Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): obblighi e procedure

La gestione sostenibile dei Raee è un settore regolamentato in modo specifico, alla luce sia dell’aumento costante della loro produzione (legato al turnover sempre più rapido delle apparecchiature) sia della loro potenziale “pericolosità” . Quali tipologie rientrano? Quali sono gli adempimenti per i diversi soggetti della filiera? E quali sanzioni rischiano?

Introduzione

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e i relativi rifiuti (Raee) sono sottoposti a una particolare disciplina che coinvolge, a vario titolo, sia soggetti pubblici che soggetti privati. In linea generale, in capo a tutti i soggetti coinvolti nella filiera della produzione di Aee e della gestione dei relativi rifiuti, sussiste l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata e al trattamento (smaltimento/recupero) degli stessi.

In particolare, il D.Lgs. n. 27/2014 prevede una serie di obblighi in capo ai fabbricanti, ai mandatari, agli importatori e ai distributori di Aee.

Il D.Lgs. n. 49/2014, di recepimento della direttiva 2012/19/Ue, stabilisce tra gli altri:

  • l’obbligo per i produttori di Aee conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio attraverso un sistema autosufficiente in forma individuale oppure aderendo ad un sistema collettivo;
  • l’obbligo per i distributori di assicurare, al momento della fornitura di una nuova Aee destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;
  • l’obbligo per i produttori di assicurare il ritiro su tutto il territorio nazionale dei Raee depositati nei centri di raccolta.

 

Definizione e campo di applicazione

I Raee sono «le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene» (art. 4, D.Lgs. n. 49/2014).

A far data dal 15 agosto 2018, la normativa sui Raee di cui al D.Lgs. n. 49/2014 si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nelle categorie dell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'allegato IV.

Le sei categorie riportate nell’allegato III sono indicate nella tabella 1.

 

Tabella 1
Le sei categorie

 

1 apparecchiature per lo scambio di temperatura
2 schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
3 lampade
4 apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica

(questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3)

5 apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica

(questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6)

6 piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

 

L’allegato IV formula l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle sei categorie di cui all’allegato III.

 

I soggetti obbligati

I destinatari degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 49/2014 sono:

  • i produttori (vedere la scheda 1) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Per maggiore chiarezza, in dottrina (P. Pipere) si distinguono:
  • gli obblighi gravanti sulla “categoria” dei produttori;
  • gli obblighi gravanti sul singolo produttore;
  • i distributori (vedere la scheda 2) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Anche qui si possono individuare:
  • gli obblighi gravanti sulla “categoria” dei distributori;
  • gli obblighi gravanti sul singolo distributore;
  • i Comuni (vedere la scheda 3);
  • i gestori di impianti e di centri di raccolta (vedere la scheda 3);
  • i consumatori (vedere la scheda 3).

 

Scheda 1
I produttori 
Definizione

 

«La persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1)  è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2)  è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3)  è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4)  è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici».
Obblighi a carico della categoria

 

1. I produttori, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, mettono in atto sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. I sistemi di gestione devono possedere le dotazioni finanziarie e le caratteristiche organizzative previste dagli artt. 9 (per i sistemi individuali) e 10 (per i sistemi collettivi) di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

2. i produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei Raee depositati nei centri di raccolta sulla base delle modalità definite da apposite convenzioni (per i sistemi individuali) o dal centro di coordinamento (per i sistemi collettivi). A questo fine, i produttori stipulano con l’Anci (associazione nazionale dei comuni italiani) un accordo di programma, con validità triennale, che definisce:

-   le condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei Raee conferiti ai centri di raccolta comunali;

-   le modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale e omogeneo su tutto il territorio nazionale; i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi; l’adeguamento e l’implementazione dei centri di raccolta comunali;

3.  i produttori nel loro insieme raggiungono, per ciascuna categoria di prodotti, gli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero stabiliti dalla legge (allegato V, D.Lgs. n. 49/2014).

Obblighi a carico del singolo produttore

 

1. Le Aee devono essere progettate in modo tale da favorirne il successivo riutilizzo o recupero. A questo fine, il ministero dell’Ambiente, con il D.M. 10 giugno 2016, n. 140, ha introdotto misure volte a promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio nonché a favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di Aee per facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei Raee, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;

2. prima di iniziare ad operare sul territorio italiano, i produttori si iscrivono al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee (cosiddetto registro dei produttori di Aee). L’iscrizione al registro è una condizione obbligatoria per poter immettere Aee sul mercato ed è disciplinata nel dettaglio dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185. L’iscrizione può essere effettuata solo in via telematica mediante il portale istituito presso le Camere di commercio. Al momento dell’iscrizione, inoltre, il produttore, presenta una dichiarazione con la quale indica il sistema scelto di adempimento dell’obbligo di finanziamento della gestione dei Raee.

Il produttore che fornisce Aee sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al registro personalmente o tramite un rappresentante autorizzato. Il rappresentante è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro dei Raee equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale;

3. il produttore, nel momento in cui immette un’Aee sul mercato, presta una garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. I criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie sono definiti dal D.M. 9 marzo 2017, n. 68;

4. il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Più precisamente, sulla base di quanto stabilito dall’art. 28, D.Lgs. n. 49/2014, il produttore deve apporre sul Raee:

a. il simbolo raffigurante il cassonetto barrato di cui all’allegato IX, con lo scopo di assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati;

b. il marchio, non definito nella forma grafica ma che, in conformità a quanto stabilito nella norma tecnica Cei En 50419:2006-05, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al registro nazionale dei produttori.

5. il produttore di Aee fornisce ai consumatori e agli utilizzatori professionali adeguate informazioni concernenti:

a. l’obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani misti e di effettuare la raccolta differenziata;

b. i sistemi di ritiro o di raccolta dei Raee, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura al momento dell’acquisto di una nuova;

c. gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all’eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature;

d. il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei Raee;

e. il significato del simbolo del cassonetto barrato;

6. il produttore di Aee fornisce ai gestori degli impianti di trattamento e preparazione per il riutilizzo adeguante informazioni per la gestione dei Raee entro un anno dall’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. In particolare, il produttore deve comunicare le componenti e i materiali che costituiscono l’apparecchiatura e il punto in cui le eventuali sostanze pericolose si trovano all’interno della stessa;

7. il produttore assicura la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero o lo smaltimento ambientalmente compatibile:

a. dei “Raee storici professionali” nel solo caso di fornitura di una nuova Aee (cosiddetto “uno contro uno”); diversamente, le operazioni di cui sopra sono a carico del detentore;

b. dei “Raee nuovi professionali” indipendentemente dalla fornitura contestuale di una nuova Aee, ma limitatamente ai Raee derivanti dalla dismissione di prodotti immessi sul mercato da quella specifica impresa.

 

 
Scheda 2
I distributori

 

Definizione «Persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)».
Obblighi a carico della categoria I detentori contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei Raee secondo le scadenze di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 49/2014.
Obblighi a carico del singolo detentore 1. il distributore assicura, al momento della fornitura di una nuova Aee domestica, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente (cosiddetto “uno contro uno”);

2. il distributore effettua la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente (cosiddetto “uno contro zero”). Questa attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 m2, mentre è facoltativa per tutti gli altri. Le modalità per l’esecuzione del ritiro “uno contro zero” sono disciplinata dal D.M. 31 maggio 2016, n. 121;

3. i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, al fine di adempiere all’obbligo di ritiro “uno contro uno”, indicano in modo chiaro i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i Raee oppure le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza;

4. il distributore informa i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

 

 

Scheda 3
I Comuni, i gestori di impianti e i consumatori
I Comuni

 

  1. I Comuni devono assicurare funzionalità, accessibilità e adeguatezza del sistema di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici (Raee domestici);

2. i Comuni organizzano e allestiscono i centri di raccolta dei Raee e sono responsabili del loro efficace funzionamento. In particolare, i Comuni devono garantire che lo stoccaggio dei rifiuti raccolti avvenga secondo i raggruppamenti previsti dall’allegato 1 al D.M. 25 settembre 2007, n. 185.

3. previa sottoscrizione di un’apposita convenzione con il Comune, presso i centri di raccolta possono essere conferiti anche i Raee professionali, fermo restando che i produttori interessati devono sostenere i relativi oneri per il conferimento.

4. i Comuni devono inoltre garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta separata dei Raee pari, a partire dal 1° gennaio 2019, al 65% del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, all'85 % del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale.

I gestori di impianti e di centri di raccolta

 

1. I gestori raccolgono separatamente i Raee e li sottopongono ad un trattamento adeguato presso impianti autorizzati e nel rispetto delle modalità stabilite negli Allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49/2014;

2. i titolari di impianti di trattamento di Raee si iscrivono ad un apposito elenco predisposto dal centro di coordinamento Raee al quale devono comunicare le quantità di Raee trattate entro il 30 aprile di ogni anno;

3. i titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del Registro di carico e scarico il peso dei Raee, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output);

4. i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di Raee annotano su apposita sezione del Registro di carico e scarico il peso dei Raee, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei Raee, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.

I consumatori

 

I consumatori conferiscono i Raee presso i centri di raccolta oppure li consegnano direttamente al venditore al momento dell’acquisto del nuovo prodotto (cosiddetto “uno contro uno”) o, nel caso di Raee di piccolissime dimensioni, indipendentemente dall’acquisto (cosiddetto “uno contro zero”).

 

Schema 1
Il ciclo di vita

 

Raee procedure

 

Schema 2
Sintesi degli obblighi di produttori e distributori di Aee
 

 

Raee procedure

Tabella 2
Principali sanzioni (art. 38, D.Lgs. n. 49/2014)
SOGGETTO
VIOLAZIONE
SANZIONE
Il distributore che… …indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un Raee, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro, per ciascun Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso (salvo che il fatto non costituisca reato)
 

Il produttore che…

…non organizza e/o non finanzia il sistema di raccolta separata di Raee professionali, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro
…omette di costituire la garanzia finanziaria, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per ciascuna Aee
…non fornisce le informazioni agli utilizzatori per l'uso di Aee, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro
…non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni prescritte entro un anno dall’immissione dell’Aee su mercato, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
…immette sul mercato Aee prive del marchio identificativo del produttore, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria 200 a 1.000 euro per ciascuna Aee
…immette sul mercato Aee prive del simbolo del cassonetto barrato, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascuna Aee
…immette sul mercato Aee senza essersi iscritto nel Registro dei produttori, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro
…non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro
 

Il gestore di impianti che…

 

 

…non si iscrive al registro predisposto presso il centro di coordinamento, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro
…omette di comunicare annualmente al centro di coordinamento le quantità di Raee trattate, va incontro a una… …sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro

 

 

 

 

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