Sicurezza delle scuole: le ripartizioni finanziarie del ministero

Oltre 67 milioni di euro ripartiti fra le Regioni

Sicurezza delle scuole: per la messa in sicurezza degli edifici, il ministero dell'Istruzione ha ripartito oltre 67 milioni di euro fra le Regioni. Il D.M. 25 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2019.

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Per conoscere le ripartizioni, vedere nel corpo del decreto (riportato di seguito), la tabella riassuntiva con il riferimento alle Regioni e i relativi importi.

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 settembre 2019

Finanziamento di interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici con le economie derivanti dal  mutuo  autorizzato  con  il
decreto n. 390 del 6 giugno 2017. (Decreto n. 835/2019). (19A07907)
(GU n.296 del 18-12-2019)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che le rate dei mutui, concessi  per  l'esecuzione  di  opere
pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono
erogate sulla base  degli  stati  di  avanzamento  vistati  dal  capo
dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento   degli   interventi   e   all'anagrafe   dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del
2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis,  del  il  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015),
con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come  attivabili  in  termini  di
volume  di  investimento  derivanti  dall'utilizzo   dei   contributi
trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00  annui  dal  2015  al
2044 autorizzati dall'art. 10 del citato  decreto-legge  n.  104  del
2013, riportando per ciascuna regione la quota  di  contributo  annuo
assegnato che costituisce il limite di spesa a  carico  del  bilancio
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte  delle  regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31  maggio
2015  il  termine  entro  il  quale  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato  l'utilizzo
- da parte delle regioni -  per  il  finanziamento  degli  interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi  dell'art.
2 del decreto interministeriale 23  gennaio  2015  -  dei  contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna  regione
assegnati  per  effetto   del   menzionato   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo  2015,  n.
160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti  in  data  13
luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e  le  modalita'
di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013  di  cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti  i
termini, in particolare, al fine di procedere  all'aggiornamento  dei
piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo  di  10
milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e  alla  predisposizione
del  successivo  decreto  interministeriale  di  autorizzazione  alla
stipula dei mutui da parte delle regioni ai sensi dell'art. 4,  comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto su base regionale delle risorse  pari  a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnata   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani regionali 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016,
imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria  e  fissato
al 30 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017 n. 134,  con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in materia di edilizia  scolastica  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e
Marche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno
2017, n. 390 con il quale, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  4,
comma 177-bis, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e'  stato
autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento
degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali  di  edilizia
scolastica di cui alla programmazione unica nazionale  2015-2017,  ai
sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei
contributi pluriennali di euro  9.999.999,99  annui,  decorrenti  dal
2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge  n.  104
del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna
regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;
Visto   in   particolare   l'art.   1   del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 390 del  2017,  con  il  quale  tra  l'altro  si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  predetto  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  390
del 2017 si stabilisce che il contratto  di  mutuo  da  stipulare  da
parte di ogni singola regione deve essere  sottoposto  al  preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati per alcune regioni  ulteriori  interventi  a  valere  sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.
216 del 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  9
aprile 2017, n. 271,  con  cui  si  e'  disposta  la  proroga  al  30
settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto
interministerale n. 390 del 2017;
Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa
pluriennale: limiti di impegno;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28
giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
giugno 2006, recante definizione dei criteri  di  carattere  generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa  del  Governo  intesi
all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica per l'anno 2006;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica);
Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto
interministeriale  23  gennaio  2015,  cosi'  come   modificato   dal
successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sia
autorizzata, ai sensi dell'art. 4,  comma  177-bis,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da  parte  delle
regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
all'art. 2,  comma  3,  del  medesimo  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015;
Vista la nota del 7  dicembre  2016,  n.  3443,  con  la  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione,   mediante   attualizzazione,   all'utilizzo    dei
contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui
dal 2016 al 2044, a valere sui contributi  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,  comma
176, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Gabinetto  del  Ministro
-tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della
Ragioneria generale dello Stato -  ha  comunicato  che  dall'utilizzo
mediante attualizzazione dei contributi pluriennali recati  dall'art.
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,
comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro
9.999.999,99  annui  dal  2016  al   2044,   non   derivano   effetti
peggiorativi sul fabbisogno e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a
quanto previsto a legislazione vigente;
Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale
n. 390 del 2017, sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  620  del  2016  sono   state
ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili  in
termini  di  volume  di  investimento,  derivanti  dall'utilizzo  dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n.
104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato, che costituisce  il  limite  di  spesa  a
carico del bilancio dello Stato;
Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al
richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017 hanno  proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;
Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019;
Dato  atto  che  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce  che
in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali
economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
riassegnate dallo stesso prioritariamente  agli  interventi  presenti
nei piani delle regioni;
Considerato che la riassegnazione di tali  economie  deve  avvenire
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato  che  l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del   richiamato
decreto-legge  n.  86  del  2018  ha   modificato   l'art.   10   del
decreto-legge n. 104  del  2013,  ha  eliminato  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  dall'attuazione   della   presente
procedura di edilizia scolastica e che, quindi,  il  decreto  di  cui
all'art. 2, comma 5,  del  decreto  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   di   concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va  ora  adottato  di
intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze;
Dato atto che sono attualmente ancora in  corso  alcuni  interventi
autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n.  390  del
2017 e  con  il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243;
Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e
dell'avvenuta   conclusione   dei   lavori   sono   state    maturate
significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare
ulteriori  interventi   presenti   nella   programmazione   triennale
nazionale 2015-2017;
Considerato  che  in  virtu'  di  tale  esigenza  e  di  quella  di
completare gli interventi in corso di esecuzione,  con  nota  del  16
aprile  2019,  prot.   n.   12355   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha richiesto  l'autorizzazione  alla
variazione dei piani di erogazione regionale con l'allungamento degli
stessi all'anno 2020;
Dato  atto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   Ispettorato
generale del bilancio - Ufficio XVI ha  comunicato  con  nota  del  3
maggio 2019, prot. n. 88443 di non aver osservazioni da formulare  in
ordine alle variazioni del piano richieste;
Considerato che  tutte  le  regioni,  ad  eccezione  della  Regione
Toscana,  hanno  proceduto  ad  una  ricognizione  dello   stato   di
attuazione dei propri interventi, e  hanno  comunicato  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la  quantificazione
delle economie maturate derivanti da revoche, da rinunce, da  mancate
aggiudicazioni, da economie finali e di stanziamento;
Dato atto che con decreti del direttore  della  Direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  16
aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate  le
economie complessive a disposizione di ogni regione,  maturate  sugli
importi mutuati, a  valere  sui  contributi  pluriennali  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno  2017,
n. 390 come di seguito determinate:

Considerato che  a  seguito  del  predetto  accertamento  tutte  le
regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da  ammettere
a finanziamento rientranti nel piano 2017;
Dato atto che alcune regioni hanno proceduto  alla  modifica  della
programmazione  con  riferimento  ai  piani  per  l'annualita'  2017,
integrando  gli  stessi  con  ulteriori  interventi  da  ammettere  a
finanziamento;
Considerato che le predette economie sono  maturate  sugli  importi
mutuati a  valere  sui  contributi  pluriennali  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 390  del  2017,  i  cui  oneri  di  ammortamento
gravano sul cap. 7106 del  bilancio  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto quindi, possibile, alla luce del  monitoraggio  effettuato
dalle regioni, autorizzare l'avvio e il  completamento  di  ulteriori
interventi di messa in sicurezza  di  edifici  scolastici  rientranti
nell'ambito della programmazione nazionale  in  materia  di  edilizia
scolastica per quelle regioni che hanno presentato i piani contenenti
gli  interventi  da  finanziare  e  conseguentemente  modificare   ed
integrare  gli   elenchi   approvati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo  2018,  n.
216;
Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 15239, con cui  l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha  trasmesso
le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, nelle quali e' specificato che non  ci  sono  osservazioni  da
formulare sul presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Autorizzazione degli interventi
a valere sulle economie accertate

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro  67.223.720,77,  corrispondente  al  volume
delle    economie    complessive    accertate     con     riferimento
all'autorizzazione alla stipula dei  mutui  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390,
e' assegnata in misura pari ad euro 64.262.624,46  agli  enti  locali
inseriti negli allegati elenchi da A ad S,  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per gli interventi ivi
indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici.
2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e  integrano
quelli  approvati   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.
3. Gli enti locali di cui agli allegati  elenchi  da  A  a  S  sono
autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi  di  messa  in
sicurezza degli edifici scolastici ivi  contenuti,  provvedendo  alla
proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non  oltre
il termine di centottanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
pena la decadenza dal finanziamento.
4. Gli enti autorizzati con  il  presente  decreto  sono  tenuti  a
completare e rendicontare i lavori entro e non oltre  il  15  ottobre
2020.
Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2019

Avvertenza
l'allegato al decreto contenente il dettaglio degli interventi e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della          ricerca          al           seguente           link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml

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