Responsabile tecnico rifiuti: chiarimenti sulle dispense dalle verifiche

Le precisazioni nella circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 16 ottobre 2019, n. 10

Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici rifiuti dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017. È quanto è riportato nella circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 16 ottobre 2019, n. 10, pubblicata sul sito dell'Albo e riportata integralmente a seguire.

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L'Albo ha così risposto a una richiesta di chiarimento in merito al fatto che i soggetti dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, delibera n. 6/2017, modificata con delibera n. 3/2019, e che intendano svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.

Di seguito il testo integrale della circolare 16 ottobre 2019, n. 10.

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Circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 16 ottobre 2019, n. 10

Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017

È stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire se i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, modificata con delibera n. 3 del 25 giugno 2019, e che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, prevede che sia dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

In attuazione di detta disposizione regolamentare, l’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6/2017 stabilisce che sia dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Sulla base della richiamata normativa, pertanto, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

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