La suprema Corte, con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 42237, si è nuovamente pronunciata sulle condizioni necessarie per poterle qualificare come sottoprodotto, ribadendo la possibilità di derogare alla normativa sui rifiuti solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutte le specifiche condizioni previste dalla normativa
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