Prodotti da riciclo e riuso: le disposizioni per il credito di imposta

Decreto 6 ottobre 2021 

Prodotti da riciclo e riuso: con il decreto 6 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021) il ministero della Transizione ecologica ha reso note le disposizioni attuative in merito al credito di imposta.

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Prodotti da riciclo e riuso: i requisiti tecnici

L'obiettivo del provvedimento è di definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione. Oltre a questo, il decreto indica i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta previsto dall'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Prodotti da riciclo e riuso: le agevolazioni

Queste le agevolazioni previste dal decreto per il 2020 per l'acquisto di: semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; compost di qualità derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.
Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni citati spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di
detti beni fino a un importo massimo di euro 10 mila per ciascun beneficiario.

Prodotti da riciclo e riuso: no al cumulo

Il credito di imposta cui si riferisce il decreto 6 ottobre 2021 non è cumulabile con il
credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento.

Ministero della Transizione ecologica
Decreto 6 ottobre 2021  

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo
e riuso. (21A07272)

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto l'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi» secondo cui «Per l'anno 2020, e'
riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.»;
Visto, in particolare, l'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2019, ai sensi del quale «Alle imprese e ai soggetti titolari
di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1,
il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma
di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro
10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che
i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile con il
credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30
dicembre 2018, n. 145»;
Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 5, del decreto-legge n. 34
del 2019, secondo cui «con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui» al comma 2;
Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34
del 2019, ai sensi del quale «Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto», dei quali 10 milioni di euro sono destinati al
credito di imposta oggetto del presente decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
imposte sui redditi, in particolare l'art. 54, relativo alla
determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e
109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di
crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 46 e
47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73 in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e
applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito
dall'art. 26-ter, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 che
garantiscano il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 6;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
con nota del 19 agosto 2021;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con
nota del 14 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui
all'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2

Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per
l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale spetta un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di
detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun
beneficiario.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese e dell'impiego o
della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell'esercizio
dell'attivita' economica e professionale risultano da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non e' cumulabile con il
credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

Requisiti tecnici e certificazioni

1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all'art. 2, comma 1,
possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75%
proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera
a);
b) la conformita' ai requisiti e alle caratteristiche
dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde,
stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui
all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e
successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a),
e' dimostrato mediante:
a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica
in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di
valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento
(UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul
contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di
riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento
(UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del
bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal
produttore in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il
contenuto di riciclato.
3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b)
consistenti nella conformita' ai requisiti ed alle caratteristiche
dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, e'
dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente
certificatore.

Art. 4

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art.
2, comma 2, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i
soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica
resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita
richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della
piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito
istituzionale.
2. Nella domanda di cui al comma 1 e' specificato:
a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a
ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b);
b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente
determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b).
3. La domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente in formato
PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato,
e' corredata, a pena di esclusione:
a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui all'art. 3,
commi 2 e 3;
b) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute e
dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale di cui all'art. 2, comma 3;
c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione
di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito
d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
4. Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2 e' riconosciuto,
da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica
del rispetto dei requisiti previsti e secondo l'ordine di
presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro
10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle
risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole
domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica
comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego
dell'agevolazione.

Art. 5

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data
della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del
Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla
comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei
soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo,
sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, per il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale intestata
all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».

Art. 6

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei
requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
lettera a) e b), contenga elementi non veritieri.
2. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 2, comma 3, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma
3, lettera c). Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge
civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al
recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 7.

Art. 7

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti
d'intesa, l'elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito
da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti
sul divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'elenco delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta
previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
con i relativi importi.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione per via telematica
al Ministero della transizione ecologica.
3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi
dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al
recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.

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