Rls: un interpello della Commissione su obblighi e diritti

I permessi di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e al CCQ 10 luglio 1996, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti?

Rls: l'interpello n. 2/2020

Con l'interpello n. 2/2020, la Commissione è intervenuta su una questione riguardante la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls). In particolare, l’unione sindacale di base del settore del pubblico impiego ha avanzato istanza per avere un chiarimento sul fatto che i permessi di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e al contratto collettivo quadro 10 luglio 1996, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale”, anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo.

Con il precedente interpello (n. 1/2020) la Commissione è intervenuta in materia di formazione per il datore di lavoro.

Di seguito il testo dell'interpello. Nel box successivo è invece riportato il contratto collettivo quadro 10 luglio 1996.

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Interpello della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro n. 2/2020

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito al “Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego”. Seduta della Commissione del 20 febbraio 2020.

L’Unione sindacale di base Pubblico impiego ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: « se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo
37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;

- il medesimo art. 50, al comma 2, prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
- il comma 3 dell’art. 50, in particolare, sancisce che: “Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale"

la Commissione, per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata.

 

Box 1

Il contratto collettivo quadro nazionale 10 luglio 1996 sul rappresentante per la sicurezza

Provvedimento del presidente del consiglio dei ministri 5 giugno 1996
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione – ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 – del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”, concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante “Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 del predetto decreto legislativo n. 626/1994 che hanno introdotto specifiche forme di “consultazione e partecipazione dei lavoratori” per vari aspetti che riguardano la sicurezza e la protezione della salute negli ambienti di lavoro, prevedendo, in particolare, la figura del “rappresentante per la sicurezza” e disciplinandone le attribuzioni e le modalita’ elettive o di designazione;

Vista la direttiva del 29 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le Amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell’Associazione nazionale dei comuni d’italia (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI);

Vista la lettera prot. n. 2989 del 10 maggio 1996 (pervenuta il 14 maggio 1996), con la quale l’ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'”autorizzazione alla sottoscrizione”, il testo, del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”, concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI;

Visto il “testo concordato” in precedenza indicato, che e’ stato inviato unitamente ad una “relazione illustrativa” dell’articolato, nella quale e’ precisato, tra l’altro, che il predetto contratto collettivo quadro “non comporta oneri aggiuntivi”;

Visto l’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 – come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 – il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, “il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l’altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita’ alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri”;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che “per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali” il Governo, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione, “provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;

Vista la lettera prot. n. 30777/96/7.515 del 17 maggio 1996 con la quale e’ stata richiesta l'”intesa” della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che “tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa. . . . . nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni. . . . . si riterra’ acquisita l'”intesa”;

Vista la lettera del 23 maggio 1996, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta “intesa”;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la citata direttiva del 29 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all’ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell’ANCI e dell’UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1996, concernente l'”autorizzazione alla sottoscrizione” del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e’ stato delegato a provvedere alla “attuazione. . . . . del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. . . . . ” e ad “esercitare ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano e . . . 1) Funzione pubblica”;

A nome del Governo

Autorizza:

ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell’allegato testo del “contratto collettivo quadro” in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”, concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI ed UNIONQUADRI.

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara’ trasmessa alla Corte dei conti.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1996, con il quale l’ARAN e’ stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell’accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza” stipulato il 7 maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO

in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”, sottoscritto il 10 luglio 1996.

PREMESSA.

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;

Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 626/94 di recepimento;

Ravvisata l’opportunita’ di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalita’ di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l’osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;

Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualita’ ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU o della RSA;

Considerato che l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nei confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilita’ tra indirizzo e gestione;

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

I. Il rappresentante per la sicurezza.

L’art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1 contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le amministrazioni o unita’ lavorative e’ eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, e’ dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto unico per tutti i lavoratori e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.

A partire dal perfezionamento del presente accordo, in tutte le amministrazioni o unita’ lavorative saranno promosse dalle stesse e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le modalita’ di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

II. Amministrazioni o unita’ lavorative fino a quindici dipendenti.

Le parti concordano che per le amministrazioni o unita’ lavorative aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risultera’ eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale e’ comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonche’ nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori – non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purche’ la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato – che prestano la propria attivita’ nelle amministrazioni o unita’ lavorative.

La durata dell’incarico e’ di tre anni.

Al rappresentante spettano, per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonche’ pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attivita’ e’ considerata tempo di lavoro.

III. Amministrazioni o unita’ lavorative con piu’ di quindici dipendenti.

Amministrazioni o unita’ lavorative da 16 a 200 dipendenti:

nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

Amministrazioni o unita’ lavorative da 201 a 1000 dipendenti:

nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

Amministrazioni o unita’ lavorative con piu’ di 1000 dipendenti:

nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano piu’ di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza e’ pari a 6.

I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

IV. Permessi retribuiti orari.

Nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano piu’ di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia’ previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attivita’ e’ considerata tempo di lavoro.

V. Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.

a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.

La procedura di elezione e’ quella applicata per le elezioni delle RSU.

b) Nei casi in cui sia gia’ costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:

  • entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno;
  • tale designazione verra’ ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell’assemblea, si procedera’ a una nuova designazione sempre all’interno della R.S.U;
  • nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita – e fino a tale evento – e nelle amministrazioni o nelle unita’ lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unita’ lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

d) Nelle amministrazioni o unita’ lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.

L’elettorato passivo e’ riservato ai componenti della RSU e delle RSA.

e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza e’ eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio.

VI. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e’ contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

VII. Accesso ai luoghi di lavoro.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sara’ esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

VIII. Modalita’ di consultazione.

Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettivita’ e tempestivita’.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facolta’ di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nelle realta’ in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del vigente art.19 della legge n. 300/70.

A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda puo’ designare uno o piu’ soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94.

IX. Informazioni e documentazione aziendale.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso le amministrazioni o unita’ lavorative ai sensi dell’art. 4, comma 3.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.

Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unita’ produttiva per gli aspetti relativi all’igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, e’ tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in conformita’ a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 626/94.

X. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1995.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgera’ mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia’ previsti per la loro attivita’.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle amministrazioni o unita’ lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgera’ in due moduli; tale programma deve comprendere:

  • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  • conoscenze generali sui rischi dell’attivita’ e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
  • metodologie sulla valutazione del rischio;
  • metodologie minime delle comunicazioni.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

XI. Riunioni periodiche.

In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza puo’ richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle amministrazioni o unita’ lavorative.

Della riunione viene redatto verbale.

XII. Strumenti per l’espletamento delle funzioni.

In conformita’ a quanto previsto al punto 4 dell’art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza puo’ essere autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilita’ della struttura.

In tali strumenti rientrano in particolare l’utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.

XIII. Contrattazione di comparto.

E’ rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, in particolare la possibilita’ di:

  • individuare, in relazione a peculiari specificita’, diverse modalita’ di rappresentanza tra piu’ amministrazioni dello stesso comparto o tra piu’ uffici della stessa amministrazione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94;
  • definire in relazione alla individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all’attivita’ di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art. 18, dianzi citato che sara’ ricompreso nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
  • evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unita’ lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore rappresentante per la sicurezza;
  • individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificita’ dei propri comparti.

In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o decentrata le parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesso spettanti – in base al presente accordo – ai rappresentanti per la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.

PARTE SECONDA

Organismi paritetici

I. La contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera’ le modalita’ operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi previste.

In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all’ art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.

A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita’ anzidette. Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

Dichiarazione congiunta

Nel sottoscrivere l’ipotesi di accordo per un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 626/94 le parti auspicano una sollecita applicazione del decreto legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A tal fine, in parallelo alle iniziative gia’ programmate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da parte delle singole amministrazioni un’adeguata campagna di informazione sui contenuti del decreto legislativo, nei confronti dei responsabili delle articolazioni orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.

Dichiarazione CGIL CISL UIL

CGIL CISL UIL evidenziano come eventuali norme correttive al decreto legislativo n. 626/94, che rimandino ad ulteriori decreti ministeriali l’individuazione di particolari esigenze connesse ai servizi espletati, non sospendono comunque l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e pertanto ribadiscono l’immediata applicabilita’ in tutte le pubbliche amministrazioni del presente accordo.

Sottolineano inoltre che questo non preclude la possibilita’ di una sua rimodulazione, appropriata alle specifiche realta’ delle diverse amministrazioni.

Dichiarazione a verbale CONFSAL accordo quadro decreto legislativo n. 626/94

L’accordo quadro sul decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 viene firmato condividendo l’impostazione generale ma con le seguenti riserve, espresse ampiamente nel corso della lunga trattativa e non recepite dall’ARAN nonostante chiare indicazioni della normativa di riferimento:

a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza indicato nell’accordo e’ pari al minimo indicato dal decreto legislativo n. 626/94 spesso insufficiente a garantire l’adempimento delle attribuzioni;

b) il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento dell’incarico di R.S.L. e’ estremamente restrittivo in riferimento alle attribuzioni di cui al punto 1, lettere a), e), f), h), m), n), o), dell’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 e quindi in contrasto con il punto 2 dello stesso articolo che dispone che “il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione ..”.

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