Mobility manager: tutte le novità del D.M. 12 maggio 2021

Il “responsabile della mobilità aziendale”, introdotto dal decreto del ministero dell’Ambiente 27 marzo 1998, è stata oggi rivisitato, con l’introduzione alcune novità. Confermate le figure del mobility manager e di quello scolastico. Cambiano invece il numero dei dipendenti delle aziende/enti soggetti agli obblighi e il numero degli abitanti dei Comuni nelle quali sono ubicate. La sfida ora è quella di affermare definitivamente il mobility manager, la cui disciplina, tuttavia, continua a presentare alcuni punti deboli, che rischiano di inficiare il decollo di una figura strategica per perseguire obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021[1]«Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager» (in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124)., complice l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e le carenze fatte emergere dal punto di vista socio-ambientale soprattutto con riferimento alle dinamiche riguardanti gli spostamenti casa-lavoro, ha riportato in auge la figura del mobility manager.

Tra i considerando della norma, difatti, si menziona: «l'esigenza di perseguire obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane attraverso l'adozione e l'attuazione di piani di spostamento casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici effettuati col il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo e al contempo favoriscano lo shift modale verso modalità di trasporto collettivo, condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale».

Il D.M. 12 maggio 2021 definisce le modalità attuative delle disposizioni contenute all’art. 229, comma 4, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34[2]«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180). che ha ridefinito il campo di applicazione dell’istituto (vedere il box 1).

Box 1

Art. 1, D.M. 12 maggio 2021

«1. Il presente decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art.  229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il presente decreto è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane. promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare».

 

La figura del “responsabile della mobilità aziendale”, introdotto in Italia dall’allora ministero dell’Ambiente con la firma del D.M. 27 marzo 1998[3]«Mobilità sostenibile nelle aree urbane» (Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179). nasce, in realtà, nell’ambito del protocollo di Kyoto, l’accordo internazionale per contrastare il cambiamento climatico firmato l’11 dicembre 1997.

Benché oggi, dati alla mano (vedere la figura 1), sia piuttosto chiaro che il traffico veicolare sia “solo” al quarto posto tra le principali cause di inquinamento atmosferico, anticipato da allevamenti intensivi di bestiame (secondo posto) e riscaldamento urbano (primo posto), è ormai sempre più avvertita l’esigenza di trovare concreta soluzione al problema del traffico.

Figura 1

Mobility manager

La figura del “mobility manager”, quindi, è stata pensata per gestire e ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti aziendali attraverso:

  • l’incentivazione all’utilizzo di trasporti pubblici;
  • la riduzione dell’uso dei mezzi privati;
  • una migliore organizzazione degli orari.

Questa preziosa figura aziendale è definita dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 12 maggio 2021, come «una figura specializzata ai sensi dell'art. 5, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente».

 

Comparazione normativa

Il D.M. 27 marzo 1998 ha, altresì, introdotto la figura del mobility manager d’area che è stata poi delineata con maggiore efficacia tramite il decreto direttoriale 20 dicembre 2000 inteso a realizzare «interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente  dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile».

Un’ulteriore figura affine è stata poi istituita con la legge 28 dicembre 2015, n. 221[4]«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13).: si tratta del mobility manager scolastico che si inserisce nel più esteso ambito del “finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria».

Con specifico riferimento al mobility manager aziendale, è utile comparare vecchie e nuove disposizioni, come riportato nella tabella 1, per avere chiari gli sviluppi dell’istituto e l’attuale inquadramento.

 

Tabella 1
Mobility manager aziendale: raffronto legislativo

 

L’art. 3 del D.M. 27 marzo 1998
così aveva previsto
L’art. 229, comma 4, del D.L. n. 34/2020 ora dispone
«Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell’art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico» «Le imprese e le pubbliche amministrazioni […] con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile»

 

Nella figura 2 sono riportati soggetti obbligati e adempimenti.

Figura 2
Soggetti obbligati e adempimenti

Mobility manager

Il comma 2, art. 3, del D.M. 12 maggio 2021, ha chiarito che: «Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro».

Nulla vieta, tuttavia, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, che non rientrano tra quelle obbligate, di adottare volontariamente il Pscl per il proprio personale dipendente.

 

Procedure operative e criticità

Il piano degli spostamenti casa lavoro, una volta predisposto, deve essere trasmetto entro 15 giorni al Comune territorialmente competente che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del richiamato D.M. 12 maggio 2021, deve a sua volta aver proceduto alla nomina del mobility manager d’area svolgente «funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile».

È il Comune, difatti, che con il supporto del mobility manager d'area, individua eventuali modifiche al Pscl trasmesso, e può stipulare con l'impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato intese e accordi per una migliore implementazione. Questa cooperazione tra sfera pubblica e privata risulta particolarmente importante, tanto che il legislatore ha previsto delle premialità all’art. 8 del medesimo decreto che recita: «Nell'ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero congiuntamente dai medesimi Ministeri, può essere assegnata una premialità ai comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del presente decreto».

Se le funzioni di mobility manager aziendale e mobility manager d'area sono state minuziosamente elencate all’art. 6, D.M. 12 maggio 2021 (vedere la figura 3), non si può dire lo stesso per i requisiti che dovrebbero presentare i soggetti deputati a rivestire questi ruoli.

Il successivo articolato, difatti, si limita a disporre che questi soggetti devono essere in possesso di «un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente».

Figura 3
Funzioni dei mobility manager

Mobility manager

Un’ulteriore criticità, mutuata dalle precedenti disposizioni di legge, deriva dalla mancata previsione di sanzioni in caso di assenza della nomina del mobility manager e del piano spostamenti casa lavoro laddove necessario; elemento questo che ha già portato in passato in parte alla vanificazione degli obiettivi prefissati.

Il rischio è il perdurare della situazione che si è venuta a creare negli anni passati, in cui la figura del mobility manager si è radicata solo nelle realtà aziendali che l’hanno introdotta in funzione del rilascio o rinnovo delle certificazioni per i sistemi di gestione ambientale (Iso 14001), in quanto il tema della mobilità dei dipendenti rientra sicuramente nella gestione (e miglioramento) delle prestazioni ambientali dell’azienda.

Box 2

Nuovi contributi in arrivo

In merito al rischio del reiterarsi della situazione che si è venuta a creare negli anni passati, un buon intento, anche se, per quanto appena specificato, non del tutto risolutivo, si registra nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conosciuto come “decreto sostegni bis”. In particolare, l’art. 51, comma 7 dispone che «al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano», è prevista l’istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore:

  1. delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 229, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che provvedano, previa nomina del mobility manager, a predisporre entro il 31 agosto 2021 un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità qui sopra esposte*;
  2. degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti del personale scolastico e degli alunni**.

* I contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021

** I contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola – casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Note   [ + ]

1. «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager» (in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124).
2. «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180).
3. «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» (Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179).
4. «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13).

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