Progetti Faro e Pnrr: stanziati 600 milioni di euro per l’economia circolare

Elettronica, Ict, carta, cartone, plastiche e tessili

Progetti Faro e Pnrr.

Con il D.M. 28 settembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 16 ottobre 2021 - il ministero della Transizione ecologica ha stanziato 600 milioni di euro per quattro linee di intervento nell'ambito del perimetro Progetti fato e Pnrr.

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Progetti Faro e Pnrr: l'obiettivo

L'obiettivo dei finanziamenti è rappresentato da progetti inerenti al potenziamento della rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo. Verranno finanziati progetti di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie
e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel "Piano d'azione europeo sull'economia circolare" quali:

  • elettronica e ICT;
  • carta e cartone;
  • plastiche;
  • tessili.In particolare, nei settori produttivi elencato qui sopra, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l'organizzazione in forma di «distretti circolari», una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.

 

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Progetti Faro e Pnrr: le linee di intervento

Quattro le linee di intervento:

  • Linea d'intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di
    impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
    miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
    rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
    comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
  • Linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di
    impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
    miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
    rifiuti in carta e cartone;
    Linea d'intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il
    riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico,
    «Plastic Hubs»), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine
    litter);
  • Linea d'intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle
    frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento
    dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle
    frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs».
    A ciascuna di intervento sono destinati 150 milioni di euro.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato 1 al decreto.

 

 

Decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021  

Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che
promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto
innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione
europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e
cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2,
Missione 2, Componente 1 del PNRR. (21A06037)

(in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2021, n. 248)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n.
77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attivita'
di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
«Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7
del citato decreto-legge n. 80/2021, ai sensi del quale «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle
amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN
recante «Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Considerato che, a seguito dell'approvazione del PNRR da parte del
Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con
decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del
PNRR;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero
della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per la realizzazione
di progetti «faro» di economia circolare, nell'ambito
dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;
Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui
alla Tabella B del suddetto decreto, l'adozione di un decreto del
Ministro della transizione ecologica di approvazione dei criteri di
selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.2, Missione 2,
Componente 1 del PNRR;
Considerato che l'allegato riveduto della decisione di esecuzione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia dispone che: «Il decreto
ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base
ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale
e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento
atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti
di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla
risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri
piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano,
tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualita'
tecnica della proposta; - coerenza e complementarita' con i programmi
della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante
altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono
investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di
trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori,
conformemente al principio «non arrecare un danno significativo»;
Considerato che il contesto generale, aggravato dalla recente
pandemia del virus Covid-19, che richiede un necessario intervento
pubblico volto ad aumentare la competitivita' generale del Paese, sia
per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti dalla
direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggi e dalla direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE)
2018/852, la misura si propone di intervenire sulle criticita' legate
al riciclo dei rifiuti, carenti di un'offerta impiantistica adeguata
agli attuali standard euro unitari;
Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione
europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia
comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not
Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della
Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili
gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e
trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti
urbani, gli inceneritori;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 GBER - Regolamento generale
di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation), in
merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Considerata la comunicazione della Commissione «Temporary framework
for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak - COM 2020/C 91 I/01», con cui la Commissione medesima, in
data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure di
aiuto (Quadro temporaneo) per consentire agli Stati membri di
avvalersi pienamente della flessibilita' prevista dalle norme sugli
aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID;
Considerato che il Quadro temporaneo e' stato esteso con le
successive comunicazioni C(2020) 2215 final, C(2020 3156 final,
C(2020) 4509, C(2020) 7127 final C 2021/C 34/06;
Considerato, altresi', che con la comunicazione C(2020)7127 final
la Commissione ha prorogato il Quadro temporaneo fino al 30 giugno
2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino
al 30 settembre 2021;
Considerato che il 28 gennaio 2021, la Commissione, con la
successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente
al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo;
Considerato che la Commissione ha avviato una procedura di
consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del
regolamento n. 651/2014/UE GBER anzi indicato per consentire
un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo
per la ripresa e la resilienza, nonche' di altri fondi dell'UE e dei
fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli
obiettivi digitali e verdi dell'UE;
Considerato che seguito della procedura di consultazione anzi
indicata, e' stato adottato, in data 23 luglio 2021, il regolamento
della Commissione 2021/1237/UE recante la modifica del regolamento
(UE) n. 651/2014 GBER;

Decreta:

1. Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del
PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e
degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti
«Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie
e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi,
individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare,
quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In
particolare, nei settori produttivi anzi individuati, verranno
finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso
l'organizzazione in forma di «distretti circolari», una maggiore
resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale,
contribuendo, altresi', al raggiungimento degli obiettivi di economia
circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.
2. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli
interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1
del PNRR per la realizzazione di progetti «Faro» di economia
circolare, pari a 600.000.000,00 euro, sono assegnate mediante
procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con pubblicazione del
relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica (MITE).
3. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica,
entro il suddetto termine, verranno emanati dal MITE quattro avvisi
aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi
rientranti nelle seguenti aree tematiche:
Linea d'intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
Linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti in carta e cartone;
Linea d'intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il
riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico,
«Plastic Hubs»), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine
litter);
Linea d'intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle
frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento
dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle
frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs».
4. Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite per ciascuna Linea
di intervento come di seguito:
Linea d'intervento A: 150.000.000;
Linea d'intervento B: 150.000.000;
Linea d'intervento C: 150.000.000;
Linea d'intervento D: 150.000.000.
Il 60% delle risorse di cui al punto 2, pari a 360.000.000,00
milioni di euro, e' destinato alle Regioni del centro sud: Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'intervento,
pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati,
rispettivamente, alle regioni del centro sud e alle restanti regioni,
e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la
rispettiva Linea d'intervento e il secondo al 40% delle risorse
medesime.
5. I destinatari delle risorse di cui al punto 2 sono:
a) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' di
cui all'art. 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le
imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita'
ausiliarie di cui all'art. 2195, numero 5), del codice civile, in
favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).
6. I soggetti destinatari di cui al punto 5, alla data di
presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle
imprese o, in alternativa, essere iscritti alla Camera di commercio.
Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, pena la revoca
del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione del
finanziamento, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel
territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art.
9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei
loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 3 e
4, del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese
individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due
dichiarazioni dei redditi presentate;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni
concesse dal MITE;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento GBER).
7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto i soggetti di cui al punto 5 nei confronti dei quali
sussistono le condizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016,
art. 80, comma 1 e 2.
8. Le proposte di cui al punto 3 saranno oggetto di selezione e
valutazione da parte di apposita commissione che sara' nominata con
successivo decreto ministeriale e sara' composta da tre membri
nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di
commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro
membri indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord,
Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La stessa
commissione provvedera' alla formulazione della graduatoria delle
proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.
9. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria
delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca
o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 15,
risultino risorse residue non assegnate, si potra' procedere alla
riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee
d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi' da
assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della
misura di cui al punto 2, nel rispetto dei limiti di allocazione
delle risorse stanziate.
10. Nel caso di cui al punto 9, il Ministro provvedera',
entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle quattro
graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalita' di
rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute.
11. Gli avvisi di cui al punto 3 dovranno prevedere le modalita' e
i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari
delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle
spese ammissibili.
12. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguira'
le modalita' previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lettera b) del
regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal regolamento
2021/1237.
13. I criteri di ammissibilita' e valutazione delle proposte sono
indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
14. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati
e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.
15. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale nei seguenti casi:
perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti soggettivi e
oggettivi di ammissibilita', ovvero irregolarita' della
documentazione non sanabile o non sanata entro dieci giorni dalla
richiesta;
mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione
dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede
di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili
al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;
mancata realizzazione, anche parziale, del programma di
investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la
parte realizzata non risulti organica e funzionale).
Il Ministero della transizione ecologica si riserva, altresi', di
revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto
destinatario delle risorse di cui ai punti 2, 4 e 5 incorra in
un'irregolarita' essenziale non sanabile oppure in violazioni di
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Allegati

ALLEGATO 1

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