Raee: le tecnologie per il trattamento e il riciclaggio

Massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile, ma anche garantire la sicurezza degli operatori tra gli obiettivi del D.M. 25 luglio 2016

In arrivo nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E' quanto stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188), che prevede misure finalizzate a promuoverne lo sviluppo attraverso l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei Raee e istituti universitari e di ricerca. Esempi di obiettivi degli interventi da mettere in atto sono:

- massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento;

- ottimizzare il  consumo energetico  dei  processi  di  recupero, riciclaggio e trattamento;

- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di  recupero, riciclaggio e trattamento;

- ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il  D.M. 25 luglio 2016 prosegue la definizione del sistema Raee, che ha visto la recente pubblicazione del D.M. 17 giugno 2016 sulla definizione della tariffa per la gestione del sistema, il D.M. n. 121/2016 sulla modalità di raccolta "uno contro zero" e il D.M. n. 140/2016 sulla progettazione ecocompatibile delle Aee; analogamente a quanto avvenuto per questi provvedimenti, anche il D.M.  25 luglio 2016 sarà analizzato a breve su Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del D.M. 25 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 


Misure volte a promuovere lo sviluppo  di  nuove  tecnologie  per  il

trattamento  e  il  riciclaggio  dei   rifiuti   di   apparecchiature

elettriche ed elettroniche. (16A05934)

 
in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

                             E DEL MARE 
                           
                           di concerto con 
                             IL MINISTRO 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

                                  E 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte  quarta  e,

in particolare, l'art. 227 concernente  la  gestione  di  particolari

categorie di rifiuti; 

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti   da   apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma

5, che prevede la promozione dello sviluppo di  nuove  tecnologie  di

recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri; 

  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2014,  n.  49  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma

10, che prevede che il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, con decreto di concerto con i  Ministri  dello

sviluppo economico, della salute e  dell'economia  e  delle  finanze,

sentita  la  Conferenza  unificata,  «definisca,  nei  limiti   degli

ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui  allo

stesso articolo, misure volte  a  promuovere  lo  sviluppo  di  nuove

tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»; 

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art.  12

che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e

privati, le amministrazioni devono attenersi a  criteri  e  modalita'

previamente  determinati  e  pubblicati  nelle  forme  previste   dai

rispettivi  ordinamenti,  al  fine  di  assicurare   la   trasparenza

dell'azione amministrativa; 

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, del 5  agosto  2010,  n.  153  concernente  la

«Direttiva  recante  criteri,   modalita'   e   procedure   ai   fini

dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici  ad

enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12

della legge 7 agosto  1990,  n.  241»  con  la  quale  si  disciplina

l'adozione di  provvedimenti  attributivi  di  vantaggi  economici  a

favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella

materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, nel rispetto  dei  principi  di  economicita',

efficienza,  efficacia,  parita'  di   trattamento,   trasparenza   e

pubblicita'; 

  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo  2016,

prot. n. 5703; 

  Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot.  n.

7514-P; 

  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  9  marzo

2016, prot. n. 4778; 

  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta  del  26

maggio 2016; 

 

                              Decreta: 

                               Art. 1 
                              Finalita' 

  1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita'  di

cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014. 

                               Art. 2 
                             Definizioni 

  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni

contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014. 

 
                               Art. 3 
           Provvedimento attributivo di contributi economici 

   1.  Le  misure  di  cui  all'art.  1  sono   individuate   mediante

provvedimenti  attributivi  di  contributi,  economici   a   soggetti

pubblici e privati, singoli o associati, operanti  nella  filiera  di

gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 

  2. I contributi economici sono diretti a finanziare  interventi  di

sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio  e  trattamento

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito

RAEE). 

  3. I contributi economici sono definiti nei limiti  degli  ordinari

stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare e attribuiti  previo  avviso  pubblico  con

cadenza annuale. 

  4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita',  le

procedure  per  l'accesso  ai  contributi  economici  e  le   risorse

stanziate annualmente  dalla  Direzione  generale  per  i  rifiuti  e

l'inquinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare. 

 
                               Art. 4 
                  Interventi di sviluppo tecnologico 


  1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i  contributi

economici sono finalizzati  all'implementazione  tecnologica  per  il

raggiungimento  degli   obiettivi   di   recupero   minimi   previsti

nell'allegato V del decreto legislativo  n.  49  del  2014  e  devono

offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il  profilo  tecnico,

economico e ambientale. 

  A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a: 

    massimizzare la quantita' di materia recuperabile  o  riciclabile

in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e  trattamento  dei

RAEE; 

    ottimizzare il  consumo  energetico  dei  processi  di  recupero,

riciclaggio e trattamento dei RAEE; 

    ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di  recupero,

riciclaggio e trattamento dei RAEE; 

    ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

  2. Gli interventi di recupero,  riciclaggio  e  trattamento  devono

comportare un effettivo  incremento  del  livello  tecnologico  degli

impianti rispetto  alle  migliori  pratiche  disponibili  allo  stato

dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle

disposizioni di cui all'art. 18 del decreto  legislativo  n.  49  del

2014. 

  3.  Tra  gli  interventi  non  sono  contemplate   le   innovazioni

tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari  al  recupero,  tra

cui la cernita e il deposito. 

                                Art. 5 
             Modalita' di accesso ai contributi economici 

   1. L'avviso pubblico per l'attribuzione dei contributi economici di

cui  all'art.  3,  redatto  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5  agosto

2010, n. 153, e' approvato con decreto del Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare. 

  2. L'avviso e' pubblicato sul sito del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare. 

  3. Possono presentare l'istanza di accesso ai  contributi  soggetti

pubblici e privati, singoli o associati, operanti  nella  filiera  di

gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 

  4.  Alla  procedura  di  selezione  degli  interventi  provvede  la

Direzione generale per  i  rifiuti  e  l'inquinamento  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

                                Art. 6 
                          Disposizione finali 

   1. Le disposizioni contenute nel presente  decreto  non  comportano

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

  2. Le attribuzioni economiche di cui al  presente  decreto  gravano

sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del  mare  a  far  data  dall'esercizio

finanziario 2016. 

                                Art. 7 
                              Efficacia 

   1.  Il  presente  decreto  e'  efficace  dal  quindicesimo   giorno

successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.


 

Allegati

D.M. 25 luglio 2016

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