Prevenzione incendi: la norma tecnica per gli impianti gassosi

Prevenzione incendi impianti gassosi

Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. In particolare, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273 del decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019 sono stati definiti:

  • il campo di applicazione (impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata  termica complessiva maggiore di 35  kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore  di  0,5 bar);
  • gli obiettivi (realizzare impianti sicuri per le persone e per le squadre di soccorso, che evitino il formarsi di accumuli pericolosi del combustibile e che non danneggino i locali vicini a quelli contenenti gli impianti in caso di incidente);
  • l'impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere identificabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto e accettati dal responsabile dell'attività/dell'esecuzione dei lavori mediante  acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Negli allegati sono riportate le specifiche tecniche e progettuali.

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Salvo eccezioni, gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle nuove disposizioni.

Il D.M. 8 novembre 2019 segue a breve distanza dal D.P.R. 6 agosto 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2019, n. 248), che ha dettato le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, e dal D.M. 18 ottobre 2019 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256), che ha modificato l'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015  .

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019 

Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti  per  la
produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) 

in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni

concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici»;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n.  1083,  recante  «Norme  per  la

sicurezza   dell'impiego   del   gas   combustibile»   e   successive

modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e

successive modificazioni;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9

luglio   2008,   n.   764,   che   stabilisce   procedure    relative

all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti

legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la

decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9

marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la

commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la

direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9  marzo  2016,  n.

426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la

direttiva 2009/142/CE;

Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/34/UE  concernente  l'armonizzazione

delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e

sistemi di protezione destinati  a  essere  utilizzati  in  atmosfera

potenzialmente esplosiva»;

Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  106,  recante

«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del

regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la

direttiva 89/106/CEE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, «Regolamento recante la  semplificazione  della  disciplina  dei

procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma

dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019,  n.

121, «Regolamento recante attuazione della delega di cui all'art.  7,

commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163,  per  l'adeguamento

della  normativa  regolamentare  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  e

che abroga la direttiva 2009/142/CE;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,

recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di

prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996,  recante

«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  termici

alimentati  da  combustibili  gassosi»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996;

Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo  1998,

recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la  gestione

dell'emergenza nei luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.

81 del 7 aprile 1998;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,

recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed

elementi  costruttivi  di  opere  da  costruzione»,  pubblicato   nel

supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della  Repubblica

italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante

«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'

soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 87  alla  Gazzetta  ufficiale

della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio

2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.

11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2

dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di

attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61

del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  16  aprile

2008, recante «Regola  tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,

collaudo, esercizio e sorveglianza  delle  opere  e  dei  sistemi  di

distribuzione e di linee dirette del gas naturale  con  densita'  non

superiore  a  0,8»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,

recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  di

protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'

soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezza

antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati  a

combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui  al

richiamato decreto ministeriale 12 aprile 1996;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) n. 2015/1535;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                         Campo di applicazione 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla

progettazione, realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  per  la

produzione  di  calore  civili  extradomestici  di  portata   termica

complessiva maggiore di 35  kW  alimentati  da  combustibili  gassosi

della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non  maggiore  di  0,5  bar,

asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni)  ed  altri

laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura di  alimenti  (cucine)  e  lavaggio  stoviglie,  anche

nell'ambito dell'ospitalita' professionale,  di  comunita'  e  ambiti

similari.

2. Il presente decreto non si applica a:

a) impianti realizzati specificatamente per  essere  inseriti  in

cicli di lavorazione industriale;

b) impianti di incenerimento;

c) impianti costituiti da stufe catalitiche;

d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A  ad  eccezione  di

quelli per il riscaldamento  realizzati  con  diffusori  radianti  ad

incandescenza.

3.  Piu'  apparecchi  alimentati  a  gas,  di  seguito   denominati

apparecchi,  installati  nello  stesso  locale,  ovvero   in   locali

direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte  di  un

unico impianto di portata  termica  pari  alla  somma  delle  portate

termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora  detta  somma

sia maggiore di 35 kW, indipendentemente  dal  valore  della  singola

portata termica di ciascun apparecchio, il  locale  che  li  contiene

ricade, ai fini delle misure di prevenzione  incendi,  nel  campo  di

applicazione  del  presente  decreto.  All'interno  di   una   unita'

immobiliare ad uso abitativo,  ai  fini  del  calcolo  della  portata

termica complessiva,  non  concorrono  gli  apparecchi  domestici  di

portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di

cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli

scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno  ed  i  lavabiancheria.  Gli

impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati  devono  essere

comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi

applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

4. Piu' apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico

impianto.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti

di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti  si  applicano  le

specifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato 1 di cui

all'art. 3.

                               Art. 2 

                              Obiettivi 

1. Ai fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di

raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla

salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza  dei

soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti

di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:

evitare, nel caso  di  fuoriuscite  accidentali  di  combustibile

gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi  di

installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;

limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a

quelli contenenti gli impianti;

garantire la possibilita' per le squadre di soccorso  di  operare

in condizioni di sicurezza.

                               Art. 3 

                        Disposizioni tecniche 

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi  descritti  nell'art.

2, e' approvata la regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  di  cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto.

2. Gli impianti medesimi  sono  realizzati  e  gestiti  secondo  le

procedure  individuate  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformita' alle norme  tecniche

vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad  esse  stesse

equivalenti, e utilizzando i  prodotti  previsti  dalle  disposizioni

comunitarie applicabili ove esistenti.

3. Specifiche tecniche nella  materia  del  presente  decreto  sono

individuate nell'allegato 2, che  costituisce  parte  integrante  del

presente decreto.

                               Art. 4 

              Impiego dei prodotti per uso antincendio 

1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto, sono:

a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

fabbricante secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in

Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo  SEE

e in esso legalmente commercializzati,  per  l'impiego  nelle  stesse

condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai

fini della sicurezza dall'incendio,  equivalente  a  quello  previsto

nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

e, a decorrere dal 19 aprile 2020, a quelle previste dal  regolamento

(UE)  2019/515,  del   19   marzo   2019,   relativo   al   reciproco

riconoscimento delle merci legalmente commercializzate  in  un  altro

Stato membro.

                               Art. 5 

               Disposizioni per gli impianti esistenti 

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi

2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data  di  emanazione  del  presente

decreto e  di  portata  termica  superiore  a  116  kW,  approvati  o

autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco in base alla  previgente  normativa,  non  e'  richiesto  alcun

adeguamento, anche nel caso di aumento di  portata  termica,  purche'

non superiore al 20%  di  quella  gia'  approvata  od  autorizzata  e

purche' realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data  di  emanazione  del  presente

decreto e di portata termica superiore a 35  kW  e  fino  a  116  kW,

realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto

alcun adeguamento, anche nel caso  di  aumento  di  portata  termica,

purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzato

una sola volta e tale da non comportare il superamento della  portata

termica oltre i 116 kW.

4.  Successivi  aumenti  della  portata  termica  realizzati  negli

impianti di cui ai precedenti commi o  aumenti  realizzati  una  sola

volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti

o passaggi del tipo  di  alimentazione  al  combustibile  gassoso  in

impianti  di  portata  termica   superiore   a   35   kW   richiedono

l'adeguamento  alle  disposizioni  del  presente  decreto.   Per   le

attivita' soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  devono  essere  attivati  i

relativi procedimenti.

                               Art. 6 

                         Disposizioni finali 

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5, a partire dalla data di

entrata in vigore del presente decreto non sono piu'  applicabili  le

precedenti  disposizioni   impartite   in   materia   dal   Ministero

dell'interno.

2. Il presente  decreto  entra  in  vigore trenta  giorni  dopo  la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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