Settore energetico: approvato un bando del Mite per l’innovazione tecnica

Lo ha reso noto lo stesso diacstero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2021, n. 269. Previsti 20 milioni di euro

Settore energetico: approvato un bando del Mite per l'innovazione tecnica. Ad annunciarlo è lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2021, n. 269.

In particolare, il bando di gara è di tipo a), parte integrante del decreto direttoriale del ministero della Transizione ecologica 27 ottobre 2021 e riguarda  i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, in attuazione a quanto previsto dal decreto del Mise 9 agosto 2019, recante il « Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale».

Il bando riguarda i progetti di ricerca, finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

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L’ammontare massimo delle risorse del fondo ammonta complessivamente a 20 milioni di euro, importo suddiviso a metà tra i due seguenti temi di ricerca:

  • fotovoltaico ad alta efficienza;
  • sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con le reti.

Di seguito il testo del decreto direttoriale del ministero della Transizione ecologica 27 ottobre 2021; l'allegato è disponibile alla fine della pagina in formato pdf.

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Decreto direttoriale del ministero della Transizione ecologica - direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) 27 ottobre 2021

 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ed in particolare l’articolo 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000, e successive modifiche, concernente l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito «decreto 26 gennaio 2000») ed in particolare:

– l’articolo 10, comma 2, lettera a), che dispone che le attività di ricerca, finalizzate all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, possono essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale (di seguito «Attività di tipo a») e, in tal caso, i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

− l’articolo 11, comma 2, che dispone che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all’erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell’attività di ricerca (di seguito «Fondo») istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (oggi Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di seguito «CSEA»);
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito: «TFUE») sugli aiuti di Stato;

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno (ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 del TFUE) ed esentati dall'obbligo di notifica (di cui all'articolo 108 paragrafo 3 del TFUE) e, in particolare, il Capo I e la sezione 4 del Capo III relativa agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 relativa alla disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in data 27 giugno 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 16 aprile 2018 recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito «decreto 16 aprile 2018») ed in particolare:

− l’articolo 2, che prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito «MiSE», oggi Ministero della Transizione Ecologica, di seguito «MiTE») predisponga il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico, lo sottoponga a consultazione pubblica, acquisisca il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), ed infine emani il decreto di approvazione del Piano triennale nella versione definitiva;
− l’articolo 3, comma 1, lettera a) che prevede che i progetti di ricerca di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 (Attività di tipo a), possono essere interamente finanziati dal Fondo, purché non beneficino di altri finanziamenti;
− l’articolo 4, commi 1 e 2 che stabiliscono che i progetti di ricerca, relativi ad Attività di tipo a, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico, possono essere selezionati attraverso bandi di gara (di seguito «Bandi di gara di tipo a»), e che i risultati dei summenzionati progetti sono divulgati e liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 4 del decreto 16 aprile 2018, i Bandi di gara di tipo a sono redatti dalla CSEA e approvati dal MiSE (ora MiTE);

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 9 agosto 2019, recante approvazione del Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale (di seguito «decreto 9 agosto 2019»), che prevede in particolare:

− all’articolo 1, comma 2, una classificazione dei temi di ricerca secondo la tipologia delle attività, e, segnatamente al punto a), la tipologia di attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, i cui progetti possono essere selezionati attraverso procedura concorsuale (Bandi di gara di tipo a) e sono finanziati fino al 100% dal Fondo, a condizione che riguardino la ricerca fondamentale;
− all’articolo 1, comma 3, l’individuazione delle aree prioritarie di intervento del Piano triennale 2019-2021 e le relative risorse finanziarie stanziate, ripartite in temi di ricerca, come indicate nell’allegato A (“All.A Tabella n.1 - Aree prioritarie d’intervento e relative risorse”) del decreto in parola;
− all’articolo 2, comma 2, l’assegnazione dell’importo complessivo di 20 milioni di euro per i progetti di ricerca da selezionare attraverso i summenzionati Bandi di gara di tipo a;

CONSIDERATO che l’Allegato A del decreto 9 agosto 2019, congiuntamente alle ulteriori indicazioni della relativa Sezione tecnica, specifica che le risorse finanziarie per i progetti di ricerca da selezionare attraverso Bandi di gara di tipo a, sono ripartite secondo i seguenti temi di ricerca:

− “1.1 Fotovoltaico ad alta efficienza” ed in particolare progetti di ricerca relativi allo “Studio e sviluppo di materiali innovativi per applicazioni fotovoltaiche” (10 milioni di euro);
− “1.2 Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con le reti” ed in particolare progetti relativi allo “Studio e sviluppo di materiali per i sistemi di accumulo” (10 milioni di euro);
VISTO il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22 (“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, il quale assume le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché competenze in materia di energia, prima attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, tra le quali quelle relative alle politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere;

VISTA la nota CSEA n.15814 del 2 luglio 2021 (prot. MiSE I n.20849 del 02.07.2021) con cui sono stati trasmessi al Ministero:

– lo schema di “Bando di gara per progetti di ricerca di cui all’ art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale”, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto 16 aprile 2018;
– gli allegati allo schema di Bando di gara, ed in particolare l’allegato c) “Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili” che disciplina le modalità di rendicontazione e individua i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per i progetti di ricerca;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della proposta di schema di bando, redatto dalla CSEA, di cui all’ALLEGATO 1 “Bando di gara per progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca del sistema elettrico nazionale”, e dei relativi allegati a), b), c), d), e), f).

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione del bando di gara)

1. Ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del decreto 16 aprile 2018, è approvato il bando di gara secondo lo schema di cui all’ALLEGATO 1 “Bando di gara per progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca del sistema elettrico nazionale”, che costituisce parte integrante del presente decreto, così come i relativi allegati a), b), c), d), e), e f) .

Articolo 2 (Finanziamenti previsti)

1. L’ammontare massimo delle risorse del Fondo, destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione, è stabilito in 20 milioni di euro e suddiviso nei seguenti temi di ricerca, così come individuati nell’Allegato recante “Piano triennale della ricerca di sistema – Sezione tecnica” del decreto 9 agosto 2019:
− “1.1 Fotovoltaico ad alta efficienza” ed in particolare progetti di ricerca relativi allo “Studio e sviluppo di materiali innovativi per applicazioni fotovoltaiche” (10 milioni di euro);
− “1.2 Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con le reti” ed in particolare progetti relativi allo “Studio e sviluppo di materiali per i sistemi di accumulo” (10 milioni di euro).

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso, per i seguiti di competenza, alla CSEA che ne assicura la massima diffusione, anche tramite canali telematici, in accordo alle disposizioni dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto 16 aprile 2018.
2. Gli obblighi di pubblicità legale del presente decreto sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it).
3. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

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