Raee: pubblicato il decreto “uno contro zero”

Definite le caratteristiche del luogo di ritiro gratuito e i requisiti tecnici per il deposito preliminare alla raccolta di competenza dei distributori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2016, n. 157, le istruzioni sul cosiddetto "uno contro zero", ovvero il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei Raee di piccole dimensioni provenienti da nuclei domestici, oltre ai requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta.

Tra le altre cose, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 definisce:

- la caratteristiche del luogo di ritiro;

- le modalità di trasporto;

- il modulo di annotazione dei Raee di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare (Allegato 1);

- il documento  semplificato di trasporto dei  Raee di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalità "uno contro zero" (Allegato 2).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Il D.M. 31 maggio 2016, n. 121  rappresenta il secondo di una serie di provvedimenti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di definizione del sistema Raee dopo il recente D.M. 17 giugno 2016  sulle «Tariffe per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dal  sistema  di gestione   dei   rifiuti   delle   apparecchiature   elettriche ed elettroniche». Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.




Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 


Regolamento recante modalita' semplificate per lo  svolgimento  delle

attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE)  di  piccolissime

dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito

preliminare alla raccolta presso i distributori e per  il  trasporto,

ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  14

marzo 2014, n. 49. (16G00131)

in Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2016, n. 157


Vigente al: 22-7-2016 



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE




                           di concerto con




                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti   ed,   in

particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti

pericolosi prodotti da nuclei domestici;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva

2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a),

b) e c) riguardante la raccolta differenziata  dei  RAEE  provenienti

dai nuclei domestici;

  Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai  sensi  del

quale  i  punti  di  raccolta  per  i  RAEE  di  piccolissimo  volume

predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati

ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla

direttiva 2008/98/CE;

  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in

particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei

rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  di  attuazione

della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche

ed elettroniche (RAEE) e, in particolare,  l'articolo  11,  comma  3,

primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie

di vendita di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (AEE)  al

dettaglio di almeno 400  mq,  e  la  facolta'  per  tutti  gli  altri

distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei  locali  del

proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi, i  RAEE  di

piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei  domestici  conferiti

dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE  di  tipo

equivalente;

  Visto l'articolo 11, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  marzo

2014, n. 49, alla  stregua  del  quale  «con  decreto  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinate  le

modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro  gratuito  da  parte

dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno  contro  zero,

nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare

alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,  che  ha  disciplinato  le

modalita' semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli

installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),

nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali

apparecchiature;

  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con

nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  24  settembre

2015;

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                                Oggetto

  1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4,  del

decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  il  presente  decreto

disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte

dei  distributori,  dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche  (di   seguito   RAEE)   di   piccolissime   dimensioni,

provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo  4,

comma 1, lettera l) del medesimo  decreto  legislativo,  e  conferiti

dagli   utilizzatori   finali,   senza   obbligo   di   acquisto   di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE)  di  tipo

equivalente  (criterio  di  ritiro  dell'uno  contro   zero)   e   in

particolare definisce:

  a) le procedure  per  il  conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime

dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera  f),

del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49  da  parte  degli

utilizzatori finali;

  b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno

dei locali del  punto  vendita  del  distributore  o  in  prossimita'

immediata di essi;

  c) i requisiti tecnici  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  del

deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai  sensi  della

lettera a);

  d) i requisiti tecnici per il trasporto dei  RAEE  di  piccolissime

dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera

c)  fino  ad  un  centro  di  raccolta  oppure  ad  un  impianto   di

trattamento.

  2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi  dell'articolo  16

del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,  sono  definite  le

modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori  ai

sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo

ed i rispettivi oneri.

                               Art. 2

                        Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica nei confronti  dei  distributori,

cosi' come definiti all'articolo 4,  comma  1,  lettera  h),  nonche'

dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49,  nei

seguenti casi:

  a) distributori con superficie di vendita di AEE  al  dettaglio  di

almeno 400 mq, obbligati ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei

RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici

secondo il criterio dell'uno contro zero;

  b) distributori con superficie  di  vendita  di  AEE  al  dettaglio

inferiore  a  400  mq  che,  pur  non  essendo  obbligati,  intendano

effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti

dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;

  c)  distributori  che  effettuano  vendite  mediante  tecniche   di

comunicazione a distanza ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2  del

decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49  che,  pur  non  essendo

obbligati, intendano effettuare il ritiro dei  RAEE  di  piccolissime

dimensioni provenienti  dai  nuclei  domestici  secondo  il  criterio

dell'uno contro zero.

  2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici  diversi  da

quelli di  piccolissime  dimensioni  restano  disciplinati  ai  sensi

dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo  2014,

n. 49, dal decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i

RAEE professionali, cosi' come  definiti  all'articolo  4,  comma  1,

lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  4. I distributori  possono  rifiutare  il  ritiro  di  un  RAEE  di

piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio

per  la  salute  e  la  sicurezza  del  personale   per   motivi   di

contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti  in  maniera

evidente privo dei suoi componenti essenziali e se  contenga  rifiuti

diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento e' effettuato ai  sensi

dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.

49.


                               Art. 3
                              Definizioni
  1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.

49, ai fini del presente decreto si intende per:

  a) «luogo di ritiro»: area  allestita  ai  sensi  dell'articolo  5,

situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore,  o

in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento  gratuito,

da  parte  dell'utilizzatore  finale,  dei   RAEE   di   piccolissime

dimensioni provenienti da nucleo domestico;

  b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto  al

pubblico e autorizzato ai sensi della normativa  applicabile,  presso

il quale il distributore effettua a titolo professionale  la  vendita

di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a  prescindere  dal

titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;

  c) «utilizzatore finale»: persona fisica  che  conferisce  RAEE  di

piccolissime  dimensioni   provenienti   da   nucleo   domestico   al

distributore.


                               Art. 4

 Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti  dai

                          nuclei domestici

  1. I distributori effettuano il ritiro  dei  RAEE  di  piccolissime

dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici  nel  rispetto  delle

previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di

acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero).

  2. I distributori hanno l'obbligo di informare  esplicitamente  gli

utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto  che  esso

non comporta l'obbligo di  acquistare  altra  o  analoga  merce,  con

modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi

facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.

  3. Al fine di favorire il conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime

dimensioni  provenienti  dai  nuclei   domestici   da   parte   degli

utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche  attraverso  le

associazioni   di    categoria,    campagne    informative    o    di

sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.


                               Art. 5
                            Luogo di ritiro

  1.  Il  ritiro  gratuito  dei  RAEE  di   piccolissime   dimensioni

provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali

del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato  in

prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza  del  punto

vendita.

  2. Presso il luogo di ritiro di cui al  comma  1,  il  distributore

mette  a  disposizione  degli  utilizzatori   finali   uno   o   piu'

contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  a)   essere   liberamente   e   facilmente   fruibili   da    parte

dell'utilizzatore finale;

  b) essere adeguatamente segnalati dal  distributore  e  chiaramente

riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono;

  c) qualora collocati  all'interno  del  punto  di  vendita,  essere

preferibilmente ubicati in prossimita' del  punto  di  accesso  o  di

uscita;

  d) qualora non siano collocati all'interno  del  punto  di  vendita

essere ubicati in un'area di pertinenza dello  stesso,  circoscritta,

pavimentata, posta  al  riparo  da  agenti  atmosferici,  e  comunque

facilmente  ricollocabili  all'interno  dei  punti  vendita  a   fine

giornata;

  e) essere predisposti in modo da assicurare che il  conferimento  e

il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni

di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;

  f)  essere  strutturati  in  modo  che  i   RAEE,   precedentemente

conferiti, non siano accessibili e asportabili  anche  attraverso  la

dotazione  di  un  mascherino  anti  intrusione,  e   preferibilmente

realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;

  g) riportare visibilmente l'indicazione  delle  tipologie  di  RAEE

conferibili.

  3. In ogni caso, i distributori garantiscono la  raccolta  separata

dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  pericolosi  dagli  stessi  non

pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita'

anche in fase di trasporto.

  4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori

e dei luoghi di ritiro e adottano a tal  fine  tutte  le  precauzioni

atte a evitare il furto, il danneggiamento e  il  deterioramento  dei

RAEE ivi depositati, nonche' la  fuoriuscita  di  eventuali  sostanze

pericolose dagli stessi.

  5. Il  distributore  effettua  periodicamente  lo  svuotamento  dei

contenitori  situati  nel   luogo   di   ritiro   e   il   successivo

raggruppamento  degli  stessi  nel  luogo  di  deposito   preliminare

allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6.

  6. I distributori sono tenuti a compilare il  modulo  di  carico  e

scarico di cui all'allegato 1  al  momento  dell'effettuazione  delle

operazioni di cui al comma 5. I  moduli,  compilati  e  sottoscritti,

contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a  cura  del

distributore per tre  anni  e  allegati  in  copia  al  documento  di

trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati

raccolti mediante la compilazione del modulo di  cui  all'allegato  1

contribuiscono ad  integrare  le  informazioni  obbligatorie  di  cui

all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo

2014, n. 49.


                               Art. 6
             Deposito preliminare alla raccolta effettuato
                        presso i distributori

  1. I RAEE di piccolissime  dimensioni,  ritirati  nel  rispetto  di

quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il  deposito

allestito ai sensi del comma 2  in  attesa  della  loro  raccolta.  I

distributori che gia'  effettuano  il  ritiro  dei  RAEE  secondo  le

modalita'  dell'«uno  contro  uno»  possono  utilizzare  il  medesimo

deposito preliminare per la raccolta dei  RAEE  secondo  il  criterio

dell'«uno contro zero».

  2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso  il

proprio punto di vendita o  in  prossimita'  immediata  dello  stesso

presenta le seguenti caratteristiche:

  a)  non  essere  accessibile  da  parte  di  soggetti   terzi   non

autorizzati;

  b) essere dotato di pavimentazione;

  c) essere dotato di un'area di deposito  dei  RAEE  protetta  dalle

acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi  sistemi

di copertura o recinzione anche mobili;

  d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE  pericolosi

rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto  di  quanto

disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152;

  e) essere allestito in modo tale da assicurare  l'integrita'  delle

apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte  ad  evitare  il

deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

  3. Il deposito preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE  deve  essere

effettuato in condizioni di sicurezza, non  deve  creare  rischi  per

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna,  la  flora  o  inconvenienti  da

rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di  particolare

interesse.

  4. Il prelievo dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  dal  deposito

preliminare istituito ai sensi del  comma  2  e  il  trasporto  degli

stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato,  ogni

sei  mesi,  o  in  alternativa  quando  il  quantitativo  raggruppato

raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del

deposito non puo' superare un anno.

  5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di  piccolissime  dimensioni

depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito  e

gestito dal distributore ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e'  effettuato  secondo  le

modalita' indicate nel medesimo articolo 11.


                               Art. 7
                               Trasporto
  1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal  distributore  ai

sensi degli articoli 4 e 5 e depositati  ai  sensi  dell'articolo  6,

comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal  distributore,  o

da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente  dal

luogo di raggruppamento fino a:

  a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo  di  cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

  b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a)

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

  c) un centro di raccolta o di restituzione  organizzato  e  gestito

dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi

di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera  b)

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  a  condizione  che  i

sistemi  individuali  o  collettivi  abbiano  previamente   stipulato

apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia  ad

oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di  quel

sistema;

  d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai  sensi  della

vigente disciplina.

  2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni  dal  luogo  di

raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel

comma 1 del presente articolo, e' accompagnato  da  un  documento  di

trasporto conforme al modello  di  cui  all'allegato  2  al  presente

decreto, numerato  e  redatto  in  tre  esemplari.  Il  documento  di

trasporto e' compilato, datato  e  firmato  dal  distributore  o  dal

trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli  di

cui all'articolo  5,  comma  6.  Il  trasportatore,  se  diverso  dal

distributore, provvede a restituire al  distributore  una  copia  del

documento  di  trasporto  sottoscritta  dall'addetto  al   centro   o

all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per

se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo  addetto.  Il

distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie

all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  di  cui

all'articolo 190 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative

ai trasporti effettuati.  Il  distributore  conserva  una  copia  del

documento  di  trasporto,   comprensiva   degli   allegati   di   cui

all'articolo 5, comma 7. La terza copia del  documento  di  trasporto

rimane al centro o all'impianto di cui al comma  1  destinatario  dei

RAEE.

  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  8,  comma  2,  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime

dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi  che  agiscono  in

nome dei  distributori  e'  subordinato  alla  preventiva  iscrizione

all'Albo nazionale gestori ambientali di  cui  all'articolo  212  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria  3-bis  di

cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014,

n. 120.

  4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  non  e'

richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui  al  comma

10 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



                               Art. 8
           Distributori che effettuano la vendita a distanza
  1. I distributori che effettuano la vendita  mediante  tecniche  di

comunicazione a  distanza,  comprese  la  televendita  e  la  vendita

elettronica,  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino  il  ritiro  dei

RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici

secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere,  del

luogo di ritiro e del luogo di  deposito  preliminare  alla  raccolta

gia' allestito da  un  altro  distributore  che  non  operi  mediante

tecniche  di  comunicazione  a   distanza;   ovvero   provvedono   ad

organizzare  direttamente  tali   attivita'   in   conformita'   alla

diposizioni del presente decreto.

  2. I distributori di cui al comma 1 assicurano  che  l'utilizzatore

finale  conosca  facilmente  il  luogo  di  ritiro  presso  il  quale

conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale

ritiro avvenga senza maggiori  oneri  di  quelli  che  l'utilizzatore

finale  sopporterebbe  in  caso  di  vendita  non  a   distanza.   Ai

distributori di cui al comma 1 ai  applicano  gli  obblighi  previsti

dall'articolo 4, comma 2.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                             Allegato 1
                        (articolo 5, comma 6)
Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati
             dal luogo di ritiro al deposito preliminare

              Parte di provvedimento in formato grafico



                             Allegato 2
                        (articolo 7, comma 2)

Documento  semplificato  di  trasporto  dei  RAEE   di   piccolissime

dimensioni ritirati dal distributore con modalita' "uno contro zero".

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

Allegati

D.M. n. 121/2016

Allegato 1

Allegato 2

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