L'assoggettabilità a Via per l'industria della gomma e delle materie plastiche è il tema al centro dell'interpello ambientale che la Provincia di Padova ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, è stato chiesto, con riferimento alla disciplina di cui al punto 6, lettera a), allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006:
- se la dicitura “prodotti a base di elastomeri” possa essere intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;
- se la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” possa essere intesa come “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri”.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Provincia di Padova 3 aprile 2025, n. 63269
Oggetto: interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06: "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate"
(...)
la scrivente Provincia sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies D.Lgs. n. 152/2006 al fine di ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione relativa alla definizione di una tipologia progettuale prevista dall’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (o Codice Ambiente). L’allegato citato stabilisce quali sono le tipologie progettuali da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (nella Regione Veneto con la L.R. 4/2016 e la recente L.R. 12/2024 alcune tipologie, come quella oggetto di interpello, sono di competenza provinciale).
La tipologia progettuale da chiarire è quella individuata al punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’allegato IV, secondo cui devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate”.
La norma sopra riportata recepisce il punto 9 dell'Allegato II della Direttiva 97/11/CE e della Direttiva 2011/92/UE, ma tali norme europee prevedevano la verifica di assoggettabilità a VIA solo per il settore "Industria della gomma" (rubbers) (senza “e delle materie plastiche"), per i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri" (correttamente in quanto la gomma è costituita principalmente da elastomeri).
Premesso che:
- la questione elastomeri si configura come un argomento molto tecnico e conosciuto da pochi esperti nel settore delle materie plastiche, purtroppo, invece, la dicitura “a base di elastomeri" risulta oggetto di interpretazione da parte di soggetti non esperti in materia che possono considerare come "a base di" percentuali soggettive, indefinite e variabili in base alla propria sensibilità o i propri interessi.
- sussistono inoltre difficoltà interpretative in merito alla dicitura "con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate", perché non è esplicitato se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita solo alle materie prime lavorate per produrre "prodotti a base di elastomeri" o se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita alla quantità totale di materie prime lavorate da uno stabilimento, anche se - come accade in concreto - uno stabilimento produce poche tonnellate all'anno di prodotti a base di elastomeri e il resto della sua produzione sia di prodotti non a base di elastomeri.
Infatti, se la volontà del Legislatore fosse stata quest’ultima avrebbe indicato, come tipologia progettuale, semplicemente tutte le materie plastiche e non solo i “prodotti a base di elastomeri”.
Considerato che:
- quanto al primo profilo, nella lingua italiana e nella letteratura scientifica (norme tecniche quali ISO, UNI, EN, ASTM) riportata alla scrivente Provincia da parte di docenti universitari interpellati in materia, per "a base di" si intende di norma “costituito principalmente da”, il che implica che la composizione dovrebbe essere almeno per il 50% di elastomeri.
- quanto al secondo profilo, sembra contrario alla ratio della norma sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA l’attività di stabilimenti in cui sono prodotte poche tonnellate/anno di "prodotti a base di elastomeri", solo perché la produzione totale dello stabilimento supera la soglia indicata delle 25.000 tonnellate/anno;
Con il presente interpello si chiede se sia corretto applicare la norma di cui al punto 6 lett. a) All. IV parte Seconda del D.Lqs. 152/2006 come di seguito:
- la dicitura “prodotti a base di elastomeri”, dovrebbe essere intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;
- la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” dovrebbe essere intesa come almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri;
quindi, la soglia delle 25.000 tonnellate/anno dovrebbe essere considerata con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre “prodotti a base di elastomeri”, anche se la produzione totale dello stabilimento, comprensiva della produzione di prodotti NON a base di elastomeri, è complessivamente superiore alle 25.000 tonnellate/anno.
In conclusione si ritiene, pertanto, che debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA solo gli stabilimenti che lavorano più di 25.000 tonnellate/anno di sole materie prime per produrre prodotti con un contenuto di elastomeri superiore al 50%.
La richiesta di interpello si fonda sulla necessità di garantire un'applicazione uniforme della norma in tutte le regioni e province e la parità di trattamento delle aziende, al fine di evitare che in alcune regioni o province i progetti presentati da alcune imprese siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (con conseguenti aggravi procedimentali e di oneri di istruttoria) e in altre regioni o province gli stessi progetti non siano invece sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del citato punto 6 lett. a).
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 115870
Interpello ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06: "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate".
Con nota acquisita con prot. n. 63269 del 03/04/2025 codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs.152/2006, al fine di ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione relativa alla definizione di una tipologia progettuale prevista dall’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
L’allegato citato stabilisce quali sono le tipologie progettuali da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale.
La tipologia progettuale oggetto di esame è quella individuata al punto 6, Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’allegato IV, secondo cui devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate”.
L’interpellante rappresenta che la norma riportata recepisce il punto 9 dell'Allegato II della Direttiva 97/11/CE e della Direttiva 2011/92/UE, ma precisa che tali norme europee prevedevano la verifica di assoggettabilità a VIA solo per il settore (rubbers) (senza "e
per i progetti relativi a "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri" (in quanto la gomma è costituita principalmente da elastomeri).
Quanto ai motivi che inducono a proporre l’interpello la Provincia evidenzia che:
- la questione elastomeri si configura come un argomento molto tecnico e conosciuto da pochi esperti nel settore delle materie plastiche, purtroppo, invece, la dicitura “a base di elastomeri" risulta oggetto di interpretazione da parte di soggetti non esperti in materia che possono considerare come "a base di" percentuali soggettive, indefinite e variabili in base alla propria sensibilità o i propri interessi.
- sussistono inoltre difficoltà interpretative in merito alla dicitura "con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate", perché non è esplicitato se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita solo alle materie prime lavorate per produrre "prodotti a base di elastomeri" o se la quantità di 25.000 tonnellate/anno sia riferita alla quantità totale di materie prime lavorate da uno stabilimento, anche se - come accade in concreto - uno stabilimento produce poche tonnellate all'anno di prodotti a base di elastomeri e il resto della sua produzione sia di prodotti non a base di elastomeri.
Ciò premesso l’istante formula i seguenti quesiti:
Se sia corretto applicare la norma di cui al punto 6 lett. a) All. IV parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 nel senso di ritenere
- la dicitura “prodotti a base di elastomeri” intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;
- la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” intesa come “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri” con la conseguenza che la soglia delle 25.000 tonnellate/anno dovrebbe essere considerata con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre “prodotti a base di elastomeri”, anche se la produzione totale dello stabilimento, comprensiva della produzione di prodotti non a base di elastomeri, sia complessivamente superiore alle 25.000 tonnellate/anno.
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Preliminarmente si rileva che la norma individua due parametri di riferimento, uno qualitativo e l’altro quantitativo, la cui coesistenza determina la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA dei singoli progetti rientranti nella categoria indicata al punto 6 del citato allegato IV “Industria della gomma e delle materie plastiche”.
Quanto alla dicitura “prodotto a base di elastomeri”.
Dal tenore letterale della norma, in assenza di una specifica previsione che indichi il
quantitativo presente all’interno del prodotto per poterlo classificare “a base di elastomeri”, allo stato occorrerà fare riferimento al principio di precauzione.
La Valutazione Ambientale è governata dal fondamentale principio di precauzione. Tale principio, come noto, consiste in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. rischi incerti connaturato una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell'azione preventiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/11/2023, n. 9852).
L’art 3 ter del D.Lgs 152/2006 statuisce che “la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale” per cui laddove sussista il dubbio su potenziali impatti negativi, si deve preferire l'interpretazione più cautelativa volta a prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana.
Facendo applicazione del detto principio consegue che la dizione "prodotti a base di elastomeri" ai fini della sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA deve essere intesa in senso estensivo e pertanto qualsiasi contenuto di elastomeri, sarà idoneo a ricondurre il prodotto alla categoria in esame.
Quanto alla soglia delle 25.000 tonnellate/anno.
Atteso che la norma fa riferimento a prodotti a base di elastomeri, nell’accezione sopra indicata, la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” va intesa con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre e trattare “prodotti a base di elastomeri”.