Radioprotezione: la sicurezza nella risonanza magnetica

Radioprotezione sicurezza risonanza magnetica
Il decreto del ministero della Salute 14 gennaio 2021 definisce procedure ma anche ruoli e responsabilità a partire dal legale rappresentante della struttura sanitaria

Radioprotezione: la sicurezza nella risonanza magnetica è il contenuto del decreto del ministero della Salute 14 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2021, n. 65.

 

Il tema del decreto

In particolare, il provvedimento si occupa della determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego per le apparecchiature a  risonanza  magnetica  e  individuazione  di  altre tipologie di apparecchiature a  risonanza  magnetica  settoriali  non soggette ad autorizzazione.

Nell'allegato sono definiti gli standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di
apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, mentre le due appendici riportano esempi di:

  • modulo di anamnesi e consenso informato per esame di risonanza magnetica;
  • scheda di accesso riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla zona controllata.

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I soggetti e le responsabilità

Definito il ruolo del legale rappresentante della struttura sanitaria in cui è installata  l'apparecchiatura, che:

  • avvalendosi dei soggetti preposti specificati nell'allegato (vedi sotto), assicura  il  rispetto  degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica  degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta;
  • entro sessanta giorni  dall'avvenuta  installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, comunica alla regione o provincia  autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al decreto in commento, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 14 gennaio 2021.

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Decreto del ministero della Salute 14 gennaio 2021

Determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego   per   le
apparecchiature a  risonanza  magnetica  e  individuazione  di  altre
tipologie di apparecchiature a  risonanza  magnetica  settoriali  non
soggette ad autorizzazione. (21A01353)
 

in Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2021, n. 65

 

IL VICEMINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,  n.

542, recante «Regolamento recante norme per  la  semplificazione  del

procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature

a risonanza  magnetica  nucleare  sul  territorio  nazionale»  e,  in

particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede che gli «standards»  di  sicurezza

ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con  decreto  del

Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio superiore  di

sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto  superiore  per

la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro  e  aggiornati,  con  la

medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su

domanda delle imprese produttrici;

l'art. 3, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro della

sanita',  sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  l'Istituto

superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la

sicurezza nel lavoro, sono individuate le  apparecchiature  R.M.  non

soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi «standards»

di sicurezza ed impiego;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e  successive

modificazioni e integrazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva

93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;

Visto il regolamento UE  2017/745  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che

modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e  il

regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le  direttive  90/385/CEE  e

93/42/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018,  recante

«Determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego  per   le

apparecchiature a  risonanza  magnetica»  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 10 ottobre 2018, n. 236;

Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore  di  sanita',  formulati

con note del  5  marzo  2018  e  del  20  marzo  2019;  dell'Istituto

nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,

formulati con note del 9 marzo 2018 e 28 marzo 2019 e  del  Consiglio

superiore di sanita' resi nelle sedute del 27 marzo 2018,  16  aprile

2019 e del 9 giugno 2020;

Visto il parere  tecnico  della  Societa'  italiana  di  radiologia

medica e interventistica del 21 gennaio 2019 e tutta  la  letteratura

scientifica di settore;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 217/CSR);

 

Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di

risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato al presente

decreto che ne costituisce parte integrante.

  1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria, in  cui  e'

installata  l'apparecchiatura,  avvalendosi  dei  soggetti   preposti

specificati  nel  documento  allegato,  assicura  il  rispetto  degli

standard tecnici nonche'  la  protezione  fisica  e  la  sorveglianza

medica  degli   operatori,   dei   pazienti   e   della   popolazione

occasionalmente esposta.

                               Art. 2

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica  settoriali  di  nuova

generazione, con campo magnetico non superiore  a  0,5  tesla  e  con

magnete  non  superconduttore,  destinate  all'esecuzione  di   esami

diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni  degli

arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede)

e della biomeccanica vertebrale (in clino e in  ortostasi)  non  sono

soggette ad autorizzazione.

  1. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature a

risonanza magnetica  settoriali  di  cui  al  comma  1,  sono  quelli

stabiliti alla lettera H) del documento allegato al presente decreto.

                               Art. 3

  1. Entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta    installazione

dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante

della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia  autonoma

di appartenenza e agli organi di vigilanza  di  cui  all'art.  7  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  1994,  n.  542,  il

completo  soddisfacimento  degli  obblighi  previsti  dal   documento

allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione

tecnica.

                               Art. 4

  1. Il decreto 10 agosto 2018 citato in premessa e' abrogato.
  2. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

  1. Fatti salvi eventuali obblighi previsti da altre normative,  le

strutture sanitarie presso cui sono state installate e sono  operanti

apparecchiature  R.M.  si  adeguano  alle  disposizioni  tecniche   e

organizzative previste  nell'allegato  tecnico  al  presente  decreto

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

                                                             ALLEGATO

 

Standard  di   sicurezza   per   l'installazione   e   l'impiego   di

  apparecchiature a risonanza magnetica per  uso  clinico  con  campo

  statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla

 

Il presente documento disciplina gli aspetti relativi alla  messa

in   esercizio   dell'apparecchiatura   di    risonanza    magnetica,

finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti  di  sicurezza.  Esso

rappresenta  una  sintesi  delle  norme  di  buona  tecnica  e  delle

raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili e tiene conto

della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della  sua

emanazione. Nuovi standard derivanti  dalla  evoluzione  delle  norme

europee e delle  raccomandazioni  sopra  richiamate  potranno  essere

adottati, a modifica ed integrazione di quelli gia' esistenti,  anche

in attesa del loro recepimento da parte della normativa nazionale.

Per le apparecchiature a Risonanza Magnetica e  tutti  gli  altri

dispositivi  medici  menzionati  si  applica  quanto  disposto  dalla

normativa dell'Unione europea vigente in tema  di  marcatura  CE  del

dispositivo medico (direttiva 93/42/CEE e regolamento UE 2017/745 del

Parlamento europeo e del Consiglio  del  5  aprile  2017  per  quanto

applicabili).

A0) Definizioni.

APPARECCHIATURA  RM:  apparecchiatura  elettromedicale  destinata

all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo  di  pazienti,

comprendente tutte  le  parti  hardware  e  software  dalla  rete  di

alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione.

APPARECCHIATURA   RM   FISSA:   apparecchiatura   elettromedicale

installata in modo permanente presso un  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER

IMMAGINI destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA  in

vivo di pazienti, comprendente tutte le  parti  hardware  e  software

dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di  visualizzazione.

Se non diversamente specificato con APPARECCHIATURA RM si intende una

APPARECCHIATURA RM FISSA.

APPARECCHIATURA  RM   MOBILE:   apparecchiatura   elettromedicale

destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in  vivo  di

pazienti installata su un mezzo mobile dedicato.

APPARECCHIATURA RM  SETTORIALE:  apparecchiatura  elettromedicale

destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in  vivo  di

pazienti per lo studio degli arti propriamente detti,  delle  spalle,

delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo.

CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:  insieme  delle  aree,  degli

ambienti, dei  locali  e  delle  apparecchiature  diagnostiche  e  di

supporto che definiscono la struttura sanitaria presso  la  quale  si

svolge attivita' diagnostica per immagini contenente il SITO RM.

EQUIPE RM: medico specialista in radiodiagnostica o  in  possesso

di  un  diploma  di  specializzazione   in   una   delle   discipline

equipollenti, tecnico sanitario di radiologia  medica,  infermiere  e

altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell'applicazione  degli

standard di sicurezza e impiego delle  apparecchiature  di  RISONANZA

MAGNETICA.

TECNICO  SANITARIO  di  RADIOLOGIA   MEDICA   (TSRM):   operatore

sanitario  che,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  746/1994,

coadiuva con altre figure sanitarie gli interventi di protezione  del

paziente.

ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM: laureato in fisica  o

in ingegneria con comprovata esperienza nell'ambito  specifico  della

RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1).

ETICHETTATURA: identificazione di un dispositivo medico  o  altra

attrezzatura   in   relazione   alle   possibili   interazioni    con

l'APPARECCHIATURA RM.

ESAME RM: processo  completo  di  acquisizione  dei  dati  da  un

paziente per mezzo di RISONANZA MAGNETICA e del referto radiologico.

MEDICO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA

DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA   RM:   medico   specialista    in

radiodiagnostica o in possesso di un diploma di  specializzazione  in

una  delle  discipline   equipollenti   con   comprovata   esperienza

nell'ambito della RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1).

MEDICO  RESPONSABILE  DELLA   PRESTAZIONE   DIAGNOSTICA:   medico

specialista in radiodiagnostica  o  in  possesso  di  un  diploma  di

specializzazione in una delle discipline  equipollenti  presente  nel

CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI al momento  dell'esecuzione  della

prestazione diagnostica di RM.

PERSONALE AUTORIZZATO: operatori che svolgono con continuita'  la

loro attivita' all'interno del  SITO  RM  adeguatamente  formati  sui

rischi specifici derivanti dalla presenza dell'APPARECCHIATURA  RM  e

provvisti di specifica idoneita' lavorativa.

REGOLAMENTO  DI  SICUREZZA:  documento  di  riferimento  per   la

gestione delle attivita' che si svolgono all'interno del SITO  RM  in

relazione agli specifici rischi in esso presenti.

RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA:   MEDICO   RESPONSABILE   DELLA

SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA

RM ed ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.

RISONANZA  MAGNETICA  (RM):  assorbimento  risonante  di  energia

elettromagnetica da parte di un insieme di nuclei atomici posti in un

campo magnetico.

SALA   RM:   locale   contenente   il   magnete   RM    integrato

nell'APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA.

SITO RM: volume  contenente  la  ZONA  CONTROLLATA  ed  i  locali

strettamente dedicati in via esclusiva all'attivita' diagnostica RM.

ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO: zona  coincidente  con  il  SITO  RM

delimitata da barriere fisiche il cui accesso e' regolamentato.

ZONA  CONTROLLATA:  volume  tridimensionale  dello   spazio   che

circonda il magnete RM contenente il volume schermato dalla gabbia di

Faraday e il campo disperso di  induzione  magnetica  prodotto  dalla

APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA con valore pari o  superiore  a

0,5 mT, eventualmente esterno alla gabbia di Faraday.

ZONA DI EMERGENZA: area all'interno del SITO RM dove sono ubicati

i farmaci, i dispositivi medici  ed  i  presidi  necessari  al  primo

intervento medico sul paziente che si rendesse necessario  anche  per

motivi non strettamente legati all'esecuzione dell'ESAME RM.

ZONA DI PREPARAZIONE:  area  all'interno  del  SITO  RM  dove  il

paziente  viene  sottoposto  ad  eventuali   procedure   preparatorie

all'ESAME RM.

ZONA  DI  RISPETTO:  volume  tridimensionale  dello  spazio   che

circonda la  SALA  RM  contenente  il  campo  disperso  di  induzione

magnetica prodotto dalla APPARECCHIATURA A  RISONANZA  MAGNETICA  con

valore compreso tra 0,5 mT e 0,1 mT.

A) DISPONIBILITA' DELLE ULTERIORI DOTAZIONI STRUMENTALI DIAGNOSTICHE
  RICHIESTE

L'installazione  di  APPARECCHIATURE  RM  (ad   eccezione   delle

APPARECCHIATURE RM SETTORIALI)  e'  consentita  presso  le  strutture

sanitarie  pubbliche  o  private,  autorizzate  secondo  i  requisiti

stabiliti   a   livello   regionale,    e    comunque    dotate    di

un'apparecchiatura     di     tomografia      computerizzata,      di

un'apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo.

Alle singole regioni e' consentito, anche in  base  ad  eventuali

proprie valutazioni sulla connotazione  tecnologica  delle  strutture

sanitarie,    derogare    dalla     necessita'     della     presenza

dell'apparecchiatura di tomografia computerizzata nel caso in cui sia

prevista e regolamentata un'integrazione con strutture  viciniori  di

diagnostica per immagini.

APPARECCHIATURE RM MOBILI

Le APPARECCHIATURE RM  MOBILI  debbono  essere  inserite  in  una

struttura sanitaria  che  disponga  delle  altre  apparecchiature  di

diagnostica sopra citate, ferma restando la necessita' di individuare

precisi bacini geografici di utenza, comunque non eccedenti  l'ambito

regionale.

Tali APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  sono  temporanee  e  come  tali

esclusivamente sostitutive di quelle fisse gia' autorizzate.  Possono

essere  utilizzate  unicamente  per  consentire  la  manutenzione   o

sostituzione dell'APPARECCHIATURA RM gia'  autorizzata  o  interventi

sulla struttura e comunque per un periodo non superiore a un anno.

Le singole regioni potranno derogare dalle  limitazioni  riferite

alle apparecchiature RM mobili in caso di situazione territoriali  ed

orografiche particolarmente disagiate.

B) ZONE E LOCALI DEL SITO RM

B.1 ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO

L'ingresso al SITO RM dei pazienti e delle persone  non  comprese

nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO  e'  consentito  attraverso  un

unico varco regolamentato apribile solo previo consenso dall'interno.

L'ingresso del PERSONALE AUTORIZZATO al  SITO  RM  e'  consentito

attraverso il medesimo  ingresso  sempre  mediante  l'impiego  di  un

dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc....).

Ulteriori porte di accesso al SITO RM,  fruibili  unicamente  per

motivi  tecnico-gestionali,  devono  essere  riservate  al  PERSONALE

AUTORIZZATO,  dotate  di  un  dispositivo  di  accesso  personale   o

utilizzate come uscita di sicurezza.

Le porte di accesso al SITO RM devono  essere  dotate  di  idonea

segnaletica di rischio e di  divieto  di  accesso  alle  persone  non

comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO.

In assenza di attivita' diagnostica tutte le porte di accesso  al

SITO RM dovranno comunque essere mantenute chiuse  a  chiave,  ovvero

non liberamente apribili dall'esterno.

Gli  estintori  posti  all'interno  del  SITO  RM  devono  essere

etichettati e certificati dal  Fabbricante  come  idonei  all'impiego

all'interno del SITO RM. La tipologia, il numero e l'ubicazione  sono

stabiliti in  accordo  alle  vigenti  normative  antincendio  per  le

strutture sanitarie.

In ciascun SITO RM deve essere garantita la presenza di almeno un

rilevatore  di  componenti  ferromagnetiche.  Eventuali  sistemi   di

rivelazione fissi non devono in alcun modo ostacolare il transito  da

e verso la  SALA  RM.  L'installazione  e  l'impiego  di  sistemi  di

rivelazione di componenti  ferromagnetiche  deve  essere  considerato

come integrativo e non  sostitutivo  delle  procedure  di  sicurezza.

Devono essere adottate misure di sicurezza  specifiche  di  carattere

procedurale per prevenire l'accesso, anche  accidentale,  di  persone

non comprese nell'elenco  del  PERSONALE  AUTORIZZATO.  L'impiego  di

metal  detector  portatili  convenzionali   che   non   differenziano

materiali ferrosi da materiali metallici e' sconsigliato.

Le vie di fuga devono essere definite e segnalate  con  opportuna

segnaletica.

All'ingresso  della  ZONA  AD  ACCESSO  CONTROLLATO  deve  essere

presente e visibile idonea segnaletica di  avviso  dei  rischi  e  di

presenza continua del campo magnetico.

L'entrata  nella  ZONA  AD  ACCESSO   CONTROLLATO   deve   essere

regolamentata garantendo:

la valutazione dei rischi connessi per  soggetti  portatori  di

dispositivi cardiaci impiantabili attivi o altri  dispositivi  medici

attivi o passivi nonche' alle altre  categorie  di  persone  per  cui

possano sussistere controindicazioni;

il  divieto  di  introduzione  di  attrezzature,  materiali   o

dispositivi ferromagnetici.

Anche  durante  lo  svolgimento   di   attivita'   non   cliniche

all'interno delle ZONE CONTROLLATE e' auspicabile che venga garantita

la presenza di almeno un'altra persona, autorizzata all'accesso,  che

possa intervenire in caso di emergenza.

Il  PERSONALE  AUTORIZZATO  puo'  consentire,  sotto  la  propria

responsabilita', l'accesso e la permanenza all'interno del SITO RM  a

soggetti che non devono accedere alla ZONA CONTROLLATA, ma  solo  per

il tempo strettamente necessario a svolgere le attivita' autorizzate.

E' buona prassi indicare all'esterno  del  SITO  RM  i  nomi  dei

RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  e  del  PERSONALE  AUTORIZZATO  ed  un

numero telefonico per le emergenze.

B.2 ZONA DI RISPETTO

La ZONA DI RISPETTO deve essere interamente confinata all'interno

del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER  IMMAGINI.  L'utilizzo  della  ZONA  DI

RISPETTO deve essere regolamentato sulla  base  di  prescrizioni  che

tengano   conto   delle   eventuali   problematiche   connesse   alla

compatibilita'   elettromagnetica   relativa   alle   apparecchiature

presenti, ferma restando l'applicazione del sistema dei valori limite

di esposizione previsti per i lavoratori e la popolazione.

B.3 ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature

Qualsiasi attrezzatura o  dispositivo  medico  appartenente  alla

dotazione stabile del SITO RM la cui  interazione  con  il  campo  di

induzione  magnetica  disperso  presente   all'interno   della   ZONA

CONTROLLATA non e' a priori  prevedibile  dal  PERSONALE  AUTORIZZATO

deve essere etichettato, secondo  quanto  previsto  dalle  rispettive

normative applicabili.

L'ETICHETTATURA   consente   di   discriminare   attrezzature   o

dispositivi medici che  non  possono  essere  introdotti  all'interno

della ZONA  CONTROLLATA  da  quelli  che  possono  essere  introdotti

liberamente o nel rispetto di prestabilite condizioni.

L'ETICHETTATURA di un dispositivo medico o  di  una  attrezzatura

deve essere riferita a quanto previsto dalla norma armonizzata CEI EN

62570:2016-01 «Pratiche standard per la  marcatura  di  sicurezza  di

dispositivi  medici  e  altri  oggetti  in  ambiente   di   risonanza

magnetica» che recepisce integralmente la norma ASTM F2503-13.

Sono definite tre categorie:

MR-safe

Il dispositivo medico non comporta alcun tipo di rischio in  ogni

possibile condizione  di  ambiente  RM.  Un  dispositivo  MR-safe  e'

costituito da materiali elettricamente non conduttivi, non  metallici

e non magnetici.

MR-conditional

Il dispositivo medico ha dimostrato di non porre rischi reali  in

un determinato ambiente RM sotto specifiche condizioni  di  utilizzo.

Le condizioni minime di  esposizione  che  definiscono  lo  specifico

ambiente RM includono l'intensita' del campo magnetico, il  gradiente

spaziale e le variazioni temporali (dB/dt) dello stesso, e  l'energia

depositata  espressa  in  termini  di  SAR.  Possono  inoltre  essere

richiesti requisiti aggiuntivi, come una  particolare  configurazione

del dispositivo.

MR-unsafe

Il  dispositivo  medico  comporta  rischi  inaccettabili  per  il

paziente, gli operatori o qualsiasi altro individuo all'interno della

ZONA CONTROLLATA.

B.4 Sito di installazione dell'APPARECCHIATURA RM

La progettazione del SITO RM e la destinazione d'uso  dei  locali

compresi nelle ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO e nelle ZONE  DI  RISPETTO

devono garantire:

il corretto funzionamento  degli  apparati  e  dei  dispositivi

installati sia compatibile con la presenza del campo magnetico;

il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM  in  presenza

di grandi masse metalliche in movimento in prossimita'  del  SITO  RM

(ascensori, automezzi, etc.);

il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM anche a basse

frequenze  (0  -  200  Hz)  in  presenza  di  altre   apparecchiature

elettroniche nelle immediate vicinanze del SITO RM.

B.5 Sala attesa pazienti e sala attesa barellati

La sala d'attesa per i pazienti deambulanti, eventualmente  anche

in utilizzo comune con altre attivita' diagnostiche,  accessibile  ai

portatori di disabilita', deve essere prevista al di fuori della ZONA

AD ACCESSO CONTROLLATO.

Deve  essere  identificata  un'apposita  area  di  attesa  per  i

pazienti barellati negli immediati pressi del SITO RM, o  all'interno

del  SITO  RM  stesso  in  un'area  posta  al  di  fuori  della  ZONA

CONTROLLATA. Tale area deve essere provvista di dotazioni di supporto

per l'assistenza medica sul paziente indipendenti da quelle esistenti

nella ZONA DI PREPARAZIONE e  nella  ZONA  DI  EMERGENZA.  L'area  di

attesa barellati, se non prevista all'interno di  un  locale  ad  uso

esclusivo, deve essere delimitata da  barriere  fisse  o  mobili  che

garantiscano la privacy del paziente. Nei casi in cui la presenza  di

pazienti barellati sia ritenuta  occasionale  e'  possibile  derogare

dalla realizzazione di una zona di stazionamento dedicata  attraverso

una procedura codificata nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

B.6 Locale visita medica

Prima di effettuare l'ESAME RM il paziente deve essere  informato

sulle possibili controindicazioni,  i  rischi  e  le  limitazioni  di

carattere medico.

Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per

i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame, il

paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, e' tenuto a rispondere

alle domande contenute nel questionario che l'equipe  RM  utilizzera'

per   far   emergere   possibili   controindicazioni   all'esecuzione

dell'ESAME RM. Il MEDICO RESPONSABILE DELLA  PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA

valutera' - sulla base delle  informazioni  acquisite  -  l'eventuale

necessita' di ulteriori approfondimenti per  i  quali  dovra'  essere

garantita la possibilita' di esecuzione di  una  visita  medica  atta

allo scopo. La sala anamnesi puo' essere ubicata esternamente al SITO

RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA

CONTROLLATA.

Il questionario anamnestico concernente le informazioni  relative

al paziente - da utilizzare secondo quanto definito in appendice 1  -

deve prevedere  i  quesiti  allo  stato  dell'arte  delle  conoscenze

relativi alle possibili controindicazioni  all'esecuzione  dell'ESAME

RM, e va predisposto ed  eventualmente  integrato  sulla  base  delle

scelte che competono al MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.  Il  questionario

anamnestico  deve  essere  firmato  dal  MEDICO  RESPONSABILE   DELLA

PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, mentre il paziente controfirma in calce alla

medesima pagina, a testimonianza  della  propria  consapevolezza  sul

possibile rischio connesso ad eventuali risposte false o  mendaci  ai

quesiti sottopostigli, ed in conformita'  a  quanto  evidenziato  nel

modello di cui alla richiamata appendice 1.

Il questionario anamnestico,  unitamente  al  consenso  informato

all'ESAME RM, puo' essere gestito anche secondo modalita' digitali.

B.7 Spogliatoio del personale

Lo spogliatoio ad  uso  del  PERSONALE  AUTORIZZATO  puo'  essere

allocato all'esterno o all'interno del SITO RM; se posto  all'interno

del SITO RM  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente  dal  PERSONALE

AUTORIZZATO.

B.8 Spogliatoio dei pazienti

Lo spogliatoio dei pazienti e' il locale all'interno del SITO  RM

dove i pazienti possono lasciare  i  propri  abiti  ed  indossare  il

camice o  telino  monouso  eventualmente  previsti  per  l'esecuzione

dell'esame.  Immediatamente  prima  dell'accesso  alla  SALA  RM   il

paziente che necessita di indossare indumenti personali  che  possono

interferire con l'esame RM deve essere scansionato con un  rilevatore

di componenti ferro-magnetiche.  Lo  spogliatoio  deve  garantire  la

privacy del paziente e puo' essere delimitato da barriere  fisse  e/o

mobili. Deve essere dotato di un portaoggetti chiudibile  con  chiave

non ferromagnetica; in  alternativa,  lo  spogliatoio  dovra'  essere

chiudibile con chiave non ferromagnetica.

B.9 Servizi igienici

Devono essere previsti servizi igienici  adeguati  alle  esigenze

del personale, dei pazienti e dei loro  accompagnatori,  relativa  ai

soggetti portatori di disabilita' ubicati preferibilmente all'interno

del SITO RM o nelle sue immediate vicinanze. I servizi  igienici  per

portatori di disabilita' devono essere collocati sullo  stesso  piano

del  SITO  RM   con   percorso   di   accesso   privo   di   barriere

architettoniche.

B.10 ZONA DI PREPARAZIONE

Per assicurare un'adeguata riservatezza al paziente  la  ZONA  DI

PREPARAZIONE  deve  essere  realizzata  in  un   locale   o   un'area

confinabile con barriere fisiche mobili;  le  dotazioni  di  supporto

necessarie per l'esecuzione delle procedure previste dovranno  essere

dedicate  e  separate  da  quelle  a  supporto  della  postazione  di

emergenza e dell'eventuale area di attesa barellati - se  interna  al

SITO RM - in tutti i casi in cui le procedure prevedono la  possibile

gestione di piu' pazienti all'interno del SITO RM.

La dotazione minima della ZONA DI PREPARAZIONE deve prevedere:

un alloggiamento dedicato  alla  custodia  dei  farmaci  e  dei

dispositivi medici/presidi medico-chirurgici;

un lettino fisso o  una  barella  con  ETICHETTATURA  «safe»  o

«conditional»  in  relazione  a  tutte  le  possibili  condizioni  di

utilizzo;

la disponibilita' di gas medicali;

le apparecchiature elettromedicali ritenute  utili  sulla  base

delle modalita' di gestione dell'attivita' diagnostica.

B.11 ZONA DI EMERGENZA

La ZONA DI EMERGENZA deve essere collocata quanto piu'  possibile

in prossimita'  dell'accesso  alla  SALA  RM  in  un  locale  o  area

dedicata.

Nel caso di gestione simultanea di due pazienti  all'interno  del

SITO RM ospitante una sola APPARECCHIATURA RM la  ZONA  DI  EMERGENZA

dovra' essere caratterizzata da destinazione d'uso esclusivo.

Nel caso la gestione operativa preveda la presenza nel SITO RM di

un solo paziente alla volta per ogni APPARECCHIATURA RM  la  ZONA  DI

EMERGENZA puo' coincidere con la ZONA DI PREPARAZIONE. In tal caso la

gestione dei pazienti deve essere effettuata garantendo  la  presenza

di  un  solo  paziente  all'interno  del  SITO  RM  anche  attraverso

l'adozione di misure di carattere procedurale e formale.

In entrambi i casi l'accesso alla ZONA DI PREPARAZIONE, alla ZONA

DI EMERGENZA e i percorsi di collegamento con  la  SALA  RM  dovranno

essere privi di barriere fisiche fisse e impedimenti  di  ogni  altro

genere.

Nella  ZONA  DI  EMERGENZA  deve  essere  garantita  la   massima

efficienza  delle  procedure  di  soccorso,  di  primo  intervento  e

rianimazione. La  dotazione  minima  della  ZONA  DI  EMERGENZA  deve

prevedere:

un lettino fisso o  una  barella  con  ETICHETTATURA  «safe»  o

«conditional»  in  relazione  a  tutte  le  possibili  condizioni  di

utilizzo;

un carrello  di  emergenza  con  all'interno  i  farmaci  ed  i

dispositivi medici/presidi medico-chirurgici;

un defibrillatore;

un aspiratore;

la disponibilita' di gas medicali  e  quanto  altro  necessario

opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti  esaminati  e

della tipologia degli esami eseguiti.

B.12 SALA RM

B.12.A Impianti di ventilazione e di espulsione gas criogenici

La SALA RM deve essere dimensionata  in  modo  da  consentire  la

massima efficienza delle procedure  garantendo  comunque  l'esistenza

degli  spazi  minimi  di  manutenzione  ed  intervento  tecnico.   La

superficie complessiva deve comunque garantire  l'accostamento  della

barella al lettino della  APPARECCHIATURA  RM,  nonche'  l'esecuzione

delle operazioni di trasbordo del paziente.

Il verso di apertura della porta di accesso della  SALA  RM  deve

essere tale da  minimizzare  i  tempi  di  evacuazione  nei  casi  di

emergenza: in tal senso si raccomanda la scelta  dell'apertura  verso

l'interno.

La porta di accesso  alla  SALA  RM  deve  consentire  un'agevole

apertura  e,  nel  caso  di  elettro-serratura,  lo  sblocco  manuale

meccanico in caso di malfunzionamento o interruzione di alimentazione

elettrica.

La porta non deve essere mai chiusa a chiave.

Devono essere realizzati adeguati sistemi di  climatizzazione  in

condizioni di normale esercizio, al fine  di  facilitare  un'adeguata

termoregolazione del paziente in relazione ai limiti di SAR  previsti

dalla vigente normativa  e  al  contempo  un  corretto  funzionamento

dell'APPARECCHIATURA RM.

Il sistema di climatizzazione deve garantire una temperatura pari

a  T=  22  ±  2°  C.  e  un  tasso  di  umidita'  relativa   compreso

nell'intervallo raccomandato dal Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM.

Discostamenti  temporanei  della  temperatura  dai  valori  sopra

riportati devono essere gestiti con procedure interne  stabilite  nel

REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Le condizioni di temperatura ed umidita'  della  SALA  RM  devono

essere monitorate in continuo.

Nel caso di magnete superconduttore, dovranno essere progettati e

installati adeguati sistemi di sicurezza per garantire  un  opportuno

ricambio dell'aria in SALA RM nelle condizioni di normale esercizio e

di emergenza.

Valori raccomandati di ventilazione in SALA RM:

condizione  normale:  almeno 6  ricambi/h   incrementabili   in

funzione di particolari esigenze legate ad esempio  allo  smaltimento

del carico termico richiesto su alcune apparecchiature;

condizione  di  emergenza   (valido   nel   caso   di   magneti

superconduttori):  almeno 18  ricambi/h  incrementabili  in  funzione

della tipologia di apparecchiature  installate  e  dei  contenuti  di

criogeno presenti.

Tali valori tengono conto di  esigenze  impiantistiche  correlate

alla minimizzazione del rischio di incidente piu'  probabile,  ovvero

di piccole e medie dispersioni di criogeni in sala esami.

La linea di evacuazione dell'elio  dovra'  essere  coibentata  in

tutti i tratti interni all'edificio e in tutti i  tratti  interni  ed

esterni raggiungibili al tatto.

In condizioni di emergenza l'aria  espulsa  dalla  SALA  RM  deve

essere convogliata all'esterno in zona non accessibile  al  pubblico.

La collocazione del terminale della linea  di  evacuazione  dell'elio

(tubazione di quench) deve prevedere una zona di interdizione intorno

al  terminale  e  un'area  sottostante  sufficientemente   ampia   da

garantire la dispersione del criogeno gassoso e prevenire  rischi  di

interferenza con finestre, balconi o edifici limitrofi e  di  sistemi

di ripresa dell'aria.

L'impianto di ventilazione e la linea  di  evacuazione  dell'elio

devono essere realizzati a regola d'arte secondo le  norme  di  buona

tecnica applicabili, tenendo anche conto  di  quanto  disposto  dalle

indicazioni operative dell'INAIL e  degli  enti  certificatori  e  di

controllo.

Le APPARECCHIATURE RM devono  essere  dotate  di  un  sistema  di

rilevazione continua della percentuale di ossigeno della SALA RM  con

soglia di pre-allarme al valore del 19% e soglia di allarme al 18%.

L'avvio della ventilazione supplementare di emergenza deve essere

assicurata in modalita':

automatica:   quando   il   sistema   di   rilevazione    della

concentrazione di ossigeno rileva una percentuale di ossigeno pari al

18%;

manuale:  dalla  consolle  di   comando   dell'apparecchiatura,

mediante l'azionamento tramite pulsante.

In caso di pre-allarme, il personale  presente  deve  mettere  in

atto  le  procedure  di  emergenza  riportate  nel   REGOLAMENTO   DI

SICUREZZA.

I sistemi di ventilazione devono essere controllati  almeno  ogni

sei mesi verificando il corretto funzionamento  e  il  perdurare  del

numero di ricambi/h di progetto.

Il sistema di rivelazione  della  percentuale  di  ossigeno  deve

essere controllato almeno  ogni  sei  mesi  verificando  il  corretto

funzionamento.  La  sua  taratura  dovra'  essere  fatta  secondo  le

indicazioni del Fabbricante, ed in conformita' alle  norme  di  buona

tecnica applicabili.

B.12.B Schermatura del campo elettromagnetico a radiofrequenze

La realizzazione della gabbia di Faraday  consente  di  schermare

l'APPARECCHIATURA  RM  da  eventuali  sorgenti  elettromagnetiche   a

radiofrequenza esterne alla SALA RM.

L'efficienza di schermatura e' funzione del numero di aperture  e

della funzionalita' della porta di accesso.

La gabbia di Faraday  deve  essere  realizzata  a  regola  d'arte

secondo le norme di buona tecnica applicabili.

B.13 Altri locali del SITO RM

Altri locali eventualmente presenti nel SITO RM  quali  depositi,

ripostigli, studi medici, archivio etc. devono  essere  destinati  ad

attivita' esclusivamente finalizzate alla  gestione  delle  attivita'

previste  nel  sito  medesimo:  se  tale  criterio  non  puo'  essere

garantito, i locali devono essere previsti al di fuori della ZONA  AD

ACCESSO CONTROLLATO.

Si raccomanda che i locali destinati a:

accettazione pazienti;

attesa pazienti e accompagnatori;

segreteria;

si trovino al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO anche in

comune con altre attivita' del Centro di diagnostica per immagini.

B.14 Zona comandi

La zona di comando dell'APPARECCHIATURA RM deve essere ubicata  a

ridosso della SALA RM e dotata di visiva. Nei soli casi in  cui  cio'

non  sia  tecnicamente  attuabile  va  comunque   posizionata   negli

immediati pressi della Sala RM disponendo  di  opportuno  sistema  di

telecamere per la sorveglianza in continuo del paziente.

Dalla zona comandi deve essere possibile controllare la porta  di

accesso alla SALA RM o il suo corridoio di accesso direttamente o con

l'ausilio di telecamere.

Nella  zona  comandi  devono  essere  installati  i  pulsanti  di

attivazione dei dispositivi di emergenza per:

quench pilotato;

azionamento manuale della ventilazione d'emergenza;

sgancio elettrico.

I pulsanti di sicurezza devono essere replicati all'interno della

SALA RM.

Dalla zona comandi devono essere visualizzabili i display per  il

monitoraggio in continuo nella Sala RM:

della percentuale d'ossigeno;

della temperatura;

dell'umidita' relativa.

Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere adeguatamente formato  sulla

procedure  di  monitoraggio  dei  parametri   microclimatici   e   di

percentuale di ossigeno della SALA RM.

B.15 Locale tecnico

L'accesso  al  locale  tecnico   e'   consentito   al   PERSONALE

AUTORIZZATO. Il locale tecnico va mantenuto chiuso  a  chiave  quando

l'accesso viene effettuato dall'esterno al SITO RM. In  tal  caso  la

chiave  deve  essere  custodita  nella  zona  comandi  del  SITO  RM.

L'accesso  deve  essere  regolamentato  predisponendo  una  procedura

codificata  per  consentire  un  tempestivo  intervento  in  caso  di

emergenza.

All'interno  del  locale  tecnico  non  possono  essere  allocati

oggetti non pertinenti alla destinazione d'uso del locale,  materiale

infiammabile, bombole e altro materiale che possa creare ingombro  in

caso di intervento di emergenza. Sulla porta di accesso  deve  essere

affissa idonea segnaletica.

I valori di temperatura ed umidita'  del  locale  tecnico  devono

essere monitorati in continuo per mezzo  di  display  allocati  nella

zona comandi della APPARECCHIATURA RM.

Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere formato sulla  procedura  di

monitoraggio dei parametri microclimatici del locale tecnico.

B.16 Locale refertazione

E' dedicato alla valutazione dell'ESAME RM da  parte  del  MEDICO

RESPONSABILE  DELLA  PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA.  Qualora   il   locale

refertazione sia ubicato  all'interno  del  SITO  RM  deve  ritenersi

dedicato, in via esclusiva,  alla  sola  refertazione  da  parte  dei

medici operanti nel SITO RM. Negli altri casi il locale  refertazione

puo' essere a disposizione di tutto  il  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER

IMMAGINI.

B.17 Dispositivi di sorveglianza e protezione del paziente  durante

l'ESAME RM

Si raccomanda di predisporre idonei dispositivi  di  sorveglianza

del paziente durante l'esame quali interfono, segnalatore acustico e,

ove necessario, telecamera per l'osservazione del paziente.

Si raccomanda l'uso di dispositivi per la  protezione  dell'udito

del paziente in tutti i casi di ESAME RM sui pazienti che,  per  loro

condizioni di salute, possano  presentare  aumentata  sensibilita'  a

rumori di particolari frequenze e livelli.

B.18 Coordinamento per la gestione delle emergenze

Nel rispetto delle reciproche responsabilita', la gestione  degli

interventi delle  squadre  di  emergenza  nel  SITO  RM  deve  essere

preventivamente definita e condivisa dai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

e dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

C) IDONEITA' DI APPRONTAMENTO DELLE INSTALLAZIONI MOBILI

E' responsabilita' del  datore  di  lavoro  del  sito  ospitante,

attraverso  i  propri  RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA,  sentiti   i

RESPONSABILI  PER  LA  SICUREZZA  dell'APPARECCHIATURA   RM   MOBILE,

garantire che,  nella  sua  integrazione  con  la  struttura  stessa,

l'approntamento  di  una  APPARECCHIATURA  RM  MOBILE   risponda   ai

requisiti generali di  garanzia  della  qualita'  e  della  sicurezza

previsti per le APPARECCHIATURE RM FISSE.

Per   quanto   riguarda   gli   aspetti   particolari    relativi

all'APPARECCHIATURA RM MOBILE, ivi compreso il sistema di schermatura

del campo  magnetico,  si  rinvia  a  quanto  previsto  nei  presenti

Standard.

Il magnete superconduttore, durante  gli  spostamenti  del  mezzo

mobile, deve essere disattivato, fatte salve  eventuali  disposizioni

specifiche nel settore dei trasporti.

Nei presidi di accoglimento  le  APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  con

all'interno criogeni non potranno essere allocate in aree sotterranee

o completamente coperte.

Le APPARECCHIATURE RM MOBILI, in analogia con le  APPARECCHIATURE

RM  FISSE,  rientrano  nel  quadro  autorizzativo  che  e'  di   loro

pertinenza, sulla base del campo  magnetico  che  le  caratterizza  e

delle normative nazionali e locali in materia vigenti  nei  territori

ove il mezzo opera.

I  requisiti  di  sicurezza  che  devono  essere  necessariamente

soddisfatti sono i seguenti:

le  linee  isomagnetiche  a  0,5  mT  devono  essere  contenute

all'interno del mezzo mobile, almeno per  le  componenti  orizzontali

del  campo  magnetico;  per  motivi  esclusivamente  tecnici,   nella

direzione verticale e' possibile derogare da tale condizione, purche'

le linee di campo magnetico ≥ 0,5 mT non penetrino  in  locali  della

struttura ospitante;

Anche    sulla    base    di    quanto    sopra    evidenziato,

nell'individuazione dell'area ove allocare il mezzo mobile nella fase

operativa e' necessario:

evitare di posizionarlo  in  aree  sotto  le  quali  esistano

ambienti accessibili;

realizzare una recinzione dell'area che non  solo  garantisca

il rispetto della zona di rischio in tutte le direzioni, ma che tenga

altresi' conto della posizione sul mezzo mobile dell'uscita del  tubo

di  quench,  garantendo  quindi  una  debita  distanza   dalle   zone

accessibili di edifici attigui.

E' responsabilita' del  datore  di  lavoro  del  sito  ospitante,

attraverso i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA,  sentiti  i  RESPONSABILI

PER LA SICUREZZA dell'APPARECCHIATURA RM MOBILE, individuare la  ZONA

AD ACCESSO CONTROLLATO.

Per  le  APPARECCHIATURE  RM  MOBILI  deve  essere  garantito  il

rispetto di tutte le procedure previste  per  le  APPARECCHIATURE  RM

FISSE, considerando il mezzo  mobile  come  una  sala  diagnostica  a

supporto di un contesto  sanitario  predisposto  ed  organizzato  per

garantire il corretto percorso del paziente  nella  sua  completezza,

dall'anamnesi alle attivita' di preparazione, fino all'emergenza.  Il

MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA   CLINICA   E   DELL'EFFICACIA

DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM e' tenuto a stilare le  procedure

operative e ad individuare le tipologie di esami eseguibili.

D) CONTROLLI DI SICUREZZA

D.1 Protezione e sorveglianza delle persone esposte

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve  essere  redatto  congiuntamente

dal  ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM  e  dal   MEDICO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA

DELL'APPARECCHIATURA RM.

Tutti coloro che, per vario motivo,  accedono  al  SITO  RM  sono

tenuti a rispettare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Si raccomanda di affiggere all'interno  del  SITO  RM  una  breve

sintesi delle principali regole da seguire in caso di  emergenza,  in

estratto da quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve contenere:

le indicazioni delle criticita' connesse all'ESAME RM;

i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell'accesso

ai locali;

le procedure relative al  percorso  diagnostico,  dal  raccordo

anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche

invasive del paziente per l'ESAME  RM  e  la  raccolta  dei  relativi

consensi informati;

le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente;

le procedure di emergenza relative  alla  fuoriuscita  dei  gas

criogenici all'interno della sala magnete;

le procedure di emergenza in caso  di  altri  eventuali  rischi

accidentali,  quali   incendio,   interruzione   elettrica,   accesso

accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM;

le modalita' e le periodicita' previste  per  le  verifiche  di

qualita' e sicurezza;

le norme interne di sicurezza per tutti  i  soggetti  coinvolti

nelle attivita' del Sito RM.

Il datore di lavoro emana il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il datore di lavoro, per  mezzo  del  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA

SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA

RM, emana e mantiene aggiornato l'elenco del  PERSONALE  AUTORIZZATO.

Il personale sanitario e non sanitario indicato nell'elenco non  puo'

iniziare l'attivita' di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneita'

medica specifica e di idonea formazione.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA  deve  essere  portato  a  conoscenza

delle diverse categorie di persone ammesse al SITO RM. Il  datore  di

lavoro e' tenuto a garantire la formazione  specifica  del  PERSONALE

AUTORIZZATO. Deve essere prevista una revisione  del  REGOLAMENTO  DI

SICUREZZA  ogni  qualvolta  vi  siano  variazioni   strutturali   e/o

modificazioni sostanziali dei sistemi di sicurezza del  SITO  RM.  Il

PERSONALE  AUTORIZZATO  e'   responsabile   dell'applicazione   delle

procedure di lavoro e di sicurezza in caso di incidente.

L'autorizzazione di accesso alla ZONA CONTROLLATA di persone  non

comprese  nell'elenco   del   PERSONALE   AUTORIZZATO   deve   essere

formalizzata attraverso la compilazione  di  una  scheda  di  accesso

(Appendice 2). La scheda di accesso deve essere datata e firmata  sia

dal soggetto autorizzato che dal MEDICO RESPONSABILE DELLA  SICUREZZA

CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA  RM  o  da

altro medico dotato di pari specializzazione da  egli  delegato.  Per

questi soggetti devono essere utilizzati  gli  stessi  protocolli  di

sicurezza previsti per i pazienti.

In relazione all'accesso alla ZONA  CONTROLLATA  a  personale  in

stato di gravidanza accertata si rimanda alle  vigenti  normative  in

materia di sicurezza e alle evidenze scientifiche.

La tipologia, il numero e l'ubicazione degli estintori e, piu' in

generale, le misure di prevenzione e protezione attive e passive  dal

rischio incendio, ivi comprese le opportune comunicazioni da fare  al

competente comando dei Vigili del fuoco  sono  stabilite  in  accordo

alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.

D.2 Criticita' dell'ESAME RM

L'accesso  al  SITO  RM  di  persone  portatrici  di  dispositivi

impiantati o di altri materiali o preparati  dovra'  essere  valutato

con la massima attenzione caso per caso.

L'accesso al SITO  RM  deve  essere  rigorosamente  valutato,  in

applicazione  del  modello  organizzativo  all'uopo  adottato   dalla

struttura sanitaria, per soggetti portatori di:

dispositivi impiantabili attivi;

qualsiasi altro dispositivo medico, anche impiantabile;

qualsiasi dispositivo od oggetto inamovibile dal corpo.

Per la gestione di tali casi  e'  fatto  obbligo  alla  struttura

sanitaria  di   codificare   in   un   documento   il   comportamento

organizzativo specifico dei lavoratori, nel quale siano  chiarite  le

competenze e siano  codificate  le  procedure,  riportate  anche  nel

REGOLAMENTO DI SICUREZZA del SITO RM.

Per quanto concerne i pazienti portatori di dispositivi  cardiaci

impiantabili attivi, e' fatto obbligo  alla  struttura  sanitaria  di

predisporre un modello  organizzativo  specifico,  a  garanzia  della

sicurezza  della  prestazione  e  della  salute  del  paziente,   che

comprenda un processo di valutazione del rapporto  rischio  beneficio

di esecuzione/mancata esecuzione  dell'ESAME  RM,  sotto  la  diretta

responsabilita' del MEDICO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.

Tale modello deve tenere conto dei seguenti elementi minimi:

metodologia  adottata  per  la  identificazione   univoca   del

dispositivo medico;

procedura per l'identificazione della categoria di appartenenza

del dispositivo medico in relazione ai possibili rischi  di  utilizzo

in  RM  (dispositivo   con   ETICHETTATURA   «safe»,   «conditional»,

«unsafe»);

attribuzioni delle figure professionali coinvolte nel  percorso

di valutazione tecnica pre-esame;

codifica degli accertamenti sul paziente in corso di ESAME RM;

verifica di funzionalita' post ESAME RM del dispositivo  medico

impiantato, ove applicabile.

Al fine della  verifica  della  eventuale  condizione  posta  dal

Fabbricante del dispositivo medico in relazione alla intensita' della

forza  di  trascinamento  dovuta  all'intensita'  di  campo   statico

disperso di induzione magnetica e al gradiente spaziale di tale campo

il Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM  e'  obbligato  a  fornire  le

mappe di distribuzione spaziale delle  due  grandezze  fisiche  sopra

richiamate.

D.3 Limiti di esposizione

I limiti di esposizione per  i  pazienti  sono  quelli  riportati

nelle Norme tecniche armonizzate di settore.

I limiti di esposizione e  le  norme  generali  di  tutela  della

salute e sicurezza delle lavoratrici e dei  lavoratori,  sono  quelli

stabiliti  dal  decreto   legislativo   n.   81/2008   e   successive

modificazioni ed integrazioni.

Le valutazioni tecniche necessarie per garantire il rispetto  dei

limiti per i lavoratori devono essere  effettuate  sulla  base  delle

informazioni    obbligatoriamente     fornite     dal     Fabbricante

dell'APPARECCHIATURA RM per dimostrare  la  rispondenza  a  tutte  le

direttive europee applicabili.

E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E

DELL'EFFICACIA   DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA    RM,    nonche'

dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN  RM  definire  procedure

comportamentali  atti  a  garantire  il  rispetto   dei   limiti   di

esposizione dei pazienti e  dei  lavoratori.  Tali  procedure  devono

essere riportate nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Si raccomanda che tali procedure  contemplino  la  minimizzazione

della permanenza da parte degli operatori all'interno della  SALA  RM

prevedendo per quanto possibile l'esecuzione delle  procedure  legate

alla preparazione dei pazienti, sia  cliniche  che  tecniche,  al  di

fuori della SALA RM.

D.4 Misure di sicurezza per i pazienti

D.4.1 Richiesta di ESAME RM

Le  richieste  di  esami  dovranno  essere  vagliate  dal  MEDICO

RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA.

Questi, in base alla propria esperienza clinica, alla valutazione

delle condizioni del paziente ed alla effettiva utilita'  dell'esame,

decidera' sull'opportunita' di accoglimento della richiesta  e  sulle

modalita' di  esecuzione  dell'esame  stesso.  Ciascun  esame  dovra'

essere pertanto:

giustificato per quanto concerne l'esposizione dei pazienti  ai

campi  magnetici  presenti  durante  l'ESAME  RM  e  alle   eventuali

procedure invasive da  effettuare  per  rispondere  efficacemente  al

quesito clinico proposto, valutando  in  tal  senso  l'appropriatezza

dell'esame sia in funzione della metodica diagnostica proposta che in

funzione   delle   caratteristiche   della   APPARECCHIATURA   RM   a

disposizione;

ottimizzato in merito ai tempi di esposizione e alle  procedure

di scansione da eseguire  sulla  base  della  valutazione  del  reale

beneficio diagnostico  e  terapeutico  che  ne  puo'  derivare  dalla

tipologia di esame proposto.

Il PERSONALE AUTORIZZATO annota e informa  i  responsabili  della

sicurezza  su  eventuali  anomalie,  incidenti  o  mancati  incidenti

occorsi durante lo svolgimento della propria attivita'.

E' compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA

stabilire, sulla base dell'assenza di  documentate  controindicazioni

del paziente, l'effettuazione dell'ESAME RM.

D.4.2 Questionario anamnestico

E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM predisporre  tutte

le misure atte ad individuare preventivamente qualsiasi  elemento  di

rischio e/o controindicazione che possa determinare la non esecuzione

dell'ESAME RM.

Nel caso di esami su donne in stato  di  gravidanza  accertata  o

presunta, particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione,  in

particolare in regime di urgenza, e all'ottimizzazione dell'esame RM,

nei confronti -  e  tenendo  conto  -  sia  della  paziente  che  del

nascituro. La paziente sara' preventivamente informata sui  possibili

rischi dell'esame.

Allo scopo di individuare possibili  controindicazioni  all'ESAME

RM ed eventuali situazioni che possono determinare un  incremento  di

rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico

e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il  MEDICO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA

DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario  anamnestico

che l'equipe RM utilizzera' per raccogliere l'anamnesi del  paziente.

Tale  questionario  sara'  firmato  dal  MEDICO  RESPONSABILE   DELLA

PRESTAZIONE DIAGNOSTICA  prima  dell'espletamento  della  prestazione

stessa.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE  DIAGNOSTICA  accertera'

la regolarita' delle risposte, ed  escludera'  la  presenza  di  ogni

possibile condizione di  controindicazione  all'esame,  eventualmente

anche espletando una visita medica, o mediante ulteriori accertamenti

clinici necessari.

Il  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI  deve   conservare   i

questionari compilati per i pazienti ammessi all'ESAME RM per  cinque

anni. Tale obbligo puo' essere ottemperato anche in formato digitale.

Un modello di questionario anamnestico del paziente e'  riportato  in

Appendice 1: esso potra' eventualmente essere integrato  con  quesiti

supplementari frutto dell'evoluzione delle conoscenze  nonche'  delle

esperienze acquisite.

Nel caso di paziente in eta' minore o non in grado di collaborare

efficacemente, e' necessario il consenso di un genitore o di  chi  ne

fa le veci, ovvero di chi ne  ha  la  patria  podesta'.  In  caso  di

pazienti  critici  o  traumatizzati  in  cui  e'  richiesto   l'esame

d'urgenza  e  per  i  quali  nessuno  puo'  supportare  la   raccolta

dell'anamnesi, si raccomanda di valutare con attenzione caso per caso

eventualmente eseguendo preliminarmente altre verifiche  diagnostiche

al fine di escludere con certezza la  presenza  di  controindicazioni

all'ESAME RM.

E) RESPONSABILI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare con atto  formale  i

RESPONSABILI  PER  LA   SICUREZZA   prima   dell'avvio   della   fase

progettuale.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di  assicurare  i  mezzi

utili alla messa in atto del programma di garanzia della  qualita'  e

della sicurezza nell'uso clinico dell'Apparecchiatura RM definiti dai

RESPONSABILI PER LA SICUREZZA fornendo loro tutti i  mezzi  necessari

per la sua attuazione.

Il datore di lavoro puo' assolvere contemporaneamente  i  compiti

di MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E  DELL'EFFICACIA

DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM  se  in  possesso  di  laurea  in

medicina  e  chirurgia  e  specializzazione  in  radiodiagnostica,  o

radiologia, o radiologia diagnostica o radiologia medica.

E1) Responsabili per la sicurezza e la qualita'

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono prestare la loro opera  in

forma assidua e puntuale, nonche' garantire il tempestivo  intervento

in tutti i casi  in  cui  le  esigenze  di  sicurezza  dei  pazienti,

lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano.

Ai  fini  della  qualita'  e  della  sicurezza  dell'uso  clinico

dell'APPARECCHIATURA RM tutti  gli  ESAMI  RM  devono  essere  svolti

assicurando la presenza all'interno del  CENTRO  DI  DIAGNOSTICA  PER

IMMAGINI di un medico specialista in radiodiagnostica o  in  possesso

di  un  diploma  di  specializzazione   in   una   delle   discipline

equipollenti durante l'esecuzione dell'esame RM.

Le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  devono  essere

espletate in via diretta e, solo nei casi  previsti,  possono  essere

delegate  alle  ulteriori  competenze  presenti  nella  struttura.  I

RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono  garantire  il  coordinamento  e

supervisione dei soggetti delegati.

Fatte  salve  le   responsabilita'   di   legge   relative   alla

progettazione,  realizzazione  e  collaudo  di  opere  ed   impianti,

l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM:

approva il progetto definitivo ai  fini  della  conformita'  ai

requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;

assicura la  verifica  della  corrispondenza  tra  il  progetto

realizzato e quello approvato;

acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di

conformita' alla regola dell'arte o  alle  relative  norme  di  buona

tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;

acquisisce copia della documentazione  rilasciata  dalla  Ditta

fornitrice/produttrice/installatrice    comprovante    la    corretta

installazione e funzionalita' dell'APPARECCHIATURA RM;

effettua un'analisi del rischio all'interno del SITO RM;

identifica il percorso dei criogeni per il  raggiungimento  del

SITO RM dal luogo di arrivo della fornitura;

predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;

assicura la  verifica  periodica  del  perdurare  del  corretto

funzionamento  dei  dispositivi  di  sicurezza   e   degli   impianti

accessori;

elabora le norme interne di sicurezza  per  quanto  attiene  la

gestione del rischio;

assicura  l'ETICHETTATURA  dei  dispositivi  medici   e   delle

attrezzature amovibili presenti all'interno del SITO RM;

elabora il programma di garanzia della qualita' per gli aspetti

fisici;

garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualita';

assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante  della

gabbia di Faraday;

effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;

segnala al datore di  lavoro,  ovvero  ai  suoi  delegati,  gli

incidenti e mancati incidenti connessi  alle  tecnologie  all'interno

del SITO RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici

di qualita' e sicurezza di responsabilita' dell'ESPERTO  RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA IN RM dovranno riportare l'approvazione dello  stesso

ed essere conservati in un registro  conservato  nel  presidio  nella

struttura.

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  deve  registrare  e

conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le  ultime

due  verifiche  periodiche  di  sicurezza   e   qualita'   effettuate

sull'APPARECCHIATURA RM  e  sugli  impianti  e  dispositivi  ad  essa

asserviti.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA  E  DELL'EFFICACIA

DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM:

redige le norme interne di sicurezza  per  quanto  attiene  gli

aspetti clinici;

redige i protocolli per la corretta esecuzione degli  esami  RM

(percorso  paziente)  anche  relativi  a  tutte   le   procedure   di

preparazione invasive in atto nel SITO RM e  dei  consensi  informati

per esse preposti;

redige  i  protocolli   relativi   all'accesso   di   eventuali

assistenti all'esame;

redige i protocolli, ove previsto, per l'esecuzione di esami su

soggetti in regime di detenzione e per l'eventuale accesso al sito di

forze dell'ordine, se richiesto, sia  per  aspetti  clinici  che  per

pratiche di medicina legale;

redige i protocolli per il pronto intervento sul  paziente  nei

casi di emergenza e relativa formazione del personale;

segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro;

garantisce    la    sussistenza    dell'idoneita'     specifica

all'attivita' nel SITO RM per tutto il personale addetto;

elabora il programma di garanzia della qualita' per gli aspetti

clinici;

redige ed aggiorna l'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO;

collabora con l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  per

gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione  dei  controlli  di

sicurezza  e  qualita',  garantendo  appositi  tempi  di  accesso   e

collaborazione di  personale  per  la  corretta  realizzazione  degli

stessi.

I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA, ciascuno per  quanto  di  propria

competenza, sono altresi' incaricati di provvedere a:

elaborare i protocolli di accesso di  tutto  il  personale  che

accede al SITO RM;

elaborare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA;

redigere  i   protocolli   di   accesso   per   accompagnatori,

visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al  SITO

RM;

pianificare la formazione specifica del  PERSONALE  AUTORIZZATO

per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza  su

incarico del datore di lavoro.

Prima dell'avvio dell'attivita' diagnostica e  successivamente  a

ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i  RESPONSABILI

DELLA  SICUREZZA  rilasciano  al  datore  di  lavoro   il   benestare

all'utilizzo clinico dell'APPARECCHIATURA RM.

E'  fatto  obbligo  a  chiunque  sia  informato  su  un  avvenuto

incidente o su un mancato incidente fornire comunicazione  tempestiva

ai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA  E  DELL'EFFICACIA

DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA  RM   deve   tenere   conto   delle

competenze professionali e  delle  necessita'  operative  dei  medici

specialisti non di area radiologica che possono usufruire per la loro

attivita' dell'ESAME RM e prevedere il coinvolgimento del  cardiologo

nell'esecuzione di prestazioni diagnostiche su pazienti portatori  di

dispositivi cardiaci impiantabili.

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM  deve  tenere  conto

delle  ulteriori  competenze  tecniche  e   professionali   messe   a

disposizione dal datore di lavoro.

Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che

in fase di esercizio con l'ESPERTO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN

E2) Requisiti formativi e qualificazione dei  RESPONSABILI  per  la

SICUREZZA e la QUALITA'

possono svolgere  la  funzione  di  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA

SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA  DIAGNOSTICA  DELL'APPARECCHIATURA

RM,  i  laureati  in  medicina  e   chirurgia   in   possesso   della

specializzazione in  radiodiagnostica,  o  radiologia,  o  radiologia

diagnostica, o radiologia medica  e  con  documentata  esperienza  di

servizio  nel  settore  della  RISONANZA  MAGNETICA  di  durata   non

inferiore a tre anni. Coloro che alla data di entrata in  vigore  dei

presenti Standard abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo

di   Medico    Responsabile    dell'attivita'    dell'impianto    con

APPARECCHIATURE RM di campo magnetico statico superiore  a  2  tesla,

possono continuare a svolgere le relative attivita'.

possono svolgere la  funzione  di  ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA

SICUREZZA IN RM i laureati magistrali in fisica o in  ingegneria,  in

possesso  di  comprovata  esperienza  almeno  triennale   nell'ambito

specifico della RISONANZA MAGNETICA.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di  cui  sopra,  l'ESPERTO

RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM  e'  tenuto  all'aggiornamento

professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea  in

materia di qualita' e sicurezza in  RISONANZA  MAGNETICA  organizzati

dalle associazioni professionali delle categorie  interessate  o  dal

Ministero della salute, INAIL ed ISS.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto

hanno ricoperto negli ultimi cinque anni  o  ricoprono  il  ruolo  di

Esperto  Responsabile  possono  continuare  a  svolgere  le  relative

attivita'.

 

F) GARANZIA DELLA QUALITA' E VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

F.1 Garanzia della qualita' dell'APPARECCHIATURA RM

E' compito del MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA  RM,  e  dell'ESPERTO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, predisporre e  mantenere  attivo,

sotto  la  loro  responsabilita',  un  programma  di  garanzia  della

qualita', al fine  di  ottimizzare  la  prestazione  diagnostica.  Il

programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione

e dei controlli di qualita' periodici.

A tale scopo si dovranno seguire protocolli consolidati nazionali

ed internazionali per  la  valutazione  quantitativa  dei  principali

parametri fisici rappresentativi  della  qualita'  dell'immagine  RM,

eventualmente tenendo anche conto dell'utilizzo di tecniche  di  alta

specializzazione, le quali richiedono  protocolli  specifici  la  cui

esecuzione dovra' essere garantita  dall'ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA

SICUREZZA IN RM.

La scelta del  protocollo,  dei  fantocci  da  utilizzare,  della

soluzione  di  loro  riempimento,  e  degli  altri   dispositivi   da

utilizzare sulla base della tipologia  del  sistema  e  suo  relativo

utilizzo, spetta in  via  esclusiva  all'ESPERTO  RESPONSABILE  DELLA

SICUREZZA IN RM, il  quale  dovra'  perseguire  quanto  eventualmente

raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici  nazionali

ed internazionali.

I risultati delle prove di accettazione e di  almeno  gli  ultimi

due controlli periodici di qualita' devono essere firmati dal ESPERTO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM e conservati insieme  al  registro

dell'APPARECCHIATURA RM, anche in formato digitale.

Le prove di accettazione dovranno essere allegate al  verbale  di

collaudo dell'APPARECCHIATURA RM.

Il giudizio di idoneita' all'uso clinico dell'APPARECCHIATURA  RM

deve essere formalmente riportato sul  registro  dell'APPARECCHIATURA

RM congiuntamente all'esito dei controlli espletati,  e  deve  essere

sottoscritto sia dal MEDICO RESPONSABILE DELLA  SICUREZZA  CLINICA  E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM  che  dall'ESPERTO

RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  IN  RM,  ciascuno   per   quanto   di

competenza.

La  frequenza  minima  dei  controlli  di  qualita'   e'   almeno

semestrale.

F.2 Garanzia della qualita' della gabbia di Faraday

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve  predisporre  e

mantenere attivo un programma di verifica della tenuta  della  gabbia

di Faraday registrando gli esiti  dei  controlli  effettuati  sia  al

momento dell'installazione che quelli periodici.

La verifica della gabbia  di  Faraday  va  effettuata  prevedendo

misure di attenuazione negli stessi punti ed alle medesime  frequenze

gia' previsti ed utilizzate  in  sede  di  collaudo  oltre  che  alla

frequenza caratteristica di lavoro dell'APPARECCHIATURA RM.

I controlli dovranno essere eseguiti in conformita' alle norme di

buona  tecnica  di  settore  utilizzando  strumentazione  soggetta  a

taratura periodica presso centri autorizzati.

L'attenuazione  della  gabbia  di  Faraday  deve   mantenere   le

specifiche dichiarate  in  sede  di  installazione.  L'efficienza  di

tenuta della gabbia di  Faraday  deve  essere  eseguita  con  cadenza

almeno annuale.

F.3 Controlli relativi al permanere delle condizioni di sicurezza

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  devono  garantire  il  permanere

delle caratteristiche  di  sicurezza  all'interno  del  SITO  RM.  E'

compito dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN  RM  predisporre

il protocollo per l'esecuzione periodica dei controlli  di  sicurezza

all'interno del SITO RM. Tali controlli,  effettuati  avvalendosi  di

altre competenze professionali messe a  disposizione  dal  datore  di

lavoro (con particolare riferimento all'APPARECCHIATURA  RM  presente

ed agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza ad  essa  asserviti),

devono essere effettuati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.

A tal fine si tenga conto anche  delle  indicazioni  operative  e

documenti  tecnici  all'uopo  elaborati  dall'INAIL  e   dagli   enti

certificatori e di controllo.

G) APPARECCHIATURE IBRIDE

In caso di apparecchiatura di diagnostica per immagini  «ibrida»,

ad esempio RM-PET, o nel caso di  apparecchiatura  ibrida  RM-RT,  e'

necessario affrontare le problematiche di  gestione  della  sicurezza

tenendo conto della diversita' degli scenari di rischio.

Il perseguimento della garanzia di sicurezza, sia per il paziente

che  per  l'operatore,  deve  fare  riferimento  ad   una   strategia

prevenzionistica   che   preveda   necessariamente   un    simultaneo

coinvolgimento delle figure professionali  specifiche  deputate  alla

valutazione di rischio per entrambi gli agenti  fisici  presenti.  La

sicurezza nel sito ove  sia  presente  un'apparecchiatura  ibrida  va

progettata utilizzando un insieme di allarmi e sensori di rilevazione

gestiti da un unico sistema integrato di controllo  e  attuazione  in

modo  che  sia  possibile  realizzare  una  compartimentazione  degli

ambienti.

Nel caso in cui si configuri un allarme generato dalla centralina

di controllo della concentrazione di ossigeno della sala RM  si  deve

poter intervenire in sala RM.

Nel caso in cui si inneschi un  incendio  nella  zona  calda  ove

avviene la preparazione del radiofarmaco  con  contemporaneo  allarme

radio, si deve poter assicurare l'isolamento di quel  singolo  locale

da quelli adiacenti.

Qualora l'APPARECCHIATURA RM faccia parte di  un  sistema  ibrido

valgono   le   stesse   modalita'   per   la    sua    autorizzazione

all'installazione e all'uso oltre  quelle  delle  altre  attrezzature

radiodiagnostiche o radioterapeutiche.

H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI (Art. 3, comma 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 - Art. 2, comma 1
del presente decreto ministeriale).

Fermo  restando  quanto  disposto  in  materia  dal decreto   del

Presidente della Repubblica 8  agosto  1994,  n.  542,  nel  caso  di

APPARECCHIATURE RM SETTORIALI, come definite  nel  paragrafo  A0,  e'

prevista comunque l'applicazione di tutti gli standard  di  sicurezza

in precedenza rappresentati, ove applicabili.

In particolare, devono intendersi del tutto validi  i  compiti  e

gli obblighi relativi alle problematiche di sicurezza  e  protezione,

compresa la necessita' della nomina formale del  MEDICO  RESPONSABILE

DELLA    SICUREZZA    CLINICA    E     DELL'EFFICACIA     DIAGNOSTICA

DELL'APPARECCHIATURA RM e dell'ESPERTO RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA

IN  RM,   nonche'   l'obbligo   della   comunicazione   di   avvenuta

installazione da effettuare attraverso  le  indicazioni  previste  al

successivo paragrafo I) COMUNICAZIONI.

Il SITO RM relativo alle predette apparecchiature  RM  settoriali

differisce dai siti RM per apparecchiatura a corpo intero, unicamente

per quanto segue:

NON necessita della ZONA DI PREPARAZIONE pazienti;

NON  vi  e'  obbligo  della  ZONA  DI  EMERGENZA,   sulla   cui

opportunita' e'  compito  del  MEDICO  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA

CLINICA  E   DELL'EFFICACIA   DIAGNOSTICA   DELL'APPARECCHIATURA   RM

decidere.

I) COMUNICAZIONI

Al  fine  di   facilitare   ed   uniformare   le   modalita'   di

comunicazione, anche alla luce dei compiti istituzionali di vigilanza

(Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.

542) e dei presenti standard di  sicurezza,  il  responsabile  legale

della struttura sanitaria che ha installato un'APPARECCHIATURA RM per

uso diagnostico con campo magnetico fino a 4 tesla, deve  comunicare,

entro  sessanta  giorni  dall'avvenuta  installazione,  il   completo

soddisfacimento dei  requisiti  previsti  dai  presenti  Standard  ai

seguenti enti o amministrazioni.

Gli enti  e  le  amministrazioni  in  indirizzo,  per  quanto  di

rispettiva  competenza,  definiscono  la  documentazione  tecnica  da

allegare alla comunicazione.

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA

ASL territorialmente competente

MINISTERO della SALUTE - Direzione generale dei dispositivi medici  e

del  servizio  farmaceutico,  Via  G.  Ribotta,  5  -  00144  Roma  -

dgfdm@postacert.sanita.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - Viale Regina Elena, 299 - 00161  Roma

- protocollo.centrale@pec.iss.it

ISTITUTO NAZIONALE  PER  L'ASSICURAZIONE  CONTRO  GLI  INFORTUNI  SUL

LAVORO - Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del  lavoro  e

ambientale  -  Sezione  «Supporto  tecnico  al  SSN  in  materia   di

radiazioni», Via Fontana Candida, 1 - 00078 Monte Porzio Catone  (RM)

- dmil@postacert.inail.it

Di seguito si riporta un esempio di nota informativa per i  pazienti,

di questionario  anamnestico  e  di  consenso  informato  preliminare

all'esame RM, redatto sulla  base  delle  conoscenze  disponibili  da

adottare con eventuali modifiche ed integrazioni riferite ai  quesiti

e ritenute opportune dal MEDICO RESPONSBILE DELLA SICUREZZA CLINICA E

DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER LE APPENDICI 

 

Allegati

CLICCA QUI PER L’APPENDICE 1

CLICCA QUI PER L’APPENDICE 2

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