Terre e rocce da scavo: confermato il nuovo decreto

Terre e rocce da scavo nuovo decreto
Nella legge n. 41/2023 di conversione del DL 13/2023 (cosiddetto "Pnrr 3") aggiunta una novità sui micro-cantieri. Misure anche su transizione energetica, emission trading, Via e Vas

Terre e rocce da scavo: confermato l'arrivo di un nuovo decreto di semplificazione del settore. È l'effetto della conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto "D.L. Pnrr 3") nella legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94.

In particolare, all'art. 48 è prevista l'emanazione di un decreto del Mase di concerto con il Mit e sentito il MinSalute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai temi già indicati dal D.L. n. 13/2023, la legge ha aggiunto «ulteriori disposizioni di  semplificazione  per  i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi».

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Non solo Trs

Altre misure del D.L. n. 13/2023 convertito dalla legge 41/2023 riguardano i temi dell'efficienza energetica e della tutela ambientale:

  • art. 9 - Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
  • art. 15-bis - Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC;
  • art. 16 - Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale;
  • art. 19 - Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale;
  • art. 22 - Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio;
  • Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali;
  • Art. 29-bis - Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
  • art. 41 - Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile;
  • art. 43 - Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC;
  • art. 44 - estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR;
  • art. 45 - Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico  e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico;
  • art. 45-bis - Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS;
  • art. 47 - Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • art. 47-bis - Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento;
  • art. 49 - Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici;
  • art. 49-bis - Impianti alimentati a biomassa solida;
  • art. 51-bis - Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale;
  • art. 52 - Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale.

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 

 

Testo  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023),  coordinato
con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale  degli  investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.». (23A02439) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94)

 

Vigente al: 21-4-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio  2023  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

(omissis)

                               Art. 9 

Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione

  energetica e per la gestione dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti

  climatici 

1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare

lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle

misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero

dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso

pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza

tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi

connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e

propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti

i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a

combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico

dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi

e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai

cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri

di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli

indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi

evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,

progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di

normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con

altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo

internazionale.

3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del

Ministero   dell'interno,   ((da    rappresentanti    dei    seguenti

amministrazioni  e  organismi)):  Ministero  dell'ambiente  e   della

sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del  lavoro  e

delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della  ricerca,

Dipartimento della Protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e

lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore  per  la

protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  Consiglio  nazionale

delle ricerche  (CNR).  In  relazione  alle  tematiche  trattate,  al

Comitato possono essere invitati a partecipare  anche  rappresentanti

degli  or-  dini  e  collegi  professionali,  delle  associazioni  di

categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla

Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei

Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali

dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo

26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono

corrisposti gettoni di presenza, compensi, ((rimborsi  di  spese))  o

altri emolumenti comunque denominati.

 

(omissis)

 

                           ((Art. 15 - bis 

Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno  degli  interventi  di

  rigenerazione urbana, di  rifunzionalizzazione,  efficientamento  e

  messa in sicurezza di spazi  e  immobili  pubblici  finanziati  con

  risorse PNRR, PNC e PNIEC 

 

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero

al patrimonio disponibile dello Stato, in  gestione  all'Agenzia  del

demanio,  interessati  da  progetti  di  riqualificazione  per  scopi

istituzionali  o  sociali  recanti  apposito  finanziamento,   ovvero

interessati da interventi da candidare al finanziamento, in  tutto  o

in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui  al

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano  nazionale

per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano  nazionale

integrato per l'energia e  il  clima  (PNIEC),  possono,  su  domanda

presentata da  regioni,  comuni,  province  e  citta'  metropolitane,

essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti  enti

che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il  31

dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene  e  i  tempi

stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni  in  uso

per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo  2,  comma

222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i  quali  siano

in  corso  procedure  volte  a  consentirne  l'uso  per  le  medesime

finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di  essere  inseriti

in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione  ai  sensi  di

legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia  e

delle  finanze  e  di  concerto  con  la  competente  amministrazione

titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla

richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle  condizioni

e dei presupposti per  l'accoglimento  della  stessa  e  ne  comunica

l'esito  all'ente  interessato  che,  in  caso  di  esito   positivo,

acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more  del  completamento

del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e  di  ogni

altra attivita' propedeutica.

4. Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'accoglimento

della richiesta, il trasferimento del bene e'  disposto  con  decreto

dell'Agenzia del demanio che prevede:

a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato  avvio

o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo

finanziamento;

b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti  per  un

periodo di  cinque  anni  decorrenti  dal  collaudo,  dalla  regolare

esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento  sugli

stessi realizzati. Il decreto  di  trasferimento  dei  beni  immobili

appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti

uffici del Ministero  della  cultura  secondo  le  modalita'  di  cui

all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e i  beni  medesimi  restano  assoggettati  alla

disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni  di  cui  al  comma  1  sono  trasferiti,  con  tutte  le

pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato

di fatto e di diritto in cui si trovano, con  contestuale  immissione

di  ciascun  ente   territoriale,   a   decorrere   dalla   data   di

sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui  al

comma 4, nel possesso giuridico  degli  stessi  e  con  subentro  del

medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi  al  bene

trasferito.

6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le

risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali

che acquisiscono in  proprieta',  ai  sensi  del  presente  articolo,

immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in  misura

pari  alla  riduzione   delle   entrate   erariali   conseguente   al

trasferimento  di  cui  al  comma  5.  Qualora  non   sia   possibile

l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della

riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia

delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se  non

sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato

da parte dell'ente interessato.

7.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   e   l'efficienza   della

progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli  enti

richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi

dei  servizi  di  progettazione  gratuiti  della  Struttura  per   la

progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,

commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle

regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.))

                               Art. 16 

                 Contributo dell'Agenzia del demanio 

                alla resilienza energetica nazionale 

 

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del

patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di

risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di

proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o

dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le

amministrazioni usuarie, ((i beni statali)) in uso alle  stesse,  per

installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.

Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27

aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi

possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento

della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre

pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,

Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le

condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del

PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il

conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa

verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie

da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare

iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in

conformita' alle ((regole di Eurostat)),  per  l'affidamento  ((delle

attivita' di progettazione)), costruzione e gestione di  impianti  di

produzione di energia da fonti rinnovabili da  realizzarsi  sui  beni

immobili di cui al presente comma.

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree

idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui

all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli

interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani

di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per

l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti

dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo

al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo

atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per

l'installazione di impianti  di  produzione  di  ((energia  da  fonti

rinnovabili)) di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che

forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale

ai sensi della normativa vigente.

((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti

di cui all'articolo 31,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  l'Agenzia  del  demanio  puo'

costituire  comunita'  energetiche  rinnovabili  nazionali,  in   via

prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo

2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  con  le

altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti

superiori a 1 MW, con facolta' di  accedere  ai  regimi  di  sostegno

previsti dal medesimo decreto  legislativo  anche  per  la  quota  di

energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse  sotto

la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi  rapporti  con  i

clienti finali nell'atto costitutivo  della  comunita',  fatto  salvo

quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo

2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile

2022, n. 34, e  dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175.))

 

(omissis)

                               Art. 19 

Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di

  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione

  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione

amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a

richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un

apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro

componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al

comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della

Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del

2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei

procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo  periodo  e'  unica  e

soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di

ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e

29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:

«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre

2024»((;  al  citato  comma  2-bis,  il  quattordicesimo  periodo  e'

sostituito dal seguente:  «La  Commissione  opera  con  le  modalita'

previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del  presente

decreto»;

a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo  periodo  e'  sostituito

dal seguente: «A decorrere dall'annualita'  2023,  per  i  componenti

della Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  si

applicano i compensi previsti per i membri della Commissione  tecnica

PNRR-PNIEC»;))

b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;

c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il

seguente:

«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e  del  provvedimento

di VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  attivita'  di

verifica   preventiva   dell'interesse    archeologico    ai    sensi

dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o

all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

((c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole:  «sono  svolte

direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,

che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni.  In  caso  di

inerzia da parte dell'autorita' competente,  allo  svolgimento  delle

attivita' di verifica provvede il titolare  del  potere  sostitutivo,

nominato ai sensi dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.

241».))

3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al

2025»;

((2-bis) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti

la composizione del contingente, i profili degli esperti da  inserire

nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;))

3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del

presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono

essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

((a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli  esperti  di

cui al comma 1 avviene  a  seguito  di  avviso  pubblicato  nel  sito

internet del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,

finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse  alla  nomina

di esperto. Al fine di  garantire  il  costante  aggiornamento  della

short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui  al  primo  periodo

rimane pubblicato nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti  di  cui

al comma 1, e' redatta  una  short  list  recante  i  nominativi  dei

soggetti valutati come idonei. Il Capo del  dipartimento  competente,

sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma

2-ter, attingendo alla short list di cui  al  primo  periodo,  tenuto

conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello

generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'

ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;))

b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

«2-ter. Gli incarichi di esperto ai  sensi  del  presente  articolo

sono conferiti((, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo  7,

comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))

con decreto del ((Capo del dipartimento)) competente,  che  definisce

l'oggetto  dell'attivita'  da  svolgere  e  la  durata  dell'incarico

stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il  curriculum

vitae dell'esperto, comprovante il  possesso  della  professionalita'

richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;

c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»

sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,

2024 e 2025».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari

a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

(omissis)

                               Art. 22

Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti

  energetici delle sedi di servizio del Corpo  nazionale  dei  vigili

  del fuoco, nonche' in materia di antincendio

1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di

manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici

destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a

trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la

realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del

Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la

possibilita' di avvalersi dei ((Provveditorati))  interregionali  per

le opere pubbliche. In relazione agli  interventi  di  cui  al  primo

periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte

con le risorse del PNRR, ((afferenti alle attivita' e alle funzioni))

di competenza del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  qualora

necessario   e    previa    comunicazione    ai    ((Provveditorati))

interregionali per le opere  pubbliche,  i  direttori  regionali  del

medesimo Corpo possono convocare le  conferenze  di  servizi  di  cui

all'articolo 3 del ((regolamento di cui al)) decreto  del  Presidente

della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista

dall'articolo 3, comma 3, del ((regolamento di cui al))  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello

unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di  esame  dei

progetti  relativi  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  ai  fini

antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando  del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco territorialmente  competente  entro  tre  giorni

dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del

PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame

dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo

l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione

incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in

aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,

l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco

di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo

2023, per un numero massimo di:

a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che

espletano funzioni operative;

b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi

logistico-gestionali;

c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori

antincendi;

d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori

logistico-gestionali.

4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione

organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un

numero corrispondente di unita'.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,

nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da

effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali

previste a legislazione vigente, ((il Corpo  nazionale))  dei  vigili

del  fuoco  puo'  procedere  anche  mediante  lo  scorrimento   delle

graduatorie  dei  concorsi  anche  interni  gia'   espletati   o   da

concludersi nel corso del 2023.

6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'

autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro

6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro

7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro

7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 ((per l'anno  2030

ed euro)) 7.161.106 a  decorrere  dall'anno  2031,  cui  si  provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni

straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni

pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno

2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

(omissis)

                               Art. 24 

          Disposizioni di semplificazione degli interventi 

         di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali 

1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei

target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi

agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra

i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del

merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte

degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il

medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo

il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla

realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma

1, ((nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad  ogni

titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero

dell'istruzione e del  merito,))  i  sindaci  e  i  presidenti  delle

province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza  nuovi

o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture

dell'amministrazione centrale o territoriale  interessata,  di  altre

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse  controllate((;

i relativi oneri sono posti)) a carico  dei  quadri  economici  degli

interventi da realizzare o completare in misura non  superiore  al  3

per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia

scolastica,  i  soggetti  attuatori  degli  interventi,  le  stazioni

appaltanti, ((ove diverse)) dai soggetti attuatori,  le  centrali  di

committenza e i contraenti generali:

a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui

all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato

dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi

compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di

progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,

l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza

consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto

dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che

siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate

esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche

individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi

istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi

istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,

comunque nel rispetto del principio di rotazione.

((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in  quanto

compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),

di cui alla legge 15 luglio  2022,  n.  99,  per  l'attuazione  degli

interventi rientranti nel PNRR.))

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli

interventi di edilizia scolastica ((rientranti nel PNRR,)) le deroghe

al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50

del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge  n.  22  del

2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e  stipulati  da

parte della societa' Invitalia  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,

comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  anche  per

l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla

Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata

((la spesa di 4 milioni)) di euro per l'anno  2023  finalizzata  alla

locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad  uso

scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di

euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di

cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  ((13  aprile

2017)), n. 65.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.

233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del

concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni

giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto

prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di

progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di

progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  ai  suddetti

vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'

professionale, economico-finanziari e  ((tecnico-organizzativi)),  la

cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che  gli

stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di

fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni

dall'incarico.».

((6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022,  n.  99,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono  sostituite  dalle

seguenti: «diciassette mesi»;

2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   le

fondazioni  ITS  Academy  per  le  quali   sia   intervenuta   almeno

l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31  marzo

2023»;

b) al comma 2, le parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «diciassette mesi».))

(omissis)

 

                           ((Art. 29 - bis 

Disposizioni urgenti  contro  il  dissesto  idrogeologico  e  per  lo

                sviluppo delle infrastrutture idriche 

1. Per garantire  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri il coordinamento e il raccordo necessari per  affrontare  le

situazioni  di  criticita'  ambientale  delle  aree  urbanizzate  del

territorio nazionale interessate da  fenomeni  di  esondazione  e  di

alluvione, il Ministro per la protezione civile e  le  politiche  del

mare si avvale del Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il  Ministero  delle

infrastrutture e dei  trasporti,  nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il

Dipartimento  Casa  Italia  assicura  in  particolare   il   supporto

necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione

civile  e  le  politiche  del  mare  delle  attivita'  di  impulso  e

coordinamento  in  ordine  alla  realizzazione  degli  interventi  di

prevenzione o  di  messa  in  sicurezza  relativi  al  contrasto  del

dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del  suolo,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.

205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con  decreto  del  Ministro

della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto

con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite

le seguenti: «e con  il  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le

politiche del mare».

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro  della

transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto  con

il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;

b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta  del  Ministro

della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».))

(omissis)

                               Art. 41 

  Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: «, nonche' i  progetti  concernenti  impianti  di

produzione di idrogeno verde  ovvero  rinnovabile  di  cui  al  punto

6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da

fonti rinnovabili, ove previsti»;

b) all'allegato II  alla  parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'

inserito il seguente:

«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di  idrogeno

verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione  su  scala

industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno

verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate  varie  unita'

produttive funzionalmente connesse tra loro.».

                               Art. 42 

Interventi  di  rinaturazione  dell'area  del  Po  ((e   misure   per

                    l'approvvigionamento idrico)) 

1.  Gli  interventi  di  cui  alla  Missione   2,   Componente   4,

Investimento 3.3, del PNRR compresi nel  Programma  d'azione  per  la

rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto  del  Segretario

generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po  ((n.  96

del 2 agosto  2022))  sono  di  pubblica  utilita',  indifferibili  e

urgenti.

((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del

territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1,  del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))

 

                               Art. 43 

 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC 

1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle

commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione

agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione

energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse

di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e

attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,

possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi

che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto

aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi

beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui

all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 

                               Art. 44 

       Estensione dello stanziamento per le annualita' 2025 e 

        2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR 

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  pari  a  4,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 45 

Utilizzo dei proventi delle  ((aste  per  le  emissioni  di  CO2))  e

  supporto al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica

  per la gestione del Fondo per il programma nazionale  di  controllo

  dell'inquinamento atmosferico ((e ulteriori disposizioni in materia

  di contrasto all'inquinamento atmosferico)) 

 

1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo  9

giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi  di  cui  all'articolo

46, comma 5» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  le  spese,  nel

limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per  il  supporto  tecnico

operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica

ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui  al  presente

comma».

2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi

decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la

gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente

a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle

((risorse del Fondo)) stesso, nel limite  del  due  per  cento  delle

risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno

per cento per gli anni successivi.».

((2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il  clima,  di

cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi  stabiliti  nell'ambito

degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale  dei

quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge  n.  234

del 2021, dopo il comma 488 e' inserito  il  seguente:  «488-bis.  Le

risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e  pertanto,

in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte

della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita'  di  gestore  del

Fondo,  quest'ultima  rende  una  dichiarazione  negativa  ai   sensi

dell'articolo 547 del codice di procedura civile».

2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari  a

ricondurre la situazione di inquinamento  dell'aria  entro  i  limiti

indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo

10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  nonche'

per  sostenere  gli  investimenti  per   far   fronte   all'emergenza

energetica in atto per impianti a  fonti  di  energia  rinnovabili  e

biocarburanti e  per  infrastrutture  di  ricarica  elettrica  per  i

veicoli anche del trasporto  pubblico  locale  ovvero  utilizzati  in

agricoltura, le risorse  previste  dall'articolo  30,  comma  14-ter,

primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.   58,   sono

incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024

e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma

498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e

forestali  sostenibili,  in  grado  di  migliorare  le  capacita'  di

assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a  quelle

prescritte  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di

conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  dell'economia

agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati

su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale,  di  seguito

denominato «Registro». I  crediti  di  cui  al  presente  comma  sono

utilizzabili nell'ambito  di  un  mercato  volontario  nazionale,  in

coerenza con le  disposizioni  relative  al  Registro  nazionale  dei

serbatoi di carbonio agroforestali di cui  al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  1°  aprile

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.

2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono  essere

utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9  giugno

2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for

International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE)  2017/2392

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e,  pur

contribuendo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   nazionali   di

assorbimento delle emissioni di gas a  effetto  serra  contabilizzati

dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai  fini

dell'impiego su  base  volontaria,  esclusivamente  per  le  pratiche

aggiuntive di  gestione  sostenibile  realizzate  in  base  a  quanto

disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza  dell'ISPRA

per le attivita' connesse all'Inventario nazionale  delle  foreste  e

dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti  di

carbonio generati e certificati ai  sensi  del  comma  2-septies,  su

richiesta  dei  soggetti  proprietari  ovvero  gestori  di  superfici

agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e  4

del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e

dal Piano  strategico  della  politica  agricola  comune  di  cui  al

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 2 dicembre  2021,  che  realizzano  attivita'  di  imboschimento,

rimboschimento  e  gestione   sostenibile   agricola   e   forestale,

aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea

e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e

dal Gruppo intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento  climatico

(IPCC).

2-septies.  Con  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della

sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare  i

criteri per  l'attuazione  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  e  a

definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del

Registro  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale

(SIAN), in coerenza con le  informazioni  territoriali  e  produttive

presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al

presente comma, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della

sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le  modalita'  di

iscrizione,  aggiornamento  e  controllo  dei   crediti   registrati.

2-octies. Dall'attuazione dei  commi  da  2-quater  a  2-septies  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello

Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello  stesso  il

CREA  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.))

 

                           ((Art. 45 - bis 

Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  per  l'attuazione

  degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e

  della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)) 

1. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per

l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti

alla gestione degli  interventi  della  Missione  2  del  PNRR,  puo'

avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  (GSE),  mediante

la  sottoscrizione   di   appositi   accordi,   fermo   restando   il

mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni  responsabilita'

in  merito  all'attuazione  degli  interventi  stessi  nonche'  delle

attivita'  da  svolgere  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108.  Alle  attivita'  previste  dal

presente comma si provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le  parole:  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio  e  del  mare»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite

rispettivamente dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica» e «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le  parole:  «in  house»  sono

inserite le seguenti: «, del GSE».

 

(omissis)

 

                               Art. 47 

        Disposizioni in materia di installazione di impianti 

                   alimentati da fonti rinnovabili 

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le  parole:  «ivi  inclusa  la

produzione di idrogeno originato dalle  biomasse»  sono  inserite  le

seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione  delle

biomasse»;

0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto  delle  aree  idonee  ai

sensi del comma 8»;))

a) all'articolo 20, comma 8:

((01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa  fonte  e

in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche  sostanziale,

per   rifacimento,   potenziamento   o    integrale    ricostruzione,

eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino  una

variazione dell'area occupata superiore al 20 per  cento.  Il  limite

percentuale di cui al primo periodo non si applica per  gli  impianti

fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area  occupata

e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;))

1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro  di  pertinenza

degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle  seguenti:

«dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli   all'interno   del

perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

2) alla lettera c-quater):

((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «,  incluse  le  zone

gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1,  lettera  h),

del medesimo decreto»;))

2.1) al secondo periodo, le parole: «di  sette  chilometri»  sono

sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le  parole:  «di  un

chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Resta  ferma,

nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della

cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in

aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all'articolo  12,

comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

((a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento  degli  obiettivi  di

cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti

e  garantire  la  sicurezza  del  traffico  limitando  le   possibili

interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la

concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),

previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad

evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con

pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di

concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,

trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e

non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i

criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle

subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le

condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di

cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'

concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,

lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o

collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei

lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le

societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i

servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,

nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e

proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui  al  comma

8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli  impianti  e

degli investimenti necessari per la realizzazione  e  gestione  degli

stessi  e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della   concessione

autostradale,  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario   che

subentra nella gestione di risolvere il contratto  di  subconcessione

riconoscendo un indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non

integralmente ammortizzati»;

a-ter) all'articolo 22,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

«1-ter. La disciplina di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi',

indipendentemente  dalla   loro   ubicazione,   alle   infrastrutture

elettriche interrate di connessione degli impianti  di  cui  medesimo

comma 1»;))

b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:

«Art.  22-bis  (Procedure  semplificate  per  l'installazione  di

impianti  fotovoltaici).  -   1.   L'installazione,   con   qualunque

modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere

connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree

a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in

discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave

o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore

sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e

non e' subordinata all'((acquisizione di permessi)), autorizzazioni o

atti di assenso comunque denominati((,  fatte  salve  le  valutazioni

ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste)).

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in  zona  sottoposta  a

vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato

alla competente soprintendenza.

3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti

di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel  termine  di  trenta

giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo  comma,

un  provvedimento  motivato  di  diniego  alla  realizzazione   degli

interventi di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole:  «fisiche,

PMI,» sono inserite le seguenti: «((associazioni))  con  personalita'

giuridica di diritto privato,»;

d) all'articolo 45, comma 3:

1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «unica  nazionale,»  sono

inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di

alimentazione,»;

2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo  4,  comma

7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145».

((1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del

regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del  22  dicembre  2022,  a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto e fino al 30 giugno 2024,  sono  esentati  dalle

valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino

a 30 MW, anche comprensivi  delle  opere  connesse,  dei  sistemi  di

accumulo e delle infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e

all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai

sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi  gia'  sottoposti

positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo

II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia  elettrica

da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e  delle

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli

impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo

20 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  contemplate

nell'ambito di piani o  programmi  gia'  sottoposti  positivamente  a

valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c)  i  progetti   di   rifacimento,   potenziamento   o   integrale

ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti,  eventualmente

comprensivi di sistemi di  accumulo,  che  non  prevedano  variazione

dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei  predetti

interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle  aree  idonee  ai  sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,

contemplate  nell'ambito  di  piani  o  programmi   gia'   sottoposti

positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo

II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti,  che

non  prevedano  variazione   dell'area   occupata   e   con   potenza

complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a  50  MW,  che

ricadano nelle aree idonee ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani

o programmi gia' sottoposti positivamente  a  valutazione  ambientale

strategica ai sensi del titolo II della  parte  seconda  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti  di  produzione  di  energia  rinnovabile

offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che  ricadano,

ai sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano  di  gestione

dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente  a  valutazione

ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  anche  ai

progetti di infrastrutture elettriche di connessione  degli  impianti

di produzione di energia da fonti rinnovabili  o  di  sviluppo  della

rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  necessari  a  integrare

l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero  ai  progetti  di

impianti di stoccaggio di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti

nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36  del  decreto

legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'  sottoposti  positivamente  a

valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I  commi  1-bis  e  1-ter  si  applicano,  a  scelta  del

proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai  sensi  del

titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.))

2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il

comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree

contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro

dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai

relativi  ((provvedimenti   applicativi   a   contenuto   generale)),

incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma  3-bis,

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.

387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di

cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del

provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al

comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso

delle acque»;

b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai

beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((qualora  non  sottoposti  alle

valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito  di

un procedimento unico, comprensivo, ove previste,  delle  valutazioni

ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le

amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di

semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto

1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove

previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo

III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in

conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla

rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto

esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli

impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di

reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la

conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso

dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle

valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al

terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento

unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le

procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte

seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico

di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del

procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA».

3-bis.  All'articolo  1,  comma  2-quater,  del  decreto-legge  7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole:  «rilasciata  dal

Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al

presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «rilasciata  dal

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  ai   sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole:  «dal  Ministero  dello  sviluppo

economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dal   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) il numero 3) e' sostituito  dal  seguente:  «3)  procedura

abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   6   del   decreto

legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  se  l'impianto  di  produzione  di

energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  e'  in  esercizio

ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».

3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.))

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,

del decreto legislativo ((3 marzo 2011)), n. 28, gli enti locali  nei

cui  territori  sono  ubicati  gli  impianti  a   fonti   rinnovabili

finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2,  Componente

2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in  concessione,  nel

rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',

pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree

ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione

degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle

comunita' energetiche rinnovabili.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al

medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo

adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono

alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle

aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per

l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della

concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in

ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della

superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano

la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai

fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti

partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e

dell'entita' del canone di concessione offerto.

6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo

n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di

quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso

il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano

all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende

rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al

secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo

di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di

ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo

puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti

istruttori  ovvero  di   apportare   modifiche   al   progetto   ((di

installazione».))

((6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia

da  fonti  rinnovabili  necessaria  per  raggiungere   l'indipendenza

energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  marzo  2018,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2018,

continuano ad applicarsi ai progetti relativi  alla  realizzazione  o

conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti

diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022  sia

stato  rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di  valutazione  di

impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento  a

tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad

evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato

sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.))

7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta

tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che

risultano    direttamente    funzionali    all'alimentazione    delle

sottostazioni  elettriche  della  rete  ferroviaria,  possono  essere

utilizzate da Ferrovie dello Stato  Italiane  S.p.A.  o  da  societa'

dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione

a fonti rinnovabili con le  modalita'  di  cui  all'articolo  16  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».

8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano

di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  gia'

sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi  del

titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali  e'  prevista

la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma  7,

del medesimo ((decreto legislativo n. 152 del  2006)),  costituiscono

dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o  comunque

desumibili dal Piano stesso.

9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano

destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o

((impianti  tecnologici))  al  servizio  delle  stazioni   elettriche

stesse».

((9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  all'articolo

10, comma 2, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  a

decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di

cui all'articolo 1, commi 3 e  4,  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  16  febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni  di

euro per gli interventi da  realizzare  o  realizzati  da  parte  dei

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  predetto

decreto e in 500 milioni di euro per gli  interventi  realizzati  dai

soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).

9-ter. Ai fini del pieno  conseguimento  degli  obiettivi  previsti

dall'Investimento 3.1 della  Missione  4,  componente  2,  del  PNRR,

all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1

e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  agli

impianti la  cui  realizzazione  e'  prevista  in  aree  sulle  quali

insistono  progetti  di  infrastrutture  di  ricerca  indicate  nella

tabella 7  del  Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  (PNIR)

2021-2027, finanziate in tutto o  in  parte  con  risorse  statali  o

dell'Unione  europea,  che  richiedano,  ai   fini   della   relativa

realizzazione  o  del  corretto  funzionamento  delle  infrastrutture

medesime, la preservazione  ambientale  delle  aree  medesime  e  dei

territori    circostanti,    secondo    criteri    di    prossimita',

proporzionalita' e precauzione».

9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che  insistono

sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso  1-bis,  gia'  rilasciate

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c-bis),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al  comma  9-ter,

alinea,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione   e   il   pieno

funzionamento dell'infrastruttura  di  ricerca  denominata  «Einstein

Telescope», inclusa nel Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca

(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,

e la cui collocazione sul territorio italiano  e'  identificata  come

idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo

programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement

n. 211743, gli ulteriori  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,

all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede  di  prima

applicazione,  dall'allegato   1   annesso   al   presente   decreto,

nell'ambito dei comuni  indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,

nell'allegato 2 annesso al presente decreto,  sono  rilasciati  dalle

amministrazioni   competenti   di   concerto   con    il    Ministero

dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di

fisica nucleare (INFN).

9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali  di

cui al comma 9-quinquies possono essere  modificati,  sulla  base  di

esigenze  oggettive   connesse   alla   preservazione   della   piena

funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla  riduzione  delle

potenziali  interferenze  con  essa,   con   decreto   del   Ministro

dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.))

10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano

esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in

forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro

organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono

attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative

o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto

legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto

della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.

199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti

agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il

pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da

impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina

primaria, ((in deroga ai requisiti di cui al comma 1,  lettere  a)  e

b),)) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo  n.  199

del 2021. L'energia elettrica  prodotta  ed  immessa  in  rete  dagli

impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella

loro disponibilita'.

11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si

applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso

da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie

alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice

Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui

all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001

n. 228 indipendentemente dai propri associati.

((11-bis. I limiti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la

produzione di energia elettrica di cui al punto 2)  dell'allegato  II

alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e

alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  medesima  parte

seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche':

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate  idonee  ai  sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi

comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia

situato  all'interno  di  aree  comprese  tra  quelle  specificamente

elencate e individuate ai sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3

annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre

2010.

11-ter. All'articolo 6, comma  9-bis,  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso.

11-quater. Al punto 2, lettera  h),  dell'allegato  IV  alla  parte

seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  le

parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per  i

soli impianti idroelettrici realizzati su  condotte  esistenti  senza

incremento ne' della portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha

luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre  che  non

alterino i volumi e  le  superfici,  non  comportino  modifiche  alle

destinazioni d'uso, non riguardino parti  strutturali  dell'edificio,

non comportino aumento delle  unita'  immobiliari  e  non  implichino

incremento dei parametri urbanistici».))

 

                           ((Art. 47 - bis 

           Introduzione di una regolazione cost reflective 

           delle tariffe del servizio di teleriscaldamento 

1. All'articolo 10, comma 17,  del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole:

«Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) stabilisce le tariffe  di  cessione  del  calore,  in  modo  da

armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti

il servizio con gli  obiettivi  generali  di  carattere  sociale,  di

tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».))

 

                               Art. 48 

  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 

1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di

attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere

e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione

degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro

centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della

sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,

adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata

per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare

riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate

come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole

dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non

assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla

costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina

di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non

contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle

rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce

da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti

oggetto di bonifica;

((e-bis) ad  ulteriori  disposizioni  di  semplificazione  per  i

cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di

terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;))

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai

principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come

modificata dalla ((direttiva (UE) 2018/851)) del Parlamento europeo e

del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  disciplina  le  attivita'  di

gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando  adeguati  livelli

di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al

fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo  delle

stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al

comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre

2014, n. 164, e il ((regolamento di cui al)) decreto  del  Presidente

della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

((3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2018,

n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti:

«e ammodernamento».))

 

                               Art. 49 

Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di

  impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:

«7-bis. Decorso il termine  di  cui  al  comma  4,  secondo  periodo,

l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia

della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul

Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio

insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi

dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo

periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;

b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina di  cui  al  comma  5,  primo  periodo,  si

applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti

eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree

protette o appartenenti a Rete  Natura  2000.  Qualora  gli  impianti

ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo

2 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.

1444, il primo periodo del comma 5 si applica a  condizione  che  gli

impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e  altezza

non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero  immobili  di

cui  all'articolo  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  individuati  mediante  apposito

provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del

medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di  installazione

e'  consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte

dell'autorita'  paesaggistica  competente,  entro   il   termine   di

quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso

il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano

all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende

rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo

periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per

un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data

di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente

rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare

approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto

di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo

periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli

ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di

impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di

vista panoramici.».

2. (( (Soppresso) )).

3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,

dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Gli  impianti

fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori  di  aree

protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione  delle

aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo

8 novembre 2021, n. 199, e  nei  limiti  consentiti  dalle  eventuali

prescrizioni ove posti  in  aree  soggette  a  vincoli  paesaggistici

diretti  o  indiretti,   sono   considerati   manufatti   strumentali

all'attivita'  agricola  e  sono  liberamente  installabili  se  sono

realizzati direttamente da imprenditori  agricoli  o  da  societa'  a

partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle

quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli

stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di

((gestione imprenditoriale)) salvo che per  gli  aspetti  tecnici  di

funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le

seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le

piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza

fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'

realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e

integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante

ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o

ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai

fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da

attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la

ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in

collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).

L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del

proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,

del fondo.».

4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del

decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle

condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,

comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge  21  settembre  2022,  n.  142,  ((nonche'

all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico  produttore  nazionale  di

zinco  e  piombo  primari,  in   considerazione   delle   eccezionali

criticita' riguardanti le  condizioni  di  approvvigionamento  e  del

rilevante  impatto  produttivo   e   occupazionale   delle   medesime

imprese.))

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.

175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25

milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni

di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante

il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i

costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei

prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo

Quadro.

6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'

subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

((6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis.  La  garanzia  finanziaria  da  versare  nel  trust,   pari

all'importo determinato secondo quanto  stabilito  al  comma  1,  per

ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,  nel  caso  di  opzione

verso  uno  dei  sistemi   collettivi   riconosciuti,   puo'   essere

interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data  di

sottoscrizione del relativo contratto,  che  ne  definisce  la  quota

annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita'  non  versate

provvede il  GSE  mediante  corrispondente  riduzione  delle  tariffe

incentivanti  e  contestuale  trasferimento   al   medesimo   sistema

collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche  definite

nell'ambito delle istruzioni operative del GSE  di  cui  all'articolo

40, comma 3».))

 

                           ((Art. 49 - bis 

                Impianti alimentati a biomassa solida 

1. Al  fine  di  aumentare  la  sicurezza  del  sistema  energetico

nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del

decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 aprile 2022,  n.  28,  la  parola:  «,  prevedendo»  e'

sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati  da  biomassa

solida, prevedendo per  i  soli  impianti  alimentati  da  bioliquidi

sostenibili».))

 

(omissis)

 

                           ((Art. 51 - bis 

     Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale 

1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge  di  bilancio

per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle  finanze

trasmette alle Camere, entro trenta giorni  dalla  presentazione  del

disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei  quali,  per

il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, e'  data

evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parita' di genere attraverso le

politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attivita' di protezione,

conservazione, ripristino,  gestione  e  utilizzo  sostenibile  delle

risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalita' di cui al presente  articolo  si  applicano  le

procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))

 

                               Art. 52 

   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 

1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di

risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di

Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed

approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore

generale  della  direzione  ((per  il))  risanamento  ambientale  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'

autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro

5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel

2025, euro 7.380.000 nel ((2026 ed euro)) 3.837.000 nel 2027.

2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di

adeguamento alla vigente normativa  della  discarica  di  Malagrotta,

ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa,  in

favore del Commissario ((di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei

ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

108 del 10 maggio 2022)), di euro 5.000.000 nell'anno 2023,  di  euro

55.000.000 nell'anno 2024, di euro  100.000.000  nell'anno  2025,  di

euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro

10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in

euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e

in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,

periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma

177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,

n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:

«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o

stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del

Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di

servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al

comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti

le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,

le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla

legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri

costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio

statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e

societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  ((testo

unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al))

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni

aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ((lettera  a),  del

codice dei contratti pubblici,)) di cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, ((comma 6,  del

medesimo codice di cui al)) decreto legislativo n. 50  del  2016,  in

relazione alle aree e agli immobili di cui queste  sono  titolari  di

diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale,

nonche' in relazione alle  ((aree  e  agli  immobili))  dalle  stesse

apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti  dalle

societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi

di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo ((del suolo e di

recupero)) sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al  contempo

lo  sviluppo  di  iniziative  economiche,  sociali,  culturali  o  di

recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la

societa' Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei  soggetti  indicati

al primo periodo attivita' di centralizzazione  delle  committenze  e

attivita' di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale.

Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  comma

con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

((5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di

cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015,  con  delibera  del

Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo

sviluppo sostenibile sono  assegnati  alla  regione  Toscana  euro  5

milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed  euro  16

milioni per l'anno 2027, a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui

all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  a

titolo  di  anticipazione  riconosciuta  a  detta  regione  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178

del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il  cronoprogramma

di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi.

5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei

fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

regioni  possono  avviare  programmi  sperimentali  di  controllo   e

tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello  spurgo

dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche  attraverso  l'utilizzo  di

tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui  al  periodo

precedente le regioni provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  sui

rispettivi bilanci, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

5-quater. Le azioni ordinarie  della  societa'  Arexpo  S.p.A.,  di

proprieta' del  socio  regione  Lombardia,  sono  convertite,  previo

adeguamento dello statuto sociale, in  azioni  speciali  privilegiate

nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice

civile, secondo le modalita' da  stabilire  da  parte  dell'assemblea

straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici,  in

termini  di  minori  oneri  finanziari  documentati,  ascrivibili  al

contributo riconosciuto  ad  Arexpo  S.p.A.  ai  sensi  del  comma  1

dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.

17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare

secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice  civile.

5-quinquies. All'articolo  26,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge15

luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni  di  lavori

in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate  in

un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i  citati  appalti»  e'

inserita la seguente: «, concessioni»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  concessioni

di lavori di  cui  al  primo  periodo,  l'accesso  al  Fondo  per  la

prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui  al  comma  6-quater  e'

ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e,  nelle

ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma  l'applicazione  delle

regole di  Eurostat  ai  fini  dell'invarianza  degli  effetti  della

concessione sui saldi di finanza pubblica».))

(omissis)

                                                         ((Allegato 1 

                                     (articolo 47, comma 9-quinquies) 

Codici ATECO delle attivita' i cui titoli  abilitativi,  comunque

denominati,  sono   rilasciati   di   concerto   con   il   Ministero

dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di

fisica nucleare (INFN):

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

D  Fornitura  di  energia  elettrica,  gas,   vapore   e   aria

condizionata

35.11 Produzione di energia elettrica

F Costruzioni

42.1 Costruzione di strade e ferrovie))

 

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