Squadra delle emergenze: la normativa di riferimento

L’art. 18, comma 1, lettera t) del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Queste misure devono risultare adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti. La precedente lettera b) dell’art. 18 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Entrambi i suddetti obblighi sono da porre in relazione con la successiva sezione VI del titolo I del decreto (artt. 43-46), che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di fronteggiare alcuni grandi rischi (incendio, evacuazione del luogo di lavoro, primo soccorso, gestione delle situazioni di emergenza comportanti pericolo grave e immediato per i lavoratori).

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