Pnrr e settore forestale: l’attuazione delle misure

Pubblicato il decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023 sulle modalità di attuazione dei contratti di filiera

Pnrr e settore forestale: l'attuazione delle misure è stata disposta dal decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023 (nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70).

In particolare, si tratta della disciplina dei criteri, delle modalità e delle  procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e  le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi Pnrr - contratti filiera settore forestale.

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Di seguito il testo del D.M.31 gennaio 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023 

 

Disciplina  dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  procedure  per
l'attuazione  dei  Contratti  di  filiera  e   le   relative   misure
agevolative per la  realizzazione  dei  Programmi  PNRR  -  Contratti
filiera settore forestale. (23A01805) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70)

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Accordo  di  filiera»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi

soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito  territoriale

multiregionale, ivi comprese le Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, che individua  il  soggetto  proponente,  gli  obiettivi,  i

risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli  obblighi  reciproci

dei  soggetti  beneficiari,  nonche'  le  azioni  da  declinare   nel

Programma di intervento;

b) «Accordi di foresta»: contratto per lo  sviluppo  di  reti  di

imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3,  comma

4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,

con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive

modifiche  e  integrazioni,  tra  due  o  piu'  soggetti,  singoli  o

associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di

proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di  godimento  su

beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare,

in forma  consortile  o  associativa  o  ad  altro  titolo,  soggetti

titolari dei diritti di proprieta' o di  un  altro  diritto  reale  o

personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;

c) «Contratto di filiera»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i

soggetti beneficiari che, per il  tramite  del  soggetto  proponente,

hanno  sottoscritto  un  accordo   di   filiera,   finalizzato   alla

realizzazione di un Programma di intervento,  integrato  a  carattere

interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo  dalla

produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della  filiera

in un ambito territoriale multiregionale;

d) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, nella  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive

modifiche e integrazioni;

e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,

calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal

Ministero;

f) «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di  utilizzazione  e

produzione   forestale   e   dell'arboricoltura    da    legno,    di

trasformazione,  di  commercializzazione  e  di   distribuzione   dei

prodotti forestali legnosi e da esso derivati;

g) «Impresa forestale»: impresa  di  cui  all'art.  3,  comma  2,

lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018,  iscritta

nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,

che  esercita  prevalentemente  attivita'  di   gestione   forestale,

fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;

h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste;

i) «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti

di Stato nei  settori  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali

2014-2020 (2014/C 204/01);

j) «PMI»: microimprese  e  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  che

soddisfano i criteri previsti nella parte I,  capitolo  2,  paragrafo

2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea  per  gli

aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali

2014-2020 (2014/C 204/01;

k) «Prodotti forestali»: i prodotti  derivati  dalla  gestione  e

utilizzazione  delle  foreste  e  dell'arboricoltura  da  legno   che

comprendono  il  legno  e  i  prodotti  da  esso  derivati,  a   fini

industriale, artigianale  ed  energetico  elencati  nell'allegato  al

regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione

della nomenclatura combinata di cui all'allegato  I  del  regolamento

(CEE) n. 2658/87  del  Consiglio.  Fanno  eccezione  il  legno  ed  i

prodotti  da  esso  derivati  che,  completati  i  cicli  di   riuso,

riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;

l) «Progetto»: l'insieme degli interventi  proposto  dal  singolo

soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di  filiera  e  volto  a

perseguire gli obiettivi del Programma di intervento;

m) «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai

soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;

n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e

i  suoi  allegati  tecnico  amministrativi,  emanato  dal   Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni

previste da ciascun provvedimento;

p)  «Soggetti  della  filiera»:   i   soggetti   che   concorrono

direttamente   alla   produzione,    raccolta,    trasformazione    e

commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali

e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono  servizi  e

mezzi di produzione;

q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  soggetti

beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del

Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza

esclusiva  nei  confronti  del  Ministero   medesimo   dei   soggetti

beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per  tutte  le

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti  dal  programma,

ivi  inclusi  quelli  relativi  alle  attivita'  di  erogazione   del

contributo in conto capitale, con  esclusione  dei  provvedimenti  di

revoca delle agevolazioni;

r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»:  tassi  calcolati

in base alla comunicazione della  Commissione  europea  2008/C  14/02

(G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008)  relativa  alla  revisione  del

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti  legnosi  e

da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»:  l'intera

serie di  operazioni  di  movimentazione,  trattamento,  lavorazione,

produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni  forestali

e  l'ottenimento  del  prodotto  finale,   eseguite   dalle   imprese

artigianali,  dalle  industrie  per  la  produzione  dei  mobili  non

artigianali,  dalle  cartiere,  delle  industrie  di  produzione   di

pannelli e compensati, ecc.;

t) «Utilizzazioni forestali»: l'intera  serie  di  operazioni  di

produzione, abbattimento,  allestimento  (sramatura,  sezionamento  o

depezzatura, eventuale  scortecciatura),  concentramento,  esbosco  e

prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da  aziende

che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura  da  legno  o  da

imprese  di  utilizzazione  forestale  e  trasformazione   forestale,

singole o associate, che producono assortimenti o  prodotti  connessi

al solo uso del legno come materia prima  o  come  fonte  di  energia

(compresa produzione di  semilavorati  non  finiti  o  grezzi,  e  di

cippato o pellets).

                               Art. 2 

                          Ambito operativo 

1. Il presente decreto disciplina i  criteri,  le  modalita'  e  le

procedure per l'attuazione dei Contratti di  filiera  e  le  relative

misure agevolative di cui all'art. 3  del  presente  decreto  per  la

realizzazione dei programmi.

2. Gli aiuti sono compatibili con  il  mercato  interno,  ai  sensi

dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e sono dettagliati nelle tabelle  1,  2,  3  e  4

dell'allegato 1 al presente decreto.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati con  provvedimento,  che

dettaglia,  quanto  gia'  previsto  nel  presente  decreto,   ed   in

particolare i termini e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle

domande, nonche' le modalita' per la concessione ed erogazione  degli

aiuti, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di  accesso

dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di  ammissibilita'   dei

programmi  e  dei  progetti,  le  spese  ammissibili,  la   forma   e

l'intensita' delle agevolazioni.

4. Gli interventi agevolativi del  presente  decreto  soddisfano  i

criteri di cui al punto (39) del Capitolo 3 «Principi di  valutazione

comune» degli orientamenti.

                               Art. 3 

                         Misure agevolative 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella

forma del contributo in conto capitale.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello»,  fino

all'esaurimento  delle  risorse  stanziate,  applicata  alle  domande

presentate dai soggetti proponenti, secondo le  disposizioni  di  cui

all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto  previsto  nel

Provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di  filiera

che  prevedono  programmi  che  coinvolgono  almeno  due  beneficiari

diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle

spese ammissibili non superiore a un milione  e  duecento  mila  euro

(1.200.000,00 euro) e i cui singoli  progetti  abbiano  un  ammontare

delle spese ammissibili cosi' individuato:

a) investimenti in  tecnologie  forestali  della  trasformazione,

mobilitazione e commercializzazione  dei  prodotti  delle  foreste  e

dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attivita' di  produzione,

utilizzazione trasformazione,  mobilizzazione  e  commercializzazione

del legno  e  dei  prodotti  da  esso  derivati,  con  spesa  massima

ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

b) investimenti in infrastrutture connesse  allo  sviluppo,  alla

modernizzazione   o   all'adeguamento   del   settore   forestale   e

dell'arboricoltura  da  legno,  con  spesa  massima  ammissibile  per

progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

c) investimenti per il trasferimento  di  conoscenze,  azioni  di

formazione e  informazione  legate  agli  investimenti  di  cui  alle

lettere a) e b), con spesa massima ammissibile  per  progetto  e  per

beneficiario di 200.000 euro;

d)  investimenti  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  nel   settore

forestale  e  dell'arboricoltura  da   legno,   con   spesa   massima

ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

4. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle

agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul capitolo  7373  dello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di  filiera  e

distrettuali per i  settori  agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,

silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura  le

risorse del Piano nazionale per  gli  investimenti  complementari  al

Piano nazionale di ripresa e resilienza di  cui  al  decreto-legge  6

maggio 2021, n. 59, per le  agevolazioni  concesse  nella  forma  del

contributo in conto capitale;

b) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero.

5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma  3,  lettere

a), b), c)  e  d)  del  presente  articolo,  non  sara'  previsto  il

finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto

dell'UE, in particolare:

a) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il

beneficiario di avere la propria sede  in  Italia  o  di  essere  ivi

prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere

una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;

b) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il

beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c)  aiuti  che  limitano  la  possibilita'  del  beneficiario  di

sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti  della  ricerca,

dello sviluppo e dell'innovazione.

6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con  gli

indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n.

572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili

con le norme in materia di  organizzazione  comune  dei  mercati  dei

prodotti agricoli.

                               Art. 4 

                        Contratto di filiera 

1.  Il   Contratto   di   filiera   deve   favorire   processi   di

riorganizzazione  dei  rapporti  tra  i  differenti  soggetti   della

filiera, anche alla luce della  riconversione  in  atto  nei  diversi

comparti, al fine di promuovere la  collaborazione  e  l'integrazione

fra i soggetti  della  filiera  stessa,  stimolare  la  creazione  di

migliori relazioni di mercato e garantire  prioritariamente  ricadute

positive sulla produzione forestale.

2. Il Contratto di filiera  si  fonda  su  un  Accordo  di  filiera

sottoscritto tra i diversi soggetti della  filiera,  operanti  in  un

ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il

soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi,  i  tempi  di

realizzazione e gli  obblighi  reciproci  dei  soggetti  beneficiari,

nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento.

3.  All'Accordo  di  filiera  possono  partecipare   sia   soggetti

beneficiari  delle   agevolazioni,   impegnati   direttamente   nella

realizzazione  di  specifici   progetti,   sia   soggetti   coinvolti

indirettamente nel Programma, che contribuiscono  alla  realizzazione

del Programma  di  intervento  e  al  conseguimento  degli  obiettivi

dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera e' sottoscritto  dai

soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono  i  soli

soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  in  quanto   direttamente

coinvolti nella realizzazione dei progetti.

4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti

in  diverse  tipologie  di  interventi  ammissibili,   in   relazione

all'attivita'  svolta  dai  soggetti  beneficiari,  e  in   modo   da

dimostrare l'integrazione fra i differenti  soggetti  in  termini  di

miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale  e  in

termini di distribuzione del reddito.

5.  Il  Programma  di  intervento  deve  altresi'  contribuire   al

raggiungimento  degli  obiettivi  di  carattere   ambientale   e   di

sostenibilita'  previsti  dalle  strategie   nazionali   e   unionali

applicabili, nella misura e  secondo  le  modalita'  dettagliate  nel

provvedimento di attuazione del presente decreto.

                               Art. 5 

             Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 

1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:

a) le  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  i  consorzi  di

imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le  associazioni  di

organizzazioni di produttori del settore  forestale  riconosciute  ai

sensi della normativa vigente, che operano nel  settore  forestale  e

dell'arboricoltura da legno;

b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi

della  normativa  vigente  che  operano  nel  settore   forestale   e

dell'arboricoltura da legno;

c) gli enti pubblici;

d) le societa' riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente

costituite tra proprietari forestali o di impianti  di  arboricoltura

da  legno,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di   gestione,

produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e

i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del  legno  e

dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da

legno;

e) le  imprese  commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla

distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia

posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da

legno;

f)  le  associazioni  temporanee  di  impresa  tra   i   soggetti

beneficiari,  gia'  costituite  all'atto  della  presentazione  della

domanda di accesso alle agevolazioni;

g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di

rete al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle

agevolazioni;

h) gli Accordi di foresta.

2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i

soggetti  beneficiari  previsti  dal   presente   articolo,   laddove

applicabili.

3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di

filiera i silvicoltori privati,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le

piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:

a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione

di superfici forestali: silvicoltori  privati,  i  comuni  e  i  loro

consorzi;

b) imprese PMI che operano  nel  settore  delle  utilizzazioni  e

produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;

c)  le  organizzazioni  di  proprietari,  i   produttori   e   le

associazioni  di   organizzazioni   di   proprietari   e   produttori

riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) le societa' riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente

costituite tra proprietari forestali o di impianti  di  arboricoltura

da  legno,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di   gestione,

produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e

i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del  legno  e

dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da

legno;  le  imprese   commerciali,   industriali   e   addette   alla

distribuzione, purche' almeno il 51 per  cento del  capitale  sociale

sia  posseduto  dai  proprietari   forestali   o   di   impianti   di

arboricoltura da legno;

4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le grandi imprese;

b) le imprese destinatarie  di  ordini  di  recupero  pendenti  a

seguito di una precedente decisione della  commissione  che  dichiara

gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato  interno,

conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto  (27)  degli

orientamenti;

c) le imprese in difficolta', conformemente  a  quanto  stabilito

alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti.

5. Inoltre, possono accedere alle  agevolazioni  gli  organismi  di

ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte  dell'Accordo

di  filiera  e  iscritti  all'Anagrafe  nazionale   delle   ricerche,

istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.

6. I soggetti beneficiari di cui ai commi  3  e  5,  alla  data  di

presentazione della domanda, devono possedere  i  seguenti  requisiti

soggettivi:

a) titolo di  possesso  o  di  gestione  idoneo  a  garantire  la

disponibilita' delle superfici forestali;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle

imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure

concorsuali;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di

normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli

infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola  con

gli obblighi contributivi;

e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui

all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno

2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

7. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano

devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di

residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese,  avere

una  stabile  organizzazione  in  Italia.  dimostrata  alla  data  di

richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza

dalle stesse. Resta fermo il  possesso  da  parte  di  tali  soggetti

beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6

alla data di presentazione della  domanda  di  agevolazione  compreso

l'essere regolarmente  costituiti  ed  iscritti  nel  registro  delle

imprese nazionale.

                               Art. 6 

                       Interventi ammissibili 

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui ai punti  a)

b) c) e d) all'art.  3,  dettagliati  nelle  tabelle  1,  2,  3  e  4

dell'allegato 1, del presente decreto possono riguardare una  o  piu'

unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

2. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla

data di sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque non  oltre

i termini dettagliati nel provvedimento di  attuazione  del  presente

decreto.

                               Art. 7 

                     Aiuti concedibili e cumulo 

1. Le spese ammissibili e le  intensita'  massime  di  aiuto  sono

riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del

presente decreto. Soltanto le spese sostenute  dopo  l'inoltro  della

domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili.

2. La misura degli aiuti e' fissata dal provvedimento di attuazione

del presente decreto, in percentuale delle spese  ammissibili  e  nel

rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di

aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo

nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione

nazionale sull'IVA.

4. Gli  interventi  possono  essere  avviati  successivamente  alla

presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui

all'art. 8, comma 1 del presente decreto.

5. Per i Contratti di  filiera  le  agevolazioni  sono  concedibili

nella forma di contributo  in  conto  capitale,  tenuto  conto  della

localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione

dell'impresa,  come  dettagliato  nelle  tabelle  1,   2,   3   e   4

dell'allegato 1, del presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con

qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli  aiuti  «de  minimis»  e  con

agevolazioni di qualsiasi natura previste  da  altre  norme  statali,

regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni  del

RRF:

a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

b) in relazione agli stessi costi  ammissibili,  in  tutto  o  in

parte coincidenti, purche'  tale  cumulo  non  porti  al  superamento

dell'intensita' di  aiuto  stabilita,  per  ciascun  tipo  di  aiuto,

nell'allegato 1 al presente decreto.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse

con la sottoscrizione del Contratto di filiera di  cui  all'art.  11,

comma 1 del presente decreto.

                               Art. 8 

                     Presentazione e istruttoria 

             delle domande di accesso alle agevolazioni 

1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni

previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo

le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente

decreto, apposita domanda di accesso.

2.  La  domanda  di   accesso   alle   agevolazioni,   sottoscritta

digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta  secondo  l'apposito

modello che  sara'  allegato  del  provvedimento  di  attuazione  del

presente decreto predisposto dal Ministero  e  disponibile  sul  sito

internet del Ministero stesso. La domanda deve  contenere  almeno  le

seguenti informazioni:

a)  nome  e  dimensioni  dell'impresa  che  assume  il  ruolo  di

referente  nei  confronti  del  Ministero  circa   l'esecuzione   del

Programma di intervento;

b) descrizione del Programma di intervento;

c) descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine;

d)  ubicazione  dei  progetti  nell'ambito   del   Programma   di

intervento;

e) elenco dei costi ammissibili per Progetto;

3. Alla domanda di accesso devono essere allegati:

a) il Programma di intervento del Contratto di filiera,  completo

della descrizione degli elementi e delle informazioni  relative  alla

totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti;

b)  l'Accordo  di  filiera,  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti

beneficiari e da eventuali altri  soggetti  coinvolti  indirettamente

che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera;

c) la scheda  sintetica  del  progetto,  predisposta  da  ciascun

soggetto beneficiario, contenente:

i) la descrizione del progetto  e  delle  principali  linee  di

intervento;

ii)  l'elenco  di  dettaglio  degli  investimenti  e  le  spese

ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;

iii) il piano dei flussi finanziari previsionali;

iv) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;

v) analisi di coerenza con le azioni della Strategia  forestale

nazionale.

4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la  scheda

sintetica dei progetti dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati

e  informazioni  dettagliati  nel  provvedimento  di  attuazione  del

presente decreto.

5. La domanda deve essere corredata, inoltre,  delle  dichiarazioni

del  soggetto  beneficiario  relative   alla   disponibilita'   delle

superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati)  ove  sara'

realizzato il progetto nonche'  dell'attestazione  della  regolarita'

del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre,  nel

caso di Reti d'impresa, e' richiesta copia del contratto  di  rete  o

Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a  corredo

della domanda di accesso  alle  agevolazioni  sara'  dettagliata  nel

provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero  rende

disponibile  attraverso  il  proprio  sito  internet  l'elenco  della

documentazione da presentare a  corredo  della  domanda  d'accesso  e

necessaria ai fini delle verifiche da effettuare.

6. L'attivita' istruttoria  delle  domande  e'  effettuata  tenendo

conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza  della

dotazione del presente decreto.

7. Entro trenta giorni dalla  chiusura  dei  termini  di  recezione

della domanda di accesso alle agevolazioni il  Ministero  accerta  la

completezza,  la  regolarita'  e  la  ricevibilita'   della   domanda

medesima.

8. Il Ministero richiede  al  soggetto  proponente  o  ai  soggetti

beneficiari,   per   il   tramite   del   soggetto   proponente,   la

documentazione e/o i chiarimenti  utili  alla  fase  istruttoria,  ai

sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990,  n.

241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del  principio

di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso  di  soccorso

istruttorio,  assegna  al   soggetto   proponente   o   ai   soggetti

beneficiari, per il  tramite  del  soggetto  proponente,  un  congruo

termine non inferiore a dieci giorni,  salvo  proroghe  concesse  per

cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso  del  termine,

il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel  caso  in  cui

venga escluso il soggetto proponente,  la  domanda  di  accesso  alle

agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile.

9. Il Ministero,  accertata  la  sussistenza  delle  condizioni  di

ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dal presente  decreto

e dettagliate nel provvedimento di attuazione del  presente  decreto,

comunica   al   soggetto   proponente    i    motivi    che    ostano

all'ammissibilita' totale o parziale  della  domanda,  assegnando  un

termine di dieci  giorni  per  la  presentazione  di  osservazioni  o

documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.

241 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Il Ministero puo' chiedere in qualsiasi momento nel corso della

procedura  al  soggetto  proponente  di  presentare  chiarimenti  e/o

documenti, qualora sia necessario e utile alla  fase  istruttoria.  I

chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine

indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

11. Conclusa l'attivita' istruttoria,  il  Ministero  procede  alla

pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue:

a) programmi e progetti idonei ed  ammessi  a  finanziamento  nei

limiti delle risorse disponibili;

b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che

sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.

                               Art. 9 

               Presentazione della proposta definitiva 

                       di Contratto di filiera 

1. La proposta definitiva di Contratto di filiera e' presentata dal

soggetto proponente al Ministero secondo le disposizioni previste nel

provvedimento di attuazione del presente decreto, entro il termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma  11  del

presente decreto,  salvo  proroghe  concesse  per  cause  debitamente

motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione  prevista

sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto

proponente e' escluso.

2. La proposta definitiva di Contratto di filiera di cui al comma 1

deve corrispondere a quanto  indicato  nel  Programma  di  intervento

presentato con la domanda di  accesso,  ad  eccezione  dell'ammontare

delle agevolazioni che,  in  sede  di  proposta  definitiva,  possono

essere richieste in misura inferiore  rispetto  all'importo  indicato

nel Programma di intervento approvato.

3. La proposta definitiva di Contratto di filiera sottoscritta  dal

soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato

al provvedimento,  deve  descrivere  compiutamente  e  chiaramente  i

contenuti del Programma  di  intervento  approvato,  con  particolare

riguardo ai seguenti elementi:

a)  indicazione  del   soggetto   proponente   e   dei   soggetti

beneficiari;

b) priorita' e obiettivi del Contratto di filiera e del Programma

di intervento, e analisi di coerenza con gli obiettivi  e  le  azioni

della Strategia forestale nazionale;

c) progetti previsti;

d) piano finanziario di copertura del  Programma  di  intervento,

con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali  e

finanziarie, e dettaglio degli  interventi  previsti,  suddivisi  per

tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;

e) ogni altro elemento richiesto nel provvedimento di  attuazione

del presente decreto.

4. Il Ministero puo' prevedere nel provvedimento di attuazione  del

presente decreto ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  per

l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera.

                               Art. 10 

                Istruttoria della proposta definitiva 

                       di Contratto di filiera 

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione

della proposta definitiva di cui all'art. 9,  procede  ad  effettuare

l'attivita' istruttoria. Il termine e' sospeso in caso  di  richiesta

di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I

chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire  entro  il

termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa  richiesta,

ovvero nel diverso termine indicato  dal  Ministero,  salvo  proroghe

concesse per cause debitamente motivate.

2. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono

dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria

dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva  la

proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze

entro dieci giorni lavorativi ai soggetti  proponenti,  specificando,

per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse.

4. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria

dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al

soggetto  proponente  le  relative  motivazioni,  anche  al  fine  di

consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di

osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

                               Art. 11 

               Sottoscrizione del Contratto di filiera 

1.  Entro  trenta  giorni,  salvo  proroghe  concesse   per   cause

debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  Contratto

di filiera, di cui all'art. 10, comma  3  del  presente  decreto,  il

Ministero e il soggetto  proponente  sottoscrivono  il  Contratto  di

filiera.

2. Il Contratto di filiera,  nel  quale  sono  indicati  impegni  e

obblighi, regola le modalita' di erogazione  delle  agevolazioni,  le

condizioni che  possono  determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli

obblighi connessi al monitoraggio e alle  attivita'  di  accertamento

finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di  controllo

ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini  della  realizzazione

dei programmi e dei progetti previsti.

3. L'efficacia  del  Contratto  di  filiera  e'  condizionata  alla

effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni

dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente

motivate, della  eventuale  documentazione  comprovante  il  rilascio

delle  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  e  nulla  osta   delle

competenti pubbliche amministrazioni  necessarie  alla  realizzazione

dei progetti ammessi alle agevolazioni.  L'intervenuta  efficacia  e'

comunicata dal Ministero al soggetto proponente.

4. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si

considera il mese di agosto.

                               Art. 12 

                    Erogazione delle agevolazioni 

1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula

del Contratto di filiera. Le quote del contributo  sono  erogate  per

stato di  avanzamento  della  spesa,  subordinatamente  all'effettiva

realizzazione della corrispondente parte  degli  interventi  ritenuti

ammissibili. La prima quota, fino al 40  per  cento  del  contributo,

puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione,  previa

presentazione di fidejussione bancaria o  assicurativa  irrevocabile,

incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari  alla

somma da erogare di durata adeguata. Tutte  le  agevolazioni  erogate

saranno  attualizzate   in   base   ai   tassi   di   riferimento   e

attualizzazione vigenti al momento della concessione.

2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto  dei  soggetti

beneficiari, al massimo due domande  di  erogazione  sullo  stato  di

avanzamento lavori, escluso il saldo.

3. Ai fini  di  ciascuna  erogazione  sullo  stato  di  avanzamento

lavori, i soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  trasmettono  al

Ministero, per il tramite del soggetto proponente  la  documentazione

tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e  le  verifiche  sugli

interventi   realizzati,   secondo   le   modalita'   previste    nel

provvedimento  di  attuazione  del  presente  decreto.  Nel  caso  di

richiesta di  erogazione  del  saldo  i  soggetti  beneficiari  delle

agevolazioni trasmettono al Ministero, per il  tramite  del  soggetto

proponente, la documentazione finale di spesa, secondo  le  modalita'

previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

4. Il Ministero, entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della

documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire  le  richieste

di erogazione  attestando  la  conformita'  della  realizzazione  del

Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute  nel

Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine

e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o  integrazioni  che

devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento

della relativa richiesta, ovvero nel  diverso  termine  indicato  nel

provvedimento di attuazione del presente decreto.

5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti  beneficiari  che

hanno  presentato  domanda  di  erogazione  la  somma   delle   spese

riconosciute  ammissibili  e  relativa  alla  richiesta   da   questi

effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione  del  pagamento  da

parte del  Ministero,  trasmette  a  quest'ultimo  una  distinta  che

attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.

6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si

considera il mese di agosto.

                               Art. 13 

                 Variazioni dei programmi successive 

            alla sottoscrizione del Contratto di filiera 

1.  Sono  considerate  variazioni  le  modifiche   apportate   alla

localizzazione territoriale e alla  tipologia  degli  interventi,  le

modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le

modifiche al piano di investimento approvato,  nonche'  le  modifiche

alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come

approvate in sede di concessione dell'aiuto.

2. Le variazioni dei singoli  interventi  ammessi  e  indicati  nel

Contratto di filiera  sottoscritto,  ivi  comprese  quelle  dovute  a

incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi  interventi,

non possono comportare, in nessun caso,  aumento  delle  agevolazioni

concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera.

3. Le spese relative alle variazioni  sono  ammissibili  a  partire

dall'approvazione della richiesta di variazioni, anche  se  sostenute

precedentemente.

4. Ai  fini  dell'approvazione  i  soggetti  proponenti  comunicano

tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle  agevolazioni,  le

variazioni proposte. Il Ministero provvede a verificare la congruita'

tecnico-economica  delle  variazioni  proposte,  la  permanenza   dei

requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti  della  valutazione  sono

inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene  una

proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

5. In caso di approvazione della variazione, il  Ministero  ne  da'

comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite  del  soggetto

proponente.

6. In caso di mancata approvazione della variazione,  il  Ministero

ne da' comunicazione al soggetto beneficiario,  per  il  tramite  del

soggetto proponente, nel rispetto  dei  termini  stabiliti  dall'art.

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed

integrazioni.

7. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni

le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di

intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che  non

comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto.

8. Non sono considerate  variazioni  le  modifiche  relative,  alla

denominazione/ragione  sociale  dei  soggetti  beneficiari,   nonche'

quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella  scheda  sintetica

di  progetto   che   intervengono   successivamente   alla   relativa

presentazione, le  modifiche  tecniche  di  dettaglio,  le  soluzioni

migliorative e i cambi di preventivo  intervenuti  in  corso  d'opera

alle condizioni  dettagliate  nel  provvedimento  di  attuazione  del

presente decreto.

9. Le modifiche di cui al comma  8  sono  comunicate  dal  soggetto

beneficiario, per il tramite del soggetto  proponente,  al  Ministero

nei termini  e  nelle  modalita'  dettagliate  nel  provvedimento  di

attuazione del presente decreto.

10. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro

di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui  al  presente

decreto nelle seguenti ipotesi:

a)  recesso,   liquidazione   giudiziale,   liquidazione   coatta

amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo

o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non  siano

intervenute erogazioni delle agevolazioni;

b) ristrutturazioni societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,

scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di  uno  o  piu'

soggetti beneficiari;

c) cambio  della  proprieta'  o  titolarita'  della  gestione  di

superfici forestali.

11. La richiesta deve essere accompagnata da:

a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla

permanenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  per  la

concessione delle  agevolazioni,  alla  fattibilita'  dell'iniziativa

sotto il profilo tecnico, economico e finanziario  ed  alla  coerenza

con il Programma di intervento approvato e con i relativi obiettivi;

b)  il  rispetto  delle   ulteriori   condizioni   previste   nel

provvedimento di attuazione del presente decreto.

12.   Il   Ministero   provvede   a   verificare   la    congruita'

tecnico-economica delle variazioni  proposte,  e  la  permanenza  dei

requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti  della  valutazione  sono

inseriti in una relazione istruttoria di subentro  che  contiene  una

proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

13.  In  caso  di  valutazione  negativa,  il  Ministero   ne   da'

comunicazione  al  soggetto  proponente,  nel  rispetto  dei  termini

stabiliti dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e

successive modifiche e integrazioni.

14. Il Ministero in caso di valutazione positiva di  cui  al  comma

12,  approva  il  subentro  e  ne  da'  comunicazione   al   soggetto

proponente.  Ottenuta  l'approvazione  al   subentro,   il   soggetto

beneficiario  sottoscrive   le   dichiarazioni,   gli   impegni,   le

autorizzazioni e gli obblighi di cui  al  Contratto  di  filiera.  Il

soggetto  beneficiario  sottoscrive  altresi'  un  apposito  addendum

all'Accordo  di  filiera,  nelle  forme  e   secondo   le   modalita'

dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.  Le

agevolazioni sono calcolate sulla base  dei  requisiti  soggettivi  e

oggettivi del soggetto beneficiario  subentrante,  nel  limite  delle

agevolazioni concesse al Contratto di filiera.

14. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si

considera il mese di agosto.

                               Art. 14 

                      Revoca delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle

ipotesi previste dal  presente  articolo;  la  revoca  e'  comunicata

contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente.

2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi:

a) qualora, per il medesimo intervento oggetto della  concessione

siano state erogate agevolazioni di  qualsiasi  natura,  previste  da

altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque

concesse  da  enti  o  istituzioni,  pubbliche,  che  comportino   il

superamento  dell'intensita'  di  aiuto   stabilita,   per   ciascuna

tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto;

b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto,  in  qualsiasi

forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le

immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od

acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni

dalla data di completamento dell'investimento;

c) qualora gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini

previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto,  salvo  proroghe

concesse per cause  debitamente  motivate  e  comunque  non  oltre  i

termini  indicati  nel  provvedimento  di  attuazione  del   presente

decreto;

d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una

delle condizioni di ammissibilita' di cui  all'art.  5  del  presente

decreto nonche' delle condizioni di  ammissibilita'  dettagliate  nel

provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. La revoca delle agevolazioni e' totale:

a) qualora siano gravemente violate specifiche norme  settoriali,

anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;

b) qualora venga meno in capo al soggetto  proponente  una  delle

condizioni  di  ammissibilita'  previste  dall'art.  5  del  presente

decreto e dettagliate nel provvedimento di  attuazione  del  presente

decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;

c) per  qualsiasi  altra  causa  indicata  nel  provvedimento  di

attuazione del presente decreto.

4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale  delle

agevolazioni nei confronti  dei  soggetti  beneficiari  nei  seguenti

ulteriori casi:

a) qualora non sia trasmessa la documentazione  finale  di  spesa

entro tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione  degli  interventi  del

progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

b)  qualora  venga  dichiarato   il   fallimento   del   soggetto

beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo  di  altra

procedura  concorsuale  con  finalita'  liquidatoria   e   cessazione

dell'attivita';

c) per  qualsiasi  altra  causa  indicata  nel  provvedimento  di

attuazione del presente decreto.

5.  L'avvio  del  procedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  e'

comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7,

della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto  dei

soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella  comunicazione,

memorie scritte e documenti.

6. Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  del  procedimento

previste dalla legge, il Ministero, valutati gli  eventuali  elementi

di  cui  al  punto  precedente,  adotta,  entro  trenta  giorni,   il

provvedimento di  revoca  totale  o  parziale,  provvedendo  a  darne

comunicazione al soggetto proponente.

7. In caso di revoca  parziale  o  totale  delle  agevolazioni,  si

procede alla riliquidazione  delle  stesse  e  alla  rideterminazione

delle  quote  erogabili.  Le  agevolazioni   gia'   erogate   vengono

recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni.  In

caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione  di  parte

delle stesse dalle erogazioni successive a seguito  di  provvedimenti

di  revoca  o  a  seguito  di   altre   inadempienze   del   soggetto

beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse

pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data

di erogazione,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  sono  applicabili  le

maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art.  9  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

                               Art. 15 

                       Documentazione di spesa 

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo, il  soggetto

beneficiario trasmette, per il tramite del  soggetto  proponente,  al

Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e  le

verifiche  sugli  interventi   realizzate,   secondo   le   modalita'

dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

                               Art. 16 

                  Atto amministrativo di erogazione 

                         delle agevolazioni 

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale  di  spesa

di cui all'art. 12,  comma  3  del  presente  decreto,  il  Ministero

dispone le necessarie verifiche documentali.

2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del  saldo,  il

Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto  ai

soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli  stessi  le  somme  da

questi  dovute,  maggiorate  di  un  interesse  calcolato  al   tasso

ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

                               Art. 17 

                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 

1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'

disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di

verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle

agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti,  nonche'

l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per

effetto degli interventi realizzati.

2. Ai  fini  del  monitoraggio  del  Programma  di  intervento,  il

soggetto proponente, a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  del

Contratto di filiera, si fa  carico  di  inviare  trimestralmente  al

Ministero le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari,  ai  sensi

degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato  d'avanzamento  dei

progetti e l'indicazione degli eventuali beni  dismessi,  sulla  base

delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario  ha

l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla  data  di

ultimazione degli interventi i titoli  di  spesa  ovvero  ogni  altro

documento originale utilizzato per il rendiconto dei  costi  e  delle

spese relative alla realizzazione del progetto.

                               Art. 18 

                          Entrata in vigore 

1. Gli interventi di cui  al  comma  3  dell'art.  3  del  presente

decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.  107,

paragrafo 3, lettere c) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108  del

medesimo Trattato, entrano in vigore dalla  data  di  notifica  della

decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti.

2. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e

delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto,

qualora necessario, alle regole sugli  aiuti  di  Stato  dell'UE  che

entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.

                               Art. 19 

                     Pubblicazione e trasparenza 

1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste, (www.masaf.gov.it) che  contiene  le  informazioni  previste

alla  Parte  1,  Capitolo  3,  sezione   3.7,   punto   (128)   degli

orientamenti. Le informazioni sono pubblicate dopo  l'adozione  della

decisione di concessione dell'aiuto, sono conservate per almeno dieci

anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni  come  previsto

alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto 131 degli orientamenti.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica  italiana.  Il  diritto  di  accesso   procedimentale   e'

disciplinato dagli articoli  22  e  successive  modificazioni,  della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

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