Rivalutazione indennizzi per danno biologico

Circolare Inail n. 33 del 24 novembre 2021

Rivalutazione indennizzi per danno biologico: con la circolare Inail n. 33 del 24 novembre 2021, l'Inail ha reso noti gli importi degli indennizzi.

Rivalutazione indennizzi per danno biologico: le rivalutazioni

Gli importi relativi alla rivalutazione indennizzi per danno biologico hanno decorrenza a partire dal 1° luglio 2021.

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Rivalutazione indennizzi per danno biologico: la fonte normativa

Come si legge sul sito istituzionale dell'Inail, la fonte normativa della rivalutazione indennizzi per danno biologico è la legge di stabilità 2016 che ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

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Qui di seguito il testo integrale della circolare sulla rivalutazione indennizzi per danno biologico e, in coda, il relativo allegato con il valore della rivalutazione stessa.

Circolare Inail n. 33 del 24 novembre 2021

Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2021.

Oggetto

Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2021.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13.
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
  • Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 780. 2
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.
  • Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
  • Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
  • Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail-legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, commi 129, 130 e 131.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
  • Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014”.
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, commi 287 e 303”.
  • Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: “Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016”.
  • Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 39: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi degli indennizzi del danno biologico”.
  • Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41: “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018”.
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 1121-1126”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
  • Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27: “Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2019, n. 147 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, degli importi degli indennizzi del danno biologico.
  • Circolare Inail 26 marzo 2020, n. 9: “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019”.
  • Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 31 “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2020”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2021, n. 60 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2020, degli importi degli indennizzi del danno biologico.
  • Circolare Inail 18 maggio 2021, n. 14: “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020”.
  • Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 204: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 187 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2021, degli importi degli indennizzi del danno biologico.

    Premessa

    La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303. La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

    Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2021


    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 187 (allegato 1), ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020. Tali importi sono uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Allegati

ALLEGATO 1

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