Incentivi per i veicoli elettrici: ecco i criteri per l’acquisto

D.M. 8 agosto 2025

(Incentivi per i veicoli elettrici: ecco i criteri per l'acquisto)

Con il D.M. 8 agosto 2025, il ministero dell'Ambiente ha definito i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dalla «Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5» del Pnrr che prevede l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Incentivi per i veicoli elettriciI soggetti che hanno diritto alle agevolazioni e l'entità delle stesse sono indicati all'articolo 3 del provvedimento, il cui testo integrale è riportato qui di seguito.

 

Decreto 8 agosto 2025 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Criteri e modalita' per la concessione di incentivi a fondo perduto
previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco
veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici».
(25A04872)

(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2025)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,
2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag.
47-360);
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la
crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE)
2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione di esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021, e sue successive modifiche e integrazioni;
Considerate, in particolare, le modifiche e le integrazioni alla
predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia, approvate con decisione di
esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 con la quale si
formalizzano gli esiti della quinta revisione tecnica del PNRR;
Visto l'allegato riveduto alla ridetta decisione del Consiglio del
13 luglio 2021, come da ultimo modificato con la menzionata decisione
del Consiglio del 20 giugno 2025, recante traguardi/obiettivi,
indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del
medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 4.5 «Programma di
rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli
elettrici», incluso, ad esito della quinta revisione tecnica del
PNRR, nella Componente 2 «Transizione energetica e mobilita'
sostenibile» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica» del Piano (nel seguito anche Investimento 4.5),
finalizzato a sostenere «un programma di rottamazione di automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a
emissioni zero di recente acquisto»;
Considerate le ulteriori indicazioni attuative riferite
all'Investimento 4.5 contenute nel medesimo allegato riveduto alla
decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive
modifiche e integrazioni, con le quali e' specificato che:
il regime riguarda:
le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali - per le
persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1;
le microimprese quali definite all'art. 2, punto 9, del
regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali -
per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli delle categorie
N1 e N2;
per i veicoli privati (M1), l'incentivo ammonta a un massimo di
11.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a
30.000 EUR e a un massimo di 9.000 EUR per veicolo nuovo per le
persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000 EUR ma inferiore o
pari a 40.000 EUR;
per i veicoli commerciali (N1 e N2), l'incentivo copre fino al
30 % del prezzo di acquisto, con un massimale di 20.000 EUR per
veicolo nuovo. Il regime riguarda solo l'acquisto di veicoli a
emissioni zero;
Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone
(traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi del
richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il target associato all'Investimento
4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: «Acquisto di almeno 39.000
veicoli a emissione zero»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra
l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del
superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono
gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE
C/2023/111;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del
4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2024/3215 del 28 giugno 2024, che integra il regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267
sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni
giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della
tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le
attivita' economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del
27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla
prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a
tali attivita' economiche;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
(rifusione);
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020
(EGESIF_14-0011-02);
Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei
rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in europa;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi del
quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77
del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare dei progetti PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche
e integrazioni;
Visto altresi' l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24
febbraio 2023, n. 13, con il quale e' istituita, fino al 31 dicembre
2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura
di missione, denominata Struttura di missione PNRR, a cui e'
attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» e successive modifiche e integrazioni;
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle
finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di
interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di
gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
Vista, in particolare, la circolare della Ragioneria generale dello
Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio
2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH)»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per
il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato
Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di
competenza e la relativa manualistica allegata;
Viste, in particolare, le «Linee guida per i soggetti attuatori»
allegate al predetto documento descrittivo del Si.Ge.Co. e pubblicate
sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Procedura
di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle
iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Politica
antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in
materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e
successive modiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare:
a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della
transizione ecologica assume la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 7 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di
indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio
2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5
febbraio 2025 al n. 329;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM,
relativo alla istituzione dell'Unita' di missione per il PNRR presso
il Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione
del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque
forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
n. 36 del 31 marzo 2023, che disciplina il principio di unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea
del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea
del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115 e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che prevede che, al fine
di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico a sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984 che ha istituito il Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) per il settore agricolo,
forestale ed agroalimentare;
Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali il 31
maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012, il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in
particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, al fine di
identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro
stesso, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione
dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del
registro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio
2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto
compatibile con il PNRR;
Considerato che nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, e'
previsto altresi' l'Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica» finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast,
rispettivamente, nei centri urbani e lungo le superstrade,
ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di
consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita'
sostenibile;
Considerato altresi' che i target finali associati al medesimo
Investimento 4.3 prima delle modifiche apportate al PNRR con la
richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno
2025 prevedono la realizzazione di almeno 7.500 punti pubblici di
ricarica rapida in superstrada e di almeno 13.755 punti pubblici di
ricarica rapida nei centri urbani;
Tenuto conto che i punti di ricarica complessivamente ammessi a
finanziamento ad esito delle procedure ad evidenza pubblica attivate
dal Ministero per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei
centri urbani e lungo le superstrade risultano insufficienti, in
termini prospettici, ad assicurare il soddisfacente conseguimento dei
target finali, come prima richiamati, associati all'Investimento 4.3;
Considerato che la realizzazione di infrastrutture di ricarica
elettrica e' attivita' caratterizzata da notevole complessita' che
coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale,
paesaggistica e di sicurezza e che tale complessita' puo' essersi
tradotta in una oggettiva difficolta' per i potenziali beneficiari
nel poter presentare un numero di istanze progettuali in linea con
gli obiettivi quantitativi originariamente stabiliti dal PNRR per
l'Investimento 4.3;
Ritenuto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il tramite delle competenti strutture, ha posto in
essere ogni azione necessaria al fine di favorire la piu' ampia
partecipazione possibile alle procedure ad evidenza pubblica per
l'accesso ai benefici, introducendo negli strumenti attuativi
dell'Investimento 4.3 e negli avvisi pubblici adottati specifiche
soluzioni tecniche finalizzate a superare le oggettive difficolta'
del mercato, tenendo conto delle richieste e delle osservazioni
provenienti dagli operatori economici, nonche' delle evidenze
empiriche riconnesse ai risultati delle procedure;
Preso atto della presenza di circostanze oggettive di criticita'
del mercato oggetto degli interventi dell'Investimento 4.3, nel
quadro della quinta revisione tecnica del PNRR l'Italia ha proposto
una riduzione dei target e conseguentemente una rideterminazione del
costing dell'Investimento 4.3 sulla base delle proposte degli
operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie, anche in
linea con le indicazioni della commissione europea raccolte nella
Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2025) 310
final/2 del 4 giugno 2025;
Atteso il permanere dell'interesse pubblicistico a favorire la
penetrazione dei veicoli a zero emissioni nel mercato dell'automotive
italiano considerando anche gli obiettivi strategici generali di
decarbonizzazione dell'economia definiti dallo stesso PNRR, nonche'
dal PNIEC aggiornato e - con riferimento specifico alla mobilita' su
gomma- dal PNIRE;
Considerato che parallelamente alla riduzione dei target finali e
al riallineamento del costing dell'Investimento 4.3, nell'ambito
della medesima quinta revisione tecnica del PNRR, in considerazione
dell'interesse pubblicistico prima richiamato l'Italia ha proposto
l'introduzione dell'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco
veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici»
finalizzato a sostenere un programma di rottamazione di automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a
emissioni zero di recente acquisto;
Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il relativo Annex
della Commissione europea COM (2025) 285 final del 27 maggio 2025 ed
il documento di accompagnamento SWD (2025) 145 final con la quale la
Commissione europea ha valutato positivamente le proposte di
revisione, ivi incluse quelle gia' descritte e inerenti alla
riprogrammazione dell'Investimento 4.3 e all'introduzione
dell'Investimento 4.5;
Vista la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 20
giugno 2025, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio
2021, con la quale si approva la valutazione positiva del PNRR
riprogrammato;
Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alla medesima
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 che
ha previsto il nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 2
del PNRR «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e
commerciali leggeri con veicoli elettrici» e la cui realizzazione e'
stata assegnata al MASE, nel rispetto delle stringenti tempistiche
previste per il conseguimento del target finale M2C2-30, anche nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di modifica - in linea con la nuova proposta di costing
approvata dalla Commissione europea e dal Consiglio - del decreto del
medesimo Dicastero del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed
integrazioni recante assegnazione alle amministrazioni centrali
titolari di interventi delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione del PNRR;
Considerato che, anche nelle more dell'adozione del citato decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie
per l'attuazione della Misura in parola risultano gia' attribuite al
MASE in quanto provenienti dalla riprogrammazione dell'Investimento
4.3 per le motivazioni sopra descritte;
Vista la nota prot. n. 0145642 del 31 luglio 2025 della Direzione
generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE con la quale e'
stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza
programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della
relativa disponibilita' finanziaria;
Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
in virtu' di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 173 dell'11 novembre 2022 divenuto in seguito Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - puo' avvalersi
della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Societa' generale per l'informatica S.p.a. -
SOGEI), per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei
propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.
L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite
convenzioni»;
Considerato che SOGEI realizza uno dei poli strategici per
l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati,
delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni
centrali di interesse nazionale, come sancito dal comma 4-ter
dell'art. 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179;
Considerato che SOGEI svolge attivita' finalizzate alla
realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica di
complesse piattaforme informatiche, tra cui il sistema informativo
della fiscalita' per l'amministrazione finanziaria nonche' tutte le
attivita' ad essa connesse;
Considerato che SOGEI garantisce la presenza di specifiche risorse
con competenze di alto profilo, atte a garantire l'evoluzione dei
sistemi informativi delle amministrazioni, in coerenza con i
mutamenti dei processi amministrativi e in sintonia con lo sviluppo
della tecnologia e dell'offerta di mercato e proporre strategie
innovative sui sistemi informativi, in coerenza con l'evoluzione dei
processi amministrativi;
Considerato che SOGEI e' in grado di garantire alla amministrazione
il know-how e le conoscenze, anche di tipo funzionale ed
amministrativo, strategiche per il mantenimento delle conoscenze
all'interno del perimetro della pubblica amministrazione;
Considerato che SOGEI e' in grado, inoltre, di garantire un alto
livello di sicurezza del dato e dei servizi imprescindibile per la
gestione di contesti della PA;
Vista la Convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione del sistema informativo del MITE n. 63 del 17 agosto 2022,
stipulata tra la SOGEI ed il Ministero della transizione ecologica -
Direzione generale ITC;
Visto l'atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 alla su citata
Convenzione n. 63 del 17 agosto 2022 tra la Direzione generale
innovazione tecnologica (DG ITEC) del MASE e la SOGEI per il
consolidamento del Sistema informativo e dei servizi relativi alla
conduzione dello stesso nonche' per il rafforzamento dei servizi di
progettazione, intesi anche come attivita' di sviluppo e di
evoluzione del Sistema informativo medesimo - con scadenza al 31
dicembre 2025;

Decreta:

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «veicoli di categoria M1» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente;
b) per «veicoli di categoria N1» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
c) per «veicoli di categoria N2» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
d) per «microimpresa», l'impresa, come definita dall'art. 2,
punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro, calcolato conformemente agli
articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione;
e) per «area urbana funzionale» l'area territoriale definita
dall'Istat - Istituto nazionale di statistica come aggregato di
comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone
(area del pendolarismo). La commuting zone e' definita dai flussi di
pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale
della popolazione 2011. La City e' l'unita' amministrativa locale
dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster
(o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti;
f) per «soggetto gestore» si intende il soggetto di cui all'art.
5 cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la
realizzazione di una apposita piattaforma informatica;
g) per «demolitore» o «centro di raccolta appositamente
autorizzato» si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n.
209;
h) per Si.Ge.Co., il manuale descrittivo del Sistema di gestione
e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per relativa
manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16
del Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR. Il
Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste
in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio
gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al
fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi
associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato
con le istituzioni europee, nonche' la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento
finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. e'
pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
i) per «Regolamento "de minimis"», il regolamento (UE) n.
2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
j) per «Regolamento "de minimis" settore agricolo», il
regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10
dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.

 

Art. 2

Finalita'

 

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la
concessione di incentivi a fondo perduto previsti dalla Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR che prevede l'acquisto di un
nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo
termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco
veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Incentivi per i veicoli elettriciArt. 3

Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici: requisiti e soggetti
beneficiari

 

1. Gli incentivi a fondo perduto previsti al precedente art. 2, nel
seguito «bonus veicoli elettrici» o semplicemente «bonus», sono
concessi:
a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo
di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con
prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e
optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per
nucleo familiare ed e' pari a:
11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in
un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in
un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o
pari a 40.000 euro;
b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale
per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di
categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).
Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo
dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo
(IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
2. Il bonus di cui al precedente comma 1, lettera a) e'
riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il
quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e
la proprieta' deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per
la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
il contributo e' subordinato alla rottamazione di un veicolo
della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve
risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei
mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di
un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo
familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e
successive modificazioni ed integrazioni;
nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente
dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la
misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
3. Il bonus di cui al precedente comma 1, lettera b) e'
riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1
o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del
contributo (titolare della microimpresa) e la proprieta' deve essere
mantenuta per almeno ventiquattro mesi. Per la fruizione del bonus
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo e'
subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria
omologato in una classe fino a Euro 5;
al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato
alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al
titolare della microimpresa.
4. I bonus di cui al precedente comma 1, lettera a) sono
corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con
il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi
nazionali ed europei.
5. I bonus di cui al precedente comma 1, lettera b) sono
corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante
compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del
«Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore
agricolo». Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi
nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati,
qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei
medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente
decreto.

 

Art. 4

Risorse finanziarie

1. Per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente
decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione
2, Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR, pari complessivamente a
euro 597.320.000,00, al lordo delle somme necessarie per la copertura
degli oneri riconnessi alle attivita' di supporto tecnico-operativo
di cui al successivo art. 5.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potra' essere
integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE
eventualmente riprogrammate, senza necessita' di aggiornamento del
presente decreto.

 

Art. 5

Gestione del programma

1. Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 2 e
allo scopo di provvedere ad acquisire apposita prestazione di servizi
di supporto tecnico-operativo finalizzati alla realizzazione e
manutenzione di una apposita piattaforma informatica, nonche' allo
svolgimento delle attivita' propedeutiche e funzionali alla gestione
ed erogazione degli incentivi, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale della Societa' generale d'informatica
S.p.A. (Sogei), ai sensi della convenzione quadro n. 63 del 17 agosto
2022, stipulata tra la Sogei ed il Ministero della transizione
ecologica - Direzione generale ITC e del successivo atto integrativo
n. 5 dell'8 novembre 2024 tra la Sogei e il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica - Direzione generale innovazione
tecnologica (DG ITEC).
2. I costi sostenuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1
sono a carico delle risorse di cui al precedente art. 4, in misura
non superiore allo 0,2% per cento.

 

Art. 6

Registrazione dei richiedenti il bonus

 

1. Al fine di ottenere il bonus di cui al precedente art. 3, i
richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica di
cui al precedente art. 5, in base alle comunicazioni di cui al
successivo art. 12.
2. La persona fisica richiedente il bonus di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), all'atto della registrazione nella piattaforma
informatica di cui al precedente art. 5, procede all'inserimento:
a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione,
rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere
residente in un'area urbana funzionale;
b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo
intestatario da almeno sei mesi;
c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore
oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al
medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il titolare della microimpresa richiedente il bonus di cui
all'art. 3 comma 1 lettera b), all'atto della registrazione nella
piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, procede
all'inserimento:
a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva
nel registro delle imprese;
2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione
del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
3. di avere meno di dieci dipendenti;
4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non
superiore a 2 (due) milioni di euro;
5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia
di obblighi contributivi e fiscali;
6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti
nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de
minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana
funzionale;
b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere
intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

 

Art. 7

Registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

1. Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma
informatica di cui al precedente art. 5 sono:
venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa
cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
2. La registrazione dell'esercente avverra' in base alle
comunicazioni di cui al successivo art. 12.
3. All'atto della registrazione, il venditore dovra' inserire il
codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e
l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il
rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla legge
n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d.
«eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per
l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco dei
veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data
antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili
di cui al precedente comma 2, sara' cura del MASE provvedere alla
pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e
avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco
dei veicoli incentivabili.
5. Per ogni punto vendita, il venditore dovra' inserire, all'atto
della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili
con il «bonus veicoli elettrici» nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 4.
6. La piattaforma informatica mettera' a disposizione nell'area
pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti
all'iniziativa.

 

Art. 8

Generazione del bonus per le persone fisiche

1. La persona fisica, all'esito della registrazione di cui al
precedente art. 6, comma 2, puo' generare sulla piattaforma
informatica il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cui
valore sara' uguale a:
11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore
o pari a 40.000 euro.
2. Il bonus e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare
cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e
successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 9

Generazione del bonus per le microimprese

1. La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma
informatica di cui al precedente art. 5, puo' generare il bonus di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), previo inserimento del prezzo
del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte
dei venditori di cui al precedente art. 7.
2. Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del
veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta
fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis»
ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti
previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis"
settore agricolo» nell'arco di tre anni.
3. Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.

 

Art. 10

Validazione del bonus

1. Il bonus deve essere validato entro trenta giorni dalla sua
generazione presso un venditore di cui al precedente art. 7 e, se non
validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua
generazione, l'importo del bonus sara' integralmente riversato nel
plafond residuo disponibile. Il soggetto che non ha ottenuto la
validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza
potra' richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo
disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potra'
avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la
sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto di cui al
successivo comma 2.
2. Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla
sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori
devono inserire nella piattaforma informatica di cui al precedente
art. 5 il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente
importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e
l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo
di acconto. Il bonus non potra' essere utilizzato ai fini
dell'acconto.
3. I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella
piattaforma informatica per come specificati al comma 2 entro il
termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti
dalla data della rispettiva generazione.
4. Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare
contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro
trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non
riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo
usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere
direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta
di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L'esercente
deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e
quella della rottamazione del veicolo termico.
5. I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma
elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di
scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
6. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in
circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il
tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente
autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case
costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione,
del recupero di materiali e della rottamazione.
7. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica ad un controllo di completezza e
regolarita' della documentazione.

 

Art. 11

Ulteriori obblighi a carico del venditore

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, i venditori conservano copia:
dell'atto di acquisto del veicolo nuovo e della fattura di
vendita;
del documento unico di circolazione e di proprieta' del veicolo
nuovo;
del documento di presa in carico del veicolo usato da parte del
demolitore;
del certificato di cancellazione dalla circolazione per
demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 12

Apertura e chiusura dei termini

1. Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e
avvisi» del sito istituzionale http://www.mase.gov.it/ - il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a
partire dalla quale sara' possibile effettuare, sino ad esaurimento
del plafond disponibile di cui all'art. 4, l'accesso alla piattaforma
informatica di cui al precedente art. 5.
2. Tramite successivi atti resi disponibili nella pagina del sito
istituzionale dedicata all'iniziativa il Ministero potra' altresi'
definire termini e modalita' per lo svolgimento di ogni altra azione
necessaria ai fini del presente decreto e dell'erogazione del
contributo spettante.
3. Il Ministero provvede alle attivita' di cui al comma 1 nel
rispetto delle specifiche procedure previste dal Sistema di gestione
e controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente
decreto.
4. Sul sito istituzionale saranno altresi' resi periodicamente noti
tutti gli aggiornamenti anche relativi al residuo plafond disponibile
di cui all'art. 4.

 

Art. 13

Modalita' di rimborso del contributo ai venditori

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa
ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della
vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed in relazione ai
bonus riconosciuti di cui all'art. 3, sulla base dei dati presenti
sulla piattaforma di cui all'art. 5.
2. Le modalita' operative per il rimborso dei contributi spettanti
di cui al comma 1 e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a
cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono
definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla
Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la
normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo
Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.).

 

Art. 14

Adempimenti specifici derivanti dal PNRR

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1
e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del presente
decreto, limitatamente alle attivita' di acquisto e vendita del nuovo
veicolo elettrico e alla rottamazione del veicolo termico come
determinate ai sensi e per gli effetti del presente decreto,
assicurano:
a) il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom)
2024/2509 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione delle frodi, comprese le frodi
sospette, della corruzione e di indebito utilizzo delle risorse
assegnate, nonche' di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai
sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
b) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241
indicando nella documentazione riconnessa alle attivita' di cui al
presente comma che le stesse sono finanziate nell'ambito del PNRR,
con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU» e valorizzando
l'emblema dell'Unione europea;
c) la conservazione della documentazione giustificativa delle
attivita' di cui al presente comma e delle spese riconnesse su
supporti cartacei o informatici per assicurare la completa
tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021,
convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e
controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione
su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR,
dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della
Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle
competenti Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE, Euratom, 2024/2509);
d) una tempestiva diretta informazione agli organi preposti,
tenendo informato il Ministero sull'avvio e sull'andamento di
eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare le operazioni riconnesse con
le attivita' di cui al presente comma e comunicare le irregolarita',
le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' i
casi di doppio finanziamento, di cui dovessero venire a conoscenza in
ragione delle attivita' svolte ai fini del presente decreto;
e) di corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte
le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del
presente decreto, limitatamente alle attivita' richiamate al comma 1,
assicurano altresi':
a) il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di
Stato;
b) l'adozione, anche nell'ambito del proprio regime di
contabilita' semplificata, di un sistema di codifica contabile
adeguato e informatizzato, finalizzato a garantire la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
c) fornire il set minimo di informazioni relativi al titolare
effettiva dell'impresa in base a quanto previsto dall'art. 22,
paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, avvalendosi
dello specifico modello reso disponibile sulla piattaforma
informatica di cui all'art. 5, comma 1, al termine delle attivita' di
registrazione.
3. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1
e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 provvedono agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per quanto
di competenza, nel rispetto dei temini e delle procedure che saranno
rese note con successivo provvedimento ed eventuali
FAQ/Circolari/Linee guida del Ministero, in linea con la normativa
europea e nazionale applicabile al PNRR ed al relativo Sistema di
gestione e controllo adottato dal Ministero di cui all'art. 1, comma
1, lettera i) del presente decreto.

 

Art. 15

Controlli e revoche

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila
sul corretto funzionamento del programma di incentivi di cui al
precedente art. 2 e sulla regolarita' delle procedure e delle spese e
adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e
sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse
riconnesse al programma di incentivi di cui all'art. 2, anche su
segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o
di violazioni delle norme del presente decreto. Il Ministero adotta
altresi' le iniziative necessarie a prevenire le frodi la corruzione
ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico ed il
conflitto di interesse, in coerenza con le procedure definite nel
Sistema di gestione e controllo richiamato all'art. 1, comma 1,
lettera i).
A tal fine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
puo' stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche
amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
2. In caso di usi difformi o di violazioni delle disposizioni di
cui al presente decreto, anche su segnalazione da parte di Sogei, il
Ministero procede alla disattivazione del bonus e, in presenza di
importi erogati, avvia le occorrenti operazioni di recupero delle
risorse indebitamente utilizzate, nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e
successive modificazioni ed integrazioni I contributi, in
particolare, sono revocati nei seguenti casi:
a) in caso di dichiarazioni mendaci rese all'atto della
registrazione/prenotazione del bonus ovvero in qualunque altra fase
del procedimento;
b) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel
caso di cessione a terzi del veicolo privato oggetto di acquisto
prima dello scadere del termine di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
c) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nel
caso di cessione a terzi del veicolo commerciale oggetto di acquisto
prima dello scadere del termine di cui al comma 3 del medesimo
articolo;
d) grave violazione degli adempimenti di cui all'art. 14;
e) violazione delle condizioni previste dai regolamenti (UE) n.
2023/2831 e n. 2024/3118 relativi al regime «de minimis».
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a restituire il contributo
revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di revoca.

 

Art. 16

Trattamento dati personali

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e
Sogei si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito anche «GDPR») relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto
legislativo n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il MASE e' il titolare del trattamento dei dati personali
forniti dai soggetti beneficiari nell'ambito del programma di
incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici di cui alla misura PNRR
Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5. Sono oggetto del
trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, dati di contatto, dati
fiscali, dati bancari, dati tecnici e amministrativi.
3. Il MASE conferisce a Sogei il ruolo di responsabile esterno del
trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per le attivita' di
realizzazione e gestione di una apposita piattaforma informatica di
cui al precedente art. 5.
4. Il MASE e, per esso, il soggetto gestore Sogei, trattano i dati
personali che vengono inseriti nella piattaforma informatica cui al
precedente art. 5 necessari per la gestione degli incentivi di cui al
presente decreto, per l'adempimento agli obblighi di legge a cui gli
stessi sono soggetti, nonche' per i connessi interessi legittimi. I
dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e soggetto
gestore Sogei, nonche' con soggetti autorizzati al trattamento che si
sono impegnati alla riservatezza e osservino parimenti gli obblighi
di tutela previsti dal GDPR e del decreto legislativo n. 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in
ottemperanza agli obblighi di legge dal MASE e da Sogei, i suindicati
dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalita' sopra indicate, all'interno dello SEE (Spazio economico
europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla
normativa vigente.
6. Per il MASE il soggetto designato al trattamento oggetto del
presente decreto e' il direttore generale della competente Direzione
programmi e incentivi finanziari.
7. Per Sogei il soggetto designato al trattamento sara' nominato
individuandolo all'interno dell'organizzazione stessa.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati
personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non
superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle
finalita' per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un
proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonche' per
adempiere ai correlati obblighi di legge.
9. Ai partecipanti al programma di incentivi di cui al precedente
art. 2 sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del
GDPR fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti
sono esercitati. Si citano tra questi il diritto, in qualunque
momento, di:
a. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati
che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR
lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD
mediante la casella di posta elettronica, con idonea comunicazione
corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del
richiedente;
c. proporre un reclamo al garante per la protezione dei dati
personali in caso di accertata violazione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell'autorita'.
10. Le richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei
dati personali, all'e-mail: rpd@mase.gov.it e/o al seguente indirizzo
PEC: rpd@pec.mase.gov.it
per Sogei, a tutela dei diritti dei soggetti interessati al
trattamento, al nominato responsabile per la protezione dei dati
personali, all'e-mail: dpo@sogei.it e/o al seguente indirizzo PEC:
dpo@pec.sogei.it
11. Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio
di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.

 

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per i
seguiti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica: www.mase.gov.it

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(Incentivi per i veicoli elettrici: ecco i criteri per l'acquisto)

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