Veicoli elettrici: i criteri per l’integrazione con la rete

Lo scopo del D.M. 30 gennaio 2020 è la diffusione della cosiddetta tecnologia "vehicle to grid"

Definiti i criteri e le modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata "vehicle to grid".

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È il contenuto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2020, n. 37, e con il quale sono stati definiti:

  • le modalità di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
  • le disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi;
  • la tutela dei soggetti che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020 

Criteri e modalita' per favorire la diffusione  della  tecnologia  di
integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica,  denominata
vehicle to grid. (20A00891) 

in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2020, n. 37

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (di

seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione

per energia reti e ambiente (di  seguito:  ARERA),  sono  individuati

criteri e modalita' volti a favorire la diffusione  della  tecnologia

di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle

to  grid,  anche  prevedendo  la  definizione  delle  regole  per  la

partecipazione  ai  mercati  elettrici  e  di  specifiche  misure  di

riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di  rivendita

dell'energia;

Considerato  che  la  norma  richiamata  si   presta   a   favorire

contestualmente la diffusione dei veicoli  elettrici  e  l'incremento

delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico  necessita

per consentire adeguata  integrazione  delle  fonti  rinnovabili,  in

particolare non programmabili, il cui  apporto  dovra'  crescere  nel

tempo per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  nazionali  al

2020 e al 2030;

Considerato  che  alle  esigenze  di  flessibilita'   del   sistema

elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado

di  fornire  servizi  di  regolazione  e  bilanciamento,   quali   la

generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10  MVA,

la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la

domanda;

Considerato  che,  nel  vigente  assetto  del  sistema   elettrico,

l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di  flessibilita'

e' il soggetto Gestore del sistema  di  trasmissione  e  responsabile

della sicurezza del sistema elettrico, di seguito  TERNA,  e  che  in

prospettiva anche i gestori dei sistemi di  distribuzione  potrebbero

acquisire  servizi  di  flessibilita'  dalle  risorse  connesse  alle

proprie reti, per risolvere congestioni  locali  o  per  regolare  la

tensione nei diversi punti della rete;

Visto  il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  ed  in

particolare l'art. 11, con il  quale  si  da'  mandato  all'ARERA  di

provvedere, tra l'altro, a regolare  l'accesso  e  la  partecipazione

della domanda ai mercati di bilanciamento,  di  riserva  e  di  altri

servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori

dei  sistemi  di  trasmissione   e   distribuzione   organizzano   la

partecipazione dei fornitori di servizi e  dei  consumatori,  inclusi

gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di

unita' di produzione, sulla  base  dei  requisiti  tecnici  di  detti

mercati  e  delle  capacita'  di  gestione  della  domanda  e   degli

aggregati;

Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4  luglio

2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA  sia  adottata  nel

rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli

obiettivi di medio e lungo termine in materia  di  energia  e  clima,

contemperando costi e benefici, anche sulla  base  di  indirizzi  del

Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi,  tra

cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;

Considerato che i predetti mercati  di  bilanciamento,  riserva  ed

altri servizi di sistema  sono  oggi  riconducibili  al  Mercato  dei

servizi di dispacciamento (MSD);

Vista la deliberazione dell'ARERA n.  300/2017/R/eel  e  successive

modificazioni ed integrazioni (di  seguito  anche:  deliberazione  n.

300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art.

11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti

i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione  non

gia' abilitate (quali quelle  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non

programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di  accumulo

di partecipare al mercato dei servizi di  dispacciamento  nell'ambito

di progetti pilota;

Considerato  che  la  suddetta  deliberazione   n.   300/2017/R/eel

evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini

dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla  partecipazione

delle unita' di consumo e  delle  unita'  di  produzione  oggetto  di

abilitazione;

Considerato, in particolare, che le condizioni e  le  modalita'  di

partecipazione  dei  veicoli   elettrici   sono   individuate   nella

regolazione delle Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM),  ovvero

unita' caratterizzate dalla presenza  di  unita'  di  produzione  non

rilevanti (programmabili o non  programmabili),  unita'  di  consumo,

sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla  rete

tramite  infrastrutture   di   ricarica   (di   seguito   individuate

semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);

Considerato che le  UVAM,  per  le  dimensioni  minime  di  potenza

modulabile   da   rendere    disponibile,    potrebbero    richiedere

caratteristiche non  necessariamente  coincidenti  con  quelle  della

mobilita' dei veicoli elettrici e delle  relative  infrastrutture  di

ricarica;

Sentita l'ARERA, che si e' espressa con  parere  n.  394/2019/I/EEL

del 26 settembre 2019;

Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di  ARERA  in

merito a:

revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle  to

grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere  ed  abilitazione

alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo  di  agevolazioni

sugli oneri di sistema, anche  con  il  riconoscimento  regolato  dei

costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;

opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria  regolazione

affinche' i  requisiti  minimi  prestazionali  per  l'abilitazione  a

ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata  ed  a  risposta

rapida, consentano adeguata partecipazione  delle  infrastrutture  di

ricarica, tenendo conto delle caratteristiche  e  della  specificita'

delle stesse infrastrutture, incluse  le  domestiche,  nonche'  delle

esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che,

almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente  da  infrastrutture

di ricarica, la potenza modulabile, a salire  od  a  scendere,  possa

essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;

eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                                Oggetto 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma  11  della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri  e  modalita'  per

favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli

elettrici e  la  rete  elettrica,  denominata  vehicle  to  grid,  in

coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata  da

ARERA in attuazione dell'art. 11 del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n. 102.

                               Art. 2 

                               Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni  di  cui  al

presente articolo.

2. «Vehicle to grid»: e'  l'interazione  tra  veicoli  elettrici  e

sistema elettrico, che  consente  ai  predetti  veicoli  di  erogare,

attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:

a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle

modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche'  di  risoluzione  delle

congestioni;

b) ulteriori servizi  tra  i  quali  la  regolazione  primaria  e

secondaria  di  frequenza  e  la   regolazione   di   tensione,   ove

tecnicamente fattibile.

In  particolare,  qualora  i  servizi  predetti  comportino   anche

iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la  rete,  essi

sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono  denominati

«V1G».

3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica  di

veicoli  elettrici,  anche  bidirezionale,   collegata   alla   rete,

esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di  una

infrastruttura di ricarica puo' avvenire  anche  per  il  tramite  di

punti di connessione non dedicati  esclusivamente  alla  ricarica  di

veicoli elettrici.

4.  «Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM)»:  unita'  virtuali

abilitate di cui alla deliberazione ARERA n.  300/2017  e  successive

modificazioni  ed  integrazioni,  caratterizzate  dalla  presenza  di

unita'   di   produzione   non   rilevanti   (programmabili   o   non

programmabili), unita' di  consumo,  sistemi  di  accumulo,  compresi

veicoli elettrici  collegati  alla  rete  tramite  infrastrutture  di

ricarica.

5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia

sul veicolo, comprese le batterie,  o,  alla  scadenza,  il  soggetto

responsabile della  gestione,  che  puo'  essere  il  proprietario  o

l'affidatario del veicolo.

 

                               Art. 3 

                Modalita' di partecipazione al mercato 

                  per il servizio di dispacciamento 

1. Le infrastrutture di ricarica  partecipano  al  mercato  per  il

servizio di  dispacciamento  nonche'  alla  fornitura  a  termine  di

risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite  le  UVAM,  alle

condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017  e  successive

modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente

decreto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

ARERA adotta disposizioni per integrare la  propria  regolazione  del

dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i  requisiti

minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio,  compresi

i servizi di breve durata ed a risposta rapida,  consentano  adeguata

partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto  delle

caratteristiche e della  specificita'  delle  stesse  infrastrutture,

incluse le domestiche, nonche' delle  esigenze  dei  veicoli  per  la

mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno

nel caso di  UVAM  costituite  esclusivamente  da  infrastrutture  di

ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere

ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.

La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed  anche

con valenza piu' generale, le modalita' con le quali  i  distributori

utilizzano le UVAM per esigenze  di  esercizio  della  propria  rete,

stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA.

3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del  comma

2, sono definite possibili modalita'  semplificate  per  i  punti  di

ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali  il  gestore

delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per  il

loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi.

In collaborazione con il Comitato elettrico  italiano  (CEI),  sono

inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo  principi

di semplicita' ed economicita', che i  dispositivi  ed  i  misuratori

installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle

infrastrutture  di  ricarica,  devono   possedere   ai   fini   della

partecipazione al mercato per il  servizio  di  dispacciamento  e  le

eventuali apparecchiature di  misura,  ulteriori  rispetto  a  quelle

previste dalla regolazione generale ovvero  a  quelle  gia'  inserite

nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili  a  tal  fine,  ferma

restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero

di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.

 

                              Art. 4 

             Disposizioni per favorire la partecipazione 

            dei veicoli elettrici al mercato dei servizi 

  1. Nell'ambito delle disposizioni  attuative  di  cui  all'art.  3,

comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via

forfettaria, dei costi aggiuntivi  connessi  alla  installazione  dei

dispositivi e dei sistemi di  misura  necessari  ad  assicurare,  per

entrambe le configurazioni V1G e V2G,  l'interazione  tra  veicolo  e

rete   elettrica,   nonche'   l'interlocuzione   tra    il    gestore

dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di  cui  fanno

parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

2. Il meccanismo dello scambio sul posto  continua  ad  applicarsi,

con modalita' semplificate definite  da  ARERA,  anche  ai  punti  di

connessione con  presenza  di  infrastrutture  di  ricarica,  con  le

seguenti modalita':

a) ferma restando  la  possibilita'  di  prelevare  ed  immettere

energia attraverso il punto di connessione per la  partecipazione  al

mercato per il servizio di dispacciamento,  il  contributo  in  conto

scambio e' erogato  esclusivamente  in  riferimento  alla  produzione

dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;

b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati  in

riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono

applicate le componenti tariffarie variabili.

 

                               Art. 5

           Tutela dei soggetti che partecipano al mercato 

                  per il servizio di dispacciamento 

1. Al fine di tutelare i detentori di  veicoli  elettrici  che,  ai

sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di

dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di

cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante  infrastrutture  di

ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE),  entro  centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  a

seguito di indagine sulle caratteristiche  dei  veicoli  elettrici  e

delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere

del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la

quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui

fanno parte le infrastrutture di ricarica,  forniscono  ai  detentori

dei veicoli circa l'utilizzo dei  sistemi  di  accumulo  dei  veicoli

stessi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai  detentori  di

veicoli elettrici in modo da  consentire  valutazioni  degli  effetti

della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di  accumulo

e sulla loro compatibilita' con le garanzie  offerte  dai  produttori

dei veicoli, nonche', nel  caso  di  persone  fisiche  detentrici  di

veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo  di  cui

al comma 3.

3. In tutti i casi,  i  gestori  delle  UVAM  di  cui  fanno  parte

infrastrutture di  ricarica  sono  tenuti  ad  acquisire  l'esplicito

consenso  del  detentore  del   veicolo,   fornendo   preventivamente

informazioni dettagliate sulle modalita' e  sulle  condizioni,  anche

economiche, in base alle quali il veicolo  partecipa  alla  fornitura

dei servizi.

 

                               Art. 6 

                         Disposizioni finali 

1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo

economico  e  l'ARERA  sullo  stato  di   attuazione   del   presente

provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui  all'art.

3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio  di

dispacciamento. Per le finalita' di  cui  all'art.  8,  comma  5  del

decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257,  il  Ministero  dello

sviluppo  economico   estrae   e   trasmette   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti le  informazioni  eventualmente  utili

per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.

2. Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA ai sensi del comma

1 nonche' delle  modalita'  di  attuazione  del  presente  decreto  e

dell'evoluzione  del  settore,  il  presente  decreto   puo'   essere

aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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