I criteri ambientali minimi per le disinfestazioni lungo strade e ferrovie

Nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, oltre ai cam, sono definite l'oggetto e la struttura del documento e le indicazioni di carattere generale relative all'appalto.

Definiti i criteri ambientali minimi (cam) da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle  gare  d'appalto per l'esecuzione  dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017, n.55, del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017.

Nell'allegato, oltre ai cam, sono definiti:

  • l'oggetto e la struttura del documento;
  • Indicazioni di carattere generale relative all'appalto.

Approfondimenti sul D.M. 15 febbraio 2017 sui prossimi numeri della rivista e in anteprima sulla Banca Dati degli articoli on-line.

Il provvedimento segue a breve distanza dal D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 (in gazzetta ufficiale del 28 gennaio 2017, n. 23) che ha definito i cam per arredi per uffici, edilizia e prodotti tessili.

Di seguito il testo integrale del D.M. 15 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

CLICCA QUI per leggere il commento al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 (accesso riservato agli abbonati)

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
15 febbraio 2017 

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire  obbligatoriamente

nei capitolati tecnici delle  gare  d'appalto  per  l'esecuzione  dei

trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o

lungo le strade. (17A01616)


            in gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017, n.55

                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE
                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

  Vista la  rettifica  della  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un

quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei

pesticidi;

  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante

l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per

l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

  Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l'adozione del  Piano  di

azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai

sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto  2012,  n.

150;

  Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo

per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per  la

riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei

Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;

  Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita'  di  raccolta

ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti

dal Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti

fitosanitari;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.

290,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,

alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti  fitosanitari

e relativi coadiuvanti;

  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo  all'immissione  in

commercio dei prodotti fitosanitari e che  abroga  le  direttive  del

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione,

dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  e  che

stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;

  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale, e successive modificazioni;

  Visto il regolamento (CE)  n.  834/2007  relativo  alla  produzione

biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il

regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;

  Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui

pesticidi;

  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante

«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

  Considerato che il Piano di azione nazionale per l'uso  sostenibile

dei prodotti fitosanitari, adottato  con  decreto  22  gennaio  2014,

prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare,  della  salute  e  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali,  con  il  supporto  del  Servizio

fitosanitario nazionale, entro due anni dall'entrata  in  vigore  del

Piano,   adottino   criteri    ambientali    minimi    da    inserire

obbligatoriamente negli affidamenti e nei  capitolati  tecnici  delle

gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle  o

lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade;

  Viste le proposte formulate dal  Servizio  fitosanitario  nazionale

trasmesse  con  le  note  del  Ministero  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074  del  12

ottobre 2016;

  Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute,  con  nota  n.

44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche  agricole

alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
Criteri per  i  trattamenti  fitosanitari  sulle  o  lungo  le  linee
                ferroviarie e sulle o lungo le strade


  1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare  d'appalto

per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le  linee

ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade  sono  inseriti

obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato  al

presente decreto.

  2. I soggetti che eseguono i trattamenti  fitosanitari  di  cui  al

comma 1 direttamente  e  non  tramite  affidamenti  a  terzi  o  gare

d'appalto  sono  tenuti  ad  adottare  i  medesimi  criteri  indicati

nell'allegato al presente decreto.

                               Art. 2
                           Entrata in vigore

  I criteri ambientali minimi  di  cui  all'art.  1  sono  aggiornati

periodicamente,  alla  luce  dell'evoluzione  tecnica   e   normativa

nazionale e dell'unione europea.

  Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno  successivo

a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

                                                             Allegato

1. Premessa.

    Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano

di azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari

(di seguito anche Piano di  azione  nazionale  o  PAN)  adottato  con

decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo

14  agosto  2012,  n.  150,  recante   attuazione   della   direttiva

2009/128/CE, che istituisce un quadro  per  l'azione  comunitaria  ai

fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    La direttiva  2009/128/CE  ha  fornito,  all'art.  11,  comma  2,

lettera d), indicazioni  specifiche  riguardo  alla  «riduzione,  per

quanto possibile, o l'eliminazione  dell'applicazione  dei  pesticidi

sulle o lungo le strade, le linee  ferroviarie,  le  superfici  molto

permeabili  o  altre   infrastrutture   in   prossimita'   di   acque

superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate  che

presentano un rischio elevato di dilavamento».

    Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,   n.   150,   recante

l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato  nel  Piano

di azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari

lo strumento per  definire  le  «misure  appropriate  per  la  tutela

dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di  acqua

potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono  ai

sensi  dell'art.  14,  comma  4,   lettera   e),   la   riduzione   o

l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti  fitosanitari  sulle  o

lunghe le strade e le linee ferroviarie.

    Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio  2014,  ha

previsto ai punti A.5.4 e  A.5.5  l'adozione  di  criteri  ambientali

minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del  mare,  della  salute  e  delle  politiche  agricole

alimentari  e  forestali,   da   inserire   obbligatoriamente   negli

affidamenti  e  nei  capitolati  tecnici  delle  gare  d'appalto  per

l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari  sulle  o  lungo  le  linee

ferroviarie e sulle o lungo le strade.

    I  CAM  definiti   nel   presente   documento   sono   aggiornati

periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle

innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita.

2. Oggetto e struttura del documento.

    I criteri ambientali minimi  (CAM)  indicati  di  seguito  devono

essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare

d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo

le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche

i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari  sono

tenuti ad adottare i medesimi criteri.

    I CAM rappresentano un mezzo per:

      • tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile;

      • tutelare la salute;

      • tutelare gli ecosistemi naturali.

    I  CAM  si  suddividono  in  criteri  ambientali  «di   base»   e

«premianti»  e   sono   finalizzati   a   promuovere   una   maggiore

sostenibilita' ambientale, economica e sociale dei  servizi  offerti,

garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.

    Le stazioni  appaltanti  devono  introdurre  obbligatoriamente  i

criteri  di  base  indicati  nel  presente  documento  nelle  proprie

procedure  d'appalto  e  utilizzare  i  «criteri  premianti»   quando

aggiudicano  le  gare  d'appalto   con   il   criterio   dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa.

    I  CAM  sono  collegati  alle   singole   fasi   di   definizione

dell'appalto  in  modo  da  facilitare  il  compito  della   stazione

appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono  raggruppati

in sezioni come di seguito descritto:

      oggetto dell'appalto (criterio di base): e' riportato il  testo

dell'oggetto dell'appalto,  con  evidenza  delle  caratteristiche  di

sostenibilita' ambientale delle attivita' previste;

      selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i

requisiti di qualificazione soggettiva atti a  provare  la  capacita'

tecnica del candidato ad eseguire  l'appalto  in  modo  da  avere  il

minore impatto sull'ambiente;

      specifiche tecniche (criteri di base):  vi  sono  descritte  le

caratteristiche delle attivita' previste;

      condizioni di esecuzione (criteri di base): vi  sono  descritte

le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante

lo svolgimento del contratto;

      criteri  premianti  (criteri  di   aggiudicazione):   vi   sono

descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente  a

quanto  stabilito  dal  codice  degli  appalti  di  cui  al   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi

di aggiudicazione secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente

piu'  vantaggiosa,  attribuendo  a  priori  a  ciascuno  di  essi  un

punteggio  premiante  indicato  nei  documenti  di  gara.  I  criteri

premianti sono atti a selezionare prodotti,  servizi  e  lavori  piu'

sostenibili di quelli che si possono ottenere  con  il  rispetto  dei

soli criteri di base.

    Per ogni  criterio  ambientale  e'  stabilita  una  verifica  che

consiste  nella  documentazione  che  l'offerente,   l'aggiudicatario

provvisorio o l'appaltatore e' tenuto a presentare per comprovare  la

conformita' del servizio al criterio e  i  mezzi  di  presunzione  di

conformita' che la stazione appaltante puo' accettare in  alternativa

alle prove dirette, ove esistenti.

3. Indicazioni di carattere generale relative all'appalto.

3.1 - Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

    Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti,

di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  quella

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95,

comma  2,  e'  particolarmente  indicata   per   stimolare   proposte

innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilita'

ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalita'

di  aggiudicazione  infatti  consente  di  qualificare  ulteriormente

l'offerta rispetto  a  quanto  indicato  come  requisito  di  base  e

descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.  In

tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali

piu' elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le

indicazioni della Commissione  europea,  allo  scopo  di  fornire  al

mercato un segnale adeguato, e' opportuno che le stazioni  appaltanti

assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura  non  inferiore

al 15% del punteggio totale.

3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante.

    L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di

ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari  lungo  le

strade e le linee  ferroviarie.  A  tal  fine  e'  opportuno  che  la

stazione  appaltante,  prima  della  definizione  di  una   procedura

d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi  da  raggiungere

in funzione della  riduzione  o  eliminazione  dell'uso  di  prodotti

fitosanitari e  tenga  conto  dei  provvedimenti  eventualmente  gia'

adottati dalle regioni e dalle province  autonome  nei  territori  di

rispettiva competenza.

    Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo  di  prodotti

fitosanitari e, qualora  cio'  non  sia  possibile,  dovranno  essere

considerate:

      - l'effettiva necessita' dei trattamenti fitosanitari e la loro

frequenza;

      - le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare  in

rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico  di  sviluppo,

nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;

      - le misure  di  mitigazione  dei  rischi  di  inquinamento  da

deriva,  drenaggio,  lisciviazione  o  ruscellamento   dei   prodotti

fitosanitari;

      -  le   condizioni   meteorologiche,   evitando   possibilmente

l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui  sono  previste

precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;

      -  la  presenza  di  organismi  da   quarantena   che   possono

rappresentare un pericolo per la salute pubblica e  che  giustificano

interventi straordinari;

      - la possibilita' di eseguire interventi meccanici.

    Le informazioni da acquisire per le scelte da  effettuare  devono

riguardare:

      - l'individuazione  delle  aree  di  salvaguardia  delle  acque

superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo  umano  di   cui

dall'art. 94  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e

ss.mm.ii.;

      -  la  descrizione  dei  siti  di  intervento  specificando  se

trattasi di aree extraurbane, urbane  o  periurbane  con  particolare

riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 - Misure  per  la

riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego  dei  prodotti

fitosanitari nelle aree frequentate dalla  popolazione  o  da  gruppi

vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari.

    Per quanto riguarda l'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  nelle

aree frequentate dalla popolazione o da  gruppi  vulnerabili  di  cui

all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto  legislativo  14  agosto

2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6  del

Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti

fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.

3.3 - Riferimenti normativi.

    Le principali norme che  disciplinano  i  prodotti  e  i  servizi

oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel  capitolato

di gara sono:

      • il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno

2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei

prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

      • il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

      • il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo  all'immissione  sul  mercato

dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio

79/117/CEE e 91/414/CEE;

      • il regolamento di  esecuzione  2015/408,  recante  attuazione

dell'art. 80, paragrafo 7, del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul

mercato dei prodotti fitosanitari  e  che  stabilisce  un  elenco  di

sostanze candidate alla sostituzione;

      • la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,

concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella

Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e

contro la loro diffusione nella Comunita', e s.m.i.;

      • la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva

del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante  «Norme  per  la

protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo

venatorio», e s.m.i.;

      • il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico

all'informazione ambientale»;

      • il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante

«Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

      • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e s.m.i.;

      • il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

      • il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,   recante

«Attuazione della direttiva  2006/118/CE,  relativa  alla  protezione

delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento»;

      • il  decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  124  recante

«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

17,  in  attuazione  della  direttiva  2009/127/CE  che  modifica  la

direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  per  l'applicazione  di

pesticidi»;

      • il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante:

«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per

l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei

pesticidi»;

      •  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante

«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

      • il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,

n. 357: «Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,

nonche' della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.;

      • il decreto 22 gennaio 2014 recante  «Adozione  del  Piano  di

azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai

sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  che

attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per  l'azione

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

      • il  decreto  10  marzo  2015  recante:  «Le  linee  guida  di

indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e  dei  relativi

rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».


4. Criteri ambientali minimi.

4.1 - Servizio per l'esecuzione dei lavori  per  il  controllo  delle

  avversita' o il contenimento della vegetazione  sulle  o  lungo  le

  linee ferroviarie.

4.1.1 - Oggetto dell'appalto.

    Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori  a

basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o

il controllo delle avversita' fitopatologiche sulle o lungo le  linee

ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie.

4.1.2 - Selezione dei candidati.

    Oltre a quanto previsto dalle  leggi  vigenti,  i  candidati  per

essere  ammessi  alla   gara   d'appalto   devono   avere   capacita'

diagnostica, organizzativa e gestionale  tali  da  limitare  il  piu'

possibile l'impatto  ambientale  del  servizio.  I  candidati  devono

dimostrare di aver adottato un  sistema  di  gestione  ambientale  al

proprio interno e disporre di personale con  le  competenze  tecniche

necessarie a realizzare  correttamente  il  servizio,  riducendo  gli

impatti ambientali.

    Verifica: L'offerente deve fornire  una  descrizione  dettagliata

del sistema di gestione ambientale attuato.

    Rappresentano mezzi di presunzione di conformita':

      - la registrazione EMAS;

      - la certificazione ISO 14001;

      - altre prove equivalenti.

    L'offerente deve presentare l'elenco  del  personale  addetto  al

servizio e i relativi certificati di  abilitazione  all'utilizzo  dei

prodotti fitosanitari.

    L'offerente   deve   presentare,    inoltre,    l'elenco    delle

macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con

le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in  ordine

ai controlli funzionali eseguiti, ove per  legge  richiesti,  per  la

distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.1.3 - Specifiche tecniche.

4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.

    L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di  prodotti

fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o

lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono  figurare  anche  le

diciture «sedi ferroviarie» o «strade  ferrate»  o  altre  affini)  o

l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il

Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti

fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008,

l'esclusione  dei  prodotti  fitosanitari  che  contengono   sostanze

classificate per la cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la  tossicita'

riproduttiva in categoria 1A e 1B e  dei  prodotti  fitosanitari  che

recano in etichetta le  frasi  di  rischio  R50,  R53,  R50/53  o  le

indicazioni di pericolo H400, H410, H413.

    Al fine  di  minimizzare  l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  con

profilo  di  maggiore  pericolosita'  per  la  salute  umana  e   per

l'ambiente  l'offerente  deve,  comunque,  escludere  l'utilizzo  dei

prodotti  che  soddisfano  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni:

riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2,  SPe3,  da

sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici

(T+) o recare in etichetta una o piu' delle seguenti frasi di rischio

R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto  legislativo

n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di  pericolo

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr.  2,

Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin  Sens.  1

e/o recare in etichetta una o  piu'  delle  seguenti  indicazioni  di

pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341,  H351,

H361, H362, H370, H371,  H372,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008.

    Al fine di  proteggere  gli  organismi  acquatici/le  piante  non

bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione

SPe4 non possono essere utilizzati su  superfici  impermeabili  quali

bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi

ad alto rischio di deflusso superficiale.

    Il ricorso a prodotti con le  suddette  classificazioni  e  frasi

(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo)  e'

consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla  base  di

documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti  da  tali

classificazioni, frasi o indicazioni o  di  metodi  alternativi  (non

chimici) applicabili.

    L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi  e

acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione  da  parte  dell'offerente  dell'elenco  dei   prodotti

previsti per l'espletamento  del  servizio  con  le  relative  schede

tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta  dal  legale

rappresentante che attesti  il  rispetto  dei  suddetti  criteri.  La

stazione appaltante si riserva di  effettuare  controlli  durante  la

fase di esecuzione del contratto.

4.1.3.2 - Piano degli interventi.

    L'offerente  deve  presentare  un  piano  degli  interventi   che

indichi:

      - gli eventuali  metodi  fisici  o  meccanici  previsti  per  i

trattamenti fitosanitari;

      - gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

      - le modalita' di distribuzione (cfr. paragrafo  4.1.4.2)  e  i

tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

      - la cartografia che indichi le  aree  vulnerabili  e  le  aree

specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione, da parte dell'offerente, del  piano  degli  interventi

sottoscritto dal legale rappresentante.

4.1.3.3 - Macchinari.

    Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere

dotati delle seguenti caratteristiche:

      - sistema di miscelazione in continuo al  fine  di  evitare  il

trasporto in cisterna di miscele pronte all'uso;

      - ugelli a specchio orientabili  e  antideriva  per  consentire

un'irrorazione di precisione delle zone  bersaglio  alla  piu'  bassa

pressione possibile di esercizio;

      -  appositi  rubinetti  di   arresto   atti   ad   interrompere

immediatamente e totalmente il flusso della  miscela  o  a  limitarne

l'aspersione,  a  seconda  delle  esigenze,  su  una  o   due   fasce

d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

      - sistema di rilevamento e di registrazione della quantita'  di

miscela irrorata;

      - schermi e altri elementi di protezione.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione  tecnica

dei macchinari che includa le  informazioni  richieste  dal  presente

criterio.

4.1.4 - Condizioni di esecuzione.

4.1.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.

    Nelle aree caratterizzate  da  vulnerabilita'  specifica  di  cui

all'art. 93  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle  acque  superficiali  e

sotterranee destinate  al  consumo  umano  di  cui  all'art.  94  del

medesimo  decreto  legislativo,  l'aggiudicatario  deve  eseguire   i

trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici  ad  esempio

lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore

e/o di schiume.

    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui  suoli  in  cui

siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di

percolazione del suolo, in particolare quando  tali  falde  non  sono

protette da strati di argilla (falde non in pressione).

    Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete

Natura 2000, nelle  aree  naturali  protette  ai  sensi  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge  6  dicembre

1991, n. 394, e ss.mm.ii.

    Qualora  l'aggiudicatario,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,

ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici  nelle  aree

sopra  citate  possa  compromettere  caratteristiche  essenziali  del

trattamento (come ad esempio la sicurezza  della  massicciata),  puo'

inserire  nel  Piano   degli   interventi   l'elenco   dei   prodotti

fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di

cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante  ne  da'

preventiva  comunicazione  alle  regioni  o  alle  province  autonome

competenti a livello territoriale. La stazione appaltante puo'  anche

chiedere un parere alle regioni o alle province  autonome  competenti

in merito agli elementi che giustificano,  secondo  l'aggiudicatario,

il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree  individuate  ai  sensi

degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152

e ss.mm.ii.

    Non devono essere usati  prodotti  fitosanitari  a  una  distanza

inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo  restando  il

rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di  sicurezza

ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso  siano  utilizzati

adeguati  dispositivi  di  riduzione  della  deriva  (cfr.  paragrafo

4.1.3.3) detta  distanza  puo'  essere  limitata  a  5  metri,  fermo

restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza  della  fascia

di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali  e  su

tutte le aree interne  alle  stazioni  ferroviarie  accessibili  alla

popolazione, salvo deroghe stabilite dalle  autorita'  competenti  ai

fini della tutela della salute pubblica.

    Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1  della  legge  3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori,

nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono  accessibili  alla

popolazione ma esclusivamente  a  personale  abilitato  (es.  aree  o

piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla

manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari

puo' essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi

idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.

    Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle

aree frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili,  si

applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale,  punto

A.5.6.

    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste

per la verifica del rispetto del presente criterio  nel  piano  degli

interventi  e  la  stazione  appaltante  si  riserva  di   effettuare

controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.1.4.2 - Modalita' di distribuzione.

    L'aggiudicatario  deve  evitare  la  distribuzione  dei  prodotti

fitosanitari in caso  di  ventosita'  superiore  a  3.4  m/s  (brezza

leggera, scala di Beaufort).

    L'aggiudicatario, qualora  non  possa  evitare  di  utilizzare  i

prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni

o  nei  giorni   immediatamente   precedenti,   deve   indicare   gli

accorgimenti che intende  adottare  per  assicurare  l'efficacia  del

trattamento fitosanitario e prevenire  la  dispersione  del  prodotto

fitosanitario nell'ambiente.

    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire  una  relazione  annuale,

sottoscritta dal legale rappresentante,  contenente  le  informazioni

necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.1.4.3 - Formazione del personale.

    L'aggiudicatario deve garantire che tutto  il  personale  addetto

all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata  e

specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo  14  agosto

2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

    Gli addetti all'uso dei prodotti  fitosanitari  devono  possedere

idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del  decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari  utilizzati  per

la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle  o  lungo  le  linee

ferroviarie.

    Verifica: l'aggiudicatario  deve  dimostrare  che  gli  operatori

siano in possesso del certificato di  abilitazione  all'utilizzo  dei

prodotti fitosanitari.

4.1.4.4 - Relazione annuale.

    Nella relazione annuale, oltre  alle  informazioni  indicate  nel

criterio 4.1.4.2, l'aggiudicatario deve inserire  anche  informazioni

sulle attivita' svolte nel  periodo  di  riferimento,  indicando  per

ciascun  prodotto  fitosanitario  utilizzato  nell'esecuzione   degli

interventi: nome commerciale e numero di registrazione del  prodotto,

nome  della  sostanza  attiva,  quantita'  di  prodotto   utilizzata,

frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata  da

opportune prove documentali, anche su richiesta  dell'amministrazione

aggiudicatrice.

4.1.5 - Criteri premianti.

4.1.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.

    Al fine di prevenire i rischi e gli  impatti  legati  all'uso  di

prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a

.... (1) se il piano degli interventi, di cui  al  criterio  4.1.3.2,

prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad  esempio

lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore

e/o di schiume.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.

    Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a  ...(1)  per

l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

      -  sostanze  attive  candidate  alla  sostituzione  di  cui  al

regolamento  (UE)  n.   2015/408   ed   aventi   classificazione   ed

etichettatura di pericolo diverse da  quelle  gia'  individuate  come

requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1;

      - interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di

cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n.  1107/2009

e non inseriti  nell'elenco  delle  sostanze  attive  candidate  alla

sostituzione di cui al suddetto regolamento;

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

      - che recano in etichetta le frasi di rischio  R50,  R53  o  le

indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1)  per  l'uso

di tecniche di  lotta  biologica  (regolamento  (CE)  n.  834/07)  in

sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.4 Modalita' di distribuzione.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se  per  la

distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di

rilevare la presenza della vegetazione  e  quindi  di  permettere  un

trattamento mirato solo ove necessario.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.5 Consulente in materia di difesa integrata.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se il piano

degli interventi di  cui  al  criterio  4.1.3.2  e'  redatto  con  il

supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai  sensi

dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

contenente le informazioni necessarie per la  verifica  del  rispetto

del presente criterio.

4.2 - Servizio per l'esecuzione dei lavori  per  il  controllo  delle

  avversita' o il contenimento della vegetazione  sulle  o  lungo  le

  strade.

4.2.1 - Oggetto dell'appalto.

    Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori  a

basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o

il controllo  delle  avversita'  fitopatologiche  sulle  o  lungo  le

strade.

4.2.2 - Selezione dei candidati.

    Oltre a quanto previsto dalle  leggi  vigenti,  i  candidati  per

essere  ammessi  alla   gara   d'appalto   devono   avere   capacita'

diagnostica, organizzativa e gestionale  tali  da  limitare  il  piu'

possibile l'impatto  ambientale  del  servizio.  I  candidati  devono

dimostrare di aver adottato un  sistema  di  gestione  ambientale  al

proprio interno e disporre di personale con  le  competenze  tecniche

necessarie a realizzare  correttamente  il  servizio,  riducendo  gli

impatti ambientali.

    Verifica: L'offerente deve fornire  una  descrizione  dettagliata

del sistema di gestione ambientale attuato.

    Rappresentano mezzi di presunzione di conformita':

      - la registrazione EMAS;

      - la certificazione ISO 14001;

      - altre prove equivalenti.

    L'offerente deve presentare l'elenco  del  personale  addetto  al

servizio e i relativi certificati di  abilitazione  all'utilizzo  dei

prodotti fitosanitari.

    L'offerente   deve   presentare,    inoltre,    l'elenco    delle

macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con

le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in  ordine

ai controlli funzionali eseguiti, ove per  legge  richiesti,  per  la

distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.2.3 - Specifiche tecniche.

4.2.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.

    L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di  prodotti

fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o

lungo le strade o l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed

opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento  (CE)  n.

1272/2008, l'esclusione  dei  prodotti  fitosanitari  che  contengono

sostanze classificate  per  la  cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la

tossicita'  riproduttiva  in  categoria  1A  e  1B  e  dei   prodotti

fitosanitari che recano in etichetta le frasi di  rischio  R50,  R53,

R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.

    Al fine  di  minimizzare  l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  con

profilo  di  maggiore  pericolosita'  per  la  salute  umana  e   per

l'ambiente  l'offerente  deve,  comunque,  escludere  l'utilizzo  dei

prodotti  che  soddisfano  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni:

riportare in etichetta le frasi  di  precauzione  SPe1,  SPe2,  SPe3,

Spe8, da sole o in  combinazione;  essere  classificati  tossici  (T)

molto tossici (T+) o recare in etichetta una o  piu'  delle  seguenti

frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e  R68,  ai  sensi  del

decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati  nelle  classi  e

categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc.

2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT  RE  1,  Resp.

Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o  recare  in  etichetta  una  o  piu'  delle

seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317,  H330,

H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372,  ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Il ricorso a prodotti con le  suddette  classificazioni  e  frasi

(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo)  e'

consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla  base  di

documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti  da  tali

classificazioni, frasi o indicazioni o  di  metodi  alternativi  (non

chimici) applicabili.

    L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi  e

acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione  da  parte  dell'offerente  dell'elenco  dei   prodotti

previsti per l'espletamento  del  servizio  con  le  relative  schede

tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta  dal  legale

rappresentante che attesti  il  rispetto  dei  suddetti  criteri.  La

stazione appaltante si riserva di  effettuare  controlli  durante  la

fase di esecuzione del contratto.

4.2.3.2 - Piano degli interventi.

    L'offerente  deve  presentare  un  piano  degli  interventi   che

indichi:

      - gli eventuali  metodi  fisici  o  meccanici  previsti  per  i

trattamenti fitosanitari;

      - gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

      - le modalita' di distribuzione (cfr. 4.1.4.2)  e  i  tempi  di

esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

      - la cartografia che indichi le  aree  vulnerabili  e  le  aree

specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione, da parte dell'offerente, del  piano  degli  interventi

sottoscritto dal legale rappresentante.

4.2.3.3 - Macchinari.

    Nel caso di utilizzo di macchine  irroratrici,  ad  eccezione  di

quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste  dovranno  essere

dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita

per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall'interno del

mezzo adibito al trattamento. Inoltre i  macchinari  dovranno  essere

dotati di:

      - ugelli a specchio orientabili  e  antideriva  per  consentire

un'irrorazione di precisione delle zone  bersaglio  alla  piu'  bassa

pressione possibile di esercizio;

      -  appositi  rubinetti  di  arresto,   atti   ad   interrompere

immediatamente e totalmente il flusso della  miscela  o  a  limitarne

l'aspersione,  a  seconda  delle  esigenze,  su  una  o   due   fasce

d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

      - schermi e altri elementi di protezione.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione  tecnica

dei macchinari che includa le  informazioni  richieste  dal  presente

criterio.

4.2.4 - Condizioni di esecuzione.

4.2.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.

    Nelle aree caratterizzate  da  vulnerabilita'  specifica  di  cui

all'art. 93  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle  acque  superficiali  e

sotterranee destinate  al  consumo  umano  di  cui  all'art.  94  del

medesimo  decreto,  l'aggiudicatario  deve  eseguire  i   trattamenti

esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio  lo  sfalcio,

il  pirodiserbo,  la  pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore  e/o  di

schiume.

    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui  suoli  in  cui

siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di

percolazione del suolo, in particolare quando  tali  falde  non  sono

protette da strati di argilla (falde non in pressione).

    Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete

Natura 2000, nelle  aree  naturali  protette  ai  sensi  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e ai sensi della legge  6  dicembre

1991, n. 394, e ss.mm.ii.

    Qualora  l'aggiudicatario,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,

ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici  nelle  aree

sopra  citate  possa  compromettere  caratteristiche  essenziali  del

trattamento, puo' inserire nel Piano degli  interventi  l'elenco  dei

prodotti fitosanitari che intende utilizzare,  con  l'esclusione  dei

prodotti di cui  al  criterio  4.2.3.1.  In  tal  caso,  la  stazione

appaltante ne  da'  preventiva  comunicazione  alle  regioni  o  alle

province autonome competenti  a  livello  territoriale.  La  stazione

appaltante puo' anche chiedere un parere alle regioni o alle province

autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo

l'aggiudicatario, il  ricorso  a  prodotti  fitosanitari  nelle  aree

individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152,e s.m.i.

    Non devono essere usati  prodotti  fitosanitari  a  una  distanza

inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo  restando  il

rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di  sicurezza

ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso  siano  utilizzati

adeguati  dispositivi  di  riduzione  della  deriva  (cfr.  paragrafo

4.2.3.3) detta  distanza  puo'  essere  limitata  a  5  metri,  fermo

restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza  della  fascia

di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

    Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle

aree frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili,  si

applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale,  punto

A.5.6.

    E'  fatto  salvo  quanto  riportato  al  punto  A.5.5  del   PAN:

«sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui  cigli  e

le  scarpate  stradali  adiacenti  alle  aree  abitate   o   comunque

normalmente  frequentate  dalla  popolazione,  nonche'   nelle   aree

limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio  lungo  le  strade  e

autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune  misure

di gestione del sistema dei cigli stradali, al  fine  di  ridurre  il

piu'  possibile  l'attecchimento  e   la   crescita   delle   malerbe

(pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)».

    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste

per la verifica del rispetto del presente criterio  nel  piano  degli

interventi  e  la  stazione  appaltante  si  riserva  di   effettuare

controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.2.4.2 - Modalita' di distribuzione.

    L'aggiudicatario  deve  evitare  la  distribuzione  dei  prodotti

fitosanitari in caso  di  ventosita'  superiore  a  3.4  m/s  (brezza

leggera, scala di Beaufort).

    L'aggiudicatario, qualora  non  possa  evitare  di  utilizzare  i

prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni

o  nei  giorni   immediatamente   precedenti,   deve   indicare   gli

accorgimenti che intende  adottare  per  assicurare  l'efficacia  del

trattamento fitosanitario e prevenire  la  dispersione  del  prodotto

fitosanitario nell'ambiente.

    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire  una  relazione  annuale,

sottoscritta dal legale rappresentante,  contenente  le  informazioni

necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2.4.3 - Formazione del personale.

    L'aggiudicatario deve garantire che tutto  il  personale  addetto

all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata  e

specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo  14  agosto

2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

    Gli addetti all'uso dei prodotti  fitosanitari  devono  possedere

idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del  decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la

distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade.

    Verifica: l'aggiudicatario  deve  dimostrare  che  gli  operatori

siano in possesso del certificato di  abilitazione  all'utilizzo  dei

prodotti fitosanitari.

4.2.4.4 - Relazione annuale.

    Nella relazione annuale, oltre  alle  informazioni  indicate  nel

criterio 4.2.4.2, l'aggiudicatario deve inserire  anche  informazioni

sulle attivita' svolte nel  periodo  di  riferimento,  indicando  per

ciascun  prodotto  fitosanitario   utilizzato   nell'esecuzione   dei

trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto,

nome  della  sostanza  attiva,  quantita'  di  prodotto   utilizzata,

frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata  da

opportune prove documentali, anche su richiesta  dell'amministrazione

aggiudicatrice.

4.2.5 - Criteri premianti.

4.2.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.

    Al fine di prevenire i rischi e gli  impatti  legati  all'uso  di

prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a

... (2)  se il piano degli interventi, di cui  al  criterio  4.2.3.2,

prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad  esempio

lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore

e/o di schiume.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.

    Viene attribuito un  punteggio  premiante  pari  a  ...  (2)  per

l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

      •  sostanze  attive  candidate  alla  sostituzione  di  cui  al

regolamento  (UE)  n.   2015/408   ed   aventi   classificazione   ed

etichettatura di pericolo diverse da  quelle  gia'  individuate  come

requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1;

      • interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di

cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n.  1107/2009

e non inseriti  nell'elenco  delle  sostanze  attive  candidate  alla

sostituzione di cui al suddetto regolamento;

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

      • che recano in etichetta le frasi di rischio  R50,  R53  o  le

indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2)  per  l'uso

di  tecniche  di  lotta  biologica  (regolamento  (CE)   834/07)   in

sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.4 - Modalita' di distribuzione.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2) se  per  la

distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di

rilevare la presenza della vegetazione  e  quindi  di  permettere  un

trattamento mirato solo ove necessario.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.5 - Consulente in materia di difesa integrata.

    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a  ...  (2)  se  il

piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 e' redatto  con  il

supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai  sensi

dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

contenente le informazioni necessarie per la  verifica  del  rispetto

del presente criterio.

4.2.6 - Specifiche indicazioni per il contenimento della  vegetazione

  sulle o lungo le autostrade.

    Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti

paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il

contenimento della vegetazione deve essere effettuato con  operazioni

di tipo meccanico, attraverso attivita' di  sfalcio  erbe,  potatura,

profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il  contenimento

della vegetazione arborea.

    Questa  indicazione  si  applica  anche  alle   superstrade   che

presentano caratteristiche analoghe alle autostrade  (spartitraffico,

barriere in calcestruzzo, etc.).

    L'uso del diserbo chimico per  il  trattamento  delle  infestanti

puo', in alternativa, essere previsto esclusivamente in  punti  privi

di pregio estetico o funzionale  e/o  isolati  rispetto  ai  contesti

circostanti e al sottosuolo, dove  l'utilizzo  del  taglio  meccanico

potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore  esposizione  al

rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa:

      1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe;

      2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza  con

l'aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo  delle

infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata;

      3.  lungo  i  punti  di  contatto  tra  muri  o   barriere   in

calcestruzzo e asfalto o altra  pavimentazione,  dove  le  infestanti

radicano nelle normali fessurazioni.

4.2.7 - Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade.

    Oltre ai  criteri  premianti  indicati  al  precedente  paragrafo

4.2.5, e' previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che

presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante.

4.2.7.1

    Viene attribuito un punteggio premiante pari a  ...  (3)   se  il

piano degli interventi di cui al  criterio  4.2.3.2  prevede  che  il

controllo   della   vegetazione   sia   effettuato   utilizzando   la

spazzolatura meccanica.

    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi

nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.


(1) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo

    3.1)
(2) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo

    3.1) 
(3) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo

    3.1)   

Allegati

D.M. 15 febbraio 2017

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