Tari: nuove proroghe per la riscossione

Nel D.L. 30 giugno 2021, n. 99 misure anche sul settore elettrico e la nuova Sabatini

Tari: nuove proroghe per la riscossione all'art. 2 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese» (in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155).

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Altre disposizioni del D.L. riguardano:

  • il settore elettrico (art. 3);
  • la semplificazione e il rifinanziamento della misura Nuova Sabatini (art. 5).

Di seguito il testo del D.L. 30 giugno 2021, n. 99.

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Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 

Misure  urgenti  in  materia  fiscale,  di  tutela  del  lavoro,  dei
consumatori e di sostegno alle imprese. (21G00110)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155)

Vigente al: 30-6-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290,  della  legge  27  dicembre

2019, n. 160;

Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge  27

dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  apposito

fondo, dell'importo pari ad euro 3.000  milioni  per  ciascuno  degli

anni 2021 e 2022;

Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»;

Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, che ha incrementato la dotazione del fondo di  cui  all'articolo

1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  di  2,2  milioni

per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24

novembre 2020, n.  156  recante  «Regolamento  recante  condizioni  e

criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli

strumenti di pagamento elettronici»;

Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  stanziare

ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro  nonche'

di disporre  proroghe  in  materia  di  riscossione,  in  conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre

ulteriori misure di sostegno alle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 30 giugno 2021;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo

economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento

  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito

  d'imposta POS

1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti

effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici

disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

del 24 novembre 2020, n. 156  e'  sospeso  per  il  semestre  di  cui

all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.

2. L'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui

all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto.

3. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  24

novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I

rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2,

lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro  il  30  novembre

2021 ed entro il 30 novembre 2022,  sulla  base  di  una  graduatoria

elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine

per  la  decisione  sui  reclami  da  parte  di   Consap   ai   sensi

dell'articolo 10, comma 5.»;

b) all'articolo 10:

1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Avverso  il

mancato o inesatto accredito del rimborso  previsto  per  il  periodo

sperimentale  di  cui  all'articolo  7,  l'aderente  puo'  presentare

reclamo  entro  120  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine

previsto per il pagamento ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5.  Per

quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere  a)

e c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la  mancata  o

inesatta contabilizzazione  nella  APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a

disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e  del

rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al

termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),

ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Consap decide  il

reclamo  dell'aderente,   sulla   base   del   quadro   normativo   e

regolamentare che disciplina  il  programma  entro  trenta  giorni  a

partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi

del comma 2.»;

c) all'articolo 11:

1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei

rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo  di

euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma

2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo  di

cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le  predette  risorse

finanziarie  non  consentano  il  pagamento  integrale  del  rimborso

spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»;

2)  dopo  il  comma  3  e'  inserito   il   seguente:   «3-bis.

L'attribuzione del rimborso  previsto  dall'articolo  8  avviene  nei

limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri  di

cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c).  Qualora  le  predette

risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso

spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.».

4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di

accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto

accredito del rimborso  cashback  nel  periodo  sperimentale  di  cui

all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle  risorse

complessivamente disponibili per l'anno 2021.

5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze con PagoPA s.p.a.  e  con  Consap  -  Concessionaria  servizi

assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter

della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono  modificate  per  tenere

conto della sospensione di cui al comma 1.

6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una

dotazione di 1.497,75 milioni  di  euro  destinato  a  concorrere  al

finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori

sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi

provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al

primo periodo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  del  24  novembre  2020,   n.   156

incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro

per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.

9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e

delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo

degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto

informativo fornito dalla Banca d'Italia.

10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma:

«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021

al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'

incrementato al cento per cento delle commissioni, nel  caso  in  cui

gli  esercenti  attivita'  di  impresa,  arte  o   professioni,   che

effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti

di consumatori finali, adottino strumenti  di  pagamento  elettronico

collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto

legislativo 5 agosto 2015,  n.  127  ovvero  strumenti  di  pagamento

evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.».

11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

e' aggiunto il seguente:

«Articolo 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il  noleggio  o

l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico

e per il collegamento con i registratori telematici.

1. Agli esercenti attivita' di  impresa,  arte  o  professioni  che

effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti

di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021  e  il  30  giugno

2022, acquistano, noleggiano o utilizzano  strumenti  che  consentono

forme di  pagamento  elettronico  collegati  agli  strumenti  di  cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.

127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di  acquisto,

di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle  spese

di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il  collegamento

tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo

di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi

al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a

200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi

al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a

200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi

al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1

milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno

2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di

pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione

elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma

1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito

d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle

seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi  relativi

al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a

200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi

al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a

200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi

al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1

milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono

utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al

sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito

e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta

successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I

crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini

delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante

testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel

rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.

1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del

regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore

agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27

giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis

nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,

valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

                               Art. 2

       Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto

2021».

2.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole  «30  aprile  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole  «30  giugno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6  milioni

di euro per l'anno 2021 e, in termini di  indebitamento  netto  e  di

fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai

sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite  dalle

seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge

le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e  fino  all'entrata

in vigore della presente disposizione.

                               Art. 3

                   Misure per il settore elettrico

 

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe

del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno

2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione

di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,

n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,

per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica

e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico,

e' destinata nella misura complessiva  di  697  milioni  di  euro  al

sostegno delle misure di incentivazione delle energie  rinnovabili  e

dell'efficienza  energetica,  che  trovano  copertura  sulle  tariffe

dell'energia;

b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di

euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7;

b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse

disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di

previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero

dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19

del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle

medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto

residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la

successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato

di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del

trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte

dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui

all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,

destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti

sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da

reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

                               Art. 4

               Misure in materia di tutela del lavoro

 

1. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31

dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo  44,  comma

1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via

eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero

dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili  e  delle  regioni  interessate,  anche  per  i

trattamenti  di   integrazione   salariale   straordinaria   di   cui

all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di

12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2  milioni  di  euro  per

l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarieta' per  il  settore

del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito  ai  sensi

dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,

e' incrementata di 7,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  3,7

milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo

periodo del presente comma complessivamente pari a  19,7  milioni  di

euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di  euro  per  l'anno

2022 si provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di

articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle

fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la

classificazione delle attivita' economiche Ateco2007,  con  i  codici

13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,

sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per

i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di

integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane

nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021.  Per  i

trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun

contributo addizionale.

3. Per la presentazione delle domande si seguono  le  procedure  di

cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio

2021, n. 69.

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31

ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24

della legge 23 luglio 1991, n. 223  e  restano  altresi'  sospese  le

procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte

salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'

impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di

lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Fino  alla  medesima

data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa  al  datore  di

lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la  facolta'  di

recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi

dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e  restano,

altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della

medesima legge.

5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione

definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione

definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in

liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si

configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano

configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi

dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo

collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di

incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai

lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'

comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non

sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta

la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto

per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i

licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo

di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS

provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente

comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato

raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non

prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4  milioni  di  euro

per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7.

8. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  e'

inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione  guadagni

straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare

difficolta'  economica  presentate  al   Ministero   dello   sviluppo

economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8,  comma  1,  del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  che  non  possono  ricorrere  ai

trattamenti di integrazione salariale di cui al  decreto  legislativo

14 settembre 2015, n. 148 , e' riconosciuto, nel limite di  spesa  di

351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario  di

integrazione salariale in deroga agli articoli 4,  5,  12  e  22  del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  un  massimo  di

tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS  provvede

al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al  primo  periodo  del

presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato

raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non

prende in considerazione ulteriori domande.

2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione

salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure

di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per

la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il

31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le

procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte

salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'

impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di

lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti

di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo

periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di

recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi

dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'

sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima

legge.

3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione

definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione

definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in

liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si

configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano

configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi

dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo

collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di

incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai

lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'

comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non

sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta

la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto

per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i

licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

10. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  10,  comma  8,

primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata

di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021 e l'autorizzazione di  spesa

di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73 e' incrementata di 97,6 milioni di euro per l'anno

2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma  pari

a 244 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

b)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 104 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  fini  di

assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e

fabbisogno delle pubbliche amministrazioni,  mediante  riduzione  per

126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 2, comma 8,  primo  periodo,  del  decreto-legge  13

marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

maggio 2021, n. 61.

11. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro

e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il

potenziamento delle competenze e la  riqualificazione  professionale»

(FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno

2021. Il Fondo e'  finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di

progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari  di  trattamenti

di integrazione salariale per i quali e'  programmata  una  riduzione

dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12

mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di  Assicurazione

Sociale per l'Impiego (NASpI).  Agli  oneri  derivanti  dal  presente

comma, pari a 50 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai

sensi dell'articolo 7.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro

sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,  sono

individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui

al comma 11.

13. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3,  del  decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24

aprile  2020,  n.  27  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'

sostituito dal seguente:  «I  periodi  di  trattamento  ordinario  di

integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del

comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti

dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma  3,  30,

comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;

b)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate  di  assegno

ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7

del   predetto   decreto-legge   n.   18   del   2020,   sono   posti

prioritariamente a carico delle disponibilita' dei  rispettivi  Fondi

di solidarieta' di  cui  agli  articoli  26,  29  e  40  del  decreto

legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  anche  in  deroga  a  quanto

previsto dalla normativa vigente;

c)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate   di   cassa

integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli  19,

comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020  sono  posti  a

carico della gestione di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo

1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a).

14. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al

Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero

dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti

di spesa di cui al primo periodo del comma  8  dell'articolo  13  del

decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in ragione di  quanto  previsto  al

comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai  fini  del

rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando  il  limite  di

spesa complessivo.

                               Art. 5

                  Semplificazione e rifinanziamento

                     della misura Nuova Sabatini

 

1. Al fine di accelerare i processi di  erogazione  dei  contributi

agli investimenti produttivi delle micro,  piccole  e  medie  imprese

previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle

domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°  gennaio

2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese

beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo

criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate  dal  comma

2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica

soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese

beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative

propedeutiche al pagamento.

2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di  assicurare

continuita' alle misure  di  sostegno  agli  investimenti  produttivi

delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2

del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione  di

spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata  di  425

milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede   ai   sensi

dell'articolo 7.

                               Art. 6

Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a.

 

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.

2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».

2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista

dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di

esecuzione di cui al comma 4,  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana

s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in  amministrazione  straordinaria

sono autorizzate alla prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,  ivi

compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita

anche ai fini di  cui  all'articolo  69,  primo  comma,  del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui

all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in

conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,

Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.

in   amministrazione   straordinaria   provvedono,   anche   mediante

trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato

articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono

in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del

piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla

data di entrata in vigore del  presente  decreto  dirette,  anche  ai

sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  n.  137  del  2019,   al

trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con

il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della

Commissione.

4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma

della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo

alla  decisione  della  Commissione  europea  di  cui  al  richiamato

articolo 79 del decreto-legge n. 18 del  2020.  A  tal  fine  possono

procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di

cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti

dall'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  270  del  1999.  Le

modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di

autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la

scadenza del termine  del  primo  programma  autorizzato,  e  possono

prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami

d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La

stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere

effettuata tramite perizia disposta  da  soggetto  terzo  individuato

dall'Organo   Commissariale,   previo   parere   del   comitato    di

sorveglianza, da rendere  nel  termine  massimo  di  3  giorni  dalla

richiesta.

5. Il programma di cui al  comma  4  puo'  essere  autorizzato,  in

quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a  prescindere  dalle

verifiche   di   affidabilita'   del   piano   industriale   previste

dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270  del  1999,

che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria

in  quanto  assorbite  dalla  positiva  valutazione  da  parte  della

Commissione europea del piano medesimo.

6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari

straordinari di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e  Alitalia

Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono  procedere,

anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma,  del

regio decreto 16 marzo 1942, n., 267, al pagamento degli oneri e  dei

costi  funzionali  alla  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa   di

ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di tutti i costi di

funzionamento della procedura che potranno essere antergati  ad  ogni

altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.

7. I Commissari straordinari di Alitalia - Societa' Aerea  Italiana

s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione  straordinaria,

ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a

sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata  o  periodica,

ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da  entrambe  le  parti,

che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei

compendi  aziendali  e  che  non  risultino  piu'   funzionali   alla

procedura.

8.  L'esecuzione  del  programma  nei  termini   rivenienti   dalla

decisione della  Commissione  europea  di  cui  all'articolo  79  del

decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito   richiesto

dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999,

n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa  di

Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.

in amministrazione straordinaria, che potra'  intervenire  a  seguito

dell'intervenuta cessione di tutti i compendi  aziendali  di  cui  al

programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue,  con

finalita' liquidatoria.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per

l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli

di viaggio e voucher  emessi  dall'amministrazione  straordinaria  in

conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza

epidemiologica  da  Covid-19  e  non   utilizzati   alla   data   del

trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3.  L'indennizzo

e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al

contraente analogo servizio  di  trasporto,  ed  e'  quantificato  in

misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative

sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo

economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Societa'  Aerea

Italiana  s.p.a.  e  Alitalia  Cityliner  s.p.a.  in  amministrazione

straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia

conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti

dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede  ai

sensi dell'articolo 7.

                               Art. 7

                      Disposizioni finanziarie

1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo  1,  comma  12,

del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  gia'  nella  disponibilita'

della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle  entrate

sono  quantificate  in  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno   2021.

Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del  decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73 e' abrogato.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2,  3,  4,

commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6  milioni  di  euro  per

l'anno 2021, 186,1 milioni  di  euro  nel  2022,  che  aumentano,  in

termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7  milioni  di

euro per  l'anno  2021,  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e

fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni

di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023,  si

provvede:

a) quanto a 2.127 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante

corrispondente utilizzo degli importi di cui al  comma  1,  che  sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia

delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per

l'anno 2021;

b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di

euro per l'anno 2022 e a 22,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto  in  termini  di

competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato  di  previsione  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le  somme

da trasferire all'INPS a titolo  di  anticipazioni  di  bilancio  sul

fabbisogno  finanziario  delle  gestioni   previdenziali   nel   loro

complesso;

d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di

euro per l'anno 2022, 147,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  in

termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni  di

euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e

125,89 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  utilizzo  delle

maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4,  comma

10, e 5.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero

dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'

effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti

capitoli di spesa.

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,

contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato  alle  Camere

per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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