Ispettorato nazionale del lavoro: approvato lo statuto

All'istituto spetteranno le attività già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL

Approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2016, n. 143 del decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 2016, n. 109. I punti definiti sono:

- fini istituzionali;

- definizione degli organi;

- competenze del direttore;

- competenze e funzionamento del consiglio di amministrazione;

- competenze e funzionamento del collegio dei revisori;

- competenze della dirigenza;

- rapporti di collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione della performance e del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

- convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- poteri ministeriali di vigilanza;

- mezzi finanziari;

- bilancio dell'ispettorato;

- condotta del personale.

Di seguito il testo integrale del decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 2016, n. 109, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 2016, n. 109

Regolamento  recante  approvazione  dello  Statuto   dell'Ispettorato

nazionale del lavoro. (16G00121)

in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2016, n. 143

Vigente al: 22-6-2016 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della  legge  10  dicembre

2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma  degli

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche

attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti

di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione

delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di   lavoro,   che   prevede

l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del

lavoro;

  Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  14  settembre

2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto  del  Presidente

della  Repubblica  per  l'adozione  dello  Statuto   dell'Ispettorato

nazionale del lavoro;

  Visto l'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio

1999, n. 300, che stabilisce i principi e i  criteri  in  conformita'

dei quali lo statuto deve essere adottato;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 29 aprile 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i

Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la

pubblica amministrazione;


                                Emana

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1

             Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro


  1. E' approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro di

cui all'allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente

regolamento.

  2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a  quello  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Allegato 1

            Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro




                               Art. 1.

                   Ispettorato nazionale del lavoro


    1.  L'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro  denominata

«Ispettorato  nazionale  del  lavoro»,  di   seguito   «Ispettorato»,

istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,

di seguito denominato decreto istitutivo, ha  personalita'  giuridica

di diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa  e

contabile.

    2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali  e  al  controllo  della  Corte  dei

conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge.

    3.  L'attivita'  dell'Ispettorato  e'  disciplinata  dal  decreto

istitutivo e dal presente statuto.

    4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico  delle

leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in

giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato

di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611  secondo  quanto

previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.

    5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo  di

ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo

5, comma 1, del decreto istitutivo.


                               Art. 2.

                         Fini istituzionali


    1. L'Ispettorato svolge le attivita'  ispettive  gia'  esercitate

dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e

dall'INAIL e le funzioni  previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del

decreto istitutivo.


                               Art. 3.

                                Organi


    1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo,  sono  organi

dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una

sola volta:

      a) il direttore;

      b) il Consiglio di amministrazione;

      c) il collegio dei revisori.

    2. L'incarico di  direttore  dell'Ispettorato,  affidato  con  le

modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo,  e'

incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o

privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'

professionale  privata,  anche  occasionale,  che  possa  entrare  in

conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.

    3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da

quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del

decreto   istitutivo,   in   possesso   di   provata   esperienza   e

professionalita', almeno quinquennale, nell'attivita' di vigilanza in

materia di lavoro e di legislazione sociale. Un  componente  ciascuno

e' indicato dall'INPS e dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti

Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge,

su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le

funzioni di presidente. Con le medesime modalita' di cui all'articolo

3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla  sostituzione  dei

singoli componenti  cessati  per  qualsiasi  causa  dall'incarico.  I

componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se

nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

    4. Il collegio dei revisori, nominato con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 3, comma 4, del  decreto  istitutivo,  e'  composto  dal

presidente, da due membri effettivi e due  supplenti.  Il  presidente

del collegio e' nominato dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Ai

membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

    5. Il compenso  dei  componenti  del  collegio  dei  revisori  e'

determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a

valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.



                               Art. 4.

                       Competenze del direttore


    1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne

e'  responsabile.  Il  direttore,  fermo  restando  quanto   previsto

dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e  dall'articolo  8,

comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,

svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni

di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

      a) presenta al Consiglio di amministrazione gli  atti  generali

che  regolano  il   funzionamento   dell'Ispettorato,   il   bilancio

preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di

ammontare superiore a 1 milione di euro;

      b)  adotta  regolamenti   interni,   approvati   dal   Ministro

vigilante, e altri atti di organizzazione di  livello  inferiore,  al

fine di adeguare l'organizzazione, nei  limiti  delle  disponibilita'

finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato;

      c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9;

      d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per

raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e  attribuisce  le

risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

      e) determina, anche in  attuazione  della  convenzione  di  cui

all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato;

      f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme

di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui  all'articolo

5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento  degli  incarichi

dirigenziali di livello generale;

      g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con  le

altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa  la  sottoscrizione  dei

protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto

istitutivo;

      h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi  periodici

e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri  per  la

tutela del lavoro ai sensi  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del

decreto istitutivo.

    2. Il direttore e' responsabile dell'attivita'  e  dei  risultati

conseguiti dall'ispettorato, anche  sulla  base  di  quanto  previsto

dalla convenzione  di  cui  all'articolo  9.  Trova  applicazione  la

disciplina di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165.

    3.  Il  direttore  puo'  nominare   un   dirigente   di   ufficio

dirigenziale  generale  quale  suo  vicario  per  l'esercizio   delle

competenze di cui  al  presente  articolo  in  caso  di  assenza  dal

servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi  o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.


                               Art. 5.

      Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione


    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  fermo  restando   quanto

previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:

      a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo,

il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1

milione di euro;

      b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle  attribuzioni  ad

esso conferite;

      c)  valuta  ogni  questione  posta  all'ordine  del  giorno  su

richiesta del direttore.

    2. Il Consiglio di amministrazione si  riunisce  su  convocazione

del  suo  presidente  ogniqualvolta  egli  lo  ritenga  necessario  e

comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio  di

amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato.

    3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di  invitare

ad  assistere  alle  sedute  del  Consiglio  di   amministrazione   i

rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie,  nonche'  esperti,

interni ed esterni, nelle materie da trattare.

    4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il  luogo  della

seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere

inviato,  tramite  raccomandata   o   a   mezzo   posta   elettronica

certificata, almeno sette giorni prima  della  data  fissata  per  la

seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima,  con  ogni

mezzo utile.

    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  intende  regolarmente

costituito quando alla seduta sono presenti  almeno  tre  membri.  In

mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione

si intende regolarmente  costituito  quando  siano  intervenuti  alla

seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi,  sono  oggetto  di

discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'.

    6.  Sono  considerati  presenti,  altresi',  i   componenti   che

partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici

che assicurino idonei collegamenti, tali da  consentire  la  regolare

partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del  Consiglio  di

amministrazione si considera  tenuta  nel  luogo  dove  si  trova  il

presidente.

    7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal

presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano  di  nomina

e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'.

    8.   Le   deliberazioni   di   competenza   del   Consiglio    di

amministrazione sono prese a maggioranza dei  presenti.  In  caso  di

parita' prevale il voto di colui che lo presiede.

    9. Delle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  redatto

apposito verbale.


                               Art. 6.

         Competenze e funzionamento del collegio dei revisori


     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  4,  del

decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di  cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

    2. I membri del collegio assistono, senza diritto di  voto,  alle

sedute del Consiglio di amministrazione.  Sono  considerati  presenti

anche i componenti che assistono a distanza  alla  riunione,  purche'

collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.

    3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su

richiesta dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  e

comunque almeno ogni trimestre e si intende  regolarmente  costituito

quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti.

    4.  I  componenti  partecipano  alle  sedute  del  collegio,  ove

possibile, a distanza, fruendo di  collegamenti  telematici,  con  le

modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.

    5. Le sedute del collegio debbono risultare da  apposito  verbale

che viene trascritto sul libro dei verbali  del  collegio,  custodito

presso l'ispettorato.


                               Art. 7.

                               Dirigenza

    1. I dirigenti dell'Ispettorato:

      a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali

predisposti  dal  direttore  per  l'attuazione   della   convenzione,

adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  di

gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

      b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

      c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli  uffici

che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

      d) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse

finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.


                               Art. 8.

Organismo indipendente di valutazione della  performance  e  Comitato

  unico di garanzia per le pari opportunita', la  valorizzazione  del

  benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

    1.  L'Ispettorato  si  avvale  dell'Organismo   indipendente   di

valutazione della performance nonche' del Comitato unico di  garanzia

per le pari opportunita', la  valorizzazione  del  benessere  di  chi

lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del  lavoro  e

delle politiche sociali.



                               Art. 9.

                Convenzione con il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  istitutivo  e

dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli

obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle  attivita'  ad

essa demandate  e  con  particolare  riferimento  alla  attivita'  di

contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre

anni.

    2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi':

      a) le risorse finanziarie  disponibili  per  il  raggiungimento

degli obiettivi assegnati all'ispettorato;

      b) le strategie per il miglioramento dei servizi;

      c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;

      d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro

e delle  politiche  sociali  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali

interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi  e  l'uso

delle risorse.

    3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica,

anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli

obiettivi.


                              Art. 10.

                   Poteri ministeriali di vigilanza

    1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo  1,  comma  3,  del

decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente  statuto,

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di

indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo  sull'ispettorato.  Detti

poteri  comprendono,  in  particolare,  l'approvazione  del  bilancio

preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione  dei  programmi  di

attivita'   dell'ispettorato,   l'emanazione   di    direttive    con

l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di  dati

e notizie, l'effettuazione di ispezioni  per  accertare  l'osservanza

delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali  specifiche

attivita' da intraprendere.



                              Art. 11.

                           Mezzi finanziari

    1. Le entrate  dell'Ispettorato  sono  costituite  dalle  risorse

individuate ai sensi degli articoli 8  e  9,  comma  2,  del  decreto

istitutivo e da eventuali risorse aggiuntive  derivanti  da  compensi

per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.



                              Art. 12.

                       Bilancio dell'Ispettorato

    1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il  direttore  trasmette  il

bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina  entro  i

quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore,  previa

delibera del Consiglio  di  amministrazione,  trasmette  il  bilancio

preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il

31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia  e  delle

finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore

indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore  si

conforma alle indicazioni del Ministro,  ritrasmettendo  il  bilancio

emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma

1, del decreto istitutivo definisce le  modalita'  di  autorizzazione

all'esercizio del bilancio provvisorio.

    2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo

dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che  lo

esamina entro i dieci giorni successivi.

    3.  Entro  il  30  aprile,  il  direttore,  previa  delibera  del

Consiglio di amministrazione, trasmette  al  Ministro  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali  il  conto  consuntivo,   unitamente   alla

relazione del collegio dei revisori dei conti. Il  Ministro,  sentito

il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  approva   il   conto

consuntivo o lo restituisce al  direttore  indicando  le  motivazioni

della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il

conto consuntivo attenendosi  alle  indicazioni  del  Ministro  entro

trenta giorni. La mancata approvazione  del  bilancio  consuntivo  e'

elemento di valutazione dell'operato del direttore.

    4. Il bilancio preventivo e le relative  variazioni  e  il  conto

consuntivo sono pubblicati sul  sito  istituzionale  dell'Ispettorato

entro dieci giorni dall'approvazione.

    5. I  decreti  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto

istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita'  di  redazione  del

bilancio dell'ispettorato.


                              Art. 13.

                               Personale


    1. Ferme restando le responsabilita'  vigenti  per  i  dipendenti

delle  pubbliche  amministrazioni,  il   personale   dell'Ispettorato

uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i

decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo  e  ai

codici  di  comportamento  di  cui  all'articolo  54,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Allegati

D.P.C.M. n. 109/2016

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