Sicurezza per polizia e Vvf: il regolamento per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008

Il provvedimento in vigore dal 14 novembre 2019

Sicurezza per polizia e Vvf: con il D.M. 21 agosto 2019, n. 127, il ministero ha emanato il regolamento per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di polizia di Stato, del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile. Il regolamento riguarda anche le strutture del ministero dell'Interno per  finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza  pubblica.

Non sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui!

Sicurezza per polizia e Vvf: le finalità

Il D.M. 21 agosto 2019, n. 127 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Il regolamento per garantire la sicurezza a polizia di Stato e Vvf contiene 20 articoli e, di fatto, attualizza il D.Lgs. 81/2008 in questi ambiti particolari i quali - proprio per la loro peculiarità - necessitano di specifiche ad hoc in tema di prevenzione e organizzazione.

Sicurezza per polizia e Vvf: la sintesi

Il D.M. 21 agosto 2019, n. 127, oltre a precisare il perimetro del campo di applicazione, individua le figure interessate alla filiera della sicurezza negli ambiti presi in considerazione (dal datore di lavoro al medico competente), detta le regole per il servizio di prevenzione e protezione, specifica l'attività di formazione e addestramento e interessa la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Scarica gratis gli approfondimenti d'autore di Ambiente&Sicurezza

Sicurezza per polizia e Vvf: i rischi

Particolare rilevanza - fra gli aspetti considerati - è il tema della valutazione dei rischi per la garantire la sicurezza per polizia e Vvf.

Sicurezza per polizia e Vvf: una interessante sentenza della Cassazione

Sul tema della sicurezza per polizia e Vvf (oltre che per le forze armate) si era espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019.

La suprema Corte aveva sostenuto che essere lavoratori che operano nel corpo dei vigili del fuoco, delle forze armate, della polizia o di soccorso non significa rinunciare ai fondamentali criteri di prevenzione.

Ora, con il D.M. 21 agosto 2019, n. 127 sulla sicurezza per polizia e Vvf, il ministero dell'Interno ha specificato le modalità attraverso cui la prevenzione deve essere messa in atto.

Sicurezza per polizia e Vvf: l'entrata in vigore

L'entrata in vigore del D.M. 21 agosto 2019 n. 127 su sicurezza per polizia e Vvf,  è stata stabilita al 14 novembre 2019.

Questa la struttura del decreto in merito alla sicurezza per polizia e Vvf:

Art. 1 -  Campo di applicazione delle disposizioni comuni

Art. 2 - Individuazione del datore di lavoro

Art. 3 - Individuazione dei dirigenti e preposti

Art. 4 - Comunicazioni e segnalazioni

Art. 5 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 6 -  Attività di vigilanza

Art. 7 - Attribuzioni degli uffici di vigilanza

Art. 8 - Campo di applicazione

Art. 9 - Funzioni di medico competente

Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 11 - Formazione, informazione e addestramento

Art. 12 - Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

Art. 13 - Valutazione dei rischi

Art. 14 -  Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Art. 15 - Campo di applicazione

Art. 16 - Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica

Art. 17 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Art. 18 -  Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

Art. 19 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

Art. 20 -  Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente  dei  vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Di seguito il testo integrale del D.M. 21 agosto 2019, n. 127 su sicurezza per polizia e Vvf.

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 agosto 2019, n. 127 

Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo  9  aprile

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei

luoghi  di  lavoro,  nell'ambito  delle  articolazioni   centrali   e

periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei  vigili  del

fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero

dell'interno destinate per  finalita'  istituzionali  alle  attivita'

degli organi con compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica.

(19G00133)

(GU n.255 del 30-10-2019)

Vigente al: 14-11-2019

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro»;

Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto

legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di  lavoro

delle Forze  di  polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  nelle

strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita'  degli

organi con compiti in materia di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  la

legislazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  sia

applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse

al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative,  individuate

con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge

23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto  legislativo

n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che  nei  luoghi  di

lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  la  vigilanza

sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza

sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari  e  tecnici

istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma  3,  che  le

attribuzioni dei predetti servizi in materia di  salute  e  sicurezza

dei lavoratori restino ferme fino al  riordino  delle  competenze  in

tema di vigilanza nella materia  e  siano  svolte  anche  nelle  aree

riservate o operative e in quelle che presentano  analoghe  esigenze,

da individuarsi con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro

della salute;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.

6, comma l, lettera z);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.

400;

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e,  in

particolare, l'articolo 112, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il

«Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  recante  «Misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza

sessuale, nonche' in  tema  di  atti  persecutori»,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in  particolare,

l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.

1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non

si applicano al personale  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze

armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi  ordinamenti,  fino

al complessivo riordino della materia;

Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante

«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della

sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro

della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle  aree

riservate e operative. Attivita' di vigilanza»;

Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute  del  30

dicembre   2008,   recante   «Vigilanza    sull'applicazione    della

legislazione in materia di salute e sicurezza nelle  aree  riservate,

operative  e  per  quelle  che  presentano  analoghe  esigenze,   del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa  civile  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco»,

concernente l'individuazione delle aree operative riservate  ai  fini

dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto  legislativo

9 aprile 2008,  n.  81,  limitatamente  alle  sedi  di  servizio  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile ivi comprese le articolazioni  centrali  e  periferiche

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e

del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  contraddistinte

dall'immediatezza e dall'urgenza  della  prestazione,  nonche'  dalla

gestione di scenari incidentali non prevedibili e  dalle  conseguenze

non valutabili, per le quali  il  personale  necessita  di  specifica

preparazione tecnica professionale,  di  formazione  e  addestramento

costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;

Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati,

il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei  vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture

del Ministero dell'interno,  destinate  per  finalita'  istituzionali

alle attivita' degli organi  con  compiti  in  materia  di  ordine  e

sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di

protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate;

Ritenuto  opportuno  predisporre   un   unico   provvedimento   per

l'attuazione dell'articolo 3, comma  2,  primo  periodo,  del  citato

decreto legislativo n. 81 del 2008  nei  luoghi  di  lavoro  e  nelle

strutture del Ministero dell'interno interessate;

Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale del personale  della  Polizia  di

Stato,   del   Corpo   nazionale   dei    vigili    del    fuoco    e

dell'Amministrazione civile dell'interno;

Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, del Ministro della salute e del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della

sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,

avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

           Campo di applicazione delle disposizioni comuni

 

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che  si  applicano

nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n.  81  del  2008»,

tenuto  conto  delle  effettive  particolari  esigenze  connesse   al

servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano:

a) nelle articolazioni centrali e periferiche  della  Polizia  di

Stato  e  nelle  strutture  centrali  e  periferiche  del   Ministero

dell'interno destinate per  finalita'  istituzionali  alle  attivita'

degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica

individuate dai decreti interministeriali  di  cui  all'articolo  13,

comma 3, del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  secondo  quanto

indicato nel capo II del presente decreto;

b) nelle aree e nelle strutture di  pertinenza  del  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di

seguito  denominato  «Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco»,   nelle

articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale  dei  vigili

del fuoco, di seguito denominato  «Corpo  nazionale»,  e  nelle  aree

operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario

del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  8

marzo  2006,  n.  139  e  del  personale  in  servizio  nel  medesimo

Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni  di  emergenza,

secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.

Art. 2

                 Individuazione del datore di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  nel  rispetto  delle

effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato  e  dei

peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le  funzioni

di datore di  lavoro  sono  assolte  anche  dal  dirigente  al  quale

spettano i poteri di gestione dell'ufficio,  ivi  inclusi  quelli  di

organizzazione del lavoro e  di  autonoma  valutazione  del  rischio,

ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto  ad

un   ufficio   avente   autonomia   gestionale,   anche    ai    fini

dell'organizzazione del  lavoro  e  della  valutazione  del  rischio,

ancorche'  non  siano  dotati  di  autonomi  poteri  di   spesa.   La

responsabilita' del  predetto  datore  di  lavoro  e'  limitata  agli

effettivi  poteri   di   gestione   posseduti.   Restano   ferme   le

responsabilita' dei dirigenti o funzionari  che,  per  effetto  delle

disposizioni  previste  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,   hanno

l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di  prevenzione  e  di

interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono  necessari

autonomi poteri decisionali e di  spesa.  Le  funzioni,  che  possono

essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18

del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono  demandate  a  dirigenti

ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi  ultimi

nei soli casi  in  cui  siano  preposti  a  uffici  aventi  autonomia

gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri  di  spesa,

ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite  nell'ambito

delle rispettive competenze.

2. La  responsabilita'  della  salute  e  sicurezza  del  personale

compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici  che  sono

responsabili delle determinazioni per la  pianificazione  e  gestione

finanziaria delle  risorse  di  bilancio,  ovvero  dell'assegnazione,

sulla base delle richieste pervenute,  delle  medesime  risorse  agli

uffici di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu'  decreti  del

Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto.

     Art. 3

               Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo

2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,

negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita'  organizzativa

che,  in  ragione  delle  competenze  professionali  e   dei   poteri

gerarchici  e   funzionali   adeguati   alla   natura   dell'incarico

conferitogli, attua le direttive del datore  di  lavoro  organizzando

l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il  soggetto  che,  in  ragione  delle  competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura  dell'incarico  conferitogli,  sovrintende  all'attivita'

lavorativa del personale dipendente, anche temporanea,  e  garantisce

l'attuazione delle direttive  ricevute,  controllandone  la  corretta

esecuzione  ed  esercitando  un  funzionale  potere  di   iniziativa,

individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

Art. 4

                    Comunicazioni e segnalazioni

1.  Le  segnalazioni  formali  e  la  trasmissione   di   documenti

concernenti la tutela della sicurezza e della  salute  del  personale

della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale,  comprese  quelle

relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e  ai

nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,

rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro  e

al medico competente, si intendono compiute mediante le  segnalazioni

e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6  del

presente decreto.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   12-bis   del

decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,  convertito  dalla  legge  23

aprile 2009, n. 38, e  dall'articolo  l,  comma  3,  punto  22),  del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  i

dati relativi  agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali  del

personale  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale   sono

trasmessi,  a  fini  statistici  e  in  forma  aggregata  e  anonima,

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul

lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione

nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica

previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo  8,  comma

4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione

civile dell'interno, le segnalazioni formali  e  la  trasmissione  di

documenti  alle  amministrazioni  interessate  nei  casi  e  con   le

modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del

2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate

agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 5

                Servizio di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza

e segretezza, istituisce e organizza il  servizio  di  prevenzione  e

protezione,   avvalendosi   in    via    esclusiva    di    personale

dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali  di  cui

all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008,  in  servizio

presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e

b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.

2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui  al  comma  l,

devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo  svolgimento  dei

compiti  loro  assegnati.  Qualora,  per  valutare  compiutamente  le

condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia

necessario effettuare rilievi,  misurazioni,  indagini  analitiche  e

verifiche tecniche, il datore  di  lavoro,  ove  non  disponga  delle

risorse occorrenti, si puo' avvalere,  ai  sensi  delle  disposizioni

vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di

prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale

tecnico esterno all'Amministrazione.

Art. 6

                       Attivita' di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia  di

salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  e'  demandata,  ai  sensi

dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio  centrale  ispettivo

del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali  e

periferici della Polizia di Stato  e  per  le  strutture  centrali  e

periferiche  del  Ministero  dell'interno  individuate  nei   decreti

interministeriali di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto

legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi  di  lavoro  su

cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera  b)  del

presente comma;

b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio  centrale  ispettivo

del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le  aree  individuate  con

decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma

3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi

di personale  del  Corpo  nazionale  appositamente  incaricato.  Tale

personale non puo' svolgere attivita' di  vigilanza  nelle  strutture

ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

Art. 7

               Attribuzioni degli uffici di vigilanza

1. Agli uffici di  cui  all'articolo  6  sono  attribuite,  in  via

esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13,  commi

1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli

uffici di vigilanza, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  4  del

presente decreto:

a) svolgono attivita' di vigilanza presso le rispettive strutture

del Ministero dell'interno e presso quelle di  cui  all'articolo  13,

comma 3, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008  finalizzate  al

controllo dell'osservanza della normativa  in  materia  di  salute  e

sicurezza nei luoghi di lavoro;

b)  effettuano  rilievi  tecnici  e  ambientali   per   attivita'

istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali  destinati  a

luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree

riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici

e biologici;

c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,

le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di  prevenzione

degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori  nei  luoghi  di

lavoro;

d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per i profili  di

specifica competenza;

e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le

osservazioni formulate  dai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la

sicurezza.

2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati

e decisi da due  commissioni  mediche  composte  di  tre  membri,  in

possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo  38

del  decreto  legislativo   n.   81   del   2008,   individuate   con

provvedimento,  rispettivamente,  del  Capo  del  Dipartimento  della

pubblica sicurezza per il personale in servizio  nelle  strutture  di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per

il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello

stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non  e'

corrisposto  alcun  gettone  di  presenza,  indennita'  o  emolumento

comunque denominato.

3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini

analitiche  e  verifiche  tecniche  per  accertare  compiutamente  le

condizioni di salubrita' e di  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro

ovvero  per  decidere  i  ricorsi  avverso  i  giudizi   del   medico

competente, le strutture di cui ai commi l e 2,  ove  non  dispongano

delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto  previsto

dalle disposizioni vigenti, sulla  base  di  idonea  motivazione,  di

personale tecnico esterno all'Amministrazione.

Capo II

Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche
della Polizia di Stato nonche' per le strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

                               Art. 8

                        Campo di applicazione

l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'

di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del

2008 negli ambienti di lavoro  degli  uffici  centrali  e  periferici

della Polizia di Stato e delle strutture del  Ministero  dell'interno

destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con

compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica  individuate  dal

decreto interministeriale  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del

decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in

servizio,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse   al

servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  espletato  ovvero

alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del

decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in

relazione ai principi  e  alle  finalita'  istituzionali  volte  alla

salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:

a) direzione  delle  attivita'  funzionali  all'espletamento  dei

compiti istituzionali;

b) capacita' e prontezza di impiego  del  personale  operativo  e

relativo addestramento;

c)   tutela   delle    informazioni    relative    all'efficienza

dell'apparato  organizzativo,  alla  tutela   dell'ordine   e   della

sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per  le  quali,

nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la  divulgazione

ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) particolarita' costruttive e  di  impiego  di  equipaggiamenti

speciali, strumenti di lavoro, armi,  mezzi  operativi  quali  unita'

navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,

nonche' specifici impianti quali  poligoni  di  tiro,  laboratori  di

analisi,  palestre  e  installazioni  operative,  addestrative  e  di

vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli  1,

comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso  di  personale

esposizione al pericolo, il personale appartenente  alla  Polizia  di

Stato deve  adottare  le  misure  di  sicurezza  e  protezione  anche

individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui

al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di  cui  al

comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative  e  funzionali

preordinate a realizzare:

a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in

servizio, in relazione alle specifiche condizioni di  impiego,  anche

con riguardo alla prontezza  ed  efficacia  operativa  del  personale

medesimo, nonche' delle sedi  di  servizio,  installazioni  e  mezzi,

contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed

esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;

b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni  e  del

trattamento dei dati;

c) la  prevenzione  della  fuga  o  da  aggressioni,  nonche'  la

prevenzione di azioni  di  autolesionismo,  delle  persone  detenute,

arrestate, fermate o trattenute.

Art. 9

                    Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attivita' e dei  luoghi  di  cui  al  presente

capo, le funzioni di medico competente sono  svolte  dai  medici  del

ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato  in  possesso

dei titoli o  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico

competente richieda accertamenti clinici e  strumentali  che  non  e'

possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali

accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite  convenzioni  con

enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con

oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si  procede  quando

non  sia  possibile  impiegare  i  medici  di  cui  al  comma  1  per

l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate  e  operative  e  in

quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di  cui

l'Amministrazione  si  avvale  ai  sensi  del  presente  comma   deve

possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo

38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o  presso

le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere

nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

4. Il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  provvede  attraverso

specifici  percorsi  formativi  all'aggiornamento  professionale  dei

medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di

medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto  legislativo

5 ottobre  2000,  n.  334.  Presso  il  Dipartimento  della  pubblica

sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un  apposito  elenco

dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di  medico

competente nell'ambito  delle  attivita'  e  dei  luoghi  di  cui  al

presente capo.

    Art. 10

           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale

sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli  articoli

47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del  2008  e  nel  rispetto

degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale

ricevono la prevista formazione a cura  dell'Amministrazione  secondo

quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del  decreto  legislativo

n. 81 del 2008.

3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o  di

elezione dei rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  del

personale della Polizia di Stato, del tempo di  lavoro  retribuito  e

degli  strumenti  per  l'espletamento  delle  funzioni,  nonche'   le

modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in  sede  di

accordo nazionale quadro.

4. I rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza  ricevono  le

informazioni  provenienti  dagli   uffici   di   vigilanza   di   cui

all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma

l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Art. 11

              Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro assicura  l'informazione,  la  formazione  e

l'addestramento, come previsto dal  decreto  legislativo  n.  81  del

2008.

2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.

81 del 2008  viene  erogata  attraverso  l'emanazione  di  circolari,

direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle  modalita'

ritenute dal datore di lavoro piu' idonee  ad  assicurare  la  facile

comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso  l'utilizzo  di

strumenti telematici.

3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza  e  salute

dei  lavoratori,  e'  attuata,  nell'ambito  dei  cicli  formativi  e

addestrativi di base, sia per  l'immissione  nei  ruoli  che  per  la

progressione in carriera del personale, secondo  programmi  didattici

distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino  i  contenuti  dei

percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I

programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici  e  alle

peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della

Polizia di Stato.

4. Le  attivita'  addestrative  e  formative,  definite  a  livello

centrale, si concludono con il  rilascio  di  apposito  attestato  di

frequenza che costituisce titolo valido ai  fini  delle  trascrizioni

matricolari degli interessati.

5. L'attivita' formativa,  articolata  in  seminari,  conferenze  e

cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti

di formazione del  Ministero  dell'interno  ovvero  presso  strutture

dallo stesso individuate.

     Art. 12

            Controlli tecnici, verifiche, certificazioni,

                interventi strutturali e manutenzioni

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del

decreto legislativo n. 81 del 2008,  anche  sulla  base  di  speciali

capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli  strumenti  di  lavoro,

compresi quelli di  dissuasione,  di  difesa  e  di  autodifesa,  gli

specifici impianti, quali poligoni di tiro,  laboratori  di  analisi,

palestre e installazioni addestrative speciali, le  installazioni  di

sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e

i mezzi  operativi  sono  disciplinati  sulla  base  di  disposizioni

adottate sulla scorta del capitolato tecnico,  del  contratto  e  del

disciplinare di impiego  o  del  manuale  d'uso,  per  le  specifiche

esigenze di cui all'articolo 8, comma 2,  lettera  d),  del  presente

decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo  da  parte  di

personale dell'Amministrazione in  possesso  di  specifici  requisiti

tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora

non vi sia la disponibilita' di personale con i  suddetti  requisiti,

ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base  di

idonea motivazione, l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  personale

tecnico esterno.

   Art. 13

                       Valutazione dei rischi

1. Fermi restando gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n.  81

del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e  nei

luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle

disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali,

delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui  all'articolo  12,

ovvero al loro approvvigionamento e  fornitura,  hanno  l'obbligo  di

individuare e comunicare ai datori di lavoro  destinatari  finali  le

seguenti informazioni:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche  costruttive  dei

materiali e dei loro componenti;

b) i rischi per la  salute  e  la  sicurezza  del  personale,  in

conseguenza del loro utilizzo;

c) le principali  misure  tecnico-organizzative  e  sanitarie  da

adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere

i rischi per la salute.

2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma  1,

ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del

documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del

2008.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto

legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress

lavoro-correlato  e'  definita  in  base   alle   indicazioni   della

Commissione consultiva permanente per la salute e  la  sicurezza  sul

lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

tenendo conto delle particolari  caratteristiche  e  modalita'  delle

prestazioni lavorative.

      Art. 14

                   Documento unico di valutazione

                     dei rischi da interferenze

l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e'  vietata

la divulgazione  nell'interesse  della  tutela  dell'ordine  e  della

sicurezza   pubblica   o   per   evitare   pregiudizio   ai   compiti

istituzionali, si applicano i seguenti criteri:

a)  nella  predisposizione   delle   gare   di   appalto   o   di

somministrazione di servizi,  lavori,  opere  o  forniture,  i  costi

relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita'

delle imprese appaltatrici, sono  indicati  omettendo  le  specifiche

informazioni  di  cui  e'   vietata   o   ritenuta   inopportuna   la

divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi  da  interferenze

tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni

e strutture di cui all'articolo  l  e  quelle  svolte  dalle  imprese

appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e'  elaborato  dal

datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il  datore

di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il

contratto e dal datore  di  lavoro  dell'organismo  destinatario  dei

servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26,  comma

3-ter, del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Alla  valutazione

integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il  datore  di

lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di

cui e' vietata la divulgazione:

a)  non  e'  allegato  al  contratto  di  appalto,  subappalto  o

somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello  stesso  ed

e'  custodito,  con  le  misure  finalizzate   a   salvaguardare   le

informazioni in esso contenute, presso la sede del datore  di  lavoro

committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non  coincide

con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia  del

committente che del datore di  lavoro  destinatario  dello  specifico

servizio, lavoro, opera o fornitura;

b)  e'  visionato  dai  rappresentanti  dei  lavoratori  per   la

sicurezza dell'organismo destinatario dei  servizi,  lavori  opere  o

forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse,  dai

rappresentanti  dei  lavoratori   per   la   sicurezza   dell'impresa

appaltatrice.

3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici

per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli

adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008  sono  a  carico  del

datore di lavoro delle medesime imprese.

Capo III
Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e
il Corpo nazionale

      Art. 15

                        Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'

di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del

2008, nelle aree  e  nelle  strutture  individuate  dal  decreto  del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del  lavoro,  della

previdenza sociale e  della  salute  del  30  dicembre  2008  recante

«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di  salute

e  sicurezza  nelle  aree  riservate,  operative  e  per  quelle  che

presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del  fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione  del  Dipartimento

dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del

Corpo nazionale nonche'  nei  riguardi  del  personale  permanente  e

volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso  il

medesimo Dipartimento, compreso quello che  opera  in  situazioni  di

emergenza,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al

servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  prestato,  ovvero

alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del

decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in

relazione ai principi e alle  finalita'  istituzionali  del  soccorso

pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela

della pubblica incolumita':

a) direzione, coordinamento, gestione  e  conduzione,  funzionali

all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacita' e prontezza di impiego del personale, in particolare

quello operativo, e relativo addestramento;

c) particolarita' costruttive e  di  impiego  di  equipaggiamenti

speciali, strumenti di lavoro, dispositivi,  dotazioni  specifiche  e

mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e

relativo supporto logistico, mezzi di  movimento  terra,  nonche'  di

specifici impianti, installazioni  operative  o  addestrative,  quali

castelli  di  manovra,  camere  a  fumo,  simulatori   di   incendio,

laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature

e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b),  d)  e

g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

d)  continuita'  e  tempestivita'  dei  servizi  finalizzati   al

soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;

e)  riservatezza  e  sicurezza  delle  telecomunicazioni  e   del

trattamento dei dati.

3. Fatto salvo il dovere di  intervento,  il  personale  del  Corpo

nazionale adotta le misure di tutela della salute e  della  sicurezza

anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4.  Compatibilmente  con  le  disposizioni  di   cui   al   decreto

legislativo  n.  81  del  2008,  il  vestiario,   gli   strumenti   e

attrezzature, gli specifici impianti, le  installazioni  addestrative

anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e  i  mezzi

operativi  del  Corpo  nazionale  sono  disciplinati  da   specifiche

disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla  base  di

speciali capitolati d'opera, previo  controllo  tecnico,  verifica  o

collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco

in possesso dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  normativa

vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei  vigili

del fuoco puo' comunque avvalersi della  specifica  competenza  degli

organi tecnici di controllo, aventi  compiti  in  materia  di  tutela

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16

              Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro,

                 informazione e formazione specifica

1. La valutazione dei  rischi  di  cui  al  comma  l,  lettera  a),

dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008  e  la

conseguente redazione del documento di valutazione  dei  rischi  sono

effettuate  dal  datore  di  lavoro  esclusivamente  per  le  sedi  e

infrastrutture di competenza.

2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione

del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature  e  dispositivi  di

protezione individuale forniti al personale del  Corpo  nazionale  e'

effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei  vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono

alla  redazione  del  capitolato,  all'acquisto  e  al  collaudo  del

materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto  che

il datore di lavoro provveda autonomamente  agli  acquisti.  Ai  soli

fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le

funzioni di datore di lavoro. Il datore di  lavoro  e  il  dirigente,

destinatari delle forniture di cui al presente comma,  verificano  la

completezza della documentazione tecnica  e  la  funzionalita'  delle

forniture medesime e  individuano,  anche  sulla  base  di  direttive

impartite  dal  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  il  personale

abilitato al loro utilizzo.  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente

assicurano, altresi', al personale assegnatario  delle  forniture  di

cui al presente comma, la formazione  e  l'informazione  relativa  al

loro corretto impiego.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui  il  personale

del  Corpo  nazionale  interviene  per  la  tutela   della   pubblica

incolumita', dei beni e dell'ambiente,  compresi  i  campi  base,  le

installazioni e gli impianti  messi  in  opera  per  la  gestione  di

situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi  di

cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto  legislativo

n. 81 del 2008 si  intendono  adempiuti  adottando  uno  o  piu'  dei

seguenti  strumenti  appositamente   predisposti:   corsi   base   di

qualificazione e  di  specializzazione,  attivita'  di  istruzione  e

addestrative  di  aggiornamento,  verifica   e   mantenimento   delle

qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali

addestrativi e libretti di uso  e  manutenzione  e  note  informative

redatte  dalle  ditte  fornitrici.  Nelle  circostanze  indicate  nel

periodo  precedente,  il  personale  interviene  sulla   base   della

preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e

le  procedure  ritenute  piu'  idonee  e  applicabili  in   relazione

all'evento, contemperando la valutazione della  diretta  e  personale

esposizione al pericolo con l'esigenza di  assicurare  la  protezione

propria e di  quanti  sono  presenti  sullo  scenario,  in  relazione

all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare.

4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in  cui  si

effettuano attivita'  di  addestramento,  esercitazioni  operative  o

manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di  fuori  delle

sedi e  infrastrutture  di  pertinenza  del  Corpo  nazionale.  Nelle

circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte

a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le  modalita'

di cui al comma 3.

5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti

che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno,  gli

adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul  lavoro

spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.

6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e

l'aggiornamento dei dirigenti,  dei  preposti  e  dei  lavoratori  in

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  sono

espletati nell'ambito dei corsi di formazione  teorico-pratica  e  di

addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in

carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di  addestramento,

mantenimento e re-training svolti  presso  le  strutture  centrali  e

periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni  vigenti

nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione

di corsi, seminari e conferenze svolti anche  dalle  amministrazioni,

istituzioni ed enti esterni.

7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e

l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza  medica  di

emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  81

del 2008, sono soddisfatti  con  il  corso  di  formazione  di  base,

l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata.

8. Ai fini della  registrazione  e  del  controllo  degli  obblighi

formativi per il personale, compresi  quelli  indicati  dall'articolo

37, comma 14, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  il  Corpo

nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi

del  libretto  individuale  della  formazione  ovvero   di   apposite

attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita'

formative o di addestramento dei lavoratori.

9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto

legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress

lavoro-correlato  e'  definita  tenendo   conto   delle   particolari

caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.

          Art. 17

                  Misure per la salute e sicurezza

                  nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel  titolo

IV del decreto legislativo n. 81 del  2008,  la  vigilanza  presso  i

cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata  nel

decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma

3, del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  e'  effettuata  dal

personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio  centrale  ispettivo

del Dipartimento dei vigili del fuoco.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi  e  dalla  conseguente

redazione  del  documento  di   valutazione   dei   rischi,   nonche'

dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo

IV del decreto legislativo n. 81 del 2008,  le  attivita'  funzionali

alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione

anche di lavori individuati nell'allegato X del  decreto  legislativo

n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di  cui  al  presente  comma  sono

realizzate sotto la direzione tecnica di un  responsabile  operativo,

direttamente  designato  dal  datore  di  lavoro,  in   qualita'   di

dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 18

               Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di  lavoro  di  cui  al

presente capo, le funzioni  di  medico  competente  sono  svolte  dai

medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari

del Corpo nazionale che abbiano esercitato per  almeno  quattro  anni

attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito

delle strutture  dipendenti  dal  Ministero  dell'interno  ovvero  in

possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a  livello  centrale  e

periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni  di  medico

competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi  e  dei

dirigenti medici del  Corpo  nazionale,  si  provvede  attraverso  le

convenzioni previste dalle norme vigenti.

2. In relazione alla peculiarita' dei  compiti  istituzionali,  per

gli aspetti disciplinati dal presente capo, al  personale  del  Corpo

nazionale  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  libretto

individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le

relative periodicita', diverse da quelle  annuali,  in  relazione  al

settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli

25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La verifica di assenza di condizioni di  alcol-dipendenza  o  di

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo

41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata,

per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo  del

Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  medesimo

provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni  in  materia  di

verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione  di  sostanze

psicotrope e stupefacenti  individua,  in  relazione  ai  settori  di

impiego  del  personale,  le  procedure  per  lo  svolgimento   degli

accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie.

4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici  o  presso

le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere

nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e

della  difesa  civile   provvede,   attraverso   specifici   percorsi

formativi,  all'aggiornamento  professionale  dei  medici  del  Corpo

nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico  competente,

ai  sensi  dell'articolo  179,  comma  1,  lettera  d)  del   decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

Capo IV
Disposizioni varie

Art. 19

                        Abrogazione di norme

                     e disposizioni transitorie

1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450,

in materia di salute e sicurezza  dei  lavoratori  nell'ambito  delle

strutture  della  Polizia   di   Stato,   del   Corpo   nazionale   e

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di

pertinenza  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  e  del  Corpo

nazionale,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto

interministeriale di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto

legislativo n. 81 del  2008,  le  aree  riservate,  operative  o  che

presentano analoghe esigenze  restano  individuate  dal  decreto  del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e  della

previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997

recante «Individuazione delle aree riservate e  operative.  Attivita'

di vigilanza»,  che  disciplina  le  aree  operative  riservate,  per

l'Amministrazione dell'interno.

Art. 20

Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente  dei  vigili

  del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  1  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto

sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e  ai

Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  Province  autonome  di

Trento e Bolzano, compatibilmente  con  gli  statuti  speciali  e  le

relative norme di attuazione, fino a  quando  la  materia  non  sara'

disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di

Trento e Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome