Installazione delle reti di sicurezza: il quadro della normativa

Queste attrezzature provvisionali - utilizzate per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto - non vengono menzionate  nell’articolato del D.Lgs. n. 81/2008. Le Uni En e Uni rappresentano gli unici strumenti

(Installazione delle reti di sicurezza).

Le reti di sicurezza proteggono gli utilizzatori da possibili cadute consentendo loro, contemporaneamente, di lavorare in quota senza limitarne i movimenti. Devono essere montate, smontate e ispezionate da personale competente.

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Le ispezioni devono essere rigorose in particolare nel caso di noleggio in quanto il noleggiatore potrebbe non ricevere tutte le informazioni dall’utilizzatore sullo stato della rete soprattutto nel caso in cui la stessa ha subito una caduta.

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L’installatore delle reti di sicurezza deve essere in possesso, dunque, delle conoscenze specifiche per effettuare il montaggio e lo smontaggio mediante uno dei metodi di accesso previsti e per eseguire le ispezioni al fine di garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali iniziali.

Il Tusl

Il D.Lgs. n. 81/2008 non indica requisiti specifici che l’installatore delle reti di sicurezza deve possedere. In linea generale si può fare riferimento all’art. 90 («Obblighi del committente o del responsabile dei lavori») che, al comma 9 lettera a), prevede quanto segue: «Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII (…)».

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L’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) ai commi 1 e 2 indica: «1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’ art. 17, com. 1, lett. a) o autocertificazione di cui all’art. 29, del presente decreto»; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto».  «2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva».

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L’art. 89 («Definizioni») per idoneità tecnico-professionale intende il «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare» (comma 1 lettera l)).

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IL QUADRO IN SINTESI

Legislazione

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 – «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 – «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

Norme tecniche

Uni 11808-1 – «Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m– Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo».

Uni 11808-2 – «Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo».

Uni EN 1263-1: 2015 – «Attrezzature provvisionali di lavoro – Reti di Sicurezza Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova».

Uni En 1263-2: 2015 – «Attrezzature provvisionali di lavoro – Reti di Sicurezza Parte 2: Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento».

Norme tecniche Uni En e Uni

Queste norme non forniscono alcun requisito sull’installatore fornendo invece informazioni di altro genere.

La Uni En 1263-2: 2015 ai punti 5 «Montaggio delle reti di sicurezza di tipo S», 6 «Montaggio delle reti di sicurezza di tipo T», 7 «Montaggio delle reti di sicurezza di tipo U» e 8 «Montaggio delle reti di sicurezza di tipo V» indica le informazioni sulle funi tiranti o altri dispositivi che vanno utilizzati nei punti di ancoraggio, sul carico caratteristico di ogni punto di ancoraggio, sul collegamento delle reti tramite funi di accoppiamento, sulla deformazione massima della rete nelle condizioni di utilizzo previste ed in generale sulle caratteristiche geometriche del sito di installazione.

La Uni 11808-1: 2021 e la Uni 11808-2: 2021 ai punti 6.4  «Requisiti per i limiti di posizionamento» e 6.5 «Requisiti di montaggio» specificano le informazioni sulle caratteristiche che il sito di installazione deve possedere (distanza dal piano di lavoro, distanza di sicurezza sotto la rete), sulla deformazione massima della rete nelle condizioni di utilizzo previste (in relazione, per esempio, all’altezza di caduta, alla tipologia, al numero e alla distanza fra gli ancoraggi), sulle funi tiranti o altri dispositivi che vanno utilizzati nei punti di ancoraggio, sulla distanza fra i punti di ancoraggio e sul carico per ogni punto di ancoraggio che la rete trasmette agli stessi.

Montaggio e smontaggio

L’installatore di reti di ancoraggio deve essere in possesso delle conoscenze per effettuare il montaggio e lo smontaggio della rete di sicurezza mediante uno dei metodi di accesso appresso specificati:

  • dispositivi di aggancio remoto;
  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (Ple);
  • ponteggi;
  • trabattelli;
  • scale portatili;
  • dispositivi di aggancio remoto.

I dispositivi di aggancio remoto consentono di montare e smontare la rete a distanza dal piano di lavoro; con l’utilizzo di questi dispositivi i lavoratori non sono soggetti al rischio di caduta derivante da lavori in quota.

La fune di bordo è collocata di solito nel dispositivo di aggancio e può essere posizionata dal lavoratore tramite un’asta dal piano sottostante. È importante seguire sempre il manuale di istruzioni del fabbricante e garantire che la zona in cui si sta lavorando sia fornita di sistemi di protezione e sgombra da materiali, impianti e macchinari che potrebbero impedire l'installazione in sicurezza delle reti.

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili

Le Ple sono generalmente considerate tra i migliori metodi di accesso per l’installazione delle reti in quota; i luoghi devono essere raggiungibili dalle Ple e le condizioni del terreno idonee. Le piattaforme devono essere conformi ai disposti dalla direttiva 2006/42/Ce recepita in Italia con il D.lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010. Il D.Lgs. n. 17/2010 «Attuazione della direttiva 2006/42/Ce, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori».

I ponteggi

Un ponteggio può essere usato come mezzo di accesso alle reti di sicurezza per il montaggio e smontaggio. Il D.lgs. n. 81/2008 al titolo IV, capo II, sezione V, «Ponteggi fissi» (art. 131 - 138), prevede che la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o no, siano vincolati dal rilascio di una apposita autorizzazione da parte del ministero del Lavoro (art. 131).

I trabattelli

I trabattelli possono essere impiegati come mezzo di accesso alle reti di sicurezza per il montaggio e smontaggio delle stesse. Questi utilizzi devono essere previsti dal fabbricante e riportati nel libretto delle istruzioni. I trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al D.Lgs. n. 81/2008 e non sono coperti da direttiva specifica. Non possono dunque essere marcati Ce.  Un trabattello conforme al D.Lgs. n. 81/2008 deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani in base all’art. 140 («Ponti su ruote a torre»); è ammessa deroga a questo obbligo per i trabattelli conformi all’allegato XXIII. Va sottolineato che il trabattello che segua strettamente la Uni En 1004 non può essere utilizzato come struttura di accesso ad altra opera ma solo come attrezzatura di lavoro. Il trabattello può essere impiegato per l’accesso purché possegga i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca la eliminazione del rischio di caduta dall’alto o la sua riduzione al minimo.

Le scale portatili

Le scale portatili possono essere utilizzate nei casi in cui l’uso di dispositivi di fissaggio remoti, di piattaforme di lavoro o di altre attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate. Prima di scegliere una scala portatile come metodo di accesso deve essere sempre effettuata una adeguata valutazione. A livello europeo è oramai condiviso che la formazione e la consapevolezza nella scelta e l'uso delle scale portatili sono elementi fondamentali per garantirne l'uso in sicurezza. È quindi importante assicurare che i lavoratori che le utilizzano siano stati opportunamente addestrati e che le stesse siano adatte all’uso e sottoposte a controlli giornalieri oltre alla ispezione e manutenzione prevista dal fabbricante.

L’ispezione

Le reti di sicurezza devono essere ispezionate come da indicazioni del fabbricante. La Uni En 1263-1, la Uni 11808-1: 2021 e la Uni 11808-2: 2021 prevedono che una rete deve essere accompagnata dal manuale di istruzioni che include, tra gli altri aspetti, informazioni su «condizioni per il ritiro dal servizio della rete».

Le ispezioni permettono di garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali e si distinguono in:

  • ispezione prima del montaggio o dopo lo smontaggio;
  • ispezione d’uso;
  • ispezione periodica;
  • ispezione straordinaria.

Elemento comune delle varie tipologie di ispezione è che nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti deve essere effettuata l'ispezione straordinaria. Le ispezioni vanno effettuate in accordo con il manuale di istruzioni del fabbricante.

L’ispezione prima del montaggio o dopo lo smontaggio deve essere condotta dall'installatore. Particolare attenzione deve essere posta nell'ispezione in caso di deposito della rete, in luogo non idoneo, per un lungo periodo o in condizioni che ne abbiano potuto pregiudicare lo stato di conservazione.

La rete di sicurezza, includendo ogni suo componente e/o elemento e la maglia di prova, deve essere ispezionata a intervalli raccomandati dal fabbricante in funzione delle condizioni ambientali e al massimo ogni anno. La periodicità del controllo della maglia di prova può essere differente dalla periodicità prevista per gli alri controlli. Il controllo della maglia di prova deve essere effettuato dal fabbricante o da persona autorizzata dal fabbricante. Gli altri controlli previsti per l'ispezione periodica devono essere condotti dall'installatore.

L'ispezione straordinaria deve essere effettuata dall'installatore al fine di individuare gli interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali della rete secondo le modalità stabilite dal fabbricante. Deve essere sottoposta a ispezione straordinaria la rete che presenti un difetto o che abbia subito la caduta di un oggetto.

Le prospettive

L’attività di installazione delle reti di sicurezza è particolarmente diffusa nel nostro Paese grazie anche alla loro versatilità e praticità. Il crescente interesse su questi temi ha indotto l’Uni ad avviare l’elaborazione di una norma specifica riguardante la figura specifica dell’installatore.

 

(Installazione delle reti di sicurezza)

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