Pensione di inabilità e amianto.
In merito alla concessione della pensioni di inabilità per patologie asbesto-correlate, l'Inps - con la circolare 9 marzo 2020, n. 34 - ha reso noto una serie di istruzioni per il riconoscimento del beneficio.
La circolare fa il punto sui destinatari, sui requisiti sanitari, sui contenuti della domanda, sulle dinamiche di monitoraggio e sulla decorrenza della pensione.
Per maggiori informazioni in merito al tema della pensione di inabilità, leggi l'approfondimento di Sergio Clarelli - ingegnere e presidente di Assoamianto - pubblicato sulla Banca Dati di contenuti di Ambiente&Sicurezza
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Qui di seguito il testo integrale della circolare n. 34 dell'Inps e, in coda al testo, i due allegati che la completano.
Circolare Inps 9 marzo 2020, n. 34
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
INDICE:
1. Premessa
2. Destinatari
3. Requisiti sanitari
4. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
5. Monitoraggio
6. Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
La citata legge n. 58/2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 34/2019 l’articolo 41–bis, che ha aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Allegato n. 1).
Tale disposizione ha ampliato quanto già previsto dall’articolo 1, comma 250, della citata legge n. 232/2016, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto (cfr. la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018).
Il medesimo articolo 41-bis demanda al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 è stato pubblicato in data 11 febbraio 2020 il decreto attuativo del 16 dicembre 2019 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Allegato n. 2).
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 7 del 2018, relativa all’applicazione del citato articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016.
2. Destinatari
Il comma 250-bis dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 ha ampliato la platea dei destinatari del trattamento pensionistico in argomento, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano contratto patologie asbesto–correlate accertate e riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992.
In particolare gli interessati devono essere in possesso dei requisiti sanitari di cui al paragrafo successivo, oltreché di quelli amministrativi già indicati nella circolare n. 7 del 2018.
A tal riguardo si rammenta che, per conseguire la pensione di inabilità in parola, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. Requisiti sanitari
La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità in argomento.
Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente.
Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.
4. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Il comma 250-ter dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.
Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il requisito contributivo.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.
L’articolo 4, comma 1, del citato decreto di attuazione prevede che per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 “le domande di accesso al beneficio […] devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019”.
Tenuto conto del decorso del termine sopra indicato, lo stesso è da intendersi differito al 31 marzo 2020.
Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro il 2020.
Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo e, quindi, destinatari delle disposizioni in argomento.
5. Monitoraggio
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.
6. Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016
La decorrenza della pensione di cui al comma 250-bis è attribuita secondo i criteri di carattere generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.
(Pensione di inabilità e amianto)