Mud 2022: dubbi e chiarimenti

Quali sono i punti ferma della materia? Quali, invece, i punti deboli? E sulla scheda di riciclaggio è stata fatta chiarezza?
1. Le certezze della materia

Con il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, pubblicato sul S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n. 16, è stata nuovamente messa mano al modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l’anno 2022.

Prima di procedere ad un approfondimento sulle nuove modalità di compilazione, si intende segnalare ciò che resta saldo punto di riferimento della materia, ossia l’individuazione dei soggetti obbligati, le scadenze e le relative sanzioni.

Per quanto concerne, innanzitutto, l’alveo dei soggetti obbligati a rendere la dichiarazione in esame, nulla è mutato.

Il riferimento resta l’art. 189, D.Lgs. n. 152/2006 in base al quale i soggetti tenuti a compilare la dichiarazione ambientale sono coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, quindi commercianti e intermediari senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento, i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e, infine, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti [184, comma 3, lettere c), d) e g) D.Lgs. n. 152/2006] purché non occupanti più di dieci dipendenti.

Con riguardo alle scadenze, poi, a norma dell’art. 6, legge 25 gennaio 1995, n. 70, istitutiva del modello unico di dichiarazione, il termine ordinario per la sua presentazione resta fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; tuttavia resta inteso che «qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto». Dunque, il termine per la presentazione del Mud 2022 è prorogato al 21 maggio 2022.

Ulteriore, granitica, certezza è offerta dal pacchetto sanzionatorio racchiuso all’art. 258, D.Lgs. n. 152/2006, come innovato dal D.Lgs. n. 116/2020.

Mud 2022
2. Un modello zoppicante

Il nuovo modello strutturato in base a quanto previsto dall’ultimo D.P.C.M. 17 dicembre 2021 rischia di creare serie difficoltà di presentazione per alcuni dei soggetti obbligati innanzi considerati, tanto da mettere in discussione l’obiettivo stesso di raccolta dati statistica che ha da sempre contraddistinto lo strumento in parola. La causa è la continua richiesta di comunicare nuovi dati che, in verità, avrebbero già dovuti essere raccolti. Si ricorda, infatti, che la dichiarazione si basa sui dati raccolti nell’anno precedente a quello in cui la si rende.

Difficoltà, innanzitutto, si registrano sulla scheda materiali (Smat), relativa alla comunicazione imballaggi, dedicata ai materiali ottenuti da trattamenti di recupero (end of waste). Purtroppo, però, non si è tenuto conto del fatto che non è ancora possibile, per gli operatori, annotare l’esito di questi materiali e avere, quindi, contezza delle quantità, almeno finché non sarà approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico.

Ma le difficoltà maggiori sono attese in merito alla modifica apportata alla comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora dovrà essere compilata anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i rifiuti classificati come urbani ex lege (per effetto delle modifiche intervenute sull’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, ad opera del D.Lgs. n. 116/2020) e prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta. Una modifica che creerà inevitabili difficoltà su chi, ad esempio, si troverà a dover ricostruire i quantitativi di rifiuti della stessa tipologia ma che sono classificati come urbani se prodotti presso uffici e speciali se prodotti presso magazzini, non potendo prevedere una modifica al modello che sarebbe entrata in vigore solo ex post ai ritiri effettuati.

Non solo. Questi operatori dovranno compilare due comunicazioni:

  • quella per i rifiuti urbani, da rendere sul sito internet mudcomuni.it, per i rifiuti raccolti presso un’industria, ma provenienti dagli uffici e quindi da classificarsi come rifiuti urbani:
  • la consueta comunicazione rifiuti, da rendersi sul sito internet mudtelematico.it, per i rifiuti raccolti presso la stessa industria ma generati nei magazzini di quest’ultima da classificarsi, quindi, come rifiuti speciali.

 

3. Scheda di riciclaggio: un partita aperta

Le critiche maggiori sono state riservate, però, alla nuova Scheda riciclaggio dedicata agli impianti che effettuano le operazioni di riciclaggio finale di rifiuti urbani e di imballaggio.

Anche in questo caso si registrano difficoltà di compilazione in quanto la scheda richiede dati e informazioni che gli impianti non sapevano di dover raccogliere per l’anno 2021 perché, va da sé, al pari di quanto innanzi già considerato, frutto di richieste postume (D.P.C.M. 17 dicembre 2021) alle attività svolte.

La scheda, inoltre, si sovrappone alla scheda Imb della comunicazione imballaggi; entrambe recepiscono dati derivanti dalle medesime attività. Una duplicazione che appare difficilmente giustificabile.

Dunque, l’impianto che, tra le altre, effettua anche operazioni di riciclo dei rifiuti di imballaggio dovrà compilare:

  1. la comunicazione rifiuti (scheda rifiuti e moduli Mg) da compilare per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta, secondo le qualifiche e i codici di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.;
  2. la comunicazione imballaggi (scheda Imb e modulo Mg Imb) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a trattamento (smaltimento o recupero);
  3. la scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.

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