Pontile in darsena: si applica la Via statale?

Pontile in darsena Via
Il ministero della Transizione ecologica ha fornito chiarimenti in risposta all'interpello di un Comune ligure

Pontile in darsena: si applica la Via statale? Questa, in estrema sintesi, la domanda che un comune ligure ha posto al ministero della Transizione ecologica. In particolare, si tratta della «realizzazione di un pontile sporgente dal litorale comunale che si distacca dalla passeggiata a mare e ne costituisce il prolungamento in mare; il pontile è anche destinato all’imbarco e sbarco di persone viaggianti su mezzi nautici pubblici e privati ed al carico e scarico di prodotti di pesca».

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Di seguito la risposta del Mite.

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Risposta del ministero della Transizione ecologica 10 giugno 2022, n. 73131

Oggetto: Intervento di realizzazione di un nuovo pontile multifunzionale presso la darsena adibito a pesca – turismo e varie. Riscontro Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.

Con nota prot. 53032 del 14/12/2021, assunta al prot n. 139528/MATTM del 14/12/2021 di pari oggetto, codesto Comune ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, chiedendo alla scrivente un parere in merito alla necessità di sottoporre alle procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA il progetto indicato in oggetto, che consiste, come rappresentato nella stessa nota, nella “realizzazione di un pontile sporgente dal litorale comunale che si distacca dalla passeggiata a mare e ne costituisce il prolungamento in mare; il pontile è anche destinato all’imbarco e sbarco di persone viaggianti su mezzi nautici pubblici e privati ed al carico e scarico di prodotti di pesca”.

In particolare, codesto Comune ha rappresentato che “L’opera pertanto non può essere ascrivibile nelle definizioni di porto dell’allegato II del D.Lgs. 152/2006, progetti di competenza statale, punto 11 (non è un porto e non ha gli elementi che caratterizzano un porto) né in quelle relative ai terminali marittimi di cui sempre al punto 11 (che riguarda pontili capaci di accogliere navi di stazza superiore a 1.350 t). Nonostante ciò, è sorto dubbio sulla necessità di sottoporre ex lege il progetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale. A tal fine si pone istanza a codesto spettabile Ministero per conoscere la corretta applicazione della normativa statale in materia ambientale su opere di tal genere. Resta ovvio che il progetto è in ogni modo soggetto a pareri e consensi, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa”.

Esaminato il quesito posto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, l’interpello in materia ambientale riguarda di istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, e pertanto è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue.

La normativa vigente in materia di VIA prevede che siano sottoposti a:

  • Verifica di assoggettabilità di competenza statale - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - le tipologie progettuali elencate all’allegato II-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”), tra le quali:

- al punto 2.b) “porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”;

-  al punto f) “porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”;
-  al punto 2.h) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”.

  •  Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le tipologie progettuali elencate nell’allegato II del D.Lgs. 152/2006 (“Progetti di competenza statale”),

punto 11) “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”.

La su-esposta normativa di riferimento offre indicazioni puntuali in merito alle strutture tipizzate, nonché individuate per caratteristiche dal legislatore.

Dalla disamina della planimetria allegata alla presente istanza, si evince che, nel caso di specie, l’opera de qua non risulta inquadrata in alcuna delle tipologie progettuali descritte dalle su-richiamate disposizioni normative.

Ed infatti, il progetto proposto dall’interpellante prevede la realizzazione di un pontile utilizzabile unicamente per ormeggi temporanei di mezzi nautici e barche di determinate dimensioni (rectius, mezzi di stazza non superiore a 100 t.), localizzato in un’area compresa tra due spiagge, l’una balneare, l’altra protetta da opere fisse.

Ciò premesso, questa Direzione ritiene che il progetto afferente alla costruzione di un pontile non ricada nel campo di applicazione dalle disposizioni in materia di VIA a meno che questo non sia localizzato all’interno di un’infrastruttura portuale, nel qual caso la sua realizzazione ovvero modifica si configurerebbe come modifica del porto stesso.

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