Sicurezza degli impianti: novità per il Gpl

Il decreto del ministero dell'Interno 20 aprile 2018 modifica l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340

Novità per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di Gpl per autotrazione dal decreto del ministero dell'Interno 20 aprile 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2018, n. 102. In particolare, il provvedimento modifica l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 20 aprile 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Interno 20 aprile 2018 

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto  del  Presidente

della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive  modificazioni,

recante  la  disciplina  per   la   sicurezza   degli   impianti   di

distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (18A03064)


             in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2018, n. 102

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                     DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                  e
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,

n. 340, recante la «Disciplina per la  sicurezza  degli  impianti  di

distribuzione  stradale   di   gas   di   petrolio   liquefatto   per

autotrazione» e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151 recante la «Semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49,  comma

4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122»  e  successive

modificazioni.

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della  direttiva  2001/56/CE

del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

al riscaldamento dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  che

modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la  direttiva

78/548/CEE del  Consiglio»  e  successive  modificazioni,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  125  del  30

maggio 2002;

  Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione  ad  alcune

innovazioni tecnologiche intervenute ed  alle  conseguenti  modifiche

della normativa di riferimento, la vigente normativa  in  materia  di

sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas

di  petrolio  liquefatto  per  autotrazione,   con   riferimento   al

rifornimento dei veicoli provvisti di un  sistema  di  riscaldamento,

alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti  del

13 maggio 2002;

  Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  n.

340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro  dell'interno,  di

concerto con il Ministro delle attivita' produttive,  possano  essere

aggiornate le norme di sicurezza  antincendio  per  gli  impianti  di

distribuzione  stradale   di   gas   di   petrolio   liquefatto   per

autotrazione.

  Ritenuto  di  acquisire  anche  il  concerto  del  Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti;

  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per

la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8

marzo 2006, n. 139;
                              Decreta:
                               Art. 1
Integrazioni alla regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  gli
  impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

  1. All'allegato A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24

ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo  il

comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. E' ammesso il  rifornimento

dei  serbatoi  inamovibili  di  GPL  conformi  insieme  ai   relativi

accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei

sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento

UNECE  122.  E',  altresi',  ammesso  il  rifornimento  dei  serbatoi

inamovibili  di  GPL  conformi  insieme  ai  relativi  accessori   al

regolamento UNECE  67  installati  per  l'alimentazione  dei  sistemi

diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in  circolazione  prima

dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.  Prima

dell'effettuazione  del  rifornimento,  il  personale  addetto   agli

impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto  per

autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei  serbatoi

inamovibili  di  GPL  di  cui  sopra  sulla  base  delle  indicazioni

contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;

    b) al titolo IV, punto 18 - Generalita',  al  comma  2,  dopo  le

parole  «dell'utente.»,  sono   aggiunte   le   seguenti:   «Per   il

rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui  al  punto  15.3,

comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo  sia

in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati  al

citato punto 15.3, comma 3-bis»;

    c) al titolo IV, punto 18 - Generalita',  al  comma  3,  dopo  le

parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «,  ad  esclusione

dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».

                               Art. 2
                          Disposizioni finali
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 20 aprile 2018

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