La disciplina sulle bonifiche è contenuta nella parte IV, titolo V, D.Lgs. n. 152/2006. A norma dell’art. 242, il procedimento deve essere attivato in caso di incidente che determini anche solo un pericolo di inquinamento e anche qualora venga rivenuta una contaminazione storica a rischio aggravamento. Il “danno ambientale”, disciplinato dalla parte VI, è definito a livello europeo dall’art. 2, direttiva 2004/35/Ce come il danno che interessa le specie e gli habitat naturali protetti, le acque e il terreno, intendendosi più specificamente per “danno” «un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente». Necessaria quindi, all'interno di un'analisi comune, distinguere i due istituti legislativi con relativa giurisprudenza e prassi operativa
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