In arrivo nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E' quanto stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188), che prevede misure finalizzate a promuoverne lo sviluppo attraverso l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei Raee e istituti universitari e di ricerca. Esempi di obiettivi degli interventi da mettere in atto sono:
- massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il D.M. 25 luglio 2016 prosegue la definizione del sistema Raee, che ha visto la recente pubblicazione del D.M. 17 giugno 2016 sulla definizione della tariffa per la gestione del sistema, il D.M. n. 121/2016 sulla modalità di raccolta "uno contro zero" e il D.M. n. 140/2016 sulla progettazione ecocompatibile delle Aee; analogamente a quanto avvenuto per questi provvedimenti, anche il D.M. 25 luglio 2016 sarà analizzato a breve su Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del D.M. 25 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016
Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il
trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. (16A05934)
in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e,
in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari
categorie di rifiuti;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma
5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di
recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma
10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo
stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove
tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12
che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalita'
previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la
«Direttiva recante criteri, modalita' e procedure ai fini
dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad
enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina
l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella
materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicita',
efficienza, efficacia, parita' di trattamento, trasparenza e
pubblicita';
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016,
prot. n. 5703;
Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n.
7514-P;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo
2016, prot. n. 4778;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26
maggio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di
cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni
contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
Art. 3
Provvedimento attributivo di contributi economici
1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante
provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti
pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di
gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.
2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito
RAEE).
3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con
cadenza annuale.
4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita', le
procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse
stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Art. 4
Interventi di sviluppo tecnologico
1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i contributi
economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il
raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti
nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono
offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico,
economico e ambientale.
A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a:
massimizzare la quantita' di materia recuperabile o riciclabile
in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei
RAEE;
ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE;
ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero,
riciclaggio e trattamento dei RAEE;
ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono
comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli
impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato
dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del
2014.
3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni
tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari al recupero, tra
cui la cernita e il deposito.
Art. 5
Modalita' di accesso ai contributi economici
1. L'avviso pubblico per l'attribuzione dei contributi economici di
cui all'art. 3, redatto ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto
2010, n. 153, e' approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
2. L'avviso e' pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Possono presentare l'istanza di accesso ai contributi soggetti
pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di
gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.
4. Alla procedura di selezione degli interventi provvede la
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 6
Disposizione finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non comportano
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Le attribuzioni economiche di cui al presente decreto gravano
sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare a far data dall'esercizio
finanziario 2016.
Art. 7
Efficacia
1. Il presente decreto e' efficace dal quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
