(Pagamento dei premi accessori Inail: le modifiche)
Con la circolare n. 13/2025, Inail ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione dei premi accessori è stata determinata in sei punti, in applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.
Pertanto, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l'interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (Orp), maggiorato di sei punti, mentre per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l'interesse di dilazione èpari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (Orp), maggiorato di due punti.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Oggetto
Pagamento dei premi e accessori. Modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione prevista dall’articolo 13, comma 1 decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Quadro normativo
- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni”. Articolo 13, comma 1.
- Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”. Articolo 2, comma 11-bis.
- Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”. Articolo 3, comma 4.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 ottobre 2025: “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”.
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2: “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento”.
- Provvedimento della Banca centrale europea del 5 giugno 2025: “Decisioni di politica monetaria”.
- Circolare Inail 10 giugno 2025, n. 34: “Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili”.
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38: “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Articolo 14, comma 1.L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) puÚ consentire il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come integrato dall’articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203.La rateizzazione dei debiti prevede l'applicazione di interessi di dilazione nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 che dispone che L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria Ë pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea1, maggiorato di cinque punti (...).A decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è stata determinata in sei punti, in applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.Da ultimo, il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, in vigore dal 28 marzo 20262, all’articolo 14, comma 1, ha stabilito che A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente, Ë determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.Pertanto, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l'interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti, mentre per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l'interesse di dilazione Ë pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.Il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è sempre quello vigente alla data di presentazione dell’istanza, come precisato da ultimo con la circolare Inail 10 giugno 2025, n. 34.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento gi‡ determinati.
1 Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 (G.u. n. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea”.
2 Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (G.u. n. 72 del 27 marzo 2026), articolo 19, comma 1: Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar‡ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Pagamento dei premi accessori Inail: le modifiche)




