Proposte per siti di produzione dell’idrogeno: gli adempimenti per gli enti locali

Decreto direttoriale n. 427, di attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463

Proposte per siti di produzione dell'idrogeno.

Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 427, di attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito Pnrr, Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», finanziato dall'Unione europea - Next Generation Eu.

Abbonati ad Ambiente&Sicurezza: il tuo strumento di lavoro

Il decreto è finalizzato alla definizione degli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province autonome, nonché alla definizione dello schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Il bando tipo definisce inoltre le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali connesse al citato Investimento 3.1.

Decreto di attuazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto del ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall’unione europea – Next Generation Eu

(...)

Articolo 1

(Finalità e oggetto) 

1. Il presente decreto è finalizzato alla definizione degli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome, nonché alla definizione dello schema di Bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome medesime che disciplina le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 2. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, regola altresì: a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all’avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021; b) i requisiti di ammissibilità degli interventi; c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi; d) i costi ammissibili; e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi; f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni; g) le modalità per la disciplina dei rapporti e gli obblighi in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle regioni e province autonome; h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari delle progettualità ammesse a finanziamento; DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Incentivi Energia 12 i) il regime di aiuto da applicare.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per: a) “Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”: ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR; b) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; a) “Bando tipo”: Avviso pubblico di cui all’Allegato 1; b) “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli; c) “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici; d) “decreto del 21.10.2022”: il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022; e) “decreto direttoriale”: il decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell’articolo 7, comma 2 del decreto del 21.10.2022; f) “DGIE”: Direzione generale incentivi energia del Ministero; g) “Divisione IV”: la Divisione IV “Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico” della DGIE del Ministero; h) “domanda di rimborso o richiesta di pagamento al soggetto attuatore delegato”: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore esterno al Soggetto attuatore delegato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; i) “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: l’energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; j) “frode” o “frodi”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Incentivi Energia 13 dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; k) “frode sospetta” o “frodi sospette”: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea; l) “funzione di monitoraggio”: funzione responsabile del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza; m) “funzione di controllo”: funzione, di pertinenza del soggetto attuatore delegato, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target; n) “idrogeno rinnovabile”: l’idrogeno ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto del 21.10.2022; o) “impianti addizionali”: impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previso dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del Bando tipo localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell’elettrolizzatore, entrati in esercizio entro 24 mesi dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 del presente decreto; p) “impianti asserviti”: impianti di energia da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell’elettrolizzatore, ovvero: 1) impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 che rispettano quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2) del decreto legislativo n. 199/2021; 2) impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022; q) “Investimento 3.1”: l’Investimento 3.1 denominato “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR; r) “milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.); s) “Ministero o MASE”: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; t) “OLAF”: Ufficio europeo per la lotta antifrode; DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Incentivi Energia 14 u) “PNRR”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; v) “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241; w) “Progetto o Intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; x) “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; y) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del soggetto attuatore esterno, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso; z) “Rendicontazione dei milestone e target”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali) quale condizione abilitante per la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione europea. Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto; aa) “Servizio centrale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241; bb) “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR”: il Si.Ge.Co. consiste nell’organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l’attuazione del PNRR e al fine di fornire all’UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile; cc) “Sistema ReGiS”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR; dd) “Soggetto attuatore delegato”: il soggetto a cui sono delegate da parte del MASE, mediante stipula di Accordo in base a quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, fermo restando in capo al MASE stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Incentivi Energia 15 PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell’investimento esercitabile anche attraverso controlli di quality review. Nel quadro delle sue responsabilità, il soggetto attuatore delegato esercita altresì la funzione di gestione finanziaria, nel caso in cui lo stesso abbia optato per la modalità di gestione finanziaria “accentrata”, ai sensi dell’articolo 15 del Bando Tipo, dei progetti ammessi a finanziamento. Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del 21.10.2022 i soggetti attuatori delegati coincidono con le Regioni e Province autonome; ee) “Soggetto beneficiario” o “Soggetto attuatore esterno”: soggetto responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento di milestone e target per la quota parte di competenza. I soggetti attuatori esterni coincidono con i Soggetti beneficiari delle agevolazioni; ff) “target”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato; gg) “Temporary Framework Russia-Ucraina”: la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni; hh) “zona geografica e virtuale di mercato”: zona della rete rilevante definita all’atto di entrata in esercizio dell’elettrizzatore dalla Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, così come aggiornata ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall’Autorità medesima.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del 21.10.2022, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all’articolo 5 sono pari a 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro a valere sulle risorse attribuite all’Investimento 3.1. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra regioni e province autonome secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto del 21.10.2022.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata in favore dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del Bando tipo.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata per gli interventi di cui all’articolo 5 del Bando tipo. Gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Bando tipo sono realizzati nei siti di cui all’articolo 6 del medesimo Bando tipo.

Articolo 6

(Regime di aiuto)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 da parte dei Soggetti attuatori delegati avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework RussiaUcraina, secondo le modalità e i tempi previsti dal Bando tipo.

Articolo 7

(Obblighi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. Il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, è obbligato a: a) assicurare la supervisione complessiva dell’attuazione dell’Investimento 3.1 e del corretto conseguimento dei target e milestone ad esso associati, anche tramite controlli di quality review; b) rappresentare il punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento; c) garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso, con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), abbia deciso di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo.

Articolo 8

(Obblighi dei Soggetti attuatori delegati)

1. I soggetti attuatori delegati, entro il 31 gennaio 2023 dell’entrata in vigore del presente decreto: a) pubblicano l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, secondo quanto previsto dall’articolo 10; b) comunicano alla DGIE la volontà di optare per la gestione finanziaria “accentrata” o “decentrata”, secondo le opzioni di cui all’articolo 15 del Bando tipo; nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui al comma 1, lettera a), i Soggetti attuatori delegati definiscono i tempi dei procedimenti amministrativi degli atti e provvedimenti di cui al medesimo Avviso, tenendo conto che la graduatoria dei progetti ammissibili deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2023. 3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto del 21.10.2022, entro massimo il 5 giugno 2023, i soggetti attuatori delegati comunicano alla DGIE l’eventuale ammontare delle agevolazioni residue e l’elenco di soggetti proponenti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse, allegando altresì i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all’articolo 13 del Bando tipo. 4. la dotazione finanziaria a disposizione di una o più regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell’articolo 7, con decreto del direttore generale della DGIE si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse 5. Fermo restando in capo al Ministero il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, le regioni e provincia autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati, svolgono le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, milestone e target. Le regioni e provincia autonome, qualora con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo, svolgono altresì la funzione di gestione finanziaria dei progetti ammessi, presidiando e verificando la corretta esecuzione degli adempimenti posti in capo ai Soggetti attuatori esterni di cui all’articolo 9. Nell’esercizio delle proprie funzioni delegate, le regioni e provincia autonome assicurano il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR ed opera secondo le istruzioni e linee guida fornite dal Ministero.

Articolo 9

(Obblighi dei Soggetti beneficiari o Soggetti attuatori esterni) 

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17 del Bando tipo.

Articolo 10

(Bando tipo)

1. I Soggetti attuatori delegati pubblicano l’Avviso pubblico di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) secondo il format di Bando tipo dell’Allegato 1. 2. Il Bando tipo definisce le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b, c), d), f) e h). 3. Ai Soggetti attuatori delegati è data facoltà di poter modificare il Bando tipo esclusivamente con riferimento a quanto di seguito indicato:

a) prevedere una definizione di “aree industriale dismessa” diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente al concetto di “area dismessa”;

b) ridurre i valori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1) relativi alle modifiche sostanziali;

c) ridurre la distanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g);

d) ridurre i valori di cui all’articolo 8, comma 3 relativi al limite massimo dell’agevolazione;

e) modifica dell’articolo 12, prevedendo che le attività di istruttoria e la valutazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possano gestite diversamente da quanto disposto dal medesimo articolo, fermo restando la possibilità di ricorrere per una sola volta ad una eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa con la domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del Bando tipo;

f) ridurre i tempi connessi alla rendicontazione di cui all’articolo 15;

g) selezionare la gestione “accentrata” o “decentrata” di cui all’articolo 15;

h) ridurre le distanze di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Appendice B; 4. Limitatamente alla Regione Sardegna, il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), punto iii del Bando tipo è da intendersi anche come possibilità che il sito sia collegabile ad una rete gas entro la distanza massima di 50 chilometri dal perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore.

Articolo 11

(Modalità di gestione finanziaria)

1. La concessione delle agevolazioni ai Soggetti attuatori esterni avviene nel rispetto delle modalità indicate dagli articoli 14 e 15 del Bando tipo. 2. Qualora con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), il Soggetto attuatore delegato decida di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo, il Ministero provvede a trasferire le risorse finanziarie al Soggetto attuatore delegato, al fine di garantire un’adeguata disponibilità di cassa per l’erogazione delle stesse ai Soggetti attuatori esterni. Nello specifico, il Ministero eroga: a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell’importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso Soggetto attuatore delegato, tramite il format reso disponibile dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero; b) una o più quote, fino al 90% dell’importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori esterni, a seguito della presentazione alla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero di apposite domande di rimborso, da effettuarsi con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero medesimo; c) una quota a saldo, pari al 10% dell’importo della concessione, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto attuatore delegato, attestante la conclusione degli interventi ricadenti nella responsabilità dello stesso, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza, con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e dell’avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI. 2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è subordinata alla notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale. 4. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della Divisione IV della DGIE. Eventuali comunicazioni relative al presente decreto, ad eccezione del bando tipo, possono essere trasmesse al seguente indirizzo email IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 3.1 - Produzione in aree industriali dismesse”. 1. L’Allegato 1, nonché le Appendici A, A1, A2, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome