Sblocca cantieri: end of waste a rischio dopo la conversione in legge

End of waste Snpa
Il problema nasce dalla formulazione dell'articolo 19 che, di fatto, identifica i riferimenti legislativi per l'applicazione dei criteri dell'end of waste nel D.M. 5 febbraio 1998

Brutte notizie per l'economia circolare dopo la conversione in legge del D.L. "sblocca cantieri", ovvero il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ora convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

Il problema nasce dalla formulazione dal comma 19 dell'articolo 1 che, di fatto, identifica i riferimenti legislativi per l'applicazione dei criteri dell'end of waste:

  • nel decreto del ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998;
  • nei regolamenti di cui ai decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269.

Così facendo la legislazione in materia di recupero dei materiali compie, forzatamente, un salto indietro di oltre 30 anni, gettando un colpo di spugna su tutte le nuove tipologie di rifiuti (una su tutti, i Raee) e di processi di recupero (si pensi alla produzione di biometano  da rifiuti organici) che si erano venuti a creare dopo l'emanazione del D.M. 5 febbraio 1998. Tutto questo, peraltro, in un momento di grande attesa per i decreti ministeriali in discussione da tempo di disciplina dell'end of waste.

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Di seguito il testo dell'articolo 19 del D.L. "sblocca cantieri", convertito in legge.

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Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140)

Art. 1

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in
materia di economia circolare

(omissis)

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il

comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e' sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma

2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per

il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e

ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.

269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui

al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il

recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla

base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato

decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato

regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato

1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,

per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e

caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche

di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano

le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione

dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto

riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da

sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura

regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per

l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio

nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in

ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai

controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne

costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori

limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti

negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i

titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle

autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri

generali definiti dalle linee guida".

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