Trasporto merci pericolose: novità per la formazione con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025.
In particolare, il provvedimento modifica il D.M. 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti. Tra i punti toccati dalla riforma:
- il rilascio dei certificati di formazione professionale;
- l'erogazione dei corsi;
- la qualifica dei docenti;
- il gruppo di lavoro per l'elaborazione dei questionari.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita' di
erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti
dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
(Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025, n. 120)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(omissis)
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre
2006 e' interamente sostituito dal presente articolo:
«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR), adottati quali allegati tecnici alla 2008/68/CE, come
modificato da ultimo dalla direttiva delegata 2025/149/UE, che,
tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati parte integrante
della normativa nazionale;
b) certificato di formazione professionale: il certificato di
cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci
pericolose, cosi' come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B
dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.».
Art. 2
1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti
del 6 ottobre 2006 e' sostituito dal:
«1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici della
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale
per la motorizzazione.».
Art. 3
1. L'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dei
trasporti del 6 ottobre 2006 e' modificato con l'aggiunta di un terzo
capoverso che recita:
«associazioni di esperti in materia di trasporto di merci
pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni,
aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto».
2. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre
2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. - settore trasporti»
sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»;
b) al comma 4, le parole «al medesimo S.I.I.T. - settore
trasporti» sono sostituite dalle parole «alla medesima Direzione
generale territoriale».
Art. 4
1. L'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del 6
ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:
«I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in
ingegneria o lauree equipollenti, nonche' del certificato di
qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei
trasporti delle merci pericolose in corso di validita', rilasciato ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo alla
modalita' stradale e per le classi di materie oggetto del corso di
formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art.
8.».
Art. 5
1. L'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre
2006 e' interamente sostituito dal presente articolo:
«1. La Direzione generale per la motorizzazione puo' istituire un
gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR,
con la finalita' di adempiere al compito di formazione di indirizzi e
proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per
l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che
trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni della
normativa internazionale in materia.
2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.