TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL NUOVO REGOLAMENTO

Il D.P.R. n. 120/2017 si occupa delle TRS inquadrabili come sottoprodotti oppure come rifiuti, di quelle ammesse a deposito temporaneo e di quelle prodotte nei siti di bonifica

È in vigore dal 22 agosto la nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo; si tratta del decreto del presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (in Gazzetta ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183) che riporta misure semplificative ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 133/2014 (cosiddetto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014.

Il nuovo regolamento si occupa delle terre e rocce da scavo:

  • che soddisfano la definizione di sottoprodotto, suddivise tra quelle prodotte in cantieri di grandi dimensioni, in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non
sottoposti a VIA e AIA;
  • qualificate come rifiuti;
  • escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
  • prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Non rientrano nella nuova disciplina le ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte»).

Di seguito il testo integrale del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120


Regolamento recante la disciplina semplificata della  gestione  delle

terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164. (17G00135)


              in Gazzetta ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183



 Vigente al: 22-8-2017 

Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   e,   in

particolare, l'articolo 8;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione

dei rifiuti;

  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

  Visto il decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.

59;


  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante  la  disciplina

sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

  Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6

novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;

  Visti gli esiti della consultazione pubblica  effettuata  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164;

  Acquisito  il  parere   della   Conferenza   Unificata   ai   sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,

espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti  normativi,  nell'adunanza  dell'11  febbraio

2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Viste le  deliberazioni  definitive  del  Consiglio  dei  ministri,

adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;




                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'

  1.  Con  il  presente   regolamento   sono   adottate,   ai   sensi

dell'articolo  8  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

disposizioni  di  riordino  e  di  semplificazione  della  disciplina

inerente la gestione delle terre e rocce da  scavo,  con  particolare

riferimento:

    a) alla gestione delle terre e rocce da  scavo  qualificate  come

sottoprodotti,  ai   sensi   dell'articolo   184-bis,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole

dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non

assoggettati  a  VIA  o  a  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla

costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

    b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da

scavo qualificate rifiuti;

    c) all'utilizzo nel sito di produzione delle  terre  e  rocce  da

scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

    d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di

bonifica.

  2. Il presente regolamento, in  attuazione  dei  principi  e  delle

disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di  gestione

delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela

ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di

razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse.


                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui agli articoli 183, comma 1,  e  240  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:

    a) «lavori»: comprendono  le  attivita'  di  costruzione,  scavo,

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e  manutenzione  di

opere;

    b) «suolo»: lo strato piu' superficiale  della  crosta  terrestre

situato tra il substrato  roccioso  e  la  superficie.  Il  suolo  e'

costituito da componenti minerali, materia organica,  acqua,  aria  e

organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

    c) «terre e rocce da  scavo»:  il  suolo  escavato  derivante  da

attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra  le  quali:

scavi in genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee);  perforazione,

trivellazione, palificazione, consolidamento; opere  infrastrutturali

(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere  in  terra.  Le

terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti  materiali:

calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele

cementizie e additivi per scavo  meccanizzato,  purche'  le  terre  e

rocce contenenti tali  materiali  non  presentino  concentrazioni  di

inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella  1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

    d)  «autorita'  competente»:   l'autorita'   che   autorizza   la

realizzazione dell'opera nel cui ambito  sono  generate  le  terre  e

rocce da scavo e, nel  caso  di  opere  soggette  a  procedimenti  di

valutazione di  impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  integrata

ambientale, l'autorita' competente di cui all'articolo  5,  comma  1,

lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce  da  scavo»:

attivita' svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di

qualita' ambientale delle terre e rocce da  scavo  in  conformita'  a

quanto stabilito dal presente regolamento;

    f) «piano di utilizzo»: il  documento  nel  quale  il  proponente

attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle  condizioni  e

dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai

fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e  rocce  da  scavo

generate in cantieri di grandi dimensioni;

    g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con  la

quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta,  ai  sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle  terre  e  rocce  da

scavo qualificate sottoprodotti in conformita' al piano di utilizzo o

alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

    h)  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di

territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo'   essere

dimostrato che un valore di concentrazione di una o piu' sostanze nel

suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di  cui

alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,  della  Parte

IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia  ascrivibile  a

fenomeni naturali legati alla  specifica  pedogenesi  del  territorio

stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle  condizioni

chimico-fisiche presenti;

    i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita

e perimetrata, intesa nelle sue matrici  ambientali  (suolo  e  acque

sotterranee);

    l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre  e

rocce da scavo;

    m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato  dal  piano  di

utilizzo o nella dichiarazione di cui  all'articolo  21,  in  cui  le

terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

    n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce

da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in

attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa  i  requisiti  di  cui

all'articolo 5;

    o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di

normale pratica industriale quelle  operazioni,  anche  condotte  non

singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e  rocce

da scavo, finalizzate al  miglioramento  delle  loro  caratteristiche

merceologiche  per  renderne  l'utilizzo  maggiormente  produttivo  e

tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i

sottoprodotti e dei requisiti di qualita' ambientale, il  trattamento

di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo  delle  terre  e

rocce  da  scavo  conformemente  ai  criteri  tecnici  stabiliti  dal

progetto.  L'allegato  3  elenca   alcune   delle   operazioni   piu'

comunemente effettuate, che rientrano tra le  operazioni  di  normale

pratica industriale;

    p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

    q) «esecutore»: il soggetto che attua il  piano  di  utilizzo  ai

sensi dell'articolo 17;

    r) «produttore»: il soggetto la cui attivita'  materiale  produce

le  terre  e  rocce  da  scavo  e  che  predispone  e  trasmette   la

dichiarazione di cui all'articolo 21;

    s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel

quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in

sostituzione del materiale di cava;

    t)  «cantiere  di  piccole  dimensioni»:  cantiere  in  cui  sono

prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a  seimila

metri cubi,  calcolati  dalle  sezioni  di  progetto,  nel  corso  di

attivita' e  interventi  autorizzati  in  base  alle  norme  vigenti,

comprese quelle prodotte nel corso di attivita' o  opere  soggette  a

valutazione  d'impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione   integrata

ambientale di cui alla Parte II  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

    u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte

terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila  metri  cubi,

calcolati dalle sezioni di progetto, nel  corso  di  attivita'  o  di

opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o  ad

autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a  VIA  o  AIA»:

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce  da  scavo  in  quantita'

superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di  progetto,

nel corso di attivita'  o  di  opere  non  soggette  a  procedure  di

valutazione di  impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  integrata

ambientale di cui alla Parte II  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

    z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate

le procedure di  cui  al  Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per  se'

esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia

quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di

genio civile, sia quelle di difesa e  di  presidio  ambientale  e  di

ingegneria naturalistica.

                               Art. 3
                Esclusioni dal campo di applicazione

  1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate

dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente

regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di

interventi  di  demolizione  di  edifici   o   di   altri   manufatti

preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della Parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Titolo II 

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I 

Disposizioni comuni

                               Art. 4

              Criteri per qualificare le terre e rocce

                     da scavo come sottoprodotti

  1. In  attuazione  dell'articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  presente  Capo  stabilisce  i

requisiti generali da soddisfare affinche' le terre e rocce da  scavo

generate in cantieri di piccole dimensioni,  in  cantieri  di  grandi

dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA  e

AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonche'

le  disposizioni  comuni  ad  esse  applicabili.  Il  presente   Capo

definisce, altresi', le procedure per garantire  che  la  gestione  e

l'utilizzo delle terre e rocce da scavo  come  sottoprodotti  avvenga

senza pericolo per la salute dell'uomo  e  senza  recare  pregiudizio

all'ambiente.

  2. Ai fini del comma 1 e  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,

lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  terre

e  rocce  da  scavo  per  essere  qualificate  sottoprodotti   devono

soddisfare i seguenti requisiti:

    a) sono generate durante la realizzazione  di  un'opera,  di  cui

costituiscono parte integrante e il cui  scopo  primario  non  e'  la

produzione di tale materiale;

    b) il loro utilizzo e' conforme alle disposizioni  del  piano  di

utilizzo  di  cui  all'articolo  9  o  della  dichiarazione  di   cui

all'articolo 21, e si realizza:

      1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale  e'

stato generato  o  di  un'opera  diversa,  per  la  realizzazione  di

reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti

fondiari  o  viari,  recuperi  ambientali  oppure  altre   forme   di

ripristini e miglioramenti ambientali;

      2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di

cava;

    c) sono idonee ad essere  utilizzate  direttamente,  ossia  senza

alcun   ulteriore   trattamento   diverso   dalla   normale   pratica

industriale;

    d) soddisfano i requisiti di  qualita'  ambientale  espressamente

previsti dal Capo II o dal Capo  III  o  dal  Capo  IV  del  presente

regolamento, per le modalita'  di  utilizzo  specifico  di  cui  alla

lettera b).

  3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo  contengano  materiali

di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti

ai materiali di origine  naturale  non  puo'  superare  la  quantita'

massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la  metodologia  di

cui all'allegato 10. Oltre al  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'

ambientale di cui al comma 2, lettera d),  le  matrici  materiali  di

riporto sono sottoposte al test di cessione,  effettuato  secondo  le

metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio

1998, recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti

alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  1998,  per  i

parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di

accertare il rispetto delle concentrazioni soglia  di  contaminazione

delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo

5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  o,

comunque, dei valori di  fondo  naturale  stabiliti  per  il  sito  e

approvati dagli enti di controllo.

  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  24,   comma   2,

sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre  e  rocce  da  scavo

contenenti amianto presente negli  affioramenti  geologici  naturali,

alle terre e  rocce  da  scavo,  ai  fini  del  loro  utilizzo  quali

sottoprodotti, si applica per il  parametro  amianto  la  Tabella  1,

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto  legislativo  n.

152 del 2006, secondo quanto previsto  dall'allegato  4  al  presente

regolamento. Il parametro amianto e'  escluso  dall'applicazione  del

test di cessione.

  5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi  2,  3  e  4  e'

attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del  piano  di

utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonche'  della

dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita' alle previsioni del

presente regolamento.


                               Art. 5
                         Deposito intermedio

  1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo puo'  essere

effettuato nel sito di produzione, nel  sito  di  destinazione  o  in

altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

    a) il sito rientra nella medesima classe  di  destinazione  d'uso

urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione  i

cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei  valori  di  cui

alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della  Parte  IV,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  oppure  in  tutte  le

classi di destinazioni urbanistiche, nel  caso  in  cui  il  sito  di

produzione rientri nei valori di  cui  alla  colonna  A,  Tabella  1,

Allegato 5, al  Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  medesimo  decreto

legislativo;

    b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel  piano

di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

    c) la durata  del  deposito  non  puo'  superare  il  termine  di

validita'  del  piano  di  utilizzo  o  della  dichiarazione  di  cui

all'articolo 21;

    d) il deposito delle  terre  e  rocce  da  scavo  e'  fisicamente

separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri  depositi

di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di  utilizzo  o

dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti  presenti

nel sito in deposito temporaneo;

    e) il deposito delle terre e rocce  da  scavo  e'  conforme  alle

previsioni del  piano  di  utilizzo  o  della  dichiarazione  di  cui

all'articolo 21 e si identifica tramite  segnaletica  posizionata  in

modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al

sito di produzione, alle quantita' del materiale depositato,  nonche'

i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione  di

cui all'articolo 21.

  2. Il proponente o il produttore  puo'  individuare  nel  piano  di

utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu'  di

siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di

deposito  intermedio  indicato  nel  piano  di   utilizzo   o   nella

dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o  il  produttore

aggiorna il piano o la dichiarazione in  conformita'  alle  procedure

previste dal presente regolamento.

  3. Decorso il periodo di durata del  deposito  intermedio  indicato

nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui  all'articolo  21,

viene meno, con effetto  immediato,  la  qualifica  di  sottoprodotto

delle terre e  rocce  non  utilizzate  in  conformita'  al  piano  di

utilizzo o alla dichiarazione di cui  all'articolo  21  e,  pertanto,

tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di  quanto

indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.

                               Art. 6

                              Trasporto

  1. Per le terre e  rocce  da  scavo  qualificate  sottoprodotti  il

trasporto  fuori  dal  sito  di  produzione  e'  accompagnato   dalla

documentazione  indicata   nell'allegato   7.   Tale   documentazione

equivale, ai fini della responsabilita' di  cui  all'articolo  8  del

decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  alla  copia  del

contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto

legislativo.

  2. La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta  in  triplice

copia, una per  il  proponente  o  per  il  produttore,  una  per  il

trasportatore  e  una  per  il  destinatario,  anche  se   del   sito

intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti  per  tre  anni  e

resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita'  di  controllo.

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta

copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.


                               Art. 7
                 Dichiarazione di avvenuto utilizzo

  1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al  piano

di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e'  attestato

all'autorita'  competente  mediante  la  dichiarazione  di   avvenuto

utilizzo.

  2.  La  dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo,  redatta  ai   sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la

trasmissione, anche  solo  in  via  telematica,  del  modulo  di  cui

all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di  protezione  ambientale

competenti per il  sito  di  destinazione,  al  comune  del  sito  di

produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione  e'

conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa

disponibile all'autorita' di controllo.

  3. La dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  deve  essere  resa  ai

soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita'  del  piano

di utilizzo o della dichiarazione di cui  all'articolo  21;  l'omessa

dichiarazione di avvenuto utilizzo entro  tale  termine  comporta  la

cessazione, con effetto immediato,  della  qualifica  delle  terre  e

rocce da scavo come sottoprodotto.

  4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo  qualificate

sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai  sensi  dell'articolo  4,

comma 2, lettera b).


Capo II 

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni


                               Art. 8

                       Ambito di pplicazione


  1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre  e

rocce da scavo generate  nei  cantieri  di  grandi  dimensioni,  come

definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base  della

caratterizzazione ambientale effettuata in conformita' agli  allegati

1 e  2,  soddisfano  i  requisiti  di  qualita'  ambientale  previsti

dall'allegato 4 per le modalita' di utilizzo specifico.




                               Art. 9
                          Piano di utilizzo

  1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da  scavo,  redatto  in

conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e' trasmesso dal

proponente  all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di  protezione

ambientale territorialmente competente, per  via  telematica,  almeno

novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui  l'opera

sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto  ambientale  o

di autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  della  normativa

vigente, la trasmissione del piano di utilizzo  avviene  prima  della

conclusione del procedimento.

  2. Il piano  include  la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di

notorieta'  redatta  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il

legale rappresentante dell'impresa o  la  persona  fisica  proponente

l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo  4,

in  conformita'  anche  a  quanto  previsto  nell'allegato   3,   con

riferimento alla normale pratica industriale.

  3. L'autorita' competente verifica d'ufficio la  completezza  e  la

correttezza  amministrativa  della  documentazione  trasmessa.  Entro

trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo,  l'autorita'

competente puo' chiedere, in un'unica  soluzione,  integrazioni  alla

documentazione ricevuta. Decorso tale termine  la  documentazione  si

intende comunque completa.

  4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo

ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi  del  comma

3, il proponente, a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti

indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre  e  rocce  da

scavo  nel  rispetto  del  piano  di  utilizzo,  fermi  restando  gli

eventuali altri obblighi previsti  dalla  normativa  vigente  per  la

realizzazione dell'opera.

  5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e' verificata

dall'autorita' competente sulla base del piano di  utilizzo.  Per  le

opere soggette alle procedure di valutazione di  impatto  ambientale,

l'autorita'  competente  puo',  nel  provvedimento  conclusivo  della

procedura   di   valutazione   di   impatto   ambientale,   stabilire

prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

  6. L'autorita' competente, qualora accerti la  mancata  sussistenza

dei requisiti  di  cui  all'articolo  4,  dispone  con  provvedimento

motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle  attivita'

di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

  7. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti

dalle   norme   vigenti,   l'Agenzia   di    protezione    ambientale

territorialmente  competente  effettua,  secondo  una  programmazione

annuale, le  ispezioni,  i  controlli,  i  prelievi  e  le  verifiche

necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel  piano

di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e  16,

secondo quanto previsto dall'allegato 9. I  controlli  sono  disposti

anche con metodo a campione o in base  a  programmi  settoriali,  per

categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo

comunque segnalate o rilevate.

  8.  Nella  fase  di  predisposizione  del  piano  di  utilizzo,  il

proponente  puo'  chiedere  all'Agenzia  di   protezione   ambientale

territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto  di

cui all'articolo 13,  comma  2,  di  eseguire  verifiche  istruttorie

tecniche e amministrative finalizzate  alla  validazione  preliminare

del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare  del  piano

di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'.

  9. Il  proponente,  dopo  avere  trasmesso  il  piano  di  utilizzo

all'autorita' competente, puo'  chiedere  all'Agenzia  di  protezione

ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati  dal

decreto di cui all'articolo  13,  comma  2,  lo  svolgimento  in  via

preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

  10.  Gli  oneri  economici   derivanti   dalle   attivita'   svolte

dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente  ai

sensi dei commi 7, 8 e 9, nonche' quelli  derivanti  dalle  attivita'

svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui  all'articolo  13,

comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.


                               Art. 10

             Terre e rocce conformi alle concentrazioni

                   soglia di contaminazione - CSC

  1. Qualora nelle terre e  rocce  da  scavo  le  concentrazioni  dei

parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia

di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1,  Allegato  5,

al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel  piano

di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso  secondo

le procedure indicate nell'articolo 9.

  2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo

4, l'autorita' competente, entro trenta  giorni  dalla  presentazione

del piano di utilizzo o  dell'eventuale  integrazione  dello  stesso,

puo' chiedere all'Agenzia di protezione  ambientale  territorialmente

competente di effettuare le dovute  verifiche,  con  imposizione  dei

relativi oneri a carico del proponente, motivando  la  richiesta  con

riferimento alla tipologia di area in cui  e'  realizzata  l'opera  o

alla presenza di interventi antropici non sufficientemente  indagati;

in tal  caso  l'Agenzia  di  protezione  ambientale  territorialmente

competente puo' chiedere al proponente un approfondimento  d'indagine

in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta  la  sussistenza

dei requisiti  di  cui  sopra  comunicando  gli  esiti  all'autorita'

competente.


                             Art. 11

                   Terre e rocce da scavo conformi

                     ai valori di fondo naturale

  1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un  sito  in  cui,

per fenomeni di origine naturale, nelle terre e  rocce  da  scavo  le

concentrazioni dei parametri  di  cui  all'allegato  4,  superino  le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV,  del  decreto  n.

152 del 2006, e' fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di

tali parametri vengano assunte  pari  al  valore  di  fondo  naturale

esistente. A tal fine,  in  fase  di  predisposizione  del  piano  di

utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai  sensi

dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e

contestualmente  presenta  all'Agenzia   di   protezione   ambientale

territorialmente competente un  piano  di  indagine  per  definire  i

valori di fondo naturale da assumere. Tale piano,  condiviso  con  la

competente Agenzia, e' eseguito dal proponente con  oneri  a  proprio

carico, in  contraddittorio  con  l'Agenzia  entro  60  giorni  dalla

presentazione  dello  stesso.  Il  piano  di   indagine   puo'   fare

riferimento anche ai  dati  pubblicati  e  validati  dall'Agenzia  di

protezione ambientale territorialmente competente  relativi  all'area

oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di

indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di

indagine,  l'Agenzia  di   protezione   ambientale   competente   per

territorio definisce  i  valori  di  fondo  naturale.  Il  proponente

predispone il piano di  utilizzo  sulla  base  dei  valori  di  fondo

definiti dall'Agenzia.

  2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma  1  sono  utilizzabili

nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a  condizione

che  tale  ultimo  sito  presenti  valori  di  fondo   naturale   con

caratteristiche analoghe in termini di  concentrazione  per  tutti  i

parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito  di

produzione. La  predisposizione  e  la  presentazione  del  piano  di

utilizzo  avviene  secondo  le  procedure  e  le  modalita'  di   cui

all'articolo 9.

                               Art. 12

                   Terre e rocce da scavo prodotte

                   in un sito oggetto di bonifica
 1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito  oggetto

di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di  cui

all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  su

richiesta e con  oneri  a  carico  del  proponente,  i  requisiti  di

qualita' ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia  al  sito  di

produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di

protezione  ambientale  territorialmente  competente.   Quest'ultima,

entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se  per

le terre e rocce da scavo  i  valori  riscontrati,  per  i  parametri

pertinenti   al   procedimento   di   bonifica,   non   superano   le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte  IV,  del  decreto  3

aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso

urbanistica del sito  di  produzione  e  di  destinazione  che  sara'

indicato nel piano  di  utilizzo.  In  caso  di  esito  positivo,  la

predisposizione e la presentazione  del  piano  di  utilizzo  avviene

secondo le procedure e le modalita' indicate nell'articolo 9.


                               Art. 13
                       Controllo equipollente

  1.  Nel  caso   in   cui   l'Agenzia   di   protezione   ambientale

territorialmente competente non esegua le  attivita'  previste  dagli

articoli 10, 11, 12  e  20,  comma  3,  nei  termini  rispettivamente

stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20,

comma 3; le suddette attivita' possono, su richiesta e  con  oneri  a

carico  del  proponente,  essere  eseguite  anche  da  altri   organi

dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di

qualificazione e capacita' tecnica equipollenti.

  2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in

vigore  del  presente   regolamento,   con   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza

Unificata, e' individuato l'elenco degli organi  dell'amministrazione

pubblica o enti pubblici che svolgono  attivita'  tecnico-scientifica

in  materia  ambientale  o  sanitaria  dotati  di  qualificazione   e

capacita' tecnica equipollenti all'Agenzia di  protezione  ambientale

territorialmente competente e sono approvate le  tabelle  recanti  le

tariffe che i proponenti  devono  corrispondere  quali  corrispettivi

delle prestazioni richieste.

                               Art. 14
                   Efficacia del piano di utilizzo

  1. Nel piano di utilizzo e' indicata la durata  del  piano  stesso.

Salvo deroghe espressamente  motivate  dall'autorita'  competente  in

ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene  entro

due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

  2. Allo scadere dei termini di  cui  al  comma  1,  viene  meno  la

qualifica  di  sottoprodotto  delle  terre  e  rocce  da  scavo   con

conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi  della

Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3. In caso di  violazione  degli  obblighi  assunti  nel  piano  di

utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce

da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto,  ai  sensi

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir  meno  di

una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare  la  validita'

del piano di utilizzo e comporta l'obbligo  di  gestire  le  terre  e

rocce da scavo come rifiuto ai  sensi  della  Parte  IV  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di  produzione

delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale  del  proponente

e, se diverso, anche dell'esecutore,  per  cinque  anni  a  decorrere

dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in  qualunque

momento all'autorita' di controllo. Copia di tale  documentazione  e'

conservata anche dall'autorita' competente.


                               Art. 15
                 Aggiornamento del piano di utilizzo

  1.  In  caso  di  modifica  sostanziale  dei   requisiti   di   cui

all'articolo 4, indicati nel  piano  di  utilizzo,  il  proponente  o

l'esecutore aggiorna il piano di  utilizzo  e  lo  trasmette  in  via

telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1,  corredato  da

idonea  documentazione,  anche  di   natura   tecnica,   recante   le

motivazioni  a  sostegno  delle  modifiche   apportate.   L'autorita'

competente  verifica  d'ufficio  la  completezza  e  la   correttezza

amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni

dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, puo'  chiedere,

in un'unica soluzione,  integrazioni  della  documentazione.  Decorso

tale termine la documentazione si intende comunque completa.

  2. Costituisce modifica sostanziale:

    a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle

terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

    b) la destinazione delle terre e rocce da scavo  ad  un  sito  di

destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di

utilizzo;

    c) la destinazione delle terre e rocce da scavo  ad  un  sito  di

deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;

    d) la modifica delle tecnologie di scavo.

  Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla

procedura di VIA sono definiti dalle  disposizioni  del  Titolo  III,

della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di  utilizzo

e' aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui  e'  intervenuta  la

variazione. Decorso tale termine cessa,  con  effetto  immediato,  la

qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da

scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta

giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che

sia  intervenuta  richiesta  di  integrazione  documentale  da  parte

dell'autorita' competente, le terre e rocce  da  scavo  eccedenti  il

volume del piano originario sono gestite in conformita' al  piano  di

utilizzo aggiornato.

  4. Nei casi previsti dal comma 2,  lettere  b)  e  c),  decorsi  60

giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che

sia  intervenuta  richiesta  di  integrazione  documentale  da  parte

dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo  possono  essere

utilizzate  e  gestite  in  modo  conforme  al  piano   di   utilizzo

aggiornato.

  5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera  d),  decorsi  60  giorni

dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato,  senza  che  sia

intervenuta  richiesta   di   integrazione   documentale   da   parte

dell'autorita' competente, possono essere applicate le tecnologie  di

scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

  6. La procedura di aggiornamento del  piano  di  utilizzo  relativa

alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma  2,  puo'

essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve  eventuali

deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente  in  ragione

di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.


                               Art. 16

            Proroga del piano di utilizzo e accertamenti

            sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato


  1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo  all'inizio

dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, puo' essere prorogato

una sola volta e per la durata massima di due  anni  in  presenza  di

circostanze sopravvenute, impreviste  o  imprevedibili,  fatte  salve

eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in

ragione dell'entita' o complessita' delle opere da realizzare. A  tal

fine il  proponente,  prima  della  scadenza  dei  suddetti  termini,

trasmette in via telematica all'autorita' competente e all'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente  una  comunicazione

con  l'indicazione  del  nuovo  termine   e   delle   motivazioni   a

giustificazione della proroga.

  2. Nel caso di  aggiornamento  o  proroga  del  piano  di  utilizzo

l'autorita' competente, qualora accerti la  mancata  sussistenza  dei

requisiti di cui all'articolo 4 o  della  motivazione  richiesta  dal

comma 1 o  dall'articolo  15,  comma  6,  dispone  con  provvedimento

motivato il divieto di  gestire  le  terre  e  rocce  da  scavo  come

sottoprodotti. Per verificare la sussistenza  dei  requisiti  di  cui

all'articolo 4, l'autorita' competente puo' chiedere  all'Agenzia  di

protezione ambientale territorialmente competente  di  effettuare  le

necessarie verifiche secondo la procedura  di  cui  all'articolo  10,

comma 2.

                               Art. 17
                 Realizzazione del piano di utilizzo

  1. Prima dell'inizio dei lavori, il  proponente  comunica,  in  via

telematica, all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di  protezione

ambientale territorialmente competente i  riferimenti  dell'esecutore

del piano di utilizzo.

  2. A far data dalla comunicazione di cui al  comma  1,  l'esecutore

del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare  il  piano

di utilizzo e ne e' responsabile.

  3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica  di  cui

agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire  la  tracciabilita'  delle

terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.


                               Art. 18
                          Gestione dei dati

  1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi

alla qualita' ambientale del  territorio  nazionale,  ogni  autorita'

competente  comunica  i  dati  dei  piani  di  utilizzo  all'Istituto

Superiore per la Protezione e la  Ricerca  ambientale  (ISPRA),  onde

consentire   l'aggiornamento   della    cartografia    relativa    ai

campionamenti,  cui  e'  associato  un  archivio  dei  valori   delle

concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

La comunicazione e' inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e

all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

  2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, pubblica sul proprio sito web  un  disciplinare

tecnico per definire gli standard delle informazioni e  le  modalita'

di trasmissione delle stesse.


                               Art. 19
      Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione

               ambientale territorialmente competente

  1 L'ISPRA,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente

regolamento, predispone  un  tariffario  nazionale  da  applicare  al

proponente per la copertura  dei  costi  sopportati  dall'Agenzia  di

protezione     ambientale     territorialmente     competente     per

l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  agli

articoli 9, 10, 11,  12,  16,  20  e  21  del  presente  regolamento,

individuando il costo minimo e un costo proporzionale  ai  volumi  di

terre  e  rocce  da  scavo.  Nei  successivi  tre  mesi  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adotta,  con

proprio decreto, il tariffario nazionale.  Nelle  more  dell'adozione

del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai  tariffari  delle

Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.


Capo III 

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni


                               Art. 20
                       Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente Capo  si  applicano  alle  terre  e

rocce da scavo prodotte  in  cantieri  di  piccole  dimensioni,  come

definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai

requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il  produttore  dimostra,

qualora  siano  destinate  a  recuperi,  ripristini,  rimodellamenti,

riempimenti ambientali o altri utilizzi  sul  suolo,  che  non  siano

superati i valori delle concentrazioni soglia  di  contaminazione  di

cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5,  al  Titolo  V,  della

Parte IV,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  con

riferimento alle caratteristiche  delle  matrici  ambientali  e  alla

destinazione d'uso urbanistica del sito di  destinazione,  e  che  le

terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di

contaminazione per le acque sotterranee,  fatti  salvi  i  valori  di

fondo naturale.

  2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate

le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto

legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  i  valori  di  fondo  naturale

sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione.  A

tal fine, i  valori  di  fondo  da  assumere  sono  definiti  con  la

procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo

delle terre e rocce da scavo  come  sottoprodotti  e'  possibile  nel

rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

  3. Qualora il sito di produzione  delle  terre  e  rocce  da  scavo

ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta  e  con  oneri  a

carico del produttore, i requisiti  di  qualita'  ambientale  di  cui

all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di  protezione  ambientale

territorialmente   competente,   secondo   la   procedura    definita

nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente

competente,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  della   richiesta,

comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e

i composti pertinenti al procedimento di  bonifica  non  superano  le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle  colonne  A  e  B

della sopra  indicata  Tabella  1,  con  riferimento  alla  specifica

destinazione  d'uso  urbanistica  del  sito  di   produzione   e   di

destinazione, affinche' siano indicati  nella  dichiarazione  di  cui

all'articolo 21.

                               Art. 21
              Dichiarazione di utilizzo per i cantieri
                        di piccole dimensioni

  1. La sussistenza delle condizioni  previste  dall'articolo  4,  e'

attestata dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di

atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  la

trasmissione, anche solo in via telematica, almeno  15  giorni  prima

dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6  al

comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica

le quantita' di terre e rocce da scavo  destinate  all'utilizzo  come

sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio,  il  sito  di

destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per  la  realizzazione

delle opere e i  tempi  previsti  per  l'utilizzo,  che  non  possono

comunque superare un anno dalla data  di  produzione  delle  terre  e

rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le  terre  e

rocce da scavo  qualificate  come  sottoprodotti  sono  destinate  ad

essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

  2. La dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  di  cui  al

comma  1,  assolve  la  funzione  del  piano  di  utilizzo   di   cui

all'articolo 2, comma 1, lettera f).

  3.  Nel  caso  di  modifica  sostanziale  dei  requisiti   di   cui

all'articolo 4, il produttore aggiorna la  dichiarazione  di  cui  al

comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al  comune  del

luogo  di  produzione  e   all'Agenzia   di   protezione   ambientale

territorialmente competente. Decorsi  15  giorni  dalla  trasmissione

della dichiarazione aggiornata, le terre e  rocce  da  scavo  possono

essere  gestite  in  conformita'   alla   dichiarazione   aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo  15,

comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o  il

diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento  della

dichiarazione puo' essere effettuato per un  massimo  di  due  volte,

fatte  salve  eventuali  circostanze   sopravvenute,   impreviste   o

imprevedibili.

  4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre  e  rocce  da  scavo

come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e  per  la

durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze  sopravvenute,

impreviste o imprevedibili. A tal fine  il  produttore,  prima  della

data  di  scadenza   del   termine   di   utilizzo   indicato   nella

dichiarazione,  comunica  al  comune  del  luogo  di   produzione   e

all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente,  il

nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

  5.  Le  attivita'  di  scavo  e  di  utilizzo  sono  effettuate  in

conformita' alla vigente disciplina urbanistica  e  di  tutela  della

salute e sicurezza dei lavoratori.

  6. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti

dalle  norme   vigenti,   le   Agenzie   di   protezione   ambientale

territorialmente competenti effettuano,  secondo  una  programmazione

annuale, le  ispezioni,  i  controlli,  i  prelievi  e  le  verifiche

necessarie ad accertare il  rispetto  degli  obblighi  assunti  nella

dichiarazione di cui al comma 1. L'onere  economico  derivante  dallo

svolgimento delle attivita' di controllo e' a carico del  produttore.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione  o  in  base  a

programmi settoriali, per categorie di attivita' o  nelle  situazioni

di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

  7. L'autorita' competente, qualora accerti l'assenza dei  requisiti

di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o

imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone  il  divieto  di  inizio

ovvero di prosecuzione delle attivita'  di  gestione  delle  terre  e

rocce da scavo come sottoprodotti.


Capo IV 

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
sottoposti a VIA e AIA

                               Art. 22
                    Cantieri di grandi dimensioni
                     non sottoposti a VIA e AIA

  1. Le terre e  rocce  da  scavo  generate  in  cantieri  di  grandi

dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2,

comma 1, lettera v),  per  essere  qualificate  sottoprodotti  devono

rispettare i requisiti di cui all'articolo  4,  nonche'  i  requisiti

ambientali  indicati  nell'articolo  20.  Il  produttore  attesta  il

rispetto dei requisiti richiesti mediante  la  predisposizione  e  la

trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo  21  secondo  le

procedure e le modalita' indicate negli articoli 20 e 21.


Titolo III 

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

                               Art. 23

Disciplina del deposito temporaneo  delle  terre  e  rocce  da  scavo

                         qualificate rifiuti


  1. Per  le  terre  e  rocce  da  scavo  qualificate  con  i  codici

dell'elenco europeo dei rifiuti  17.05.04  o  17.05.03*  il  deposito

temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  si  effettua,  attraverso  il

raggruppamento e il deposito  preliminare  alla  raccolta  realizzati

presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti  contenenti

inquinanti organici persistenti di cui al regolamento  (CE)  850/2004

sono depositate nel rispetto delle norme  tecniche  che  regolano  lo

stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono  gestite

conformemente al predetto regolamento;

    b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni

di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'

alternative: 1) con  cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente

dalle quantita' in deposito; 2) quando il  quantitativo  in  deposito

raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui  non  oltre  800

metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni  caso  il

deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

    c) il deposito e' effettuato nel rispetto  delle  relative  norme

tecniche;

    d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato  nel

rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze

pericolose in  essi  contenute  e  in  maniera  tale  da  evitare  la

contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un

idoneo isolamento dal suolo, nonche' la  protezione  dall'azione  del

vento e dalle acque meteoriche, anche  con  il  convogliamento  delle

acque stesse.


Titolo IV 

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA 
DISCIPLINA SUI RIFIUTI


                               Art. 24
Utilizzo nel sito di produzione delle terre  e  rocce  escluse  dalla
                         disciplina rifiuti


  1.  Ai  fini  dell'esclusione  dall'ambito  di  applicazione  della

normativa sui rifiuti, le  terre  e  rocce  da  scavo  devono  essere

conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1,  lettera  c),

del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  in  particolare

devono essere utilizzate  nel  sito  di  produzione.  Fermo  restando

quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  25

gennaio 2012, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 28, la  non  contaminazione  e'  verificata  ai  sensi

dell'allegato 4 del presente regolamento.

  2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini

del presente articolo, le terre  e  rocce  da  scavo  provenienti  da

affioramenti  geologici  naturali  contenenti   amianto   in   misura

superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo  4,  comma  4,

possono essere riutilizzate esclusivamente  nel  sito  di  produzione

sotto diretto controllo delle autorita' competenti.  A  tal  fine  il

produttore ne da' immediata comunicazione all'Agenzia  di  protezione

ambientale  e  all'Azienda  sanitaria  territorialmente   competenti,

presentando  apposito  progetto  di  riutilizzo.  Gli  organismi   di

controllo sopra individuati  effettuano  le  necessarie  verifiche  e

assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

  3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga

nell'ambito della realizzazione di opere  o  attivita'  sottoposte  a

valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni  e

dei requisiti di cui all'articolo  185,  comma  1,  lettera  c),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'  effettuata  in  via

preliminare, in funzione del livello di progettazione e  in  fase  di

stesura dello studio  di  impatto  ambientale  (SIA),  attraverso  la

presentazione di un «Piano preliminare  di  utilizzo  in  sito  delle

terre e rocce da scavo escluse  dalla  disciplina  dei  rifiuti»  che

contenga:

    a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le

modalita' di scavo;

    b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico,

geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate,

ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);

    c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo da eseguire nella fase di progettazione  esecutiva  o  comunque

prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:

      1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;

      2. numero e modalita' dei campionamenti da effettuare;

      3. parametri da determinare;

    d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;

    e) modalita' e volumetrie previste delle terre e rocce  da  scavo

da riutilizzare in sito.

  4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima  dell'inizio

dei lavori, in conformita' alle previsioni del «Piano preliminare  di

utilizzo  in  sito  delle  terre  e  rocce  da  scavo  escluse  dalla

disciplina  dei  rifiuti»  di  cui  al  comma  2,  il  proponente   o

l'esecutore:

    a) effettua il campionamento dei terreni,  nell'area  interessata

dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine  di  accertarne  la

non contaminazione ai fini  dell'utilizzo  allo  stato  naturale,  in

conformita' con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

    b) redige,  accertata  l'idoneita'  delle  terre  e  rocce  scavo

all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185,  comma  1,

lettera c), del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  un

apposito progetto in cui sono definite:

      1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;

      2. la quantita' delle terre e rocce da riutilizzare;

      3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da

scavo;

      4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

  5. Gli esiti delle attivita' eseguite ai sensi  del  comma  3  sono

trasmessi  all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di   protezione

ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

  6. Qualora in fase di  progettazione  esecutiva  o  comunque  prima

dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneita' del  materiale

scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c),

le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi  della  Parte  IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Titolo V 

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

                               Art. 25
                        Attivita' di scavo 

  1. Fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  34,  comma  7,  del

decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   133,   convertito   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita'

di  scavo  da  realizzare  nei  siti   oggetto   di   bonifica   gia'

caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:

    a) nella  realizzazione  degli  scavi  e'  analizzato  un  numero

significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni  di

misura  rappresentative  dell'estensione  dell'opera  e  del   quadro

ambientale conoscitivo. Il  piano  di  dettaglio,  comprensivo  della

lista degli analiti da  ricercare  e'  concordato  con  l'Agenzia  di

protezione ambientale territorialmente competente  che  si  pronuncia

entro e non oltre il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta  del

proponente,  eventualmente  stabilendo  particolari  prescrizioni  in

relazione  alla  specificita'  del   sito   e   dell'intervento.   Il

proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli

Enti interessati il piano operativo degli interventi  previsti  e  un

dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei

lavori;

    b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio

agli interventi e alle opere  di  prevenzione,  messa  in  sicurezza,

bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V,  della  Parte

IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

nel rispetto della normativa vigente in tema di  salute  e  sicurezza

dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie  a

non aumentare i livelli  di  inquinamento  delle  matrici  ambientali

interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in

presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive  di

contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate  nel  corso

delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel  rispetto  delle

norme in materia di gestione dei rifiuti.

                               Art. 26
                          Utilizzo nel sito

  1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attivita' di scavo

di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica  e'

sempre consentito a condizione che sia garantita la conformita'  alle

concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione

d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle

terre e rocce da scavo sia inserito all'interno  di  un  progetto  di

bonifica approvato, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  242,

comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Le terre e rocce  da  scavo  non  conformi  alle  concentrazioni

soglia di contaminazione o ai valori  di  fondo,  ma  inferiori  alle

concentrazioni soglia di rischio,  possono  essere  utilizzate  nello

stesso sito alle seguenti condizioni:

    a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di

rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente

competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli  242  o

252  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   mediante

convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e  rocce  da

scavo  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di   rischio   sono

riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di  rischio

e nel rispetto del modello concettuale  preso  come  riferimento  per

l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non e'  consentito  l'impiego

di terre e rocce da scavo  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di

rischio in sub-aree nelle quali e' stato accertato il rispetto  delle

concentrazioni soglia di contaminazione;

    b) qualora ai fini del calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di

rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di

lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce  da  scavo  e'

consentito solo nel rispetto delle  condizioni  e  delle  limitazioni

d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio  da

parte dell'autorita' competente.

Titolo VI 

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 27
          Disposizioni intertemporali, transitorie e finali


  1.  I  piani  e  i  progetti  di  utilizzo  gia'  approvati   prima

dell'entrata in vigore del presente regolamento restano  disciplinati

dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte  le

modifiche  e  agli  aggiornamenti  dei  suddetti  piani  e   progetti

intervenuti  successivamente  all'entrata  in  vigore  del   presente

regolamento.  Resta  fermo  che  i   materiali   riconducibili   alla

definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del  presente

regolamento utilizzati  e  gestiti  in  conformita'  ai  progetti  di

utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi

del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  e   del

territorio e del mare 10 agosto 2012,  n.  161,  sono  considerati  a

tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di

destinazione.

  2. I progetti per i quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento  e'  in  corso  una  procedura  ai  sensi  della

normativa   previgente   restano    disciplinati    dalle    relative

disposizioni. Per tali progetti e' fatta comunque salva  la  facolta'

di presentare, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  regolamento,  il  piano  di  utilizzo  di  cui

all'articolo 9 o la dichiarazione di  cui  all'articolo  21  ai  fini

dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

  3. Le disposizioni contenute nell'articolo  24,  si  applicano,  su

richiesta del proponente, anche alle procedure di  VIA  gia'  avviate

purche' non sia gia' stato emanato il provvedimento finale.

  4. Conservano validita'  le  autorizzazioni  all'utilizzo  in  sito

delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei  progetti

di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152.

  5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti  o

dai produttori per le prestazioni  rese  dall'Agenzia  di  protezione

ambientale   territorialmente   competente   nonche'   dagli   organi

dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13,

comma 1, dotati di qualificazione e capacita'  tecnica  equipollente,

per le attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2,  20

e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per

essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare provvede, con  propri  decreti,  a  trasferire  ai  soggetti

competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura  degli

oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 9, 10,  11,  12,

16, comma 2, 20 e 21, comma 6.

  6.  Gli  allegati  al  presente  regolamento  costituiscono   parte

integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati sono adottate con

decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare  di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo

parere  dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca

Ambientale  e  dell'Istituto  Superiore  di   Sanita',   sentita   la

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

  7. Dall'applicazione del presente  articolo  non  possono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 28
                        Controlli e ispezioni

  1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti

dalle norme vigenti, le autorita' di controllo  effettuano,  mediante

ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare

il rispetto  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  e,  con

riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli  obblighi  assunti

nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di  cui  all'articolo  21,

ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

                               Art. 29
                Clausola di riconoscimento reciproco

  1.  Il  presente  regolamento   non   comporta   limitazione   alla

commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un

altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle

legalmente  fabbricate  in  uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente

dell'accordo  SEE,  purche'  le  stesse   garantiscano   livelli   di

sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli

prescritti dal presente decreto.

  2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente,  ai  fini

dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione

previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

                               Art. 30
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse

derivanti  dall'applicazione  delle  tariffe  previste  dal  presente

decreto.

                               Art. 31
                             Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio

e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:

    a) l'articolo 184-bis, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

    b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21  giugno

2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto

2013, n. 98.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                                                           Allegato 1

              Caratterizzazione ambientale delle terre
                          e rocce da scavo
                            (articolo 8)


    La  caratterizzazione  ambientale  e'  svolta  per  accertare  la

sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale delle terre e  rocce

da scavo ed e' inserita nella progettazione dell'opera.

    La caratterizzazione ambientale e' svolta dal proponente,  a  sue

spese, in fase  progettuale  e,  comunque,  prima  dell'inizio  dello

scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

    La   caratterizzazione   ambientale   presenta   un   grado    di

approfondimento  conoscitivo  almeno  pari  a  quello  della  livello

progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione

dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono  esplicitate  le

informazioni   necessarie,   estrapolate   anche   da    accertamenti

documentali,  per  poter   valutare   la   caratterizzazione   stessa

producendo i documenti di cui all'allegato 5.

    Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo  che

non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano

di  utilizzo  puo'  prevedere  che,  salva   diversa   determinazione

dell'autorita'   competente,   non   sia   necessario   ripetere   la

caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

    Qualora, gia' in fase progettuale, si ravvisi  la  necessita'  di

effettuare una caratterizzazione  ambientale  in  corso  d'opera,  il

piano di utilizzo indicare le  modalita'  di  esecuzione  secondo  le

indicazioni di cui all'allegato 9.

    La caratterizzazione ambienle in corso d'opera  e'  eseguita  a

cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto  riportato  nell'allegato

9, Parte A.

                                                           Allegato 2

                     Procedure di campionamento

                      in fase di progettazione

                            (articolo 8)

    Le procedure  di  campionamento  sono  illustrate  nel  piano  di

utilizzo.

    La  caratterizzazione  ambientale  e'  eseguita   preferibilmente

mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine,  con

sondaggi a carotaggio.

    La densita' dei punti di indagine nonche' la loro ubicazione sono

basate   su   un   modello   concettuale   preliminare   delle   aree

(campionamento ragionato) o sulla  base  di  considerazioni  di  tipo

statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

    Nel caso in cui si proceda con una  disposizione  a  griglia,  il

lato di ogni maglia potra' variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e

delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

    I punti d'indagine potranno essere localizzati in  corrispondenza

dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di

ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

    Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre  e,

in base alle dimensioni dell'area d'intervento, e' aumentato  secondo

i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

     


              =========================================

              |Dimensione dell'area |Punti di prelievo|

              +=====================+=================+

              |Inferiore a 2.500    |                 |

              |metri quadri         |3                |

              +---------------------+-----------------+

              |Tra 2.500 e 10.000   |3 + 1 ogni 2.500 |

              |metri quadri         |metri quadri     |

              +---------------------+-----------------+

              |Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |

              |quadri               |metri quadri     |

              +---------------------+-----------------+




Tabella 2.1 

    Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il  campionamento  e'

effettuato almeno ogni 500 metri lineari  di  tracciato  ovvero  ogni

2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o  di  progetto

di fattibilita' tecnica ed economica, salva  diversa  previsione  del

piano di utilizzo,  determinata  da  particolari  situazioni  locali,

quali, la tipologia di attivita' antropiche svolte nel sito; in  ogni

caso e' effettuato un campionamento ad ogni variazione  significativa

di litologia.

    Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione e' effettuata

prevedendo  almeno   un   sondaggio   e,   comunque,   un   sondaggio

indicativamente ogni 1000 metri  lineari  di  tracciato  ovvero  ogni

5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o  di  progetto

di fattibilita' tecnica ed economica, con  prelievo,  alla  quota  di

scavo, di  tre  incrementi  per  sondaggio,  a  formare  il  campione

rappresentativo; in ogni caso e' effettuato un campionamento ad  ogni

variazione significativa di litologia.

    La profondita' d'indagine e' determinata in base alle profondita'

previste  degli  scavi.  I  campioni   da   sottoporre   ad   analisi

chimico-fisiche sono almeno:

      - campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

      - campione 2: nella zona di fondo scavo;

      - campione 3: nella zona intermedia tra i due.

    Per scavi superficiali, di profondita' inferiore  a  2  metri,  i

campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche  sono  almeno  due:

uno per ciascun metro di profondita'.

    Nel caso in cui gli scavi  interessino  la  porzione  satura  del

terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati,  e'

acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente  con

la situazione locale, con  campionamento  dinamico.  In  presenza  di

sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare

la significativita' del prelievo.

    Qualora si preveda, in funzione della profondita' da raggiungere,

una considerevole diversificazione delle terre e rocce  da  scavo  da

campionare e si renda necessario tenere separati  i  vari  strati  al

fine del loro riutilizzo, puo'  essere  adottata  la  metodologia  di

campionamento  casuale  stratificato,  in  grado  di  garantire   una

rappresentativita' della variazione della qualita' del suolo  sia  in

senso orizzontale che verticale.

    In genere  i  campioni  volti  all'individuazione  dei  requisiti

ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come  campioni

compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio  in  relazione  alla

tipologia ed agli orizzonti individuati.

    Nel caso  di  scavo  esplorativo,  al  fine  di  considerare  una

rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche:

      - campione composito di fondo scavo;

      - campione composito su singola parete o campioni compositi  su

piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o  variazioni

laterali.

    Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione e' composto da piu'

spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine

di considerare una rappresentativita' media.

    I campioni volti all'individuazione di  eventuali  contaminazioni

ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono  prelevati

con il criterio puntuale.

    Qualora si riscontri la presenza di  materiale  di  riporto,  non

essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono,  la

caratterizzazione ambientale, prevede:

      -  l'ubicazione  dei  campionamenti  in  modo  tale  da   poter

caratterizzare ogni porzione di suolo interessata  dai  materiali  di

riporto, data la possibile  eterogeneita'  verticale  ed  orizzontale

degli stessi;

      - la valutazione della percentuale in peso  degli  elementi  di

origine antropica.

                                                           Allegato 3

                     Normale pratica industriale

                  (articolo 2, comma 1, lettera o)


    Tra le operazioni piu' comunemente effettuate che rientrano nella

normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

      - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con

l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

      - la riduzione volumetrica mediante macinazione;

      -  la  stesa  al  suolo  per  consentire  l'asciugatura  e   la

maturazione delle terre e rocce da scavo al fine  di  conferire  alle

stesse  migliori  caratteristiche   di   movimentazione,   l'umidita'

ottimale  e  favorire  l'eventuale  biodegradazione  naturale   degli

additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

    Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da

scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di

natura antropica non inquinante,  purche'  rispondente  ai  requisiti

tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.



                                                           Allegato 4

           Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche

              e accertamento delle qualita' ambientali

                            (articolo 4)

    Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e  rocce

da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di

seguito.

    I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in

campo sono privi della frazione maggiore di  2  cm  (da  scartare  in

campo) e le determinazioni analitiche in  laboratorio  sono  condotte

sull'aliquota di granulometria inferiore a 2  mm.  La  concentrazione

del campione e' determinata riferendosi alla totalita' dei  materiali

secchi,  comprensiva  anche  dello  scheletro  campionato   (frazione

compresa tra 2  cm  e  2  mm).  Qualora  si  abbia  evidenza  di  una

contaminazione antropica  anche  del  sopravaglio  le  determinazioni

analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa  la  frazione

granulometrica superiore ai 2 cm, e  la  concentrazione  e'  riferita

allo stesso. In caso  di  terre  e  rocce  provenienti  da  scavi  di

sbancamento in roccia massiva, ai fini della  verifica  del  rispetto

dei  requisiti  ambientali  di  cui  all'articolo  4   del   presente

regolamento,  la  caratterizzazione  ambientale  e'  eseguita  previa

porfirizzazione dell'intero campione.

    Il set di parametri analitici da ricercare e'  definito  in  base

alle  possibili  sostanze  ricollegabili  alle  attivita'  antropiche

svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di

eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del  fondo

naturale, di  inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti

antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale

da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che

la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa

in considerazione delle attivita' antropiche pregresse.

    Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di  eventuali

pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo  naturale,

di inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti  antropici

legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale

sia prevista una produzione di materiale  di  scavo  compresa  tra  i

6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella  totalita'

dei siti in esame, le analisi chimiche dei  campioni  delle  terre  e

rocce da scavo siano condte sulla lista completa delle sostanze  di

Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui  all'allegato

5,  potra'  selezionare,  tra  le  sostanze  della  Tabella  4.1,  le

«sostanze indicatrici»: queste  consentono  di  definire  in  maniera

esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine  di

escludere che tale materiale sia un rifiuto  ai  sensi  del  presente

regolamento  e  rappresenti  un  potenziale  rischio  per  la  salute

pubblica e l'ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

     




                  =================================

                  |           Arsenico            |

                  +===============================+

                  |Cadmio                         |

                  +-------------------------------+

                  |Cobalto                        |

                  +-------------------------------+

                  |Nichel                         |

                  +-------------------------------+

                  |Piombo                         |

                  +-------------------------------+

                  |Rame                           |

                  +-------------------------------+

                  |Zinco                          |

                  +-------------------------------+

                  |Mercurio                       |

                  +-------------------------------+

                  |Idrocarburi C>12               |

                  +-------------------------------+

                  |Cromo totale                   |

                  +-------------------------------+

                  |Cromo VI                       |

                  +-------------------------------+

                  |Amianto                        |

                  +-------------------------------+

                  |BTEX (*)                       |

                  +-------------------------------+

                  |IPA (*)                        |

                  +-------------------------------+

                  |(*) Da eseguire nel caso in cui|

                  |l'area da scavo si collochi a  |

                  |20 m di distanza da            |

                  |infrastrutture viarie di grande|

                  |conicazione e ad insediamenti|

                  |che possono aver influenzato le|

                  |caratteristiche del sito       |

                  |mediante ricaduta delle        |

                  |emissioni in atmosfera. Gli    |

                  |analiti da ricercare sono      |

                  |quelli elencati alle colonne A |

                  |e B, Tabella 1, Allegato 5,    |

                  |Parte Quarta, Titolo V, del    |

                  |decreto legislativo 3 aprile   |

                  |2006, n. 152.                  |

                  +-------------------------------+


    I risultati delle analisi sui campioni sono  confrontati  con  le

Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  riferimento  alla  specifica

destinazione d'uso urbanistica.

    Le analisi chimico-fisiche sono  condotte  adottando  metodologie

ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da

garantire l'ottenimento di valori  10  volte  inferiori  rispetto  ai

valori di concentrazione limite. Nell'impossibilita'  di  raggiungere

tali  limiti  di  quantificazione   sono   utilizzate   le   migliori

metodologie  analitiche  ufficialmente  riconosciute  per  tutto   il

territorio nazionale che presentino un limite di  quantificazione  il

piu' prossimo ai valori di cui sopra.

    Il  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'  ambientale   di   cui

all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come

sottoprodotti,  e'  garantito  quando  il   contenuto   di   sostanze

inquinanti all'interno delle terre e  rocce  da  scavo,  comprendenti

anche gli additivi  utilizzati  per  lo  scavo,  sia  inferiore  alle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne  A

e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  riferimento  alla  specifica

destinazione d'uso  urbanistica,  o  ai  valori  di  fondo  naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo

di additivi che contengono sostanze  inquinanti  non  comprese  nella

citata  tabella,  il  soggetto   proponente   fornisce   all'Istituto

Superiore di Sanita' (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica  necessaria

a valutare il rispetto dei requisiti di qualita'  ambientale  di  cui

all'articolo 4. Per verificare che siano  garantiti  i  requisiti  di

protezione della  salute  dell'uomo  e  dell'ambiente,  ISS  e  ISPRA

prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze

classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,

relativo alla classificazione,  etichettatura  ed  imballaggio  delle

sostanze e  delle  miscele  (CLP),  al  fine  di  appurare  che  tale

contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all'articolo 11 del

citato regolamento per i  siti  ad  uso  verde  pubblico,  privato  e

residenziale e al «limite di concentrazione» di cui  all'articolo  10

del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale.

L'ISS  si   esprime   entro   60   giorni   dal   ricevimento   della

documentazione, previo parere  dell'ISPRA.  Il  parere  dell'Istituto

Superiore di Sanita' e' allegato al piano di utilizzo.

    Le terre e rocce da  scavo  cosi'  come  definite  ai  sensi  del

presente  decreto  sono  utilizzabili  per  reinterri,   riempimenti,

rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme

di  ripristini  e  miglioramenti  ambientali,   per   rilevati,   per

sottofondi e, nel corso di processi  di  produzione  industriale,  in

sostituzione dei materiali di cava:

      - se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di  cui

alla  colonna  A,  in  qualsiasi  sito  a   prescindere   dalla   sua

destinazione;

      - se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra  i  limiti

di cui alle  colonne  A  e  B,  in  siti  a  destinazione  produttiva

(commerciale e industriale).

    In contesti geologici ed idrogeologici particolari  (ad  esempio,

falda  affiorante,   substrati   rocciosi   fessurati,   inghiottitoi

naturali)  sono  applicati  accorgimenti   tecnici   che   assicurino

l'assenza di potenziali rischi di compromissione  del  raggiungimento

degli  obiettivi  di  qualita'  stabiliti  dalla  vigente   normativa

dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.

    Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo  produttivo  di

destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di

inquinanti e' compresa tra i limiti  di  cui  alle  colonne  A  e  B,

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' possibile solo nel caso in  cui

il processo industriale di  destinazione  preveda  la  produzione  di

prodotti o manufatti merceologicamente ben  distinti  dalle  terre  e

rocce da scavo e che comporti  la  sostanziale  modifica  delle  loro

caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

                                                           Allegato 5

                          Piano di utilizzo

                            (articolo 9)


    Il piano di utilizzo  indica  che  le  terre  e  rocce  da  scavo

derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo  2,  comma

1,  lettera  aa),  del  presente   regolamento   sono   integralmente

utilizzate, nel corso dello stesso o di  un  successivo  processo  di

produzione o di utilizzazione, da parte del  produttore  o  di  terzi

purche' esplicitamente indicato.

    Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:

      1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e  rocce  da

scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi  nelle

diverse litologie;

      2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei

cicli produttivi  di  destinazione  delle  terre  e  rocce  da  scavo

qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi  volumi  di

utilizzo  suddivisi  nelle  diverse  tipologie  e  sulla  base  della

provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli  produttivi

di destinazione possono essere alternativi tra loro;

      3. le operazioni di normale pratica industriale  finalizzate  a

migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali

delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento  a

quanto indicato all'allegato 3;

      4.  le  modalita'  di  esecuzione   e   le   risultanze   della

caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in

fase progettuale in conformita' alle previsioni degli allegati 1, 2 e

4, precisando in particolare:

        -  i  risultati  dell'indagine   conoscitiva   dell'area   di

intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi,  fonti

cartografiche) con particolare attenzione alle  attivita'  antropiche

svolte  nel  sito  o  di  caratteristiche   geologiche-idrogeologiche

naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con

sostanze specifiche;

        - le modalita' di campionamento, preparazione dei campioni  e

analisi con indicazione del set dei parametri  analitici  considerati

che tenga conto della composizione naturale delle terre  e  rocce  da

scavo, delle  attivita'  antropiche  pregresse  svolte  nel  sito  di

produzione e delle tecniche di scavo  che  si  prevede  di  adottare,

esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;

        - la necessita' o meno di ulteriori approfondimenti in  corso

d'opera e i relativi criteri  generali  da  seguire,  secondo  quanto

indicato nell'allegato 9, parte A;

      5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio  in

attesa di utilizzo, anche alternativi  tra  loro,  con  l'indicazione

della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito

per ciascun sito;

      6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce  da

scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di

produzione, aree di caratterizzazione, siti di  deposito  intermedio,

siti di destinazione e  processi  industriali  di  impiego),  nonche'

delle modalita' di trasporto previste (ad esempio,  a  mezzo  strada,

ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

    Al fine di esplicitare quanto richiesto,  il  piano  di  utilizzo

indica, altresi', anche in riferimento alla  caratterizzazione  delle

terre e rocce  da  scavo,  i  seguenti  elementi  per  tutti  i  siti

interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi  i  siti

di deposito intermedio e la viabilita':

      1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

        1.1 denominazione dei siti, desunta dalla  toponomastica  del

luogo;

        1.2 ubicazione  dei  siti  (comune,  via,  numero  civico  se

presente, estremi catastali);

        1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

        1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);

        1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia  presenti  che

smantellati e da realizzare (preferibilmente  scala  1:5000  1:2000),

con  caposaldi  topografici  (riferiti   alla   rete   trigonometrica

catastale o a quella IGM, in relazione  all'estensione  del  sito,  o

altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

        1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione  alla

tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);

        1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

        1.8  schema/tabella  riportante  i  volumi  di  sterro  e  di

riporto.

      2. inquadramento urbanistico:

        2.1  Individuazione  della  destinazione  d'uso   urbanistica

attuale e futura, con allegata cartografia da  strumento  urbanistico

vigente.

      3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

        3.1 descrizione del  contesto  geologico  della  zona,  anche

mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse  relazioni

geologiche e geotecniche;

        3.2   ricostruzione   stratigrafica   del   suolo,   mediante

l'utilizzo  dei  risultati  di  eventuali  indagini  geognostiche   e

geofisiche gia' attuate. I materiali di riporto,  se  presenti,  sono

evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;

        3.3  descrizione  del  contesto  idrogeologico   della   zona

(presenza o meno  di  acquiferi  e  loro  tipologia)  anche  mediante

indagini pregresse;

        3.4  livelli   piezometrici   degli   acquiferi   principali,

direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e  piezometri

se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).

      4. descrizione delle attivita' svolte sul sito:

        4.1 uso pregresso del  sito  e  cronistoria  delle  attivita'

antropiche svolte sul sito;

        4.2  definizione  delle  aree  a  maggiore  possibilita'   di

inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

        4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

        4.4 risultati di eventuali pregresse  indagini  ambientali  e

relative analisi chimico-fisiche.

      5. piano di campionamento e analisi:

        5.1 descrizione delle indagini svolte e  delle  modalita'  di

esecuzione;

        5.2   localizzazione   dei   punti   di   indagine   mediante

planimetrie;

        5.3 elenco  delle  sostanze  da  ricercare  come  dettagliato

nell'allegato 4;

        5.4 descrizione delle metodiche  analitiche  e  dei  relativi

limiti di quantificazione.


                                                          Allegato 6
          Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
                            (articolo 21)

          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

   (Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 7
                       Documento di trasporto
                            (articolo 6)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 8

             Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U)
                            (articolo 7)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 9
             Procedure di campionamento in corso d'opera

                  e per i controlli e le ispezioni

                          (articoli 9 e 28)


    La caratterizzazione ambientale puo'  essere  eseguita  in  corso

d'opera solo nel caso  in  cui  sia  comprovata  l'impossibilita'  di

eseguire  un'indagine  ambientale  propedeutica  alla   realizzazione

dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da  scavo;

nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.

    Qualora si faccia ricorso a metodologie  di  scavo  in  grado  di

determinare una potenziale contaminazione  delle  terre  e  rocce  da

scavo, queste sono  nuovamente  caratterizzate  durante  l'esecuzione

dell'opera.


                               Parte A

           Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo

        in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore


    Le attivita' di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera

possono  essere  condotte  a  cura  dell'esecutore,  in   base   alle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in

secondo una delle seguenti modalita':

      A.1  -   su   cumuli   all'interno   di   opportune   aree   di

caratterizzazione;

      A.2 -  direttamente  sull'area  di  scavo  e/o  sul  fronte  di

avanzamento;

      A.3 - sull'intera area di intervento.

    Per  il   trattamento   dei   campioni   al   fine   della   loro

caratterizzazione analitica, il  set  analitico,  le  metodologie  di

analisi, i limiti di riferimento ai fini del  riutilizzo  si  applica

quanto indicato negli allegati 2 e 4.

    A.1 - Caratterizzazione su cumuli

    Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate  al  fine

di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzate entrino  in

contatto  con  la  matrice  suolo.  Tali  aree  hanno  superficie   e

volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza  necessario

per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da

scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.

    Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche

della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate

preferibilmente  in  prossimita'  delle  aree   di   scavo   e   sono

opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.

    Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle  piazzole

di caratterizzazione in quantita' comprese tra  3000  e  5000  mc  in

funzione dell'eterogeneita'  del  materiale  e  dei  risultati  della

caratterizzazione in fase progettuale.

    Posto uguale a (n)  il  numero  totale  dei  cumuli  realizzabili

dall'intera  massa  da  verificare,  il  numero  (m)  dei  cumuli  da

campionare e' dato dalla seguente formula:

    m = k n1/3

    dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono  scelti  in

modo casuale. Il campo di validita' della formula e' n≥m; al di fuori

di detto campo (per n<m) si procede alla caratterizzazione  di  tutto

il materiale.

    Qualora previsto, il campionamento su cumuli  e'  effettuato  sul

materiale  «tal   quale»,   in   modo   da   ottenere   un   campione

rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

    Salvo evidenze organolettiche per le quali si  puo'  disporre  un

campionamento puntuale, ogni singolo cumulo e' caratterizzato in modo

da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondita'  e

4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito  che,  per

quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre  ad  analisi

chimica.

    Oltre  ai  cumuli  individuati  con  il  metodo  suesposto,  sono

sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto  e  i  cumuli

successivi  qualora  si  verifichino  variazioni  del   processo   di

produzione, della litologia dei materiali e, comunque,  nei  casi  in

cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

    Altri criteri possono essere  adottati  in  considerazione  delle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione,  a

condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe  con  l'applicazione

del criterio sopra esposto.

    Le  modalita'  di  gestione  dei  cumuli   ne   garantiscono   la

stabilita',  l'assenza  di  erosione  da  parte  delle  acque  e   la

dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia

dell'igiene e della salute umana, nonche' della sicurezza sui  luoghi

di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

    A.2 - Caratterizzazione  sull'area  di  scavo  o  sul  fronte  di

avanzamento

    La  caratterizzazione  sull'area  di  scavo  o  sul   fronte   di

avanzamento e' eseguita in occasione dell'inizio  dello  scavo,  ogni

qual volta si verifichino variazioni del  processo  di  produzione  o

della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in

cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

    Di seguito sono  indicati  alcuni  criteri  di  caratterizzazione

sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento,  fermo  restando  che

criteri diversi  possono  essere  adottati  in  considerazione  delle

specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione,  a

condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe  con  l'applicazione

dei criteri sotto indicati.

    La  caratterizzazione  sul  fronte  di  avanzamento  e'  eseguita

indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e

in ogni caso in occasione dell'inizio  dello  scavo  della  galleria,

ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di  produzione

o della litologia delle terre e rocce scavate, nonche', comunque, nei

casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

    Il campione medio e' ottenuto da sondaggi in  avanzamento  ovvero

dal  materiale  appena  scavato  dal  fronte   di   avanzamento.   In

quest'ultimo  caso  si  prelevano  almeno  8   campioni   elementari,

distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo,  al  fine  di

ottenere un campione composito che, per  quartatura,  rappresenta  il

campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

    A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento

    La caratterizzazione sull'intera area di intervento  e'  eseguita

secondo le modalita' dettagliate negli allegati 2 e 4.




                               Parte B

              Verifiche per i controlli e le ispezioni

    Le attivita' di campionamento per  i  controlli  e  le  ispezioni

sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre  e  rocce

da  scavo  sono  eseguiti  dalle  Agenzie  di  protezione  ambientale

territorialmente competenti e  in  contraddittorio  direttamente  sul

sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

    Le verifiche possono essere  eseguite  sia  a  completamento  che

durante la posa in opera del materiale.

    Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il  controllo  in

corso d'opera.  In  particolare,  ai  fini  della  definizione  della

densita' e della ubicazione dei punti  di  indagine,  possono  essere

adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la  cui

scelta tiene conto delle eventuali campagne gia' eseguite in fase  di

realizzazione.

    Il numero di campioni e' valutato in funzione  dell'estensione  e

della profondita' dell'area di produzione  delle  terre  e  rocce  da

scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

    Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre  e,

in base alle dimensioni dell'area di intervento, e' aumentato secondo

i criteri minimi riportati nella tabella seguente: 

     




              =========================================

              |Dimensione dell'area |Punti di prelievo|

              +=====================+=================+

              |Inferiore a 2.500    |                 |

              |metri quadri         |3                |

              +---------------------+-----------------+

              |Tra 2.500 e 10.000   |3 + 1 ogni 2.500 |

              |metri quadri         |metri quadri     |

              +---------------------+-----------------+

              |Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |

              |quadri               |metri quadri     |

              +---------------------+-----------------+




Tabella 8.1

    La  profondita'  di  indagine  e'  determinata   in   base   alle

profondita' del sito di destinazione. I  campioni  da  sottoporre  ad

analisi chimiche sono:

      - campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

      - campione 2: nella zona intermedia;

      - campione 3: nella zona di posa in prossimita'  del  piano  di

imposta delle terre e rocce da scavo (gia' piano campagna).

    In genere  i  campioni  volti  all'individuazione  dei  requisiti

ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come  campioni

compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio  in  relazione  alla

tipologia  ed  agli  orizzonti  individuati.  Nel   caso   di   scavo

esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita' media,  si

prospettano le seguenti casistiche:

      - campione composito di fondo scavo;

      - campione composito su singola parete o campioni compositi  su

piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o  variazioni

laterali.

    Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le  specifiche  di

cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

                                                          Allegato 10

          Metodologia per la quantificazione dei materiali

         di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3

                            (articolo 4)


    La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare  i

materiali di natura antropica presenti nel riporto in  un  numero  di

campioni che possa  essere  considerato  rappresentativo  del  volume

dello scavo. La valutazione non e' finalizzata alla  specifica  delle

singole classi  merceologiche,  bensi'  a  separare  il  terreno  con

caratteristiche stratigrafiche e geologiche  naturali  dai  materiali

origine antropica in modo che la  presenza  di  questi  ultimi  possa

essere pesata.  Il  campionamento  e'  condotto  sul  materiale  «tal

quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non e' ammessa

la miscelazione con altro  terreno  naturale  stratigraficamente  non

riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La

quantita' massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3,  e'

riferita  all'orizzonte  stratigrafico  costituito  da  materiale  di

origine naturale e materiale di origine antropica.

    Nella preparazione del  campione  finalizzata  all'individuazione

dei materiali di origine antropica presenti all'interno  del  riporto

non e' scartata la frazione superiore a 2 cm.

    Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:


              Parte di provvedimento in formato grafico


    dove:

      %Ma: percentuale di materiale di origine antropica

      P_Ma: peso totale del materiale di origine  antropica  rilevato

nel sopravaglio

      P_tot:  peso  totale  del  campione   sottoposto   ad   analisi

(sopravaglio+sottovaglio)

    Sono  considerati  materiali  di   origine   naturale,   da   non

conteggiare nella metodologia, i  materiali  di  dimensioni  >  2  cm

costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche  alloctoni  rispetto  al

sito.

    Se nella matrice materiale di riporto  sono  presenti  unicamente

materiali di origine antropica derivanti da  prospezioni,  estrazioni

di miniera o di cava che risultano geologicamente  distinguibili  dal

suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito  da

ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi  di

porfido), questi non devono essere conteggiati ai  fini  del  calcolo

della percentuale del 20%. 
 

 

Allegati

D.P.R. n. 120/2017

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 10

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