei  tempi

prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.». 

                                Art. 14 
                       Modifiche dell'articolo 11 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 11 della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del  mare,  di  concerto  con  i   Ministri   della   salute,   delle

infrastrutture e dei  trasporti,  della  difesa,  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo

le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o  piu'  regolamenti,

distinti  per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina

dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo,  da

natanti, da imbarcazioni  di  qualsiasi  natura,  dagli  impianti  di

risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal

vivo, nonche' dagli impianti eolici.»; 

    b) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Con  le

modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati  o  abrogati  i

seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del

Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n.  142,  decreto  del

Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del

Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto  del

Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997,  n.  496.  Con  le

medesime modalita' i predetti regolamenti  possono  essere  integrati

per  quanto  attiene  alla  disciplina   dell'inquinamento   acustico

derivante da aviosuperfici,  elisuperfici  e  idrosuperfici,  nonche'

dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»; 

    c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono  sostituite  dalle

seguenti: «e comma 1-bis  sono»,  e  dopo  le  parole:  «dallo  Stato

italiano»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   sono   sottoposti   ad

aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi  elementi

conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.». 
   
                               Art. 15 
                        Modifica dell'articolo 14 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,

dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)  dei  regolamenti

di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni  statali  e

regionali dettate in applicazione della presente legge.». 
  

Capo IV 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161
   
                               Art. 16 
              Disciplina delle emissioni sonore prodotte 
            nello svolgimento delle attivita' motoristiche 
   
  1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26

ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14,  si

provvede  all'aggiornamento  del   decreto   del   Presidente   della

Repubblica 3 aprile 2001, n.  304,  alle  disposizioni  del  presente

decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza. 

  
                               Art. 17 
               Disciplina delle emissioni sonore prodotte 
           dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive 
   
  1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26

ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle  disposizioni

del presente decreto, con la  specifica  disciplina  delle  emissioni

sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita'  sportive  di

discipline olimpiche in forma stabile,  incluso  il  tiro  a  volo  e

attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive  con  utilizzo  di

armi da fuoco. 

Capo V 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
   
                               Art. 18 
                        Modifiche all'articolo 2 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma  1,

lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono  aggiunte

le seguenti: «gli impianti eolici;». 

                               Art. 19 
                        Modifiche all'articolo 3 
                  della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma  1,

dopo  la  lettera  m)   e'   inserita   la   seguente:   «m-bis)   la

determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo

economico, della salute e delle infrastrutture e dei  trasporti,  dei

criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici  e

per il contenimento del relativo inquinamento acustico;». 

Capo VI 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

                                Art. 20 
                           Tecnico competente 
   
  1.  Al  presente  capo  sono  stabiliti  i  criteri  generali   per

l'esercizio della professione di tecnico competente in  acustica,  di

cui  all'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447.   La

professione  di  tecnico  competente  in  acustica  rientra  tra   le

professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge  14

gennaio 2013, n. 4. 
   
                              Art. 21 
                Elenco dei tecnici competenti in acustica 
   
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati

a svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica,  sulla

base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la  domanda

di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita'  di  cui

all'allegato 1. 

  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvede direttamente alla gestione  e  pubblicazione,  mediante

idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,

dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle  regioni  per

gli  adempimenti  di  competenza,  con  le  modalita'  stabilite  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con

apposite linee guida. 

  3.  L'elenco  deve  contenere,  per  ciascuno  degli  iscritti,  il

cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita,

la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco  di

cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del  provvedimento

di riconoscimento  della  qualificazione  di  tecnico  competente  in

acustica,  rilasciato  dalla  regione,  ai  sensi  del  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998. 

  4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in

acustica possono richiedere che alcuni dati, tra  quelli  di  cui  al

comma 3, non  sono  resi  pubblici;  possono  inoltre  richiedere  la

pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad  individuare  il

recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi  pubblici  i

dati  relativi  a  nome,  cognome,  titolo  di  studio  e  numero  di

iscrizione nell'elenco. 

  5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione

di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo  1998,

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

possono presentare alla  regione  stessa,  nei  modi  e  nelle  forme

stabilite dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al  comma  1,

secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1,  punto  1.  Le   regioni

provvedono all'inserimento dei  richiedenti  nell'elenco  di  cui  al

comma 1. 

  6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1

e che svolgono attivita' di  tecnico  competente  in  acustica  nelle

strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2,  comma  8,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono  continuare  a  svolgere

tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti

dal rapporto  di  servizio  con  la  struttura  di  appartenenza.  Le

predette strutture possono  prevedere  corsi  di  formazione  per  il

personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. 

  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvede all'aggiornamento  dell'elenco  ed  effettua  verifiche

periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. 

  8. Le modalita' procedurali per  l'iscrizione  e  la  cancellazione

dall'elenco,   nonche'   per   l'aggiornamento   professionale   sono

disciplinate all'allegato 1 al presente decreto. 

                                  Art. 22 
                       Requisiti per l'iscrizione 
  
  1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in

possesso della laurea o laurea  magistrale  ad  indirizzo  tecnico  o

scientifico, come specificato in allegato 2,  e  di  almeno  uno  dei

seguenti requisiti: 

    a) avere superato  con  profitto  l'esame  finale  di  un  master

universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,

di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  nelle  tematiche  oggetto

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema  di  corso  di

cui all'allegato 2; 

    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in

acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato

nell'allegato 2; 

    c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari  in  materie  di

acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica,  rilasciati  per

esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i  contenuti

dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in  allegato

2; 

    d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una  tesi

di dottorato in acustica ambientale. 

  2. In via transitoria, per un periodo di non piu'  di  cinque  anni

dalla data del presente decreto, all'elenco di  cui  all'articolo  21

puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di  scuola  media

superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti

requisiti: 

    a) aver svolto attivita' professionale  in  materia  di  acustica

applicata  per  almeno  quattro  anni,  decorrenti  dalla   data   di

comunicazione dell'avvio alla  regione  di  residenza,  in  modo  non

occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero  alle

dipendenze di strutture pubbliche di cui  all'articolo  2,  comma  8,

della  legge  26  ottobre  1995,  n.   447,   attestata   da   idonea

documentazione.  La  non  occasionalita'  dell'attivita'  svolta   e'

valutata  tenendo  conto  della  durata  e  della   rilevanza   delle

prestazioni relative ad ogni anno.  Per  attivita'  professionale  in

materia di acustica applicata si intende: 

      1) effettuazione di misure in  ambiente  esterno  ed  abitativo

unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati  ai

limiti di legge; 

      2) partecipazione  o  collaborazione  a  progetti  di  bonifica

acustica; 

      3) redazione o revisione di zonizzazione acustica; 

      4) redazione di piani di risanamento; 

      5) attivita' professionali nei settori dell'acustica  applicata

all'industria ovvero acustica forense; 

    b) avere superato con profitto l'esame  finale  di  un  corso  in

acustica per tecnici competenti svolto secondo  lo  schema  riportato

nell'allegato 2. 

  3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei  requisiti  professionali

previsti ai commi 1 e 2  e'  verificata  dalla  regione  o  provincia

autonoma. 

  4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che

sono in  possesso  di  requisiti  acquisiti  in  altro  Stato  membro

dell'Unione europea, valutabili come  equipollenti,  ai  sensi  della

normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2. 

                                  Art. 23 
                 Tavolo tecnico nazionale di coordinamento 
 
  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,

con il compito di: 

    a) monitorare, a livello nazionale, la qualita'  del  sistema  di

abilitazione e la  conformita'  didattica  dei  corsi  di  formazione

previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri  resi

alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3; 

    b)  favorire  lo  scambio  di  informazioni  e   l'ottimizzazione

organizzativa e didattica degli stessi corsi; 

    c) accertare i titoli di  studio  e  i  requisiti  professionali,

validi  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  competenti   in

acustica ai sensi dell'articolo 22. 

  2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno

quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione  e

organizzazione dei corsi di  formazione  e  aggiornamento  proponendo

l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti. 

  3. Il  tavolo  e'  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  funzione

di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da  un  rappresentante

del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per

territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome. 

  4. Possono partecipare al tavolo  con  funzione  consultiva,  altri

soggetti  in  possesso  di  adeguata  professionalita'  e  competenza

tecnica nelle materie all'ordine del giorno. 

  5.  Ai  componenti  del  tavolo  non  sono  corrisposti   compensi,

indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti

comunque denominati. 
 
                               Art. 24 
              Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
   
  1. All'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; 

    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La  professione  di

tecnico competente in acustica puo' essere svolta  previa  iscrizione

nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»; 

    c) il comma 8 e' abrogato. 
  
                                Art. 25 
                           Regime transitorio 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

applicano la disciplina previgente  alle  domande  di  riconoscimento

della qualificazione di tecnico competente in acustica ai  sensi  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data  31  marzo

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio  1998,

gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto  sono  iscritti  ad  un  corso

riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica

di tecnico  competente  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998. 

  3.  Fino  alla  data  di  emanazione  delle  linee  guida  di   cui

all'articolo  21,  comma  2,  le  regioni  comunicano  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  cadenza

semestrale e in formato digitale, i dati da inserire  nell'elenco  di

cui all'articolo 21. 

  4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo  21,

comma 1, coloro che,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  hanno

presentato  istanza  di  inserimento  alla  regione,  continuano   ad

esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina. 

 
Capo VII 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

                                 Art. 26 
                  Criteri di sostenibilita' economica 
 
  1. La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge  n.  447

del  1995  relativamente  agli  interventi  di  contenimento   e   di

abbattimento  del  rumore   previsti   dal   decreto   del   Ministro

dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui

all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995,  e'  disciplinata  sulla

base  di  specifici  criteri,  concernenti  anche  le  modalita'   di

intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive  per  quanto

concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai  locali

in cui si  svolgono  tali  attivita',  in  attuazione  dei  piani  di

risanamento previsti dall'articolo  7  della  medesima  legge  e  dai

predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati  all'introduzione

di   particolari   tipologie   di   intervento   sulle   sorgenti   e

all'applicazione  dei   valori   limite   in   conformita'   con   le

caratteristiche urbanistiche  e  paesaggistiche  dei  luoghi  oggetto

degli interventi  di  mitigazione  acustica  e  tengono  conto  degli

indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in  ambito  nazionale,

delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia. 

  2. Entro 18 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con  i  Ministeri  dello  sviluppo

economico e delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  adottate

specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche  al

fine di consentire il graduale e strategico adeguamento  ai  principi

contenuti nella direttiva 2002/49/CE. 

 
Capo VIII 
Disposizioni finali
                               Art. 27 
                       Provvedimenti attuativi 

  1. A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si

provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi  dell'articolo

3, comma 1, lettere a),  c),  e),  f),  g),  h),  l)  e  m),  nonche'

dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26  ottobre  1995,  n.

447, alle disposizioni del presente decreto. 

  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, da adottarsi entro sei  mesi  dall'entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i  contenuti   della

relazione di cui all'articolo 7, comma  5,  della  legge  26  ottobre

1995, n. 447. 
   
                               Art. 28 
                    Disposizioni finali e abrogazioni 
   
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono

all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto

sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di  concerto  con  i  Ministri

dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture  e  dei

trasporti. 

  4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal  presente  decreto

e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

di quest'ultimo. 

  5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il  comma  3

e' abrogato. 

  6. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'

abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data

31 marzo 1998. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

                                                     Allegato 1 
                                                   (artt. 21, 22 e 23) 

Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco

  dei tecnici competenti in  acustica,  nonche'  per  l'aggiornamento

  professionale 

1. Presentazione delle domande 

    I cittadini italiani in  possesso  dei  requisiti  di  legge  che

intendono svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica

presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione  o

provincia  autonoma  di  residenza,  redatta  secondo  le   modalita'

indicate dalla regione o provincia stessa. 

    I cittadini dell'Unione europea presentano istanza  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini  della

valutazione di equipollenza  da  parte  del  tavolo  tecnico  di  cui

all'art. 23. 

    I  richiedenti  comunicano,   mediante   autocertificazione,   il

possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo  svolgimento  di

tale   attivita',   nonche'   assumono   l'impegno    ad    astenersi

dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. 

    L'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  5,  deve

contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo  e

data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale  ed  estremi

del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli  eventuali  dati  da

non rendere pubblici. 

2. Aggiornamento professionale 

    Ai   fini   dell'aggiornamento   professionale,   gli    iscritti

nell'elenco di cui all'art. 21  devono  partecipare,  nell'arco  di 5

anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per  ogni  quinquennio

successivo, a corsi di aggiornamento per una  durata  complessiva  di

almeno 30  ore,  distribuite   su   almeno   tre   anni.   L'avvenuta

partecipazione con profitto ai  corsi  deve  essere  comunicata  alla

regione di residenza, con dichiarazione  nelle  forme  stabilite  dal

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto  previsto  per  i

corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente  dai  soggetti

di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto. 

3. Compiti della regione 

    La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui

all'art. 22 da parte dei soggetti di  cui  al  punto  1,  nonche'  la

conformita'  dei  corsi  abilitanti  alla  professione   di   tecnico

competente in acustica allo schema di cui all'allegato  2,  parte  B,

previo parere del tavolo tecnico nazionale di  coordinamento  di  cui

all'art. 23. 

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica 

    Su  segnalazione  motivata   dell'agenzia   per   la   protezione

ambientale  competente  per  territorio,   dei   collegi   o   ordini

professionali,  ovvero  delle  autorita'  competenti  in  materia  di

inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995,  n.  447,

la regione di residenza puo'  disporre,  previa  contestazione  degli

addebiti, senza  pregiudizio  delle  altre  sanzioni  previste  dalla

legge,  la  cancellazione  del   tecnico   competente   in   acustica

dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. 

    Il provvedimento di cui sopra  non  puo'  essere  adottato  prima

della   scadenza   del   termine   di   sessanta   giorni   assegnato

all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. 

    In caso di mancata osservanza  degli  obblighi  di  aggiornamento

professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la   sospensione

temporanea del  tecnico  dall'elenco  per  sei  mesi  dalla  data  di

ricevimento del provvedimento di sospensione. 

    Allo scadere del termine di sei  mesi,  qualora  il  tecnico  non

abbia  dato  prova  dell'avvenuta  ottemperanza  agli   obblighi   di

aggiornamento professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la

cancellazione del tecnico dall'elenco. 

    La  cancellazione  puo'  essere  altresi'  disposta  su   domanda

presentata dall'iscritto alla regione di residenza. 

    Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa  comportare  la

perdita dei requisiti e dei titoli  autocertificati,  al  fine  della

cancellazione dall'elenco. 

    Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare provvede alla cancellazione d'ufficio  dall'elenco  dei  tecnici

competenti in acustica in caso di esito negativo  della  verifica  di

cui all'art. 21, comma 7. 

                                                           Allegato 2 
                                                            (art. 22) 

                                PARTE A 
                Classi di laurea e di laurea magistrale 

 

Articolo 22, comma 1 

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

    Classe   delle   lauree   in    scienze    dell'architettura    e

dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17) 

    Classe delle lauree in ingegneria  civile  e  ambientale  (classe

L-7) 

    Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8) 

    Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9) 

    Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30) 

    Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35) 

(classe di laurea delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto

  interministeriale 19 febbraio 2009) 

    Classe delle lauree in professioni  sanitarie  della  prevenzione

(classe L/SNT/4) 

(classi  di  laurea  magistrale  di  cui  all'allegato  del   decreto

  ministeriale 16 marzo 2007) 

    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura 

    LM-17 fisica 

    LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica 

    LM-21 ingegneria biomedica 

    LM-22 ingegneria chimica 

    LM-23 ingegneria civile 

    LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi 

    LM-25 ingegneria dell'automazione 

    LM-26 ingegneria della sicurezza 

    LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni 

    LM-28 ingegneria elettrica 

    LM-29 ingegneria elettronica 

    LM-30 ingegneria energetica e nucleare 

    LM-31 ingegneria gestionale 

    LM-32 ingegneria informatica 

    LM-33 ingegneria meccanica 

    LM-34 ingegneria navale 

    LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio 

    LM-40 matematica 

    LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

    LM-53 scienza e ingegneria dei materiali 

    LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

 
                                PARTE B  
                Schema di corso abilitante alla professione 
                   di tecnico competente in acustica 
 
    1. I corsi in acustica per  tecnici  competenti  sono  tenuti  da

universita', enti o istituti  di  ricerca,  albi,  collegi  e  ordini

professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai  sensi

dell'allegato 1, punto 3, che  possano  documentare  la  presenza  di

docenti aventi la qualifica  di  tecnico  competente  in  acustica  e

documentata esperienza nel settore. 

    2. I corsi si concludono con un esame, ai fini  del  rilascio  di

un'attestazione  finale  di  profitto,  tenuto  da  una   commissione

composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un

membro indicato dalla regione competente. 

    3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel  fornire

agli  aspiranti  tecnici  competenti  le  conoscenze  necessarie   ad

effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante  misurazioni

e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti  norme  di

settore  nazionali  (legge  26  ottobre  1995,  n.  447   e   decreti

attuativi). 

    4. Gli  stessi  corsi  devono  altresi'  fornire  competenze  che

consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita'  nei

settori  dell'acustica  applicata   agli   ambienti   di   lavoro   e

all'industria,  dell'acustica  forense  e  della   pianificazione   e

progettazione  acustica  rispettivamente  per  l'ambiente  esterno  e

interno. 

    5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della  qualifica

di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti

requisiti: 

    a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle

quali almeno 60 di esercitazioni pratiche; 

    b) i contenuti minimi del corso  devono  corrispondere  a  quelli

indicati al successivo punto 6; 

    c) i  corsi  sono  riconosciuti  dalla  regione  in  cui  vengono

organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale. 

    6. I contenuti minimi del  corso  sono  riportati  nella  tabella

seguente. 

 

         Schema di corso in acustica per tecnici competenti 

 

      

 

         ===================================================

         |    modulo I   |      Fondamenti di acustica     |

         +===============+=================================+

         |               | La propagazione del suono e     |

         |               |l'acustica degli ambienti        |

         |   modulo II   |confinati                        |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Strumentazione e tecniche di    |

         |   modulo III  |misura                           |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | La normativa nazionale e        |

         |               |regionale e la regolamentazione  |

         |   modulo IV   |comunale                         |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Il rumore delle infrastrutture  |

         |    modulo V   |di trasporto lineari             |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Il rumore delle infrastrutture  |

         |   modulo VI   |(portuali) e aeroportuali        |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Altri regolamenti nazionali e   |

         |   modulo VII  |normativa dell'Unione europea    |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | I requisiti acustici passivi    |

         |  modulo VIII  |degli edifici                    |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Criteri esecutivi per la        |

         |               |pianificazione, il risanamento ed|

         |               |il controllo delle emissioni     |

         |   modulo IX   |sonore                           |

         +---------------+---------------------------------+

         |               | Rumore e vibrazioni negli       |

         |    modulo X   |ambienti di lavoro               |

         +---------------+---------------------------------+

         |   modulo XI   |Acustica forense                 |

         +---------------+---------------------------------+

         |               |Esercitazioni pratiche sull'uso  |

         |               |dei fonometri e dei software di  |

         |  modulo XII   |acquisizione                     |

         +---------------+---------------------------------+

         |               |Esercitazioni pratiche sull'uso  |

         |               |dei software per la progettazione|

         |               |dei requisiti acustici degli     |

         |  modulo XIII  |edifici                          |

         +---------------+---------------------------------+

         |               |Esercitazioni pratiche sull'uso  |

         |               |dei software per la propagazione |

         |  modulo XIV   |sonora                           |

         +---------------+---------------------------------+

 

    7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi  effettuati

esclusivamente in modalita'  e-learning.  Sono  peraltro  considerati

validi  corsi  effettuati  in  blended-learning,  da  intendere  come

modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di

formazione a distanza (e-learning) con  attivita'  di  formazione  in

aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%

dell'intera durata del corso.

 

Allegati

D.Lgs. n. 41/2017

D.Lgs. n. 42/2017

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