Sicurezza dei trasporti: novità per le navi da passeggeri

Pubblicato il decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43, di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108

Sicurezza dei trasporti: novità per le navi da passeggeri con la pubblicazione del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43 di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108 (in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n.144).

In particolare, il nuovo provvedimento modifica alcune parti del del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, tra cui:

  • il titolo;
  • gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 7 e 8;
  • l'allegato I.

Introdotte anche nuove sanzioni.

Sempre in materia di sicurezza della navigazione, si segnalano:

  • il D.Lgs. n. 37/2020, relativo a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
  • il D.M. 21 aprile 2020, sui requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43.

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Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  15  novembre  2017,  che  modifica  la  direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di  sicurezza  per  le
navi da passeggeri. (20G00061)

(in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n.144)

Vigente al: 23-6-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'articolo 17 e l'allegato A n. 7;

  Vista la direttiva (UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva  2009/45/CE,

relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da

passeggeri;

  Vista la  direttiva  98/18/CE  del  Consiglio  del  17  marzo  1998

relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da

passeggeri;

  Vista  la  direttiva  2009/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle  disposizioni  e  norme  di

sicurezza per le navi da passeggeri;

  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di

controllo delle navi;

  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della

navigazione;

  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  22

gennaio 1947, n. 340, recante  riordinamento  del  Registro  Italiano

Navale;

  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di

sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in

mare;

  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed

esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972;

  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla

convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita

umana in mare;

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante

attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle

norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi

nazionali;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2005,  n.  65,  recante

attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici

di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;

  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice

della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a

norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro;

  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante

attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali

per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le

condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei

porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione

degli Stati membri;

  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante

attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed

alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le

visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle

amministrazioni marittime;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del

codice della navigazione marittima;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,  n.

777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla  linea

di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della

navigazione e della vita umana in mare;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,

n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva

2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014

sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 29 aprile 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri

degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della

giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                      Modifiche all'articolo 1

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  febbraio

2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "a)  «convenzioni

internazionali»:  le  seguenti  convenzioni,  inclusi  i   rispettivi

protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:

      1. convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita

umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,  n.

313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;

      2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del

1966, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Repubblica  8

aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;";

    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «codice  sulla

stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra

per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione

marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749  (18)

dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993,  o  il

codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui

alla   risoluzione   MSC.267(85)   della   Organizzazione   marittima

internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;";

    c) alla lettera f), punto 2, le parole «dalla regola 1.4.37» sono

sostituite dalle seguenti: «dalla regola 1.4.38»;

    d) alla lettera m), le parole «in quanto distanza verticale sulla

perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al  bordo

libero  estivo  assegnato  e  l'assetto  di  progetto,  e  la  faccia

superiore del ponte esposto a murata» sono soppresse;

    e) la lettera q) e' sostituita dalla  seguente:  "q)  «tratto  di

mare»: un tratto di mare o  una  rotta  marittima  definiti  a  norma

dell'articolo  3.   Tuttavia,   ai   fini   dell'applicazione   delle

disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni

di «tratto di mare» riportate nella  regola  2,  capitolo  IV,  della

«SOLAS 1974»;";

    f)  la  lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "r)  «area

portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che  si

estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche  che

costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai  limiti

definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o

un'area protetta affine;";

    g) la lettera s) e' abrogata;

    h) alla lettera t), le parole «il Ministero dei trasporti e della

navigazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti»;

    i) la lettera v) e' sostituita  dalla  seguente:  "v)  «Stato  di

approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso  i  cui  porti,  una

nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto

Stato membro, effettua viaggi nazionali;";

    l) la lettera z) e' sostituita  dalla  seguente:  "z)  «organismo

riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al  regolamento

(CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le  navi

e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico  di

cui alla lettera bb-sexies;";

    m) la lettera aa) e' sostituita dalla  seguente:  "aa)  «miglio»:

lunghezza equivalente a 1852 metri;";

    n) la lettera bb) e' abrogata;

    o)  la  lettera  bb-quater)   e'   sostituita   dalla   seguente:

"bb-quater) «persone a  mobilita'  ridotta»:  le  persone  che  hanno

particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli

anziani,  le  persone  con  disabilita',  le  persone  con   disturbi

sensoriali e quanti impiegano sedie a  rotelle,  le  gestanti  e  chi

accompagna bambini piccoli;";

    p)  la  lettera  bb-sexies)   e'   sostituita   dalla   seguente:

"bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo  riconosciuto  autorizzato  e

affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo  3  del  decreto

legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22  gennaio  1947,  n.

340;";

    q)  dopo  la  lettera  bb-sexies,  sono  aggiunte  le   seguenti:

"bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a  vela  anche  se

munita di propulsione meccanica  come  propulsione  ausiliaria  e  di

emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa  in  metri

quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere

maggiore di 7;

    bb-octies)  «materiale  equivalente»:  leghe   di   alluminio   o

qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta'

intrinseche  o  grazie  alla  sua  coibentazione,  al  termine  della

prevista  prova   standard   del   fuoco   possiede   caratteristiche

strutturali  e  di  resistenza  al   fuoco   equivalenti   a   quelle

dell'acciaio;

    bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui  campioni  di

paratie o ponti sono esposti in  un  forno  di  prova  a  temperature

corrispondenti  all'incirca  alla  curva  standard  temperatura-tempo

conformemente   al   metodo   di   prova   specificato   nel   codice

internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del  fuoco

del 2010,  di  cui  alla  risoluzione  MSC.307(88)  dell'IMO,  del  3

dicembre 2010, nella versione aggiornata;

    bb-decies)  «nave  tradizionale»:  qualsiasi  tipo  di  nave   da

passeggeri storica progettata prima del 1965 e le  relative  repliche

costruite principalmente con i materiali originali,  comprese  quelle

finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e  le  competenze

marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi

di  cultura,  il  cui  esercizio  rispetta  i  principi  tradizionali

dell'arte e della tecnica marinaresche;

    bb-undecies) «unita' da diporto  o  unita'  veloce  da  diporto»:

un'unita'  che   non   e'   impegnata   in   attivita'   commerciali,

indipendentemente dal mezzo di propulsione;

    bb-duodecies)    «imbarcazione     di     servizio     (tender)»:

un'imbarcazione  in  dotazione  alla  nave  che  e'  utilizzata   per

trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri  ferma

alla terraferma e viceversa;

    bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave  utilizzata

per  trasportare  e   accogliere   personale   industriale   di   cui

all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del  Presidente  della

Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che  non  svolge  a  bordo  lavori

essenziali per l'attivita' della nave;

    bb-quater  decies)  «unita'  veloce   di   servizio   off-shore»:

un'unita'  utilizzata  per   trasportare   e   accogliere   personale

industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del

Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge  a

bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';

    bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e  modifiche  di  grande

entita'»:

      1.  qualsiasi  variazione   che   altera   sostanzialmente   le

dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta

di un nuovo corpo centrale;

      2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita'

di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la  trasformazione

di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;

      3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita  di

esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri

su un intero ponte;

      4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una  nave

da passeggeri;

    bb-sedecies)  «societa'  di  gestione»:  l'organizzazione  o   la

persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita'

imposti dal codice internazionale di gestione della  sicurezza  delle

navi  e  della  prevenzione  dell'inquinamento  (codice  ISM),  nella

versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX

della SOLAS 1974,  il  proprietario  della  nave  o  qualsiasi  altro

organismo o persona come il gestore o il noleggiatore  a  scafo  nudo

che ha assunto  la  responsabilita'  dell'esercizio  della  nave  dal

proprietario della stessa;

    bb-septies  decies)  «navi  ro/ro  da  passeggeri  ritirate   dal

servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi  «A»

e «B»:

      1. la cui chiglia  e'  stata  impostata  o  si  trovava  ad  un

equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e

      2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e

      3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D»

a tale data o a una data successiva  alla  quale  hanno  raggiunto  i

trenta anni di eta', ma  comunque  non  piu'  tardi  del    ottobre

2015.".

                               Art. 2

                      Modifiche all'articolo 2

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente

decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove  ed  esistenti  di

lunghezza pari o superiore  a  24  metri  e  alle  unita'  veloci  da

passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite  a  viaggi

nazionali.

  2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le  unita'

veloci da passeggeri  battenti  bandiera  di  un  Paese  terzo  siano

pienamente conformi ai  requisiti  del  presente  decreto,  prima  di

essere adibite a viaggi nazionali.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    a) alle seguenti navi da passeggeri:

      1) navi militari e da trasporto truppe;

      2) navi a vela;

      3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;

      4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente  non

contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla

risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita'  a

sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);

      5) navi in legno di costruzione primitiva;

      6) navi tradizionali;

      7) unita' da diporto;

      8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;

      9) unita' di servizio off-shore;

      10) imbarcazioni di servizio;

    b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:

      1) unita' militari e da trasporto truppe;

      2) unita' da diporto;

      3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;

      4) unita' di servizio off-shore.».

                               Art. 3

                      Modifiche all'articolo 3

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi  di  navi  da

passeggeri). - 1. I tratti di  mare  sono  suddivisi  nelle  seguenti

categorie:

    a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;

    b) «tratto B»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in

nessun  punto  distano  piu'  di  20  miglia  dalla  linea  di  costa

corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova  al  di

fuori dei tratti C e D;

    c) «tratto C»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in

nessun  punto  distano  piu'  di  5  miglia  dalla  linea  di   costa

corrispondente all'altezza media della marea,  ma  al  di  fuori  del

tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza

significativa d'onda superiore a 2,5  metri  e'  inferiore  al  10  %

durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o  durante

un periodo specifico in caso di  attivita'  stagionale,  per  esempio

un'attivita' estiva;

    d) «tratto D»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in

nessun  punto  distano  piu'  di  3  miglia  dalla  linea  di   costa

corrispondente  all'altezza  media  della  marea  e  nel   quale   la

probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri

e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in  caso  di  attivita'  di

durata annua, o durante un periodo specifico  in  caso  di  attivita'

stagionale, per esempio un'attivita' estiva.

  2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle  seguenti  classi,  a

seconda dei tratti di mare in cui possono operare:

    a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei

tratti A, B, C e D;

    b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei

tratti B, C e D;

    c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei

tratti C e D;

    d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei

tratti D.

  3. Per le unita' veloci da passeggeri  si  applicano  le  categorie

definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le

unita' veloci del 1994 ovvero nel  capitolo  1,  paragrafi  1.4.12  e

1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.

  4. L'Amministrazione  individua  e  aggiorna  con  proprio  decreto

l'elenco dei tratti di mare e i  corrispondenti  valori  dell'altezza

significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1  e

determina il confine interno del tratto  di  mare  piu'  vicino  alla

linea di costa.

  5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui  al

comma  4,  si  avvale  delle  competenze  tecniche   e   scientifiche

dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA).

  6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni  di  cui  al

comma 4 in una banca dati  pubblica,  accessibile  sul  proprio  sito

internet, e comunica alla Commissione europea il sito  in  cui  dette

informazioni  sono  state  inserite  e  tutte  le  modifiche  a  esse

apportate.».

                               Art. 4

                      Modifiche all'articolo 4

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;

    b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le

parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti:  «al

comma 2, lettera b), punto 1»;

    c) al comma  4,  lettera  c),  le  parole  «e  dal  capitolo  III

dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato  I,

con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2»  e  la  parola  «membro»  e'

soppressa;

    d) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:

«c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le  norme  imposte

dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c),

ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed

e) sono abrogate;

    e) al comma 5:

      1) all'alinea, le parole  «battenti  bandiera  di  altro  Stato

membro» sono soppresse;

      2) alla lettera a),  punto  3),  le  parole  «modificata  dalla

risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«nella versione aggiornata»;

      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)  le  unita'

veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996,  non

conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci  (HSC

code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a

sostentamento dinamico (DSC code) possono  essere  ammesse  a  viaggi

nazionali in tratti di mare italiani:

        1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,

        2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»;

    f) dopo il  comma  5,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  Con

riguardo  alle  navi  nuove  ed   esistenti,   le   riparazioni,   le

trasformazioni e le modifiche di  grande  entita'  e  le  conseguenti

variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per

navi nuove stabiliti  al  comma  3,  lettera  a).  Le  trasformazioni

apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a  uno  standard  che

assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate

cambiamenti di grande entita'.

  5-ter. Le navi costruite in  materiale  equivalente  prima  del  20

dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente  decreto  entro

il 22 dicembre 2025.»;

    g) il comma 6 e' abrogato.

                               Art. 5

                    Modifiche all'articolo 4-bis

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,

e' sostituito dal seguente:

  «Art. 4-bis (Requisiti  di  stabilita'  e  ritiro  progressivo  dal

servizio delle navi ro/ro da  passeggeri).  -  1.  Fermi  restando  i

pertinenti requisiti di sicurezza di  cui  all'articolo  4,  le  navi

ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata  o

si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004  o

in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e

B, devono essere  conformi  agli  articoli  5,  7  e  8  del  decreto

legislativo 14 marzo 2005, n. 65.

  2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal  servizio  non  possono

operare nei tratti di mare "A" e "B".».

                               Art. 6

                    Modifiche all'articolo 4-ter

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.

45, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2,  le  parole  «L'amministrazione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    b) al comma 3,  le  parole  «,  da  comunicare  alla  Commissione

europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;

    c) il comma 4 e' abrogato;

    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche  della

conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi  esistenti

alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».

                               Art. 7

                      Modifiche all'articolo 5

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 5 (Equivalenze ed  esenzioni).  -  1.  Se  l'Amministrazione,

anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti  di

sicurezza  applicabili  devono  essere  migliorati   in   determinate

situazioni a  causa  di  specifiche  circostanze  locali  e  se  tale

esigenza  e'  debitamente  comprovata,  adotta  le  misure   atte   a

migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura  di  cui  al

comma 3.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate:

    a)  misure  che  consentono  l'equivalenza  a  taluni   requisiti

specifici  del  presente  decreto,  purche'  tali  equivalenze  siano

efficaci almeno quanto i suddetti requisiti;

    b) a condizione che non ne risulti una riduzione del  livello  di

sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di  taluni

requisiti specifici  indicati  nel  presente  decreto,  quando  siano

adibite,  nelle  acque  territoriali,  inclusi  i  tratti   di   mare

arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare  aperto,  a  viaggi

nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu'  basse

condizioni di altezza d'onda significativa,  l'osservanza  di  limiti

stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo  in

ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la

durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di  pronto

intervento.

  3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2,  si

attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

  4. L'Amministrazione notifica alla Commissione  europea  le  misure

che  intende  adottare  fornendo  le   precisazioni   sufficienti   a

comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.

  5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica,

atti di esecuzione contenenti la  propria  decisione  che  le  misure

proposte  non  sono  giustificate,  l'Amministrazione  e'  tenuta   a

modificarle o a non adottarle.

  6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di

cui al comma 2 e comunicate alla Commissione  europea  e  agli  altri

Stati membri.

  7. Le suddette misure si applicano a tutte le  navi  da  passeggeri

della stessa classe o alle unita' veloci  che  operano  nelle  stesse

condizioni specifiche, senza  alcuna  discriminazione  riferita  alla

bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove  ha  sede  la

societa' di gestione.

  8. Le  misure  di  cui  al  comma  2,  atte  a  esonerare  le  navi

dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati  nel  presente

decreto,  si  applicano  solo  finche'  ricorrono   tali   condizioni

specifiche.

  9. L'Amministrazione notifica le misure di  cui  ai  commi  4  e  6

mediante la banca  dati  che  la  Commissione  europea  istituisce  e

mantiene  a  tal  fine   e   a   cui   la   Commissione   europea   e

l'Amministrazione hanno accesso.».

                               Art. 8

                      Modifiche all'articolo 7

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 7 (Visite). - 1. Le  navi  da  passeggeri  battenti  bandiera

italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al  comma  3,  alle

seguenti visite:

    a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;

    b) una visita periodica ogni dodici mesi;

    c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.

  2. Le unita'  veloci  da  passeggeri  battenti  bandiera  italiana,

tenute a conformarsi, in  base  alle  disposizioni  dell'articolo  4,

comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le

unita' veloci da passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  tenute  a

conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma  5,  ai

requisiti del codice di  sicurezza  per  le  unita'  a  sostentamento

dinamico  (DSC  code),  sono  sottoposte  alle  visite  previste  dai

rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.

  3. Le visite di cui ai  commi  1  e  2  sono  effettuate  dall'ente

tecnico e, per  la  parte  radiocomunicazioni,  dagli  ispettori  del

Ministero dello sviluppo  economico,  seguendo  le  procedure  e  gli

orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive

modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del  sistema

armonizzato  di  ispezione  e  certificazione,  2007",  o   procedure

finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.

  4. Per quanto non previsto nel  presente  articolo,  continuano  ad

applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».

                               Art. 9

                      Modifiche all'articolo 8

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  navi  da

passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente

decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza  per

le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il  formato

del certificato e' conforme all'allegato II ed  e'  rilasciato  dalle

Autorita'  marittime  al  termine  della  visita  iniziale   di   cui

all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;

    b) al comma  2,  le  parole  «,  e  comma  2,  lettera  b)»  sono

soppresse;

    c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Per  le  unita'

veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal  codice  per

le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a

sostentamento dinamico (DSC code),  il  certificato  di  sicurezza  e

l'autorizzazione all'esercizio per  unita'  veloci,  sono  rilasciati

dalle Autorita' marittime.»;

    d) al comma 4, le parole «Stato  ospite»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Stato di approdo»;

    e) al comma 5, dopo la parola «Le»  sono  aggiunte  le  seguenti:

«misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;

    f) al comma 6, dopo le  parole  «per  navi  da  passeggeri»  sono

aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;

    g) il comma 7 e' abrogato;

    h)  il  comma  8  e'   sostituito   dal   seguente:   «8.   Tutto

l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle  disposizioni  del

medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del

presente decreto.».

                               Art. 10

                              Sanzioni

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4  febbraio  2000,  n.

45, e' inserito il seguente:

  «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'

grave reato, il comandante della nave che:

    a) naviga oltre i limiti della abilitazione  della  nave  di  cui

all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a  un  anno  ovvero  con

l'ammenda fino a 1.032 euro;

    b) intraprende  la  navigazione  in  mancanza  dei  requisiti  di

sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a

un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032;

    c) intraprende la  navigazione  privo  dei  certificati,  di  cui

all'articolo 8,  in  regolare  corso  di  validita',  e'  punito  con

l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032.

  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il  comandante

della  nave,  l'armatore,  gli  amministratori  della   societa'   di

armamento e  della  societa'  di  gestione  che  non  ottemperano  ai

requisiti di sicurezza per le persone  a  mobilita'  ridotta  di  cui

all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese  a  un  anno

ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.

  3. Il comandante della nave, l'armatore, gli  amministratori  della

societa'  di  armamento  e  della  societa'  di  gestione   che   non

sottopongono la nave  alle  visite  previste  dall'articolo  7,  sono

puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.

  4. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,

l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento

marittimo.

  5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di

cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti

di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo

delle capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i

regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in

materia di sicurezza della navigazione.».

                               Art. 11

                      Modifiche all'allegato I

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma del punto 13.1 del capitolo II-2, parte  A,  le

parole: «nella lingua ufficiale dello Stato ospite»  sono  sostituite

dalle seguenti: «nella lingua ufficiale dello Stato di approdo»;

    b) al capitolo III, punto 2, tabella, nota 1,  le  parole  «Stato

membro ospitante» sono sostituite dalle seguenti:  «Stato  membro  di

approdo».

                               Art. 12

                         Modifiche al titolo

           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. Nel titolo, le parole «98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e

alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri  adibite  a  viaggi

nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «2009/45/CE relativa  alle

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».

                               Art. 13

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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