Trasporto merci pericolose: novità per la formazione

Trasporto merci pericolose: novità per la formazione
Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025 modifica il D.M. 6 ottobre 2006

Trasporto merci pericolose: novità per la formazione con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025.

Trasporto merci pericolose: novità per la formazione

In particolare, il provvedimento modifica il D.M. 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti. Tra i punti toccati dalla riforma:

  • il rilascio dei certificati di formazione professionale;
  • l'erogazione dei corsi;
  • la qualifica dei docenti;
  • il gruppo di lavoro per l'elaborazione dei questionari.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025.

Trasporto merci pericolose: novità per la formazione

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025

 

Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita'  di
erogazione dei corsi per la formazione professionale  dei  conducenti
dei veicoli adibiti al  trasporto  di  merci  pericolose  su  strada.

 

 

(Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025, n. 120)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti  del  6  ottobre

2006 e' interamente sostituito dal presente articolo:

«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) allegati A e B: gli allegati  A  e  B  dell'accordo  europeo

relativo al trasporto internazionale di merci  pericolose  su  strada

(ADR),  adottati  quali  allegati  tecnici  alla   2008/68/CE,   come

modificato da  ultimo  dalla  direttiva  delegata  2025/149/UE,  che,

tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati  parte  integrante

della normativa nazionale;

b) certificato di formazione professionale: il  certificato  di

cui debbono essere in possesso i  conducenti  che  trasportano  merci

pericolose, cosi' come  previsto  al  capitolo  8.2  dell'allegato  B

dell'Accordo europeo relativo al trasporto  internazionale  di  merci

pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.».

 

                              Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Ministro  dei  trasporti

del 6 ottobre 2006 e' sostituito dal:

«1.  I  CFP  sono  rilasciati   dai   competenti   uffici   della

motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale

per la motorizzazione.».

 

                               Art. 3

1. L'art. 4, comma 2, lettera c),  del  decreto  del  Ministro  dei

trasporti del 6 ottobre 2006 e' modificato con l'aggiunta di un terzo

capoverso che recita:

«associazioni  di  esperti  in  materia  di  trasporto  di  merci

pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci  anni,

aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto».

2. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6  ottobre

2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. -  settore  trasporti»

sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»;

b) al  comma  4,  le  parole  «al  medesimo  S.I.I.T.  -  settore

trasporti» sono sostituite  dalle  parole  «alla  medesima  Direzione

generale territoriale».

 

                               Art. 4

1. L'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del  6

ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

«I docenti devono essere in possesso di laurea in  chimica  o  in

ingegneria  o  lauree  equipollenti,  nonche'  del   certificato   di

qualificazione professionale quale consulente per  la  sicurezza  dei

trasporti delle merci pericolose in corso di validita', rilasciato ai

sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,  relativo  alla

modalita' stradale e per le classi di materie oggetto  del  corso  di

formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma  2  dell'art.

8.».

 

                               Art. 5

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti  del  6  ottobre

2006 e' interamente sostituito dal presente articolo:

«1. La Direzione generale per la motorizzazione puo' istituire un

gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR,

con la finalita' di adempiere al compito di formazione di indirizzi e

proposte  per  l'elaborazione  dei  questionari  da  utilizzare   per

l'effettuazione  degli  esami  di  conducente  per  i   veicoli   che

trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni  della

normativa internazionale in materia.

2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al  comma  1  del

presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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