Terre e rocce da scavo: gestione semplificata più vicina?

Terre e rocce da scavo gestione semplificata
La previsione di un nuovo decreto all'art. 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune». Disposizioni anche in materia di Via

Terre e rocce da scavo: gestione semplificata più vicina? A offrire lo spunto è l'art. 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47.

In particolare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., è prevista l'adozione di un decreto avente ad oggetto:

  • la gestione delle Trs qualificate come sottoprodotti;
  • i casi di esclusione, la disciplina del deposito temporaneo;
  • l'utilizzo nel sito di produzione delle Trs escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica.

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Il D.L. n. 13/2023, contiene inoltre disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio. In particolare, suddivise tra:

  • il Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
  • il Capo V - Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni;
  • il Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica;
  • il Capo X - Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

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Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 

 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) 

(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47)

 

Vigente al: 25-2-2023

 

Parte I
Governance per il PNRR e il PNC
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

   delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR 

1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento

delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di

rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale

di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle

amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,

comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,

altresi', prevedere, senza nuovi e  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di

livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di

livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle

attivita'  previste  dal  medesimo  articolo  8,  anche  mediante  il

trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite  all'unita'

di missione istituita ad  altra  struttura  di  livello  dirigenziale

generale  individuata  tra  quelle  gia'  esistenti.   In   caso   di

trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita'  di

missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo

17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si

provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale

di livello generale delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali

attribuite all'unita' di missione.

2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione

riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi

dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette

strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle

procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo

19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi

dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad

uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di

titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi

dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si

applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e

quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'

decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su

proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

senza nuovi e maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  si

procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite

presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi

dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge

n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui

all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.

La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata

ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi

dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle

strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano  le

previsioni di cui al comma 2.

4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4:

1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono

soppresse;

2) la lettera p) e' abrogata;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di

cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente

aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli

interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle

seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo

stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'

attuative»;

1.2) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «i)

assicura la cooperazione con il  partenariato  economico,  sociale  e

territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;

2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. In relazione allo svolgimento  delle  attivita'  di

cui al comma 2,  lettera  i),  alle  sedute  della  cabina  di  regia

partecipano il Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle

province autonome,  il  Presidente  dell'Associazione  nazionale  dei

comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province  d'Italia,

il sindaco di  Roma  capitale,  nonche'  rappresentanti  delle  parti

sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema

dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle

organizzazioni della  cittadinanza  attiva,  individuati  sulla  base

della maggiore rappresentativita', con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.

Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di

regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle

categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della

ricerca e della societa' civile, nonche' delle  organizzazioni  della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti

sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema

dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle

organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute

della cabina di regia, non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

c) l'articolo 3 e' abrogato;

d) all'articolo 4:

1) al comma  1,  le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente»  sono

soppresse;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente

nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

2.2) la lettera b) e' sostituta dalla seguente:

«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia,  con  cadenza

periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,

anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio

comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni

rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui

all'articolo 12;»;

2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis)   vigila    sull'osservanza    da    parte    delle

amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'  previste

dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione

degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per

materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili

mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera

b-bis)»;

e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo

e sostegno  delle  strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze coinvolte nel  processo  di  attuazione  del  programma  Next

Generation EU, oltre alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  sono

istituite  presso  il  medesimo  Ministero,  due  posti  di  funzione

dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con

corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di

prima fascia e soppressione di un numero  di  posti  dirigenziali  di

livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnati

al medesimo Ministero e di un corrispondente  ammontare  di  facolta'

assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e'  istituito  un

ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale   generale,   denominato

Ispettorato  generale  per  il  PNRR  con  compiti  di  coordinamento

operativo sull'attuazione, gestione finanziaria  e  monitoraggio  del

PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea  ai

sensi  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)   2021/241,

conformandosi ai relativi obblighi di informazione,  comunicazione  e

di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della  gestione

del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi

flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio

sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,

assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo

8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili

dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.

L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non

generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del

supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto

all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il  supporto  per  l'esercizio

delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica

delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove

nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR

istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il

coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al

presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria

generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di

livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  assegnate,

l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con  le  altre  strutture

centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste

ultime  concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi,   al

monitoraggio  anche  finanziario  degli  interventi  del  PNRR  e  al

supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per

gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  sei  posizioni

di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,

studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla

stipula   di   convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «con

amministrazioni pubbliche,»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di

livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;

3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le  seguenti:

«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla

realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei  controlli

e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei  soggetti  attuatori,

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure

finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure

di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',

anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da

sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni

titolari di  interventi  PNRR,  nonche'  con  le  istituzioni  e  gli

Organismi interessati nell'ambito del  tavolo  di  coordinamento  dei

controlli  e  della  rendicontazione  del  PNRR  operante  presso  il

medesimo Dipartimento.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in

euro 533.950 per l'anno 2023 e in  euro  640.730  annui  a  decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi  di

riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.

6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre

2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza

del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal

Ministero delle imprese e del made in Italy,».

                               Art. 2 

                Struttura di missione PNRR presso la 

                Presidenza del Consiglio dei ministri 

1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  una  struttura  di   missione,   denominata

Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore  e

articolata in quattro direzioni generali. La  Struttura  di  missione

PNRR  provvede,  in  particolare,  allo  svolgimento  delle  seguenti

attivita':

a)  assicura  il  supporto  all'Autorita'  politica  delegata  in

materia di  PNRR  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e

coordinamento  dell'azione  strategica  del   Governo   relativamente

all'attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea

quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR,  nonche'

per   la   verifica   della   coerenza   dei   risultati    derivanti

dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati  a

livello  europeo,  fermo  quanto   previsto   dall'articolo   6   del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il  PNRR  di

cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del  2021,  verifica

la  coerenza  della  fase  di  attuazione  del  PNRR,  rispetto  agli

obiettivi programmati, e provvede alla  definizione  delle  eventuali

misure correttive ritenute necessarie;

d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria

relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di

modifica del PNRR ai sensi  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)

2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il

PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del  2021,  lo  svolgimento

delle attivita' di comunicazione istituzionale e di  pubblicita'  del

PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla  Struttura  di  missione

PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e  le  funzioni  attribuiti

alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77

del 2021,  come  modificato  dal  presente  decreto,  nonche'  quelli

previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   lettera   a),   del   citato

decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di

euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli

anni dal 2024 al 2026.

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  e'

assicurato alla Struttura di  missione  PNRR  l'accesso  a  tutte  le

informazioni e  le  funzionalita'  del  sistema  informatico  di  cui

all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'  composta  da

un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale  e

di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato  anche

tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,  organi,

enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o  fuori

ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e

con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,

tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  nel  limite  di

spesa complessivo di  euro  5.051.076  per  l'anno  2023  e  di  euro

6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026.  Alla  predetta

Struttura e' assegnato un contingente di esperti di cui  all'articolo

9, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  cui

compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al

lordo dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri

fiscali a carico dell'amministrazione  per  singolo  incarico  e  nel

limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro

700.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Il  trattamento

economico del personale collocato in posizione  di  comando  o  fuori

ruolo o  altro  analogo  istituto  ai  sensi  del  primo  periodo  e'

corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma

5-ter, del decreto legislativo n. 303 del  1999.  Il  contingente  di

personale  di  livello  non  dirigenziale  puo'  essere  composto  da

personale di  societa'  pubbliche  controllate  o  partecipate  dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, in  base  a  rapporto  regolato

mediante apposite convenzioni, ovvero da personale  non  appartenente

alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del

decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'

stabilito all'atto del  conferimento  dell'incarico.  Alle  posizioni

dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n.  113.  Gli  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non

superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di  rinnovo  degli

stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del  personale

assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31

dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la  spesa

di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno  degli

anni dal 2024 al 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,

altresi', nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  6  e  nei  limiti  del

contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato per una durata non  eccedente  il  31

dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie  del

concorso pubblico bandito per il reclutamento del  personale  di  cui

all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto

secondo le modalita' di cui al primo  periodo  viene  inquadrato  nel

livello iniziale della categoria A del  CCNL  del  comparto  autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura  di  missione

PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma  7,

le modalita' di formazione del contingente di cui al  comma  4  e  di

chiamata  del  personale  nonche'  le   specifiche   professionalita'

richieste. La  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello

generale, ivi  compresi  quelli  dei  coordinatori,  e  non  generali

relativi  alla  Segreteria  tecnica  di  cui   all'articolo   4   del

decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con  la  conclusione  delle

procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  nell'ambito  della

Struttura di missione PNRR.

7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro

7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni

dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2023  al

2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di  cui  all'articolo

4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal  2023  al

2026  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Segreteria

tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad  euro  6.921.303

per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   

                            Art. 3 

            Disposizioni in materia di poteri sostitutivi 

                    e di superamento del dissenso 

1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o

del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di

seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,

delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali  degli

obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in

qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata

adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del

Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei

progetti  o  degli  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, ove sia messo a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi

intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o  del

Ministro competente, assegna al  soggetto  attuatore  interessato  un

termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In  caso  di

perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il

Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo

o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad

acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare

gli   atti   o   provvedimenti   necessari   ovvero   di   provvedere

all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di

societa' di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 175 o  di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,

assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le  varie

amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;

2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono

sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

3)  al  comma  5,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «previa

autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,

qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta

deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed e' aggiunto,

in fine, il seguente  periodo:  «In  caso  di  esercizio  dei  poteri

sostitutivi   relativi   ad   interventi   di   tipo    edilizio    o

infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo  periodo

del presente comma, nonche' le disposizioni di  cui  all'articolo  4,

commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si

applicano  anche  qualora  il  ritardo  o  l'inerzia   riguardi   una

pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un  intero  programma

di interventi.»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di

cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il

PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata

in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso

della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR

di cui all'articolo 6».

 

                               Art. 4 

Stabilizzazione del personale di livello non  dirigenziale  assegnato

                    alle Unita' di missione PNRR 

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di valorizzare la  professionalita'  acquisita  dal

personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo

determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto

personale possono procedere, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  nei

limiti dei posti disponibili della vigente dotazione  organica,  alla

stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo  personale,  che  abbia

prestato  servizio  continuativo  per  almeno  quindici  mesi   nella

qualifica ricoperta, previo colloquio  selettivo  e  all'esito  della

valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le  assunzioni

di personale di cui al presente articolo  sono  effettuate  a  valere

sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a

legislazione vigente.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale

a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al  comma

1 negli anni dal 2023  al  2026  sono  destinate  alle  attivita'  di

assistenza  tecnica   finalizzate   all'efficace   attuazione   degli

interventi PNRR  di  competenza  di  ciascuna  amministrazione.  Alla

compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari  a  euro

10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000  annui  per  ciascuno

degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

 

                               Art. 5 

Disposizioni in materia di controllo e  monitoraggio  dell'attuazione

  degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie 

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di  attuazione  degli

interventi  e  per  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti   dalla

normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito

del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di

investimento nazionali, le amministrazioni  competenti  alimentano  i

sistemi  informativi  gestiti  dal  Dipartimento   della   Ragioneria

generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA

e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione

fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che,

a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.  L'acquisizione  dei

dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i  dati  relativi

alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle  categorie  di

cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/679  del

Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   27   aprile   2016,

esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si  renda  strettamente

necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso  ai

benefici o di cause di  impedimento  e  con  modalita'  rigorosamente

proporzionate alla finalita' perseguita.

2. Nel rispetto della normativa vigente in  materia  di  protezione

dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della  Ragioneria

generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di

monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche  di   coesione

comunitarie e  nazionali,  nonche'  del  PNC  e  delle  politiche  di

investimento nazionali, necessarie ai fini di  controllo,  ispezione,

valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attivita'  di  incrocio  e

raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.  Il

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  accessibili

i dati di cui al primo periodo alle  Amministrazioni  centrali  dello

Stato responsabili del coordinamento delle politiche  e  dei  singoli

fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR,  nonche'  agli

organismi di gestione e controllo nazionali ed  europei,  nell'ambito

delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi  previsti  a

tutela dei dati personali.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

a) nell'ambito delle informazioni di cui  all'articolo  1,  comma

1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) sul portale web  unico  nazionale  per  la  trasparenza  delle

politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,

paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)   2021/1060   del

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo

115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.  1303/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. E' in ogni  caso  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui

all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del  predetto  regolamento

(UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del  decreto

legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  dei  dati  relativi  a

soggetti minori di eta'.

5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei  dati  e  delle

informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'

del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio  2021,  n.  101,

per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre  richiesta,

anche   ai   fini   del   trasferimento   delle   risorse    relative

all'intervento, l'acquisizione di un codice  identificativo  di  gara

(CIG) ordinario.

6.  A  partire   dal   1°   giugno   2023   le   fatture   relative

all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici

alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque

forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di  altri

soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi

riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)  di

cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  riportato

nell'atto di concessione o  comunicato  al  momento  di  assegnazione

dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Tale obbligo  non  si  applica  per  le  istanze  di  concessione  di

incentivi presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

7. In relazione alle procedure di  assegnazione  di  incentivi,  in

corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  che,  nel

rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   ove

applicabile,  ammettono  il   sostenimento   delle   predette   spese

anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data

di  comunicazione  del   Codice   unico   di   progetto   (CUP),   le

amministrazioni pubbliche titolari delle  misure,  anche  nell'ambito

delle disposizioni che disciplinano il funzionamento  delle  medesime

misure, impartiscono ai  beneficiari  le  necessarie  istruzioni  per

garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da

riportare nella documentazione di spesa, della  correlazione  tra  la

spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa

pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle  fatture  elettroniche

oggetto del presente articolo confluiscono nella banca  dati  di  cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati  sono

messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni  concedenti  gli

incentivi di cui al comma 6 anche  per  semplificare  i  processi  di

concessione, assegnazione e  gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel

rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati

personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196.

9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «In   alternativa

all'assegnazione delle risorse  in  favore  dei  singoli  Comuni,  il

supporto tecnico potra'  essere  assicurato  dal  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o

Associazioni di natura pubblica e  privata,  ordini  professionali  o

Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate  dallo  Stato,

sulla base di Convenzioni,  Accordi  o  Protocolli  in  essere  o  da

stipulare.».

 

                               Art. 6 

    Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR 

1. Al fine di semplificare le  procedure  di  gestione  finanziaria

delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6  novembre

2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre

2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed  esecuzione  dei

progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del

bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria

centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del

Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui  all'

articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  puo'

disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi

compresi gli enti territoriali,  sulla  base  di  motivate  richieste

dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari

degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.  Per  i  soggetti

attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma  costituiscono

trasferimenti di  risorse  vincolati  alla  realizzazione  tempestiva

degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti  attuatori

sono tenuti a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di  tesoreria

l'importo  dell'anticipazione  non  utilizzata   a   chiusura   degli

interventi.»;

2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  all'articolo  10,

comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'  aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni

delle risorse finanziarie in favore  delle  amministrazioni  centrali

titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita'  di

cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019,

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.

55.».

 

                               Art. 7 

Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi

                                 PNC 

1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi

connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei

prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il

raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i

programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto

legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia

e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica

delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento

dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti

gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli

interventi del Piano, ferma restando la necessita' che sia assicurato

il rispetto del cronoprogramma finanziario  e  la  coerenza  con  gli

impegni assunti con la Commissione europea nel  PNRR  sull'incremento

della capacita' di spesa collegata  all'attuazione  degli  interventi

del PNC. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  primo

periodo, per gli interventi del PNC per  i  quali  il  cronoprogramma

procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori

entro il 31 dicembre 2022 e per i  quali  i  soggetti  attuatori  non

siano  riusciti  a  provvedere  entro  tale   termine   ai   relativi

adempimenti, e' comunque consentito,  per  il  primo  semestre  2023,

l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge

17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma

369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,

dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il

conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,

individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di

notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di

notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le

risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non

compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'

dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in

linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,

da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la

necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del

medesimo Piano.».

 

Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Rafforzamento della capacità amministrativa

                               Art. 8 

Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle

  amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 

1. Al fine di  consentire  agli  enti  locali  di  fronteggiare  le

esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR  e,  in

particolare, di garantire l'attuazione delle procedure  di  gestione,

erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione  delle  risorse

del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31  dicembre  2026,  la

percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,  secondo  periodo,  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  elevata  al  50  per

cento, limitatamente agli enti locali incaricati  dell'attuazione  di

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa

e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto

o in parte, con le  risorse  del  PNRR  ovvero  con  le  risorse  dei

programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dei   programmi   e

operativi complementari alla programmazioni comunitarie  2014-2020  e

2021-2027,  ai  rapporti  di  collaborazione  instaurati   ai   sensi

dell'articolo 110 del decreto legislativo n.  267  del  2000  non  si

applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al  comma

4 del medesimo articolo 110. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al

primo periodo e  fino  al  31  dicembre  2026,  non  si  applica  nei

confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che  si  trovino

in  situazioni  strutturalmente  deficitarie  il   divieto   di   cui

all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.  267  del

2000.

3.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia

dell'azione amministrativa in considerazione  dei  rilevanti  impegni

derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e  degli  adempimenti

connessi, per gli  anni  dal  2023  al  2026,  gli  enti  locali  che

rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre

il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei  fondi

per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,

anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento

della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

4. Possono procedere all'incremento di cui  al  comma  3  gli  enti

locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a)  nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,   rispetto

dell'equilibrio di cui all'articolo 1,  comma  821,  della  legge  30

dicembre 2018, n.  145,  con  riferimento  al  saldo  "Equilibrio  di

bilancio";

b) nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  rispetto  dei

parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo

annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859  e  869  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto  al

totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano  degli

indicatori  e  dei  risultati   di   bilancio   adottato   ai   sensi

dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del  2000,

dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del  rendiconto

dell'anno precedente a quello di  riferimento  nei  termini  previsti

dalla normativa vigente.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per  gli  anni  dal

2023 al 2026, gli enti locali  prevedono  nei  propri  regolamenti  e

previa definizione dei criteri in sede di contrattazione  decentrata,

la possibilita' di  erogare,  relativamente  ai  progetti  del  PNRR,

l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, anche al personale di qualifica  dirigenziale  coinvolto

nei predetti progetti, in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma  4,  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  5,  comma  1,

lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non  si

applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui  al

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del

12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.

101.

7.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle   riforme   e   la

realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3

"Turismo e Cultura"  del  PNRR,  di  titolarita'  del  Ministero  del

turismo e' costituita  una  direzione  generale,  articolata  in  due

uffici di livello dirigenziale  non  generale.  Conseguentemente,  la

dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata  di  una

posizione dirigenziale di livello generale  e  di  due  posizioni  di

livello dirigenziale non generale.

8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30  luglio  1999,

n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti:  «e'

pari a 5».

9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le

parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero

di 19».

10. Al fine  di  assicurare  il  supporto  e  l'assistenza  tecnica

necessari  per  la  realizzazione  degli  investimenti  di  cui  alla

Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR  del  Ministero

del turismo, al comma  13,  secondo  periodo,  dell'articolo  7,  del

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari  a  euro  497.630

per l'anno 2023 e a euro  597.150  a  decorrere  dall'anno  2024,  si

provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del turismo.

12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero

del turismo, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio  finanziario

2022, sono conservate nel conto dei residui  per  l'anno  2023  nella

misura  di  191.813,00  euro.  Alla   compensazione   degli   effetti

finanziari in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  pari  a

98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo  5,

comma 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non  trovano

applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e  istituti  di

carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,

conferiti da organi costituzionali  previo  parere  favorevole  delle

competenti Commissioni parlamentari.

 

                               Art. 9 

Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione

  energetica e per la gestione dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti

  climatici 

1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare

lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle

misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero

dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso

pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza

tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi

connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e

propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti

i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a

combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico

dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi

e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai

cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri

di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli

indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi

evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,

progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di

normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con

altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo

internazionale.

3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del

Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed  organismi:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in

Italy, Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Ministero

dell'universita'  e  della  ricerca,  Dipartimento  della  Protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale

per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico

sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale  delle  ricerche  (CNR).  In

relazione  alle  tematiche  trattate,  al  Comitato  possono   essere

invitati a partecipare anche rappresentanti degli  ordini  e  collegi

professionali, delle  associazioni  di  categoria  e  di  ogni  altro

organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla

Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei

Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali

dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo

26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono

corrisposti gettoni di presenza, compensi,  rimborsi  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 10 

Disposizioni in materia di efficientamento del comparto  Giustizia  -

  Missione 1, Componente 2, Asse 2 

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  cui

alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga

alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  3-bis,  del  decreto

legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  in  relazione  ai  concorsi  per

magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia

del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del  10  dicembre

2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro  della  giustizia  puo'

chiedere al Consiglio superiore della magistratura  di  assegnare  ai

concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un

numero di ulteriori posti non  superiore  al  doppio  del  decimo  di

quelli messi a concorso.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.

80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un

contingente massimo di 16.500 unita' di addetti  all'ufficio  per  il

processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non

rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il

primo scaglione e di due anni per il secondo» sono  sostituite  dalle

seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500

unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di

lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima  di

trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera

a)»;

b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un

contingente massimo di 326  unita'  di  addetti  all'ufficio  per  il

processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non

rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'assunzione  di  un  contingente

massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con

contratto di lavoro  a  tempo  determinato,  non  rinnovabile,  della

durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo  di  cui

al comma 7, lettera b)».

3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   1,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  382,  della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro  836.169  per

l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi  oneri  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero della giustizia.

 

                               Art. 11 

Attuazione delle misure  PNRR  di  titolarita'  del  Ministero  delle

                     imprese e del made in Italy 

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo  e

di assistenza tecnica  per  l'attuazione,  monitoraggio  e  controllo

delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made  in

Italy e' istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo

Ministero, con  una  dotazione  complessiva  di  500  mila  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al  2025,  il  «Fondo  per  l'attuazione

degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e

del made in Italy, previsti  dall'articolo  9  del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per  ciascuno

degli anni dal 2023 al  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento di  fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del

programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da

ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in

Italy.

 

                               Art. 12 

          Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA 

1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa

acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del

Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo

da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello

stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle

per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'

e degli  avvisi  di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ivi

comprese le comunicazioni  ai  candidati  e  la  pubblicazione  delle

graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque

trattati e le misure per assicurare l'integrita' e  riservatezza  dei

dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione

delle  caratteristiche  tecniche  del  Portale.  In  relazione   alle

procedure  per  il  reclutamento   delle   amministrazioni   di   cui

all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto  delle

specificita'  dei  rispettivi  ordinamenti,  inclusa  quella  di  cui

all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  La  veridicita'

delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo  46

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e' verificata dalle  amministrazioni  che  indicono  le  selezioni  e

utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi

dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445

del 2000.»;

b) il comma 3 e' abrogato;

c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le

modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono

definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione

di cui al comma 2.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per

la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal

comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei

protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione

pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna

amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in

vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione

indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di

utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e

degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano

ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.

 

                               Art. 13 

Disposizioni per assicurare la funzionalita'  dell'Autorita'  garante

  della concorrenza e del mercato 

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi  previsti

dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla  concorrenza",

del PNRR,  mediante  l'efficace  esercizio  da  parte  dell'Autorita'

garante della concorrenza e del  mercato  dei  poteri  di  promozione

della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla

luce delle nuove disposizioni in materia  di  concessioni  e  servizi

pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la  pianta

organica dell'Autorita' e' aumentata in  misura  di  otto  unita'  di

ruolo della carriera  direttiva  e  di  due  unita'  di  ruolo  nella

carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per

l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per

l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per

l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per

l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per

l'anno 2031 e di  euro  1.789.502  a  decorrere  dall'anno  2032,  si

provvede mediante corrispondente incremento  del  contributo  di  cui

all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, tale da garantire la copertura integrale  dell'onere  per  le

assunzioni.

Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60

Capo I

                               Art. 14 

Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei

  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti

  amministrativi 

1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei

casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione

anticipata di  cui  all'articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il

seguente:

«6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei

piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.

281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine

previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente

comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo

in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione

all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o

della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in

materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui

e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi

di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,

il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'

proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle

disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto

all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

d) all'articolo 48:

1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi

strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle

infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate

con dette risorse»;

2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

«5. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione

ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di

fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo  23,  comma  5,

del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto

progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui  al

comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di

cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50

del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai

sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la

determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina

la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e

autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione

dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica

dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle

relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della

conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza

il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18

aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'

tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante

all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione

di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di

cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152

del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della

conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di

cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'

richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1

del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'

alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui

all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,

qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono

corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di

assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del

medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei

servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di

assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse

archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il

soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo

articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,

comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le

modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,

commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del

2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il

procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale

sono trasmessi e  comunicati  dall'autorita'  competente  alle  altre

amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al

comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il

provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto

delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua

realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione

agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui

al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,

resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo

14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di

dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte

alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni

culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono

limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma

devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le

prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,

quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono

determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia

e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto

presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,

altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato  e

regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione

dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici

vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la

realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione

esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione

conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento  dell'area  a

vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le

comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della

legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui

all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica

n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di

salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di

rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili

con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente  comma

si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in

relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi

di  cui  all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies.  In   deroga   all'articolo   27   del   decreto

legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base

della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,

comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza  alle

prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di

valutazione di impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa  la

stazione  appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del

progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche'  dei

successivi livelli progettuali.»;

e) all'articolo 53-bis:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del

PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle

infrastrutture ferroviarie, nonche' degli  interventi  relativi  alla

edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture

di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse

diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi

cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si  applicano

le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,

5-quater e 5-quinquies.»;

2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al

comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di

cui all'articolo 48, comma 5»;

3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;

4) il comma 5 e' abrogato.

2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del

2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi

dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per

l' affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti

l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le

prestazioni  ai  sensi  dell'  articolo  54,  comma  4,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi

tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato

decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei

lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della

progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),

del medesimo decreto legislativo,».

3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e

semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare

rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al

comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di

assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,

stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un

unico soggetto attuatore.

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente  agli

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste

dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che

sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile  2019,  n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato

decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure

espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese

quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in

tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con

riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la

realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo

le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare

dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi

di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990

n. 241».

6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli

interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o

del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla

meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo

preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo

unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,

dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),

dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,

dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,

dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma

10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,

dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico.

7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di

emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata

all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli

interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di

consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,

omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.

327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della

regione o degli altri enti territoriali interessati.

8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «e' in facolta'  delle  amministrazioni

procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le

amministrazioni procedenti adottano»;

b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le

determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta

giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,

paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della

salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti

salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto

dell'Unione europea;».

9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il

comma 451 e' inserito il seguente:

«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui

al  comma  451,  il  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'

alimentare e delle foreste puo' avvalersi  delle  procedure  previste

dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.

Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e'

autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l'anno

2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

 

                               Art. 15 

Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa

  all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR 

1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,

l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato

inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad

alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche

parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure

di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al

primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per

finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali

siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette

finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in

operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza

delle medesima Agenzia.

2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni

normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il

raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del

demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a

legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per

contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro

economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e

rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in

concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche

amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR.

3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati

dall'Agenzia del demanio  anche  per  la  realizzazione  di  impianti

sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere

oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.

A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le

risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della

medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30

per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di

recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei

relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione

da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti

con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette

risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con

legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia

nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli

impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della

sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella

valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.

4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente

articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le

necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti

delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti

di   competenza   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato

pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat,  in

via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero  con  i  beneficiari

dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso  l'affidamento  in

concessione di beni immobili,  ovvero  mediante  l'affidamento  della

progettazione, costruzione,  ristrutturazione,  recupero  e  gestione

delle  residenze  universitarie  e   degli   impianti   sportivi   da

realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi  della

normativa  vigente  e  previa  verifica  della  disponibilita'  delle

risorse finanziarie sui relativi  bilanci  pluriennali.  Al  fine  di

favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della  progettazione   degli

interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni  pubbliche

e  gli  enti  pubblici,  qualora  siano  soggetti  attuatori,  ovvero

beneficiari di finanziamenti, nell'ambito  delle  misure  di  cui  al

predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al  presente

articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,

dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione  di

beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,

della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  nei  limiti  delle  risorse

stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'

stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per

facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  Ministero  della

difesa individua beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in

uso al medesimo Ministero da  destinare,  anche  per  il  tramite  di

Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione  di  opere

di protezione ambientale, opere  di  edilizia  residenziale  pubblica

destinate  al  personale  e  impianti  sportivi,  utilizzando,  anche

parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni

in termini di coerenza con gli obiettivi  specifici  del  PNRR  e  di

conformita' ai relativi principi di attuazione.  Il  Ministero  della

difesa comunica le attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  comma

all'Agenzia del demanio.

 

                              Art. 16 

Contributo  dell'Agenzia  del  demanio  alla  resilienza   energetica

                              nazionale 

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del

patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di

risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di

proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o

dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le

amministrazioni usuarie, dei beni statali in  uso  alle  stesse,  per

installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.

Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27

aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi

possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento

della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre

pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,

Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le

condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del

PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il

conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa

verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie

da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare

iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in

conformita'   alle   regole   Eurostat,   per   l'affidamento   della

progettazione, costruzione e gestione di impianti  di  produzione  di

energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di  cui

al presente comma.

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree

idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui

all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli

interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani

di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per

l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti

dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo

al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo

atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per

l'installazione di impianti di produzione di energia  rinnovabile  di

competenza di pubbliche amministrazioni centrali  che  forniscono  il

proprio contributo alla  resilienza  energetica  nazionale  ai  sensi

della normativa vigente.

 

                               Art. 17 

Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle

                       centrali di committenza 

1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove

procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi

quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,

anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,

sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime

condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare

il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi

previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,

la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali

precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della

convenzione o dell'accordo quadro.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno

2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo

di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche'  ricorrendo  alle

stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38,

commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016  ovvero  alle

societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  titolari  degli

interventi».

3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti

nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1  Ammodernamento

del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli

importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro

e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla

realizzazione delle condizionalita' previste dalla  milestone  M6C2-7

del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore

iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il

quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'

autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,

diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da

precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento

disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare

il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui

al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole

amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   "M6C2-1.1.1

Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   digitale   ospedaliero -

Digitalizzazione", nel limite della misura massima del  finanziamento

riconosciuto all'investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero

della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti

istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi

regionali.

5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti

nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione

previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro  stipulati  da

Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in

ambito      "Sanita'       digitale -       sistemi       informativi

clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di  entrata

in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,

esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei

relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi

previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di

cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,

in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del

lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto

territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

 

                               Art. 18 

Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e

  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,

  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 

1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,

lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si

applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma

1.».

2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono

conservati,  ne'  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente

necessario per le finalita' di cui al comma 1, i  dati,  che  possono

essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,

difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,

indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia

economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,

conservati, ne' trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati

nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»

sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale

Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate

sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata

all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».

3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture

digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di

trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del

12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di

infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta

l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,

commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede

ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l'adozione

dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale

che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla

ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci

giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di

cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo'

dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche

che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni

caso salva la possibilita' per gli organi competenti  di  comunicare,

prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni

dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori

prescrizioni nell'ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla

circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi

ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo

comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma

5-ter e' aggiunto il seguente:

«5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento

degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera

di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro

mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,

ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si

applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di

inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni  paesaggistiche

e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire

e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia  accordato

una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre

2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo

2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

2022, n.  51,  nonche'  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle

dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e

prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».

5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite

le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica

certificata»;

2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le

amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o

servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un

rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo

14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e

gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla

installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti

preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio

2001, n. 36»;

b) all'articolo 45:

1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono

inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta

elettronica certificata»;

2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite

le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica

certificata»;

c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato

trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante

posta elettronica certificata»;

d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni

pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici

non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di

interessi pubblici».

6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di

minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi

di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo

1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all'autorizzazione

preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al

primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali,  e  siano

effettuati nelle localita'  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui

all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo  deposito  presso

il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini

esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da

apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle

norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo

riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto

delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di

pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al

predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine

lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione

elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'

necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,  comma  2,  della

legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle

infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative

finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il

funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita'  dei  servizi

di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui

all'articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42.

8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,

dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono

inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di

legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».

9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il

secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi

di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con

la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con

tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,

nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate

infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni

di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo

15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del

decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».

10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio

2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».

11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:

«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:

«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»

sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,

comma 3, secondo periodo e»;

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al

comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento

di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».

 

                               Art. 19 

Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di

  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione

  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione

amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a

richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un

apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro

componenti della Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al

comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della

Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del

2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei

procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo  e'  unica  e

soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di

ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e

29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:

«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre

2024»;

b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;

c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il

seguente:

«2-sexies.  In  ogni  caso  l'adozione   del   parere   e   del

provvedimento di  VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle

attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi

dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o

all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al

2025»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del

presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono

essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo

sono conferiti con decreto  del  Capo  dipartimento  competente,  che

definisce  l'oggetto  dell'attivita'  da   svolgere   e   la   durata

dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e'  allegato

il curriculum  vitae  dell'esperto,  comprovante  il  possesso  della

professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;

c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»

sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,

2024 e 2025».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari

a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 20 

Disposizioni  in  materia  di  funzionamento   della   Soprintendenza

                        speciale per il PNRR 

1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione

degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei

beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano

interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo

provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per

l'attivita' istruttoria.».

2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della

segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge

n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,

del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo

riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro

lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165, nonche' al personale di cui  all'articolo  3  del

medesimo   decreto   legislativo,   si   applica   quanto    previsto

dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,

per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai

rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come

definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti

istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del

relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi

dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  nonche'

a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n.  50

del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore  a  trentasei

mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi

gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai

sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,

ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50  del  2022.

Le previsioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  2  si  applicano

limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo

previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021

e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello

previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17  n.  50  del

2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023  e  di

ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',

e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025

per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata

qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del

decreto legislativo n. 165 del  2001,  a  supporto  della  segretaria

tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31  maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2021, n. 108.

5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati

complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000

per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

cultura.

 

(omissis)

                               Art. 22 

Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti

  energetici delle sedi di servizio del Corpo  nazionale  dei  vigili

  del fuoco, nonche' in materia di antincendio 

1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di

manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici

destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a

trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la

realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del

Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la

possibilita' di avvalersi  dei  Provveditori  interregionali  per  le

opere pubbliche.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo

periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte

con le risorse del PNRR, afferenti le  attivita'  e  le  funzioni  di

competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   qualora

necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali  per

le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo  possono

convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del  decreto

del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista

dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

1°  agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello  unico  per  le  attivita'

produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti  relativi  agli

interventi di cui  al  comma  1  ai  fini  antincendio  e'  tenuto  a

trasmettere al Comando del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco

territorialmente competente  entro  tre  giorni  dalla  ricezione  la

documentazione acquisita a tale scopo.

3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del

PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame

dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo

l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione

incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in

aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,

l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco

di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo

2023, per un numero massimo di:

a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che

espletano funzioni operative;

b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi

logistico-gestionali;

c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori

antincendi;

d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori

logistico-gestionali.

4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione

organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un

numero corrispondente di unita'.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,

nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da

effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali

previste a legislazione vigente,  il  predetto  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo  scorrimento  delle

graduatorie  dei  concorsi  anche  interni  gia'   espletati   o   da

concludersi nel corso del 2023.

6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'

autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro

6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro

7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro

7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per  l'anno  2030,

euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si  provvede  mediante

utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della  legge

30 dicembre 2021, n. 234.

7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni

straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni

pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno

2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

(omissis)

                               Art. 24 

Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia

               scolastica a sostegno degli enti locali 

1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei

target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi

agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra

i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del

merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte

degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il

medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo

il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla

realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma

1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta'

metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o

territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui

all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,

nonche' di societa' da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a

carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o

completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro

economico.».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia

scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli

interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti

attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui

all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato

dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi

compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di

progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,

l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza

consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto

dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che

siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate

esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche

individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi

istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi

istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,

comunque nel rispetto del principio di rotazione.

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli

interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del

2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020

si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte

della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma

6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per

l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla

Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata

la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione

di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso

scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di

euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di

cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,

n. 65.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.

233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del

concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni

giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto

prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di

progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di

progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti

vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'

professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui

verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli

stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di

fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni

dall'incarico.».

(omissis)

 

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

                               Art. 29 

Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a

  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli

obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma  1,

del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  si  applica  la

disciplina prevista dall'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018,  fatta  salva  la

possibilita' di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le

stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi  di  realizzazione

dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza  del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018

relative  ai  presidenti  delle  Regioni  Calabria,   Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e  Veneto  devono  intendersi

riferite ai Presidenti delle regioni e  delle  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano nei cui territori e'  prevista  la  realizzazione

degli interventi di cui al primo periodo.

2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma

4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,

con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020,  n.  159,  ai  soli

fini della realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1,  e'

autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'

speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto

del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e

successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le

risorse a tal fine assegnate.

3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano

ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

284 del 5 dicembre 2022, adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,

comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  nonche'  dei

piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione  civile,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del

comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.

4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152

del 2021, le parole:  «31  dicembre  2023»,  ovunque  presenti,  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono

prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022,  nonche'  di  un

anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

 

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del
territorio e efficienza energetica dei Comuni

                               Art. 30 

            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 

1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:

«139-quater. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  target

associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

- Componente 4 - Tutela del  territorio  e  della  risorsa  idrica  -

Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione

del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai

comuni ai sensi del comma 139 per le annualita'  2024  e  2025,  sono

finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere

ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse

riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro

il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di

attuazione del PNRR per la gestione, controllo  e  valutazione  della

misura, ivi inclusi  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e

informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'

l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per

le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle

opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il

sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178»;

c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31

dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti

all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la

data del 31 gennaio 2023».

                               Art. 31 

Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per

  l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per  grandi  eventi

  turistici». 

1. All'articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30

aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:

«puo' agire».

2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima

concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in

Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni

del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del

demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con

decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi

dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,

n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del

progetto di fattibilita' tecnico economica,  della  progettazione  ed

esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:

arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra

attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera

realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena

scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione

di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;

regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area

verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le

finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'

ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del

decreto-legge  n.  77  del  2021per  l'affidamento  di   servizi   di

ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti

agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando

l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie

di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,

n. 234.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2

nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,

secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel

rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,

modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte

anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione

del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del

demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie

previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio

delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio

2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30

dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le

necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'

individuati alla scheda n. 25 -  "Completamento  area  eventi  a  Tor

Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato

n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15

dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre

2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli

interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del

Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della

rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui

all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri.

5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota

di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma

420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'

autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente

per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad

apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli

investimenti.

6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una

quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di

20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'

essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei

cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale

per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle

attivita' giubilari.»;

b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

«425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della

necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia

di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello

spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione

di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento

rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e

indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa

Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29

dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al

comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da

parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,

eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo

alle seguenti procedure:

a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'

tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una

conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le

amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte

alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e

della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la

verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto

conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di

certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si

conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,

prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte

alla tutela degli interessi di cui all'articolo  14-quinquies,  comma

1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di

dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni

che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,

di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o

riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.

La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da

adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di

cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la

realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto

approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse

dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della

salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'

alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle

circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure

mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i

relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai

principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria

dell'intervento risultante dal progetto presentato;

b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto

equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,

la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente

comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un

meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle

vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la

questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti

determinazioni;

c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto

alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni

competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in  caso  di

esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e

dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del

decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I

progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva

verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'

telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere

pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge

28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 novembre 2018, n. 130;

d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli

operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo

32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto

attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente

fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione

economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal

mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,

rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se

sussistono in tale numero soggetti idonei.

425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,

si applicano, altresi', in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le

deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in

tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».

 

(omissis)

 

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza
energetica

                               Art. 41 

                   Semplificazione per lo sviluppo 

                  dell'idrogeno verde e rinnovabile 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, quinto  periodo,  sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti  impianti

di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di  cui  al  punto

6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da

fonti rinnovabili, ove previsti»;

b) all'allegato II alla parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'

inserito il seguente:

«6-bis)  Impianti  chimici  integrati  per  la  produzione   di

idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per  la  produzione

su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di

idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie

unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».

 

                               Art. 42 

            Interventi di rinaturazione dell'area del Po 

1.  Gli  interventi  di  cui  alla  Missione   2,   Componente   4,

Investimento 3.3, del PNRR compresi nel  Programma  d'azione  per  la

rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto  del  Segretario

generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po 2  agosto

2022, n. 96, sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.

 

                               Art. 43 

              Disposizioni per l'efficienza energetica 

                      a valere sui fondi PREPAC 

1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle

commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione

agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione

energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse

di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e

attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,

possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi

che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto

aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi

beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui

all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 

                               Art. 44 

Estensione dello stanziamento per le annualita'  2025  e  2026  delle

              risorse di assistenza tecnica per il PNRR 

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  pari  a  4,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 45 

Utilizzo  dei  proventi  delle  aste  CO2  e  supporto  al  Ministero

  dell'ambiente e della sicurezza  energetica  per  la  gestione  del

  Fondo per il programma  nazionale  di  controllo  dell'inquinamento

  atmosferico 

1.  All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9

giugno 2020, n. 47, dopo le parole:

«dai costi di cui all'articolo 46,  comma  5»  sono  inserite  le

seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3  milioni

di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da  societa'  a

prevalente partecipazione pubblica ai fini  dell'efficace  attuazione

delle attivita' di cui al presente comma».

2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi

decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la

gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente

a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle

risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due  per  cento  delle

risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno

per cento per gli anni successivi.».

(omissis)

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili

                               Art. 47 

Disposizioni in materia di installazione di  impianti  alimentati  da

                          fonti rinnovabili 

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 8:

1)  alla  lettera  c-bis.1),  le  parole:  «del  perimetro   di

pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle

seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno

del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

2) alla lettera c-quater):

2.1) al secondo periodo, le  parole:  «di  sette  chilometri»

sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole:  «di

un  chilometro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cinquecento

metri»;

2.2) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Resta

ferma, nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero

della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti  localizzati

in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo  12,

comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:

«Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per  l'installazione

di  impianti  fotovoltaici)  -  1.  L'installazione,  con   qualunque

modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere

connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree

a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in

discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave

o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore

sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e

non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o  atti

di assenso comunque denominati.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona  sottoposta

a  vincolo  paesaggistico,  il  relativo  progetto   e'   previamente

comunicato alla competente soprintendenza.

3. La  soprintendenza  competente,  accertata  la  carenza  dei

requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  medesimo

comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione  degli

interventi di cui al presente articolo.»;

c)  all'articolo  31,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:

«fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti:

«le  associazioni  con  personalita'   giuridica   di   diritto

privato,»;

d) all'articolo 45, comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole:  «unica  nazionale,»  sono

inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di

alimentazione,»;

2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma

7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145».

2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il

comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree

contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro

dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai

relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con  il  primo

periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo  29

dicembre 2003, n. 387.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.

387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di

cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del

provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al

comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso

delle acque»;

b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai

beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»

sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione

di impatto ambientale»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito

di  un  procedimento   unico,   al   quale   partecipano   tutte   le

amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di

semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto

1990,  n.  241.  Il   rilascio   dell'autorizzazione   comprende   il

provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a  costruire

ed esercire l'impianto in conformita' al progetto  approvato  e  deve

contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a

carico  del  soggetto   esercente   a   seguito   della   dismissione

dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  l'obbligo  alla

esecuzione di misure  di  reinserimento  e  recupero  ambientale.  Il

termine massimo per la conclusione del procedimento unico e'  pari  a

centocinquanta giorni. Per i procedimenti di  valutazione  ambientale

in corso alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,

il procedimento unico di cui al presente comma  puo'  essere  avviato

anche in pendenza del procedimento per il rilascio del  provvedimento

di valutazione di impatto ambientale.».

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,

del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei  cui

territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati  a

valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,   Componente   2,

Investimento 1.2, del PNRR,  possono  affidare  in  concessione,  nel

rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',

pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree

ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione

degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle

comunita' energetiche rinnovabili.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al

medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo

adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono

alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle

aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per

l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della

concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in

ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della

superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano

la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai

fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti

partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e

dell'entita' del canone di concessione offerto.

6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo

n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di

quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso

il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano

all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende

rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al

secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo

di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di

ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo

puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti

istruttori   ovvero   di   apportare   modifiche   al   progetto   di

installazione.»;

7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis)  le  sbarre  di   alta   tensione   rientranti   fra   le

infrastrutture di cui alla lettera  a),  che  risultano  direttamente

funzionali all'alimentazione  delle  sottostazioni  elettriche  della

rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie  dello  Stato

Italiane S.p.A.  o  da  societa'  dalla  stessa  controllate  per  la

connessione di impianti di produzione  a  fonti  rinnovabili  con  le

modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 210;».

8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano

di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui

all'articolo 36 del  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,

gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi

del titolo II della parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e che rientrano tra le  fattispecie  per  le  quali  e'

prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo  6,

comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli

elementi valutati in sede di VAS  o  comunque  desumibili  dal  Piano

stesso.

9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano

destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o

impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse».

10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano

esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in

forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro

organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono

attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative

o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto

legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto

della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.

199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti

agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il

pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da

impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina

primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e  b)

del medesimo articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.  199  del

2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli  impianti

ricompresi nelle predette comunita'  energetiche  rimane  nella  loro

disponibilita'.

11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si

applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso

da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie

alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice

Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui

all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001

n. 228 indipendentemente dai propri associati.

 

                               Art. 48 

  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 

1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di

attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere

e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione

degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro

centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della

sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,

adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata

per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare

riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate

come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole

dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non

assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla

costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina

di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non

contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle

rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce

da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti

oggetto di bonifica;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai

principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come

modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le  attivita'  di  gestione

delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela

ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di

razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle  stesse,

anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al

comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre

2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno

2017, n. 120.

 

                               Art. 49 

Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di

  impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo  periodo,

l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia

della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul

Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio

insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi

dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo

periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;

b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina di cui al  comma  5,  primo  periodo,  si

applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti

eolici con potenza complessiva fino  a  20  kW,  posti  al  di  fuori

di aree protette o appartenenti  a  Rete  Natura  2000.  Qualora  gli

impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A)  e  B)  di  cui

all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile

1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica  a  condizione

che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW  e

altezza non superiore a 5  metri.  Con  riferimento  ad  aree  ovvero

immobili di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  b)  e  c),  del

decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  mediante

apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da  138

a 141 del medesimo decreto,  la  realizzazione  degli  interventi  di

installazione e' consentita previo  rilascio  dell'autorizzazione  da

parte dell'autorita' paesaggistica competente, entro  il  termine  di

quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso

il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano

all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende

rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo

periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per

un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data

di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente

rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare

approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto

di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo

periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli

ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di

impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di

vista panoramici.».

2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge  7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2002, n. 55, il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di  produzione

di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in  esercizio

ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.».

3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in  aree  agricole,  se

posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,

previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,

del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  e  nei  limiti

consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette  a

vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti

strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se

sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a

partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle

quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli

stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di

gestione  imprenditoriali  salvo  che  per  gli  aspetti  tecnici  di

funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le

seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le

piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza

fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'

realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e

integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante

ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o

ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai

fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da

attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la

ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in

collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).

L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del

proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,

del fondo.».

4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del

decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle

condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,

comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  21   settembre   2022,   n.   142,   in

considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni

di  approvvigionamento  e  del   rilevante   impatto   produttivo   e

occupazionale della medesima impresa.

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.

175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25

milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni

di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante

il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i

costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei

prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo

Quadro.

6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'

subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Parte III
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(omissis)

                               Art. 52 

   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 

1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di

risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di

Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed

approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore

generale  della  direzione  risanamento  ambientale   del   Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'

autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro

5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel

2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.

2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di

adeguamento  alla  vigente  normativa  della  discarica  abusiva   di

Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale,  e'  autorizzata

la  spesa,  in  favore  del  Commissario  nominato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  21  febbraio  2022,  di  euro

5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di  euro

100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno  2026  e  di

euro 25.000.000 nell'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro

10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in

euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e

in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,

periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma

177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,

n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:

«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o

stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del

Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di

servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al

comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti

le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,

le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla

legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri

costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio

statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e

societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto

legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  che  siano  amministrazioni

aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  a)  del

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accordi  ai   sensi

dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n.  50  del

2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono  titolari

di diritti  di  proprieta'  o  altri  diritti  reali  sul  territorio

nazionale, nonche' in relazione  alle  aree  e  agli  immobili  dalle

stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti

dalle societa' di cui al presente  comma,  per  la  realizzazione  di

interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del  consumo  del

suolo, recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  favorendo  al

contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali,  culturali  o

di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi,

la societa'  Arexpo  S.p.A.  puo'  svolgere  a  favore  dei  soggetti

indicati  al  primo  periodo,  attivita'  di  centralizzazione  delle

committenze  e  attivita'  di  committenza   ausiliarie   sull'intero

territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma  non  devono

derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal

presente comma con l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 53 

Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle

                             risorse FSC 

1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi

infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,

definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma  7  quater,  del

decreto legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche

di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel

sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite

dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo  e  coesione  in

cui sono inseriti, provvede all'individuazione  degli  interventi  in

relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino

pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori  ovvero  per

l'affidamento congiunto della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei

lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o

di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per

l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della

progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla

base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede

all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti

interventi a valere sulle risorse disponibili del  Fondo  sviluppo  e

coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo

1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti  delle

disponibilita' annuali di bilancio.

(omissis)

                               Art. 58 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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