Piano di gestione del rischio alluvioni: un chiarimento del Mase

Piano di gestione del rischio alluvioni
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale di un Comune della Provincia di Pordenone in relazione ai procedimenti di sanatoria edilizia

Piano di gestione del rischio alluvioni: un chiarimento del Mase è stato fornito in risposta a un interpello ambientale del Comune di Prata di Pordenone (Pn).

In particolare, è stato chiesto se:

  • se sia corretto ritenere che le disposizioni del suddetto piano vincolino i procedimenti di sanatoria edilizia;
  • se per gli edifici già realizzati ed esistenti al momento dell’imposizione del vincolo idraulico la valutazione del pericolo e soprattutto del rischio in tale sede effettuata sia da ritenersi valida anche alla luce dell’attuale Pgra;
  • se il soggetto competente al rilascio del nulla osta di compatibilità idraulica degli interventi sia correttamente individuato nell’autorità di bacino.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale del Comune di Prata di Pordenone 18 ottobre 2023, n. 167065

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies, d.lgs. n. 152/2006, sull’interpretazione degli artt. 63, 64 e 65 d.lgs. n. 152/2006

 

Il Comune di Prata di Pordenone, in persona del Sindaco pro tempore, intende con la presente sottoporre all’attenzione di codesto spett. le Ministero una questione attinente alle modalità di applicazione degli artt. 62-65 del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alle previsioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – P.G.R.A. ivi previsto, in relazione ai procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi esistenti sul territorio comunale.

1. Le norme di cui è chiesta interpretazione

L’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che per ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale sia istituita una Autorità di bacino. Il relativo comma 10, dunque, stabilisce che “Le Autorità di bacino provvedono... a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE ... e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (c.d.P .G.R.A.)”.

Il P.G.R.A., nelle intenzioni del legislatore, deve coordinare le diverse discipline attinenti alla tutela della risorsa idrica e del territorio con i livelli pianificatori delle amministrazioni territoriali, nel comune scopo di garantire la migliore prevenzione possibile del rischio connesso ai fenomeni alluvionali.

La cogenza di tale pianificazione settoriale è definita all’art. 65 del T.U. Ambiente, il quale a sua volta prevede che “Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

... entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

... le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

... I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”.

L’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, peraltro, ha precisato che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è considerato uno “stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65”, donde partecipa della medesima natura e cogenza.

2. La vicenda da cui trae origine la necessità di interpello

Il primo piano idraulico ad aver interessato il territorio regionale è stato il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 (P.A.I.L.) approvato dall’Autorità di Bacino con delibera n. 2 del 25 febbraio 2003, originariamente previsto dalla L. 183/89 e successivamente dal d.lgs. 152/2006; seguito da Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei bacini idrografici, che non hanno però interessato il territorio del Comune di Prata.

Con delibera n. 3 del 21 dicembre 2022, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nel cui ambito di competenza rientra il territorio di Prata di Pordenone, ha approvato il I aggiornamento del P.G.R.A. d’ambito. Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento in esame ha cessato di avere efficacia il Piano per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I.L. che, anteriormente, dettava la disciplina relativamente al rischio alluvionale nell’ambito del Comune di Prata di Pordenone.

Ai fini che rilevano, tra gli elaborati dei quali si compone l’aggiornamento, al numero V figurano le Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A. Il comunicato di adozione della delibera di approvazione, pubblicato sulla GU n. 29 del 4 febbraio 2022 afferma: “ha posto in salvaguardia, ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.L. vo 152/2006, le norme tecniche di attuazione con le relative cartografie” ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale. Dal 4 febbraio 2022 è dunque vigente il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2021-2027).

Per salvaguardia, l’art. 65, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, pare intendere il fatto che le disposizioni sono immediatamente e direttamente cogenti, in quanto poste a tutela della pubblica incolumità e dell’ambiente rispetto al rischio alluvionale (la disposizione recita, infatti, “... Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti ...”).

In particolare, ad innovare fortemente il quadro regolatorio, sono state proprio le già citate N.T.A. che, all’art. 4, suddividono per aree di pericolosità il territorio (con un gradiente che va da P3 - pericolosità elevata a P1 - pericolosità moderata). Sulla base di tali classi di rischio alluvionale, quindi, si prevedono le diverse tipologie di interventi edilizi ammissibili nelle aree così classificate (art. 12-14 N.T.A.). Nello specifico, si parte dalla sola demolizione senza possibilità di ricostruzione (in area qualificata come P3, ex art. 12 N.T.A.), per arrivare a forti limitazioni agli ampliamenti(nel massimo del 15% delle volumetrie esistenti, in aree classificate P2) ovvero alla possibilità di realizzare ristrutturazioni edilizie ed ulteriori interventi a patto che ne venga verificata la compatibilità idraulica (nelle aree classificate P1, ex art. 13 N.T.A.).

Si tratta di disposizioni che limitano fortemente la capacità edificatoria pro futuro ma che paiono incidere anche sul legittimo stato degli immobili già realizzati e per i quali venga legittimamente richiesto un provvedimento di sanatoria urbanistica.

In base all’art. 49 della l.r. FVG n. 19/2009 (Permesso di costruire in sanatoria), risulta infatti che “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso o con variazioni essenziali, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18 , o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all'accertamento dell'inottemperanza, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria”. La disposizione, pertanto, prevede il principio della c.d. doppia conformità urbanistico-edilizia ai fini della sanabilità degli abusi edilizi: per essere sanabile, in particolare, l’edificio deve essere compatibile con le disposizioni di piano vigenti al momento in cui viene presentata l’istanza di sanatoria.

Invero, la giurisprudenza pare includere tra le disposizioni di piano rispetto alle quali la legittimità attuale dell’immobile deve essere verificata anche le disposizioni idrauliche derivanti dal P.G.R.A. (e più in generale dai piani di bacino di cui quest’ultimo costituisce uno stralcio), ove afferma, ad esempio, che la richiesta di sanatoria presentata successivamente all’entrata in vigore di un Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) “non sia accoglibile sulla base dell’articolo 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 che stabilisce che il permesso in sanatoria può essere ottenuto solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda. Né, d’altra parte, si può ritenere che l’efficacia del vincolo derivi dal suo recepimento negli strumenti urbanistici, dato che l’acquisizione del parere dell’Autorità da parte del Comune è finalizzata propria a verificare la compatibilità delle opere da sanare con le previsioni del Piano” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038).

3. Richiesta di interpello

Lo scrivente Comune si trova impegnato in molteplici procedimenti di sanatoria la cui istanza risulta presentata successivamente all’entrata in vigore del P.G.R.A. rispetto ad interventi realizzati, tuttavia, anche molti anni addietro - le richieste di sanatoria pendenti presso l’ufficio riguardano opere realizzate tra gli anni 70 e 90 del secolo scorso- e, comunque, sicuramente prima dell’adozione del Piano nella variante attualmente vigente e fortemente limitativa dell’edificazione. Si tratta, pertanto, di edifici che risultavano legittimi/legittimabili al momento della loro costruzione e, verosimilmente, erano tali sino all’entrata in vigore dell’attuale P.G.R.A.

Un dato merita attenta considerazione: al momento dell’imposizione del vincolo idraulico per effetto del P.A.I.L. del 2003 le basi cartografiche sulle quali sono state sviluppate le classi di pericolosità, ed ora anche del rischio, hanno fatto riferimento all’edificato esistente al tempo sul territorio comunale, prescindendo dalla legittimità (o meno) di tali opere. In altre parole, la valutazione del pericolo ma soprattutto del rischio a suo tempo effettuata ha compreso sicuramente gli edifici oggi oggetto di sanatoria. Rispetto a tali edifici, dunque, dal rilascio dei provvedimenti di sanatoria non deriverebbe alcun aggravio del rischio.

La scrivente Amministrazione ha richiesto appositi chiarimenti all’Autorità di bacino circa il regime intertemporale di applicazione del relativo Piano, non ottenendo tuttavia indicazioni risolutive, di talché si trova nell’incertezza dell’applicazione normativa.

Peraltro, con riferimento alle opere poste in area di rischio P2 e P3, le vigenti N.T.A. al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – P.G.R.A. prevedono che la relativa assentibilità -dunque a valle la relativa sanabilità, ove queste venissero ritenute cogenti anche per edifici costruiti in data anteriore- sia sottoposta a verifica della compatibilità idraulica. Nondimeno, le disposizioni di piano e le norme del d.lgs. n. 152/2006, non specificano a chi spetti la competenza di una tale verifica, di talché la scrivente amministrazione ritiene che tale incombente sia posto in capo all’Autorità di bacino, che ha predisposto il Piano e che ha competenza tecnico-consultiva in materia.

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Comune di Prata di Pordenone, nella persona del Sindaco pro tempore, dott.ssa Katia Cescon

INTERPELLA

codesto spett. le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 3-septies, del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai seguenti quesiti di interpretazione della normativa ambientale:

a)  Se sia corretto ritenere che le disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65, d.lgs. n. 152/2006, vincolano i procedimenti di sanatoria edilizia determinando lo stato attuale degli edifici e, pertanto, ove un immobile abusivo realizzato anteriormente all’introduzione del P.G.R.A. sia incompatibile con le disposizioni di Piano attualmente vigenti, questo non possa essere sanato;

b)  Se per gli edifici già realizzati ed esistenti al momento dell’imposizione del vincolo idraulico, avvenuta per il territorio di Prata di Pordenone con il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 (P.A.I.L.) approvato dall’Autorità di Bacino con delibera n. 2 del 25 febbraio 2003, la valutazione del pericolo e soprattutto del rischio in tale sede effettuata sia da ritenersi valida anche alla luce dell’attuale P.G.R.A. e, pertanto, per essi sia ammissibile la sanatoria “ora per allora”;

c)  Se il soggetto competente al rilascio del nulla osta di compatibilità idraulica degli interventi, siano essi nuovi edifici o edifici per i quali si richiesta la sanatoria edilizia, sia correttamente individuato nell’Autorità di Bacino.

Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento o integrazione documentale.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 29 gennaio 2024, n. 16163

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies, d.lgs. n. 152/2006, sull’interpretazione degli artt. 63, 64 e 65 d.lgs. n. 152/2006 – Rif. nota assunta al prot. MASE n. 176065 del 18.10.2023.

 

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, codesto Comune ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

a) Se sia corretto ritenere che le disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65, d.lgs. n. 152/2006, vincolano i procedimenti di sanatoria edilizia determinando lo stato attuale degli edifici e, pertanto, ove un immobile abusivo realizzato anteriormente all’introduzione del piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) sia incompatibile con le disposizioni di Piano attualmente vigenti, questo non possa essere sanato;

b)  Se per gli edifici già realizzati ed esistenti al momento dell’imposizione del vincolo idraulico, avvenuta per il territorio di Prata di Pordenone con il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n. 365, approvato dall’Autorità di Bacino con delibera n. 2 del 25 febbraio 2003, la valutazione del pericolo e soprattutto del rischio in tale sede effettuata sia da ritenersi valida anche alla luce dell’attuale PGRA e, pertanto, per essi sia ammissibile la sanatoria “ora per allora”;

c)  Se il soggetto competente al rilascio del nulla osta di compatibilità idraulica degli interventi, siano essi nuovi edifici o edifici per i quali sia richiesta la sanatoria edilizia, sia correttamente individuato nell’Autorità di Bacino.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, rilevano i seguenti riferimenti normativi:

  • L’art. 63, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in avanti anche solo “testo unico ambientale” o “t.u. ambiente”), in materia di Autorità di bacino distrettuale. In particolare:
  • Il comma 10, che attribuisce alle suddette autorità due ordini di competenze, rispettivamente relative alla elaborazione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, «tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE [...] e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE» (lett. a), nonché relative all’espressione di pareri «sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche» (lett. b);
  • L’art. 65 t.u. ambiente, contenente la disciplina del Piano di bacino distrettuale. In particolare:

-  Il comma 1 ne attribuisce la qualifica di «piano territoriale di settore», specificando che si tratta dello «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato»;

-  In base al comma 4, «[l]e disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio- economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato»;

-  Il comma 5 e il comma 6 prevedono, rispettivamente, che «entro dodici mesi dall’approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica» e che «le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni»;

- Il comma 7 si occupa delle misure di salvaguardia, da adottare «[i]n attesa dell’approvazione del Piano di bacino». Esse «sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

- Il comma 8 stabilisce che «[i] piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati»;

  • L’art. 7, comma 6, d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, attuativo della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, in materia di PGRA, dispone che gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni in esso contenute «rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico»;
  • L’art. 36, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (d’ora in avanti, anche solo “testo unico dell’edilizia” o “t.u. edilizia”), prevede che «[i]n caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, [...] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

 

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Atteso il quadro normativo esposto, è possibile formulare le seguenti considerazioni.

Con i quesiti sub a) e b), codesta Amministrazione comunale chiede, in sostanza, se, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia, l’autorità competente sia tenuta a valutare la conformità dell’intervento anche in relazione alle disposizioni del PGRA.

A tal proposito, l’interpellante rappresenta che il PGRA insistente sul proprio territorio è stato approvato dalla competente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 3 del 21 dicembre 2021, pubblicata in G.U. n. 59 del 4 febbraio 2022. Tale piano ha sostituito, per quanto di competenza, il precedente PAI adottato dalla medesima Autorità di bacino con delibera n. 2 del 25 febbraio 2003.

Espone, inoltre, il Comune che i profili maggiormente innovativi del PGRA rispetto al precedente PAI sono da rinvenirsi nelle norme tecniche di attuazione (NTA), di cui all’Allegato V della delib.  n. 3/2021, che istituisce diverse classi di rischio alluvionale (art. 4 NTA), ai fini della corrispondente zonizzazione del territorio, cui sono associate le diverse tipologie di interventi edilizi ammissibili nelle aree così classificate (artt. 12-14 NTA). Peraltro, come dichiarato dell’interpellante e confermato dai documenti allegati all’istanza in epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 2 della delib. 3/2021 le norme tecniche di attuazione, con le relative cartografie, sono qualificate come misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65, comma 7, t.u. ambiente e, pertanto, sono immediatamente vincolanti.

Ai fini della risoluzione del quesito presentato, assume rilievo centrale l’art. 36 t.u. edilizia che, come si può leggere sopra, prevede la c.d. doppia conformità urbanistico-edilizia ai fini della sanabilità degli abusi edilizi: di talché, per essere sanabile, l’edificio deve essere compatibile con le disposizioni di piano vigenti al momento in cui viene presentata l’istanza di sanatoria, oltre che con quelle in vigore al momento della sua realizzazione. Conseguentemente, è necessario stabilire se, e in che misura, le disposizioni del PGRA sono suscettibili di essere qualificate come «disciplina urbanistica ed edilizia» ai sensi dell’art. 36, comma 1, t.u. edilizia.

A tal fine, si rammenta che le disposizioni sopra richiamate qualificano il piano di gestione del rischio di alluvioni come piano stralcio del piano di bacino distrettuale (art. 63, comma 10, t.u. ambiente). Pertanto, al pari delle disposizioni recate da quest’ultimo, anche le prescrizioni del PGRA – così come quelle del PAI, anch’esso stralcio del piano di bacino ai sensi degli artt. 67, comma 1, e 65, comma 8, t.u. ambiente – «hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano [...]» (art. 65, comma 4, t.u. ambiente).

Da quest’ultima disposizione, appare pacifico che le prescrizioni dichiarate immediatamente vincolanti dal piano sono suscettibili di incidere immediatamente anche sulle situazioni giuridiche, oltre che essere immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici. Pertanto, devono essere certamente osservate dalle competenti autorità in sede di rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36, comma 1, t.u. edilizia. Tali prescrizioni, peraltro, prevalgono sugli strumenti urbanistico- edilizi già adottati (cfr. Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2016, n. 55003; nonché, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038; Id., sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4974; Id. 26 settembre 2019, n. 6438).

Per quanto concerne le altre disposizioni del piano di bacino e dei relativi stralci, il comma 6 dell’art. 65 cit. stabilisce che, fermo quanto previsto dal precedente comma 4, le regioni, entro novanta giorni dall’approvazione del piano, emanano, se necessario, le disposizioni concernenti l’attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico e che «[d]ecorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico» (art. 65, comma 6, t.u. ambiente). Con specifico riferimento al piano di gestione del rischio di alluvioni, l’art. 7, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 49/2010 dispone inoltre che gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni in esso contenute «rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Dalla formulazione di tali disposizioni, emerge che l’efficacia conformativa delle prescrizioni del piano di bacino e del PGRA riguarda sia l’esercizio degli specifici poteri pianificatori delle amministrazioni, sia l’esercizio di tutti gli altri poteri, segnatamente di quelli che si esprimono nell’adozione di atti di natura provvedimentale in senso stretto, come ad esempio gli atti ampliativi oggetto dell’istanza di interpello in esame. Questi ultimi, in particolare, devono essere esercitati nel rispetto delle prescrizioni del piano di settore almeno a partire dalla scadenza del termine entro il quale le regioni devono emanare le eventuali disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

Ne consegue che le prescrizioni del PGRA devono essere tenute in considerazione e rispettate in sede di rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia (in proposito, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038). Spetta, poi, alla/e autorità competenti l’interpretazione delle prescrizioni del PGRA e delle relative norme tecniche d’attuazione al fine di stabilire la loro cogenza nel caso concreto.

La correttezza di tale conclusione è confermata anche dalle disposizioni utili a fornire una risposta al quesito sub c) posto da codesta Amministrazione.

L’art. 5, comma 1 bis t.u. edilizia, in materia di sportello unico per l’edilizia, dispone che esso, «[a]cquisisce [...] presso le amministrazioni competenti [...] gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Ai sensi del successivo comma 3, lett. i), tra gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, rientra «il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici», vale a dire, ai sensi dell’art. 63 t.u. ambiente, l’autorità di bacino distrettuale territorialmente interessata.

In conclusione, l’amministrazione comunale, in sede di rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1, t.u. edilizia, è tenuta a rispettare le prescrizioni del PGRA e, a tal fine, acquisisce il parere di compatibilità idraulica della competente autorità di bacino distrettuale.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3 septies t.u. ambiente, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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