Le posizioni di garanzia per la sicurezza

Nei cantieri temporanei o mobili il legislatore oltre al datore di lavoro aggiunge altri soggetti per garantire l’eliminazione dei rischi. Fra le diverse posizioni di garanzia le più rilevanti sono attribuite al coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori e al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Questo può apparire in subordine rispetto al primo nella ricaduta sulla prevenzione infortuni, in realtà nella tutela dei lavoratori si trova al vertice dell’organizzazione del cantiere perché il datore di lavoro dell’impresa affidataria o un suo dirigente o un suo preposto o un personaggio dell’impresa stessa è sempre presente in cantiere, sia perché questi soggetti sono a capo o fanno parte della ragione sociale che ha più a cuore il regolare andamento della realizzazione dell’intera opera, sia perché la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento sottintendono chiaramente una presenza continua, mentre questa circostanza non vale per il coordinatore, come attestato anche dalle sentenze di Cassazione sull’argomento.

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