Transizione ecologica e ristorazione: assegnate le risorse per le rinnovabili

In attuazione del decreto 6 maggio 2022

Transizione ecologica e ristorazione.

Con il decreto 15 settembre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 - sono state stabilite e rese note le modalità attuative del decreto 6 maggio 2022, concernenti gli interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione.

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Transizione ecologica e ristorazione: le energie rinnovabili

Il D.M. 6 maggio 2022 prevede un credito d'imposta alle persone fisiche che, dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto e sosterranno spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Transizione ecologica e ristorazione: ammontare del credito di imposta

Il credito d'imposta di cui al comma 1 del D.M. 6 maggio 2022 è valido entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2022.

Transizione ecologica e ristorazione: le risorse assegnate

Le risorse assegnate sono ripartite su base regionale. La suddivisione è contenuta nella tabella allegata al decreto 15 settembre 2022, e riportata qui sotto, in coda al testo integrale del provvedimento.

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreto 15 settembre 2022  

Modalita' attuative del decreto 6 maggio 2022, concernente gli
interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della
ristorazione. (22A06185)

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022)

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (c.d. Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali
agroalimentari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, rubricato
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti
tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173»
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante «Elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale, in
attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre
1999, n. 350, si e' provveduto alla pubblicazione dell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 93965 del 28 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, di aggiornamento, per l'anno 2022, dell'elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi 826 e 827, che istituiscono il «Fondo per la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari tradizionali e certificati» con una dotazione
di 1 milione di euro per l'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 luglio 2022 n. 168, concernente interventi
per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione,
ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
Considerato che occorre garantire nel settore delle attivita'
ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi una offerta
adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche (di
seguito PAT), provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio
o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe, nonche' di
prodotti ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP e STG) e
biologici;
Considerato che le agevolazioni o gli incentivi per le attivita'
ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi, rappresentano uno
strumento per migliorare la competitivita' e il consumo dei prodotti
agroalimentari espressione delle tradizioni culturali tipiche di
ciascuna regione e provincia autonoma, con particolare riferimento
alle produzioni alimentari tipiche, rappresentative della storia e
alla cultura enogastronomica dei diversi territori regionali, e per
aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica di
ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere cosi' gli
effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia diffusione
delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento
degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione alle
regioni, soggetti pubblici istituzionalmente deputati a redigere le
schede tecniche dei PAT ed enti territoriali di riferimento per la
produzione ad indicazione geografica e biologica;
Ritenuto di dover sostenere interventi a sostegno della transizione
ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul
territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una
offerta adeguata di produzioni alimentari tipiche, ad indicazione
geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali
produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi,
favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori;
Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto
interministeriale del 6 maggio 2022, le modalita' attuative e, in
particolare, il metodo applicativo di ripartizione del Fondo per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e
certificati, l'individuazione dell'ammontare assegnato a ciascun
territorio regionale, le modalita' procedurali di richiesta del
beneficio e le modalita' di verifica dei requisiti di ammissibilita';

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2022 n.
168, concernente interventi per favorire la transizione ecologica nel
settore della ristorazione, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) «denominazioni protette»: le denominazioni di origine protetta
(DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinate dai
regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
c) «Fondo»: il Fondo per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali e certificati, istituito nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali dall'art. 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
d) «PAT»: le produzioni indicate nell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ai sensi dell'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
e) «prodotti biologici»: i prodotti disciplinati dal regolamento
(UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio
2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio;

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 5 del decreto
interministeriale, definisce il metodo applicativo di ripartizione
del Fondo, l'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, le
modalita' procedurali di richiesta del beneficio e le modalita' di
verifica dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 3 del
medesimo decreto interministeriale.

 

Art. 3

Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse

1. Il Fondo e' ripartito su base regionale, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del decreto interministeriale, secondo le modalita' previste
nel presente articolo.
2. A ciascuna regione e' assegnata una quota percentuale del Fondo
in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni
protette e la percentuale di PAT, riferibili al proprio territorio
regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT
presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a piu' di
un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il
numero delle regioni interessate.
4. La quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol e', a sua volta, ripartita tra le Province autonome di
Trento e Bolzano, secondo lo stesso criterio previsto dai commi precedenti.

Art. 4

Modalita' di richiesta dell'agevolazione

1. I soggetti indicati all'art. 2 del decreto interministeriale
possono presentare istanza di agevolazione alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono trasferite
le risorse indicate nell'art. 3 del presente decreto.
2. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano stabiliscono le modalita' di presentazione delle suddette
istanze di agevolazione, con propri provvedimenti attuativi da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, le
risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma vengono
ripartite in parti uguali tra i soggetti beneficiari che hanno
presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale,
verificati secondo le modalita' previste dall'art. 5 del presente
decreto.

Art. 5

Verifica dei requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti che presentano istanza di agevolazione attestano il
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
interministeriale mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi previsto
dall'art. 6 del presente decreto, i soggetti richiedenti devono,
altresi', indicare, secondo le modalita' previste dal comma
precedente, le denominazioni protette, i PAT ed i prodotti biologici
che vengono somministrati nell'esercizio della propria attivita'.
3. Nei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 4, comma 2, del
presente decreto, le regioni e le province autonome definiscono le
modalita' dei controlli obbligatori da effettuare sull'offerta
commerciale di ciascun soggetto beneficiario dell'agevolazione
prevista dal presente decreto, al fine di verificare che sia
adeguatamente pubblicizzato l'utilizzo di denominazioni protette, PAT
e prodotti biologici, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

 

Art. 6

Monitoraggio degli interventi

1. Ai fini del coordinamento, monitoraggio e valutazione degli
interventi previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'Osservatorio per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali e certificati (di seguito, «Osservatorio»).
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con successivo
provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'attuazione delle
misure previste dal presente decreto e di valutarne l'efficacia,
secondo le modalita' indicate nei commi seguenti.
4. Entro novanta giorni dalla concessione delle agevolazioni,
ciascuna regione e provincia autonoma trasmette all'Osservatorio una
scheda riepilogativa dell'intervento, nella quale vanno indicati:
a) il numero dei soggetti beneficiari;
b) l'importo del contributo assegnato;
c) le denominazioni protette, i PAT ed i prodotti biologici che
sono stati oggetto di somministrazione da parte dei soggetti
beneficiari, secondo le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.
5, comma 2;
d) per ciascuna denominazione protetta, PAT e prodotto biologico
indicato alla lettera c), il numero dei soggetti beneficiari che ha
somministrato il prodotto.
5. L'Osservatorio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle
schede riepilogative previste dal comma precedente, redige una
relazione illustrativa al fine di valutare l'efficacia
dell'intervento. La predetta relazione viene trasmessa al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito
istituzionale.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non vengono corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne'
emolumenti comunque denominati.
Roma, 15 settembre 2022

(Transizione ecologica e ristorazione)

Allegati

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