Sicurezza delle scuole: approvata la graduatoria dell’otto per mille

Pubblicato il decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023 

Sicurezza delle scuole: approvata la graduatoria dei soggetti beneficiari dell'otto per mille. L'elenco è allegato al decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2023, n. 289.

L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatorie è pari a euro 22.474.569,78, di cui:

  • euro 9.952.576,00 dell'esercizio finanziario 2021;
  • euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023; l'allegato contenente la graduatoria è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023 

 

Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento  degli
interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici
scolastici mediante  utilizzo  di  risorse  della  quota  a  gestione
statale dell'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche. (23A06751)

(Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2023, n. 289)

              IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

 

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli

enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero

cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;

Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per

l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.

76,  recante   «Regolamento   recante   criteri   e   procedure   per

l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF  devoluta

alla diretta gestione statale»;

Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle

disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  commi

160 e 172;

Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha  modificato  l'art.  1,

comma 172, della legge n. 107 del  2015  prevedendo  che  le  risorse

della quota a gestione statale dell'otto per mille del l'imposta  sul

reddito delle persone fisiche, di cui  all'art.  48  della  legge  20

maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono  destinate

prioritariamente  agli  interventi  di  edilizia  scolastica  che  si

rendono necessari a seguito di  eventi  eccezionali  e  imprevedibili

individuati annualmente con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,

anche sulla  base  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe  dell'edilizia

scolastica;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante

«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze

indifferibili, e in particolare l'art. 46-bis;

Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.

157 ha modificato, il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, prevedendo  che,  al  fine  di  ridurre  i  divari

territoriali e di perseguire un'equa distribuzione  territoriale  per

gli  interventi  straordinari  relativi  alla  ristrutturazione,   al

miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e

all'incremento   dell'efficienza   energetica   degli   immobili   di

proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione  scolastica,  la  quota

attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in  relazione  alle

aree geografiche del nord (per le Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,

Lombardia,  Liguria,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,   Friuli-Venezia

Giulia ed  Emilia-Romagna),  del  Centro  e  Isole  (per  le  Regioni

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le

Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

Considerato che  il  medesimo  art.  46-bis  del  decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n.  157  prevede  che  nell'ambito  di  ciascuna  area

geografica  resta  salvo  quanto   stabilito   dalla   programmazione

nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8

novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 4 novembre 2019, n.  1021,  con  il  quale  sono  stati

definiti i criteri per il  finanziamento  degli  interventi  urgenti,

anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.

4;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,

che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale

dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Considerato che  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro

dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti  a

valere sulle risorse della quota a  gestione  statale  dell'otto  per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.

48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni,

sono assegnati, nei limiti delle risorse  annualmente  disponibili  e

degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di  ciascuna

area  geografica,  per  interventi  urgenti  e  indifferibili  resisi

necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito

di procedura selettiva e  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di

selezione degli  interventi  relativi  all'  edilizia  scolastica  da

finanziare;

Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso

pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione  degli  interventi  da

ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo  assegnabile

di 400.000,00 euro;

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Considerato che la somma attualmente disponibile e'  pari  ad  euro

12.931.795, di cui euro 9.952.576,00, quali  residui  di  lettera  f)

dell'esercizio finanziario 2021,  ed  euro  2.979.219,00  disponibili

nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di rei  scri  zi  one  come

richiesto con nota della direzione generale per i  fondi  strutturali

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.

50772 del 31 dicembre 2021;

Vista la nota prot. n.  3126  del  23  dicembre  2022  con  cui  la

direzione  generale  per  i  fondi  strutturali   per   l'istruzione,

l'edilizia scolastica e la scuola  digitale  ha  fatto  richiesta  di

reiscrizione nell'esercizio finanziario  2024  della  somma  di  euro

9.542.774,00;

Viste le graduatorie provvisorie di cui al  decreto  del  direttore

generale 14 febbraio 2022, n. 26;

Considerato l'esito dei controlli disposti dalla direzione generale

per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e

la scuola digitale del MIM in merito alle  dichiarazioni  rese  dagli

enti locali in sede di candidatura;

 

Decreta:

                               Art. 1

              Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, di  approvare  le  graduatorie

definitive costituenti parte integrante e  sostanziale  del  presente

decreto (Allegato A), suddivise, come previsto dall'art.  46-bis  del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle  aree  geografiche

del  Nord  (Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Liguria,

Trentino-Alto    Adige,    Veneto,    Friuli-Venezia    Giulia     ed

Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Sicilia e  Sardegna)  e  del  Sud  (Regioni  Abruzzo,  Molise,

Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).

 

                               Art. 2

                        Assegnazione risorse

1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti

rientranti nelle graduatori e di cui al  comma  1  e'  pari  ad  euro

22.474.569,78, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera  f)

dell'esercizio  finanziario  2021,  euro   2.979.219,00   disponibili

nell'esercizio  finanziario  2023  a  seguito  di  reiscrizione  come

richiesto con nota della direzione generale per i  fondi  strutturali

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.

50772  del  31  dicembre  2021  ed  euro   9.542.774,00   disponibili

nell'esercizio  finanziario  2024  a  seguito  di  reiscrizione  come

richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022;

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo  8105 -  piano

gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero.

 

                               Art. 3

Termini per  la  progettazione,  aggiudicazione  degli  interventi  e

                       conclusione dei lavori

1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto  sono

tenuti ad aggiudicare i lavori entro e non oltre  dodici  mesi  dalla

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

2. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto  sono

tenuti a ultimare i  lavori  entro  dodici  mesi  dall'aggiudicazione

definitiva  e  a   rendicontare   entro   i   due   mesi   successivi

dall'ultimazione dei lavori.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1  e  2,

si rinvia all'art. 5 del presente decreto.

 

                               Art. 4

             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione

generale per i fondi strutturali  per  l'istruzione,  per  l'edilizia

scolastica e la scuola digitale del Ministero del l'istruzione, e del

merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) anticipo del 30%  del  finanziamento,  a  richiesta  dell'ente

locale  beneficiario  che  dovra'  pervenire  entro  due  mesi  dalla

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento

lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60  %  e  90  %,  al

netto del ribasso di gara, debitamente certificati  dal  Responsabile

unico del progetto. Il residuo  10%  e'  liquidato  a  seguito  della

presentazione    del    collaudo/del    certificato    di    regolare

esecuzione/della  verifica  di  conformita'  nonche'  della  relativa

determina di approvazione della contabilita' finale.

2. Le economie derivanti  dalle  procedure  di  gara  e  quelle  di

progetto  (finali)  potranno   essere   utilizzate   solo   previ   a

autorizzazione del MIM.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto

sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti

locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti

benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il  sistema

di monitoraggi o predisposto  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del

merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma

1, e le rispettive Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del

decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso

l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche

(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196.

 

                               Art. 5

                   Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto

dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e  2,  del  presente  decreto,

ovvero  qualora  l'intervento  finanziato  con  il  presente  decreto

risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale  o  comunitario

per le stesse finalita' o nel caso di violazione  delle  disposizioni

di cui alle norme relative agli appalti pubblici in  vigore  all'atto

delle procedure, accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai

sensi dell'art. 4, comma 1,  lett.  a),  del  presente  decreto  sono

versate da parte degli Enti locali  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per essere riassegnate alle risorse della quota  dell'otto  per

mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  diretta

gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,

n. 222, e successive modificazioni;

3. La direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione,

per l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  procedera'  alla

definizione dei criteri di rendicontazione  nonche'  al  monitoraggio

degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati

mediante la predisposizione di apposite linee guida.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

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