Sostegni-ter: definitive le misure su energia e ambiente

Sostegni-ter energia e ambiente
Nella legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, anche misure in materia di sicurezza, precedentemente contenute in un altro decreto-legge (D.L. n. 13/2022)

Sostegni-ter: definitive le misure su energia e ambiente. In particolare, sul S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, n. 73 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Tra le disposizioni di interesse:

  • contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore;
  • interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
  • modifiche alla disciplina della commissione tecnica PNRR-PNIEC;
  • riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;
  • misure temporanee per la raccolta e il  trattamento dei Raee;
  • benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il  miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, gli interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e per il  miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano la conversione di due articoli contenuti in un altro decreto-legge (D.L. n. 13/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47).

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (22A02000)

(S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, n. 73)

(omissis)

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

                               Art. 14

Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022  per  le

  utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo  1  comma

504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di  regolazione

per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad  annullare,  per  il

primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le  aliquote

relative agli oneri generali di sistema  applicate  alle  utenze  con

potenza disponibile pari o superiore a 16,5  kW,  anche  connesse  in

media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o

di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni  di  euro

per l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di

quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2

di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,

relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore  dei

servizi  energetici  (GSE)  sull'apposito  conto  aperto  presso   la

tesoreria  dello  Stato  da  reimputare  alla  Cassa  per  i  servizi

energetici  e  ambientali  (CSEA).  Qualora  i   versamenti   mensili

risultino  inferiori  al  fabbisogno  di  cassa  della   CSEA,   come

determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e  delle

finanze puo' autorizzare, su richiesta  della  CSEA,  il  ricorso  ad

anticipazioni della tesoreria  statale  da  estinguere  entro  il  31

dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2,  effettuati  dal  GSE  a

favore della CSEA, siano inferiori all'importo di  1.200  milioni  di

euro, alla differenza si provvede, entro  l'anno  2022,  mediante  il

versamento per pari importo alla CSEA di  quota  parte  dei  proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati

ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto  presso

la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo  al  versamento

all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle  somme  giacenti  nella

Tesoreria dello Stato sino  al  conseguimento  da  parte  della  CSEA

dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

 

                             Art. 14 bis

Contributo per la riduzione  dei  costi  dell'energia  elettrica  per

  apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

1. Al fine di sostenere le famiglie e  le  persone  che  utilizzano

presso la propria abitazione l'energia elettrica per  apparecchiature

mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi  del  decreto

del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del  Consiglio

dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000  euro

per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai  predetti  soggetti,

nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente  articolo,

finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia  elettrica.

Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   sono

individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al

fine del  rispetto  del  limite  di  spesa  autorizzato.  Agli  oneri

derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022,

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

                               Art. 15

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

                      delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  21  dicembre  2017,

pubblicato per comunicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  27

dicembre  2017,  i  cui  costi  per  kWh  della  componente   energia

elettrica, calcolati sulla base  della  media  dell'ultimo  trimestre

2021 ed al netto delle  imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno

subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto  al  medesimo

periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti  di

fornitura  di  durata  stipulati  dall'impresa,  e'  riconosciuto  un

contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori  oneri

sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al  20  per  cento

delle spese sostenute per  la  componente  energetica  acquistata  ed

effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per  l'anno

2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente  utilizzo

di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di

CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.

47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al

fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi

energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto  a  24,11  milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle

maggiori  entrate   derivanti   dalla   soppressione   delle   misure

agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto

monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al

comma 1  risulti  inferiore  alla  spesa  indicata  al  comma  3,  la

differenza e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per

essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

                             Art. 15 bis

Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti  a  fonti

                             rinnovabili

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,  e'

applicato un  meccanismo  di  compensazione  a  due  vie  sul  prezzo

dell'energia, in riferimento all'energia elettrica  immessa  in  rete

da:

a)  impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW   che

beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto

Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza  superiore  a  20  kW  alimentati  da  fonte

solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a

meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data

antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore

dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,

entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,

redatta ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   che   attesti   le

informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,

come individuate dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e

ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza

tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di

cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a  ciascuna

zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per  gli

impianti di cui al comma 1, lettera  b),  da  fonte  solare,  eolica,

geotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di

mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura

stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni

di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera  b),  diversi  da

quelli di cui  al  numero  1)  della  presente  lettera,  alla  media

aritmetica mensile dei prezzi zonali orari  di  mercato  dell'energia

elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati  prima  del

27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al  comma  7,

al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE

eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta

differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a

richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato

dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al

comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti

una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella

derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data

attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'

le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito

fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali

e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali

afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si

applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi

prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati

all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,

comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per

cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente

al periodo di durata dei predetti contratti.

 

                               Art. 16

                            (Soppresso).

 

                              Art. 17

   Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Al fine di accelerare  ulteriormente  i  processi  autorizzativi

degli impianti di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e

incrementare il livello  di  autosufficienza  energetica  del  Paese,

all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quaranta» e'  sostituita

dalla seguente: «cinquanta»;

a) al comma 2-bis:

01) al secondo periodo, le parole: «di cui al sesto  periodo»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo periodo»;

1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I  componenti

nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'

a tempo pieno ad eccezione  dei  componenti  nominati  ai  sensi  del

quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,

su proposta del presidente della Commissione di cui  al  comma  1,  i

componenti della predetta Commissione, fino  a  un  massimo  di  sei,

possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui  al

presente comma.»;

1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti

parole:  «;  ai  fini  della   designazione   e   della   conseguente

partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'

in ogni caso sufficiente la comunicazione  o  la  conferma  da  parte

della   regione   o   della   provincia   autonoma   del   nominativo

dell'interessato»;

2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto  previsto

dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si

applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito

delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al  31  dicembre

2023.»;

b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente:

«2-octies.   Allo   scopo   di   consentire   l'incremento   di

operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis,  le  stesse

possono avvalersi di un contingente  massimo  di  quattro  unita'  di

personale del Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari

dell'Arma  dei  carabinieri,  che  il  Comando  medesimo  provvede  a

individuare e distaccare  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  del

Ministero della transizione ecologica.».

1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione

ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di  cui  al

comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure  di

valutazione ambientale delle opere attuative del  PNRR  e  del  PNIEC

anche  alla  luce  dell'instabilita'   sul   mercato   dei   prodotti

energetici, per il Ministero della transizione ecologica  il  termine

di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.

22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,

e' fissato al 30 giugno 2022.

                               Art. 18

            Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

1. Alla tabella A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.

2. All'articolo 22  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il

comma 2-ter e' abrogato.

3. All'articolo 23, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, dopo le parole  «sviluppo  delle  imprese»  sono

inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione  dei  progetti  di  ricerca,

sviluppo e  innovazione  riguardanti  i  settori  del  petrolio,  del

carbone e del gas naturale».

 

                             Art. 18 bis

Misure temporanee per la raccolta  e  il  trattamento  dei  RAEE  del

  raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al  regolamento  di  cui  al

  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e

  del mare 25 settembre 2007, n. 185

1.  Al  fine  di  consentire  la  corretta  raccolta  e  l'adeguato

trattamento  di  talune  categorie  di  rifiuti  di   apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere  pratiche  virtuose

di recupero dei rifiuti  in  un'ottica  di  economia  circolare,  nel

rispetto degli obiettivi  di  cui  alla  missione  M2C1.1  del  PNRR,

nonche' di prevenire infiltrazioni mafiose  e  traffici  illeciti  di

rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto  sono  adottate  le

seguenti misure  straordinarie  e  temporanee  per  la  gestione  dei

rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento  di

cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito preliminare alla raccolta presso i  distributori  di

cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2014,

n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui  all'articolo

12, comma 1, lettere a)  e  b),  e  comma  2,  del  medesimo  decreto

legislativo, fatte salve le disposizioni in  materia  di  prevenzione

degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio

rispetto a quello previsto  dalla  normativa  vigente,  adottando  le

cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo  scopo

utilizzati;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti

rilasciata ai sensi  dell'articolo  208  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis  della  parte  seconda  del

medesimo  decreto  legislativo,  per  le   operazioni   di   deposito

preliminare (D15) e  messa  in  riserva  (R13),  nel  rispetto  delle

disposizioni  in  materia  di  prevenzione  degli  incendi  e   delle

disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui

all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,

e'  consentito  l'aumento  della  capacita'  annua  e  istantanea  di

stoccaggio nel limite massimo dell'80 per  cento,  a  condizione  che

detto limite rappresenti una modifica non sostanziale  ai  sensi  del

decreto legislativo n. 152 del  2006.  La  presente  disposizione  si

applica anche ai titolari di autorizzazione  per  l'effettuazione  di

operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del  decreto

legislativo n. 152 del 2006,  ferme  restando  le  quantita'  massime

fissate dall'allegato 4  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5

febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui

ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio

12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

2. Gli  ampliamenti  degli  stoccaggi  di  rifiuti  possono  essere

effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al

perimetro della ditta  aventi  i  medesimi  presidi  ambientali,  nel

rispetto  delle  norme   tecniche   di   stoccaggio   relative   alle

caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui  al  comma

1,  lettera  b),  non  comportano  un  adeguamento   delle   garanzie

finanziarie.

 

Titolo IV

ALTRE MISURE URGENTI

(omissis)

 

                             Art. 25 ter

         Misure urgenti in materia di mobilita' sostenibile

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento

accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

(omissis)

 

                             Art. 26 ter

      Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco

1. Al fine di evitare gravi  fenomeni  di  spreco  alimentare,  nel

rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 29 aprile  2004,  le  operazioni  di  congelamento

delle carni fresche sono effettuate  senza  indebiti  ritardi  ovvero

entro la data di scadenza relativa al prodotto  refrigerato,  purche'

le carni da destinare al congelamento siano  sottoposte  ad  adeguate

misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e  5

del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai  sensi

del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea.

(omissis)

                           Art. 28 quater

Disposizioni in  materia  di  benefici  normativi  e  contributivi  e

  applicazione dei contratti collettivi e per  il  miglioramento  dei

  livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di assicurare una  formazione  adeguata  in  materia  di

salute e sicurezza, nonche' di incrementare i  livelli  di  sicurezza

nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di

contrattazione collettiva, all'articolo 1  della  legge  30  dicembre

2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente:

«43-bis. Per i lavori  edili  di  cui  all'allegato  X  al  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,

i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti

dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,

dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e

dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,

possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei

lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di

lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile,

nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e

sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale

ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.

81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di

affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in

relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo

3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  per

rilasciare,  ove  previsto,  il  visto  di  conformita',   ai   sensi

dell'articolo 35 del citato decreto  legislativo  n.  241  del  1997,

verificano anche che il contratto collettivo applicato  sia  indicato

nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture  emesse

in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate,  per

la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli

atti di affidamento  dei  lavori  e  nelle  fatture,  puo'  avvalersi

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Le amministrazioni e gli  enti  coinvolti  provvedono  alle  previste

attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente».

2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.

234, come introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  acquista

efficacia dal 27 maggio  2022  e  si  applica  ai  lavori  edili  ivi

indicati avviati successivamente a tale data.

(omissis)

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