I dispositivi di protezione individuale (Dpi) rappresentano un elemento cardine nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il loro impiego, tuttavia, non può essere lasciato alla discrezionalità del lavoratore né può essere considerato un atto volontario. La responsabilità primaria ricade sul datore di lavoro, figura giuridicamente obbligata a garantire che ogni lavoratore sia adeguatamente protetto durante l’esecuzione delle proprie mansioni. Ai sensi dell’art. 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, il dispositivo di protezione individuale è «qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo». La normativa esclude dalla definizione alcuni strumenti, come gli indumenti di lavoro ordinari e le attrezzature utilizzate dai servizi di soccorso.
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