Sicurezza e sblocca cantieri: il punto dell’esperto

Nell’ottica del luogo di lavoro sicuro, il provvedimento rappresenta un passo indietro rispetto all’ultimo codice dei contratti pubblici

Sicurezza e sblocca cantieri

Con il cosiddetto decreto “sblocca cantieri” (D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55) sono diventate legge rilevanti modifiche al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Queste modifiche non intaccano la forma e la struttura del testo unico della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, ma nella sostanza determinano un impatto sui livelli di sicurezza occupazionale nell’ambito del procedimento di affidamento e esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

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Sicurezza e sblocca cantieri: che cosa cambia?

Questo effetto è dovuto al fatto che, pur partendo dall’obiettivo atteso di velocizzare e incrementare gli affidamenti agli operatori economici al fine di "(...) rilanciare il settore dei contratti pubblici (...)”, il decreto e la legge prevedono una serie di semplificazioni che tendono da una parte a ridurre il ruolo di governance e i controlli in capo alle pubbliche amministrazioni e dall’altra ad affidare alle imprese alcuni compiti che ancora oggi riteniamo specifici del committente.

Sicurezza e sblocca cantieri: un passo indietro

Lo sblocca cantieri rappresenta, nell’ottica del luogo di lavoro sicuro, un passo indietro rispetto all’ultimo codice dei contratti pubblici tramite l’introduzione delle seguenti principali previsioni:

  • innalzamento della soglia dei subappalti al 40%, lasciando alla singola amministrazione l’onere di valutare a priori quale sia la soglia congrua da indicare in gara;
  • riesumazione dell’appalto integrato di storica memoria, prevedendo che l’amministrazione affidi in gara sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dell’opera a un unico operatore, riducendo la qualità della progettazione e determinando imbarazzo anche nella scelta della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in cantiere;
  • estensione delle soglie economiche e dei tipi di appalto che possono essere aggiudicati con criterio del massimo ribasso (senza impegnare l’amministrazione nella valutazione della qualità e della sua gemella sicurezza), invece che col più articolato e oggettivabile criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (il cosiddetto Oepv);
  • ammette a far gara qualsiasi pubblica amministrazione (eliminando l’obbligo della centrale unica di committenza), comprese le stazioni appaltanti che per ridotte dimensione e organici non sono autonome negli affidamenti e nella conduzione degli appalti;
  • indebolisce il ruolo dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac);
  • elimina l’obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari di gara, fortemente voluta proprio dall’Anac.

Nel provvedimento di parla anche di ambiente, in particolare di end of waste. Clicca qui per saperne più.

Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza e sulla Banca Dati on-line degli articoli di A&S.

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